14.2020.45
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contestazione della procura a favore del rappresentante dell’istante. Ratifica in sede di reclamo
31 agosto 2020Italiano11 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° aprile 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.45
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.649 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 febbraio
2020 da
CO 1
(rappresentata da RA 1, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dal __________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 22 marzo 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 12 marzo 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 (nata il __________ 1999) è figlia comune di RE 1 e RA 1. In
vista del suo soggiorno all’estero per gli studi, il 9 gennaio 2019 CO 1 ha
conferito alla madre procura “affinché si occupi in
sua vece dei suoi affari correnti in Svizzera e firmi in suo nome e per suo conto ogni documento
necessario all’ordinaria amministrazione, nonché possa avere accesso ai conti
bancari intestati alla signora CO 1 per effettuare i pagamenti che dovessero
rendersi necessari durante la sua assenza od ogni altra necessità. L’avente
procura viene incaricato d’intraprendere tutte quelle disposizioni ed azioni
necessarie che portano alla realizzazione di quanto sopra citato e che il
medesimo reputa opportune. Il tutto con ogni e più ampia facoltà con promessa
di rato e valido”.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° aprile 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, PA 1, rappresentata dalla madre, ha escusso suo padre per l’incasso
di nove contributi di mantenimento di fr. 1'555.– ciascuno per i mesi da
febbraio ad aprile 2017, pari a complessivi fr. 13'995.– oltre agli
interessi del 5% dal 6 del mese di riferimento, e di fr. 50.– per l’assegno
di gennaio 2017, oltre agli interessi del 5% dal 6 gennaio 2017. Ha menzionato
come titoli di credito le decisioni che obbligano RE 1 a versare i contributi
in questione.
C. Avendo
l’escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5
febbraio 2020 CO 1, sempre rappresentata dalla madre in forza della procura del
9 gennaio 2019, ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 6 marzo 2020 contestando la legittimazione della
madre a rappresentare la figlia istante.
D. Statuendo con decisione del 12 marzo 2020, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 250.– senza assegnare indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 marzo 2020 per ottenere,
protestate spese e ripetibili, che la causa venga rinviata alla giurisdizione
inferiore affinché provveda a dichiarare irricevibile l’istanza di rigetto dell’opposizione
o in via alternativa sani giusta l’art. 132 cpv. 1 CPC la procura alla base
dell’istanza, precisando che “a
ottenimento della sanatoria il convenuto entrerà nel merito”. Nelle sue osservazioni dell’8 giugno 2020, firmate anche dalla
figlia, RA 1 ha concluso a nome di lei per la reiezione del reclamo. Mediante
“osservazioni spontanee” del 22 giugno 2020 il reclamante ha confermato le
proprie conclusioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 13 marzo 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto lunedì 23 marzo. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il decreto super cautelare del
14.
febbraio 2011 debitamente passato in giudicato (doc. C) in relazione alla
decisione super provvisionale del 10 maggio 2017 (doc. D) costituisce valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’assegno famigliare e i
contributi reclamanti. Ha d’altronde respinto l’eccezione sollevata dal
convenuto circa l’irricevibilità dell’istanza a motivo della carente procura
conferita alla rappresentante dell’istante nonché della mancata prova della
volontà di sua figlia di procedere contro di lui. A tal proposito il Pretore ha
rilevato che la procura, nella misura in cui recita che viene conferita dalla
figlia alla madre “affinché si
occupi in sua vece dei suoi affari correnti in Svizzera e firmi in su nome e
per suo conto ogni documento necessaria all’ordinaria amministrazione (…)”, è esauriente posto che l’incasso del contributo
di mantenimento che il padre deve alla figlia costituisce evidentemente un atto
di ordinaria amministrazione. Il Pretore ha poi definito “gratuita” e priva di
riscontro oggettivo l’affermazione del convenuto secondo cui non sarebbe
possibile stabilire se la presente procedura sia frutto della volontà della
figlia o piuttosto il risultato di un eccesso di zelo della madre, rilevando come
non vi è alcun motivo per cui la figlia ancora agli studi, e quindi
verosimilmente priva di entrate proprie, avesse dovuto rinunciare al contributo
per il suo sostentamento.
3.
Nel
reclamo, come già fatto in prima sede RE 1 ribadisce che la procura acclusa all’istanza
di rigetto ha un carattere del tutto generico, vago e inattuale, siccome risale
a oltre un anno prima e che la somiglianza tra la firma della madre e della
figlia “potrebbe celare un
elemento posticcio”. A sua mente, l’estrema vaghezza
della procura fa emergere dubbi legittimi in merito alla volontà dell’istante
di stare in causa e al fatto che la madre sia in realtà un “falsus procurator”.
A sua mente, il giudice di prime cure avrebbe dovuto quindi sanare l’atto
viziato. Egli cita poi alcune sentenze del Tribunale federale che indicano che
se la procura è datata o imprecisa, il giudice può esigere in ogni momento la
produzione di una procura attuale o che indica precisamente il procedimento
oggetto del contendere, senza che ciò costituisca un formalismo eccessivo.
4.
Ora, così argomentando il reclamante si limita a ribadire gli argomenti
sostenuti in prima sede (carattere vago, generico e inattuale della procura,
dubbi sulla firma della mandante) senza confrontarsi frontalmente con la
motivazione del Pretore, secondo cui quell’atto è sufficiente, da un lato
poiché il procedimento d’incasso dei contributi di mantenimento costituisce un
atto d’ordinaria amministrazione e dall’altro perché non si può avere dubbi
sulla volontà della figlia di procedere giudizialmente contro di lui in
mancanza di motivi per cui la stessa avrebbe dovuto rinunciare al suo
mantenimento, specie perché è ancora agli studi ed è quindi verosimilmente
priva d’entrate proprie. Non basta certo scrivere che “sono d’altronde le affermazioni in sentenza a
mostrare che la Pretura non si è occupata di sciogliere i dubbi relativamente
alla possibilità di avere a che fare con un falsus procuratore” (reclamo ad 13) senza citare o indicare precisamente le affermazioni
in questione. Dalla sentenza risulta invece chiaramente che il Pretore non ha
avuto dubbi sulla validità della procura. Sarebbe spettato al reclamante
spiegare perché il primo giudice avrebbe ecceduto il proprio potere d’apprezzamento
nel rinunciare a richiedere una procura attuale e più circostanziata. Egli
neppure indica d’altronde il motivo per cui il Pretore non avrebbe potuto
emettere la sentenza nel giro di tre giorni dalla ricezione della risposta o
avrebbe dovuto concedergli ulteriore tempo
per entrare nel merito. Insufficientemente motivato, il reclamo si avvera
irricevibile (sopra consid. 1.2).
5.
La
decisione impugnata, comunque sia, è condivisibile nel merito.
5.1
Tenuto conto delle circostanze risultanti dalla
documentazione agli atti (esecuzione volta all’incasso di alimenti
scaduti da tempo, accertati nella procedura di divorzio e confermati
giudizialmente dopo la maggior età della figlia [doc. C], promossa meno di tre
mesi dopo la concessione della procura generale conferita dalla figlia alla
madre per l’amministrazione dei suoi affari correnti in Svizzera durante la sua
assenza all’estero per studi) e dell’inconsistenza delle contestazioni
meramente formaliste e speculative mosse dal convenuto, non si può seriamente
rimproverare al Pretore di non avere avuto dubbi sulla validità della procura.
Il reclamante non ha del resto indicato alcun motivo o indizio perché la figlia
avrebbe dovuto rinunciare ad alimenti certi destinati al proprio mantenimento
proprio quando era all’estero per studio. Come rilevato dal Pretore, le argomentazioni sollevate nelle osservazioni all’istanza appaiono “meramente defatigatorie” e rientrano nel quadro generale della vertenza tra i genitori che si
trascina da quasi dieci anni e non ha risparmiato i figli (v. decreto
supercautelare del 14 febbraio 2011 pagg. 1-2, doc. C), checché ne dica il
reclamante, la cui critica (ad n. 11) è ancora una volta meramente formalista.
5.2
Se
ciò non fosse bastato, l’istante ha accluso alle osservazioni al reclamo, anche
sottoscritte da lei personalmente, una procura dell’8 giugno 2020 munita della
propria firma (doc. 3), con cui autorizza la madre a rappresentarla nella
pratica “Domanda d’esecuzione
27.03.2019, Domanda di rigetto dell’opposizione 05 febbraio 2020, PE 2743981;
Osservazioni al Reclamo (Inc. n. 14.2020.45) avverso la Decisione di data 12
marzo 2020 della Pretura di Lugano, sezione 5 (inc. n. SO.2020.649) controparte
RE 1”. RA 1 smentisce inoltre ogni accusa relativa al
fatto che RA 1 avrebbe falsificato la sua firma e produce un’altra procura
generale del 10 gennaio 2019 (doc. 4) munita di autentica a tergo del 28 maggio
2020.
Orbene, sia la mancanza di una procura sia eventuali vizi formali
della procura possono essere sanati non solo entro un termine fissato a tal
fine dal giudice (art. 132 cpv. 1 CPC), bensì anche mediante ratifica – persino
per atti concludenti (v. sentenza del Tribunale federale
4C.57/1999 del 15 maggio 2000, consid. 4 in fine) – a posteriori degli atti già
intrapresi ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CO (sentenza del Tribunale federale
5D_142/2017 del 24 aprile 2018, consid. 3.1 e 3.2; sentenza della CEF
14.2017.40
del 12 luglio 2017, consid. 4.1). La sanatoria è possibile anche in
seconda sede. II divieto dei nova non è infatti assoluto,
l’art. 326 cpv. 2 CPC facendo salve speciali disposizioni di legge, tra cui si
annovera l’art. 132 cpv. 1 CPC. La procura dell’8 giugno 2020 (doc. 3) non è
del resto, a ben vedere, un nuovo documento, ma la conferma della procura firmata
nel gennaio del 2019 (v. nello stesso senso già citata sentenza della
CEF 14.2017.40, consid. 4.5/f). Anche se non fosse inammissibile,
il reclamo (compresa la replica spontanea) sarebbe da considerare infondato –
se non temerario – pure su questo punto.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano per contro
indennità, non avendo CO 1 motivato la sua richiesta al riguardo con le
osservazioni al reclamo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'045.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).