14.2020.43
Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Decisione insufficientemente motivata. Pagamento delle pretese dell’istante
27 maggio 2020Italiano9 min
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 marzo 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
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Incarto n.
14.2020.43
Lugano
27 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.5102 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 ottobre
2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 20 marzo 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 9 marzo 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 21
ottobre 2019, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo
valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi
confronti per crediti di complessivi fr. 9'749.20.
B. All’udienza
di discussione del 12 febbraio 2020 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 9 marzo 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1
dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese
esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 marzo 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento. Il 27 marzo 2020 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. Entro il termine assegnatole, la controparte non
ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio dell’art.
194.
cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF)
del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore
litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 marzo 2020, il
termine di 10 giorni è scaduto venerdì 20 marzo. Sennonché tutti i termini del
diritto esecutivo sono stati sospesi dal Consiglio federale in virtù dell’art.
62.
LEF dal 19 marzo al 4 aprile 2020 in ragione della pandemia causata
dal virus COVID-19 (ordinanza 18 marzo 2020
sulla sospensione secondo l’articolo 62 LEF [RS 281.241, RU 2020 839]). Presentato il 23 marzo 2020 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla
controversia riguardante i veri nova).
2.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti. La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili,
lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo
sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche
debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti
mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,
è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue
attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i
contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale
federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino
un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il
debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere
soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze
del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
3.
A
mo’ di motivazione della decisione impugnata, il Pretore si è limitato a
rinviare alla “documentazione
prodotta” e a richiamare gli art. 169, 190 e 194
LEF.
4.
Ricordato
che l’istante ha chiesto il fallimento sulla scorta dell’art. 190 cpv. 1 n. 2,
facendo valere che la convenuta non ha pagato premi per fr. 9'749.20 né
altri “crediti di diritto
pubblico”, la RE 1 contesta di aver sospeso i
suoi pagamenti, tanto che ha pagato i crediti dell’istante il 10 marzo 2020, e
si duole del fatto che la decisione impugnata non è motivata, sicché non le
permette di capire su quali basi il primo giudice si è fondato per ritenere ch’essa
aveva sospeso i pagamenti. Evidenzia inoltre di
aver estinto altre esecuzioni per quasi fr. 22'000.– complessivi, come
risulta dall’estratto del registro delle esecuzioni accluso al reclamo e di
aver effettuato il 23 marzo 2019 dodici altri versamenti sul conto dell’Ufficio
d’esecuzione per complessivi fr. 1'448.35. La reclamante allega infine di
aver concluso recentemente con la __________ SA di __________ un contratto di
agenzia di commercio indipendente a termine, che a suo dire le porterà
ulteriori utili.
5.
Si
deve convenire con la reclamante che la sentenza impugnata è insufficientemente
motivata. Le esigenze di motivazione di una
decisione di fallimento senza preventiva esecuzione sono infatti più elevate di
quelle per una causa di fallimento ordinario, poiché nel primo caso la
pronuncia del fallimento non dipende dalla presentazione di una comminatoria di
fallimento valida e dall’esame di eventuali motivi di reiezione o di
differimento (art. 172-173a LEF),
bensì da circostanze come la verosimiglianza del credito dell’istante o
la (pretesa) sospensione dei pagamenti (nel caso previsto all’art. 190 cpv. 1
n. 2 LEF) per le quali il giudice del fallimento dispone di un certo potere d’apprezzamento
(sentenze della CEF 14.2018.114 del 9 maggio 2019, consid. 2.1, e 14.2019.193
del 2 gennaio 2020 consid. 3.1). Insufficientemente motivata, nel senso che non
permette alla Camera di esercitare adeguatamente il suo controllo
giurisdizionale (cfr. DTF 143 III 70 consid. 5.2), la
decisione impugnata va di conseguenza annullata.
6.
Per
economia di procedura, si può d’altronde rinunciare a rinviare la causa al
primo giudice perché emetta una nuova decisione motivata, siccome nel frattempo
la reclamante ha pagato le pretese fatte valere dall’istante, sicché il Pretore
potrebbe solo respingere l’istanza. In effetti, sebbene l’art. 194 cpv. 1 LEF
non rinvii all’art. 172 n. 3 LEF, l’azione dev’essere nondimeno respinta in
caso d’estinzione delle pretese dell’istante prima della dichiarazione di
fallimento, poiché manca allora un presupposto materiale per la sua pronuncia, ovvero
la (verosimile) qualità di “creditore” dell’istante giusta l’art. 190 LEF (si vedano la già citata sentenza della CEF 14.2019.202, consid. 2.1/a,
e i riferimenti citati). Ora, visto che il fallimento dev’essere annullato
(sopra consid. 5), il pagamento di fr. 11'330.– effettuato l’11 marzo 2020
a favore dell’istante (doc. D accluso al reclamo) deve considerarsi anteriore
alla (ormai annullata) pronuncia del fallimento.
Ne
segue che
il fallimento della RE 1 va annullato senza necessità di verificarne la
(verosimile) solvibilità, presupposto di cui la legge (o meglio l’art. 174 cpv.
2.
LEF) esige l’adempimento solo nei casi in cui l’estinzione del credito dell’istante
è posteriore alla dichiarazione del fallimento.
7.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei falli-menti di Lugano, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo – trattandosi dei
premi definitivi del 2017 e del 2018 oltre a quelli provvisori del primo
trimestre del 2019 – ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non
avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 9 marzo 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–
è posta a carico della reclamante.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).