14.2020.46
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contributi di miglioria. Convenzione tra il comune e il contribuente
5 ottobre 2020Italiano16 min
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 marzo 2020 per ottenerne l’annullamento
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CO 1CO 1RE 1
Incarto n.
14.2020.46
Lugano
5 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa S19-159 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa
con istanza 24 giugno 2019 dal
Comune CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 23 marzo 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 12 marzo 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Paradiso;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è comproprietario in ragione di ½ con la moglie PI 1 della
particella __________ RFD __________, su cui sorge quella che è stata la loro
abitazione coniugale, sita nella zona non edificabile del Comune nella località
__________. In passato essi usufruivano di una sorgente privata. Stante la
scarsità d’acqua potabile in particolare d’estate, con lettera del 24 luglio
2006 RE 1 e altri abitanti della frazione di __________, in cui vi sono un
totale di sei abitazioni, hanno chiesto al Municipio di valutare la possibilità
di ampliare l’acquedotto comunale fino alle loro abitazioni.
B. Il
15 ottobre 2011 RE 1 e sua moglie hanno sottoscritto la seguente dichiarazione:
“Con la presente i
sottoscritti RE 1 e PI 1, in qualità di proprietari della part. __________ RFD __________,
si impegnano ad assumersi in quota parte i costi di ampliamento della rete di
distribuzione AP in zona __________, secondo il progetto 27 aprile 2011
allestito dallo studio d’ing. __________, ritenuta una partecipazione ai costi
determinanti dell’opera in misura del 85% e suddivisa in modo equo fra le
particelle beneficiarie (6 unità), per un importo massimo corrispondente a fr. 33'000.–
[fr. 233'000.–
/ 6 abitazioni * 85%] a carico della part. __________ RFD __________.
A tal riguardo si fa riferimento alla Legge sui contributi di miglioria, che
per inciso ammette il pagamento a rate distribuito su 10 anni. L’esecuzione dell’opera
è condizionata all’accettazione del necessario credito di costruzione da parte
del Consiglio comunale di __________ e relativa crescita in giudicato. L’esecuzione
dell’opera è prevista a cavallo degli anni 2012/2013”.
C. Il 9 dicembre
2015 il Municipio ha intimato ai coniugi PI 1 il prelevamento del contributi di
miglioria di fr. 25'597.32 con riferimento a quanto già stabilito “mediante convenzioni private sottoscritte dai
singoli proprietari nel 2011”.
D. Mediante
l’apposito formulario,
in luogo di un versamento
unico RE 1 ha comunicato il 25 maggio 2016 “di voler provvedere al pagamento del contributo di
miglioria, relativo all’ampliamento dell’acquedotto,
tratta __________-__________, a carico della particella n. __________,
RFD del Comune di __________ stabilito in CHF 25'597.32 mediante 10 rate
annuali consecutive, la prima con scadenza 29 febbraio 2016”.
E. La
prima rata relativa all’anno 2016 è stata regolarmente pagata. Tra il 2016 e il
2017 RE 1 ha lasciato l’abitazione coniugale di __________, pur rimanendone
comproprietario. Egli si è in seguito rifiutato di pagare la metà della seconda
rata con scadenza al 31 maggio 2017, poi saldata a seguito della decisione di
rigetto definitivo della Giudicatura di pace del circolo di Vezia del 30 agosto
2018. RE 1 ha poi omesso di pagare anche la metà della terza (per l’anno 2018)
e della quarta rata (per l’anno 2019).
F. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 maggio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'279.90
oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2018 e fr. 1'279.90 oltre agli
interessi del 5% dal 1° luglio 2019, indicando quali titoli di credito i “contributi di miglioria __________-__________
quota di ½ part. __________ RFD di __________, fattura 524/ 2018”, rispettivamente i “contributi
di miglioria __________-__________ quota di ½ part. __________ RFD di __________,
F. 516/19”.
G. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 giugno
2019 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto
all’istanza con osservazioni scritte del 19 agosto 2019.
H. Statuendo con decisione del 12 marzo 2020, il Giudice di pace del
Circolo di Paradiso ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–
e un’indennità di fr. 150.– a favore dell’istante.
Fatti
I. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 marzo 2020 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, protestate “tasse e spese”. Nelle sue
osservazioni del 13 maggio 2020, il Comune CO 1 ha concluso per la reiezione
del reclamo. Mediante replica spontanea del 21 maggio 2020 il reclamante ha
confermato le proprie conclusioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 13 marzo 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto non prima di lunedì 23 marzo. Sennonché tutti i termini del diritto
esecutivo sono stati sospesi dal Consiglio federale in virtù dell’art. 62 LEF dal
19.
marzo al 4 aprile 2020 in ragione della pandemia causata dal virus COVID-19
(ordinanza 18 marzo 2020 sulla sospensione
secondo l’articolo 62 LEF [RS 281.241, RU 2020 839]). Giunto
a scadenza durante un periodo di sospensione straordinaria seguito
immediatamente dalle ferie pasquali (dal 5 al 19 aprile, art. 56 n. 2 LEF), il
termine di ricorso è quindi stato prorogato per legge fino al terzo giorno
utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF, v. sentenza della CEF 14.2015.79 del
31.
agosto 2015, consid. 2), ossia mercoledì 22 aprile. Presentato il 24 marzo
2020.
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1
Con
le osservazioni al reclamo il Comune CO 1 sostiene che il reclamo sia
irricevibile poiché RE 1 si sarebbe limitato a ribadire le medesime censure
esposte in prima sede senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza
impugnata e in particolare senza spiegare perché le dichiarazioni del 15 ottobre
2011.
e del 25 maggio 2016 non sarebbero validi riconoscimenti di debito.
1.2.2
Invero,
nel reclamo RE 1 rimprovera a giusto titolo al Giudice di pace di non aver
speso una parola sui suoi argomenti di prima sede, con i quali ha contestato il
carattere di riconosci-mento di debito delle dichiarazioni in questione,
segnatamente perché a suo dire esse si pongono in manifesto contrasto con i
dettami procedurali posti dalla legge cantonale sui
contributi di miglioria (LCM; RL 703.100), che il Municipio non ha rispettato. Egli
non poteva così che ripresentare con il reclamo le proprie tesi, sulle quali il
primo giudice non si è espresso. È infatti impossibile confrontarsi con una
motivazione inesistente. In ogni caso la questione del titolo di rigetto dev’essere
esaminata d’ufficio (art. 57 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_872/2012 del
22.
febbraio 2013 consid. 1.2.4). Nulla osta, dunque, a entrare nel merito delle
censure senz’ulteriore indugio.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuo-vamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che i contributi di
miglioria sono dovuti in virtù delle decisioni dell’autorità comunale passate
in giudicato, sicché “vi
sarebbero probabilmente gli estremi per chiedere il rigetto definitivo ai sensi
dell’art. 80 LEF”. Ricordato inoltre che già con
decisione del 30 agosto 2018 la medesima Giudicatura aveva accordato il rigetto
definitivo per il contributo del 2017, il primo giudice ha concluso che “tale documentazione costituisce valido
riconoscimento di debito ai sensi della surriferita giurisprudenza”.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene che le decisioni passate in giudicato dell’Autorità
comunale alle quali fa riferimento il giudice di prime cure sono inesistenti.
Ritiene pure irrilevante il fatto che quest’ultimo avesse precedentemente
accordato il rigetto definitivo dell’opposizione per il contributo di miglioria
del 2017, siccome in tal caso il rigetto era stato accordato a motivo che non
aveva tempestivamente contestato la fattura emessa dal Comune, che comunque non
si basava su alcuna decisione di diritto pubblico. Il reclamante afferma poi
che le dichiarazioni del 15 ottobre 2011 e del 25 maggio 2016 prodotte dal
Municipio non costituiscono un valido riconoscimento di debito poiché non è
possibile fare astrazione di quanto disposto nella legge sui contributi di
miglioria. A mente sua le stesse sono pure nulle e prive d’effetto poiché in
contrasto con tale legge. Infine, a dimostrazione del carattere “tutt’altro che cristallina” della situazione, il reclamante fa valere che il Municipio si ostina a
non dare evasione alla sua istanza di accertamento del 10 settembre 2018 (tanto
che è pendente un ricorso per denegata giustizia al Consiglio di Stato) e tenta
d’incassare contributi prescritti, “dribblando le imposizioni della LCM”, senza
disporre di alcun valido riconoscimento di debito.
5.
L’unica
questione da risolvere in questa sede è sapere se le “cristalline dichiarazioni di data 15.10.2011 (doc. E)
e 25.05.2016 (doc. H)” sulle quali il Comune ha
fondato l’istanza (pag. 5 in alto) costituiscono un titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Non va invece
ricercato se altri documenti agli atti potrebbero costituire un titolo di
rigetto definitivo, come invece ipotizzato in modo invero alquanto vago nella
sentenza impugnata. Stante il principio
dispositivo che caratterizza la procedura di rigetto (art. 55 cpv. 1 CPC), il
giudice non deve infatti venire in aiuto all’istante ricercando eventuali
titoli di rigetto da lui non menzionati
(sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020, consid. 6.2 con
rinvii).
5.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).
5.2
Nel
caso in esame, RE 1 e la moglie PI 1 hanno firmato il 15 ottobre 2011 una
dichiarazione in cui si sono impegnati ad assumersi un sesto dei costi di
ampliamento della rete di distribuzione AP in zona __________, ma al massimo fr. 33'000.– (doc. E e sopra ad B). Il 25 maggio
2016.
RE 1 ha d’altronde firmato, anche per la moglie, un formulario con cui ha
comunicato di voler provvedere al pagamento del contributo di miglioria
stabilito in fr. 25'597.32 mediante 10 rate annuali consecutive, la prima
con scadenza al 29 febbraio 2016 (doc. H e sopra ad D). Il secondo scritto
costituisce in principio un valido titolo di riconoscimento per la metà delle
rate annuali, pari a fr. 2'559.75 ognuna (e quindi a fr. 1'279.90 a
carico del reclamante), ovvero per le due (mezze) rate relative al 2018 e al
2019.
poste in esecuzione, oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 2
CO) dal 1° luglio degli anni di riferimento (ancorché la scadenza pattuita
fosse il 29 febbraio).
5.3
Va però ricordato che un riconoscimento di debito giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione
nel senso dell’art. 82 LEF solo se il debitore può successivamente proporre l’azione
di disconoscimento di debito (sentenza della CEF 14.2006.52 del 28 settembre
2006, consid. 2, massimata in RtiD 2007 I 844 n. 59c), ciò che per i crediti di
diritto pubblico è possibile soltanto se l’autorità amministrativa non ha alcun
potere sovrano relativamente al loro accertamento ma deve adire un tribunale
amministrativo cantonale per far valere le sue pretese (sentenze della
CEF 14.2018.171 del 12 marzo 2019, consid. 5.1 che rinvia alla DTF 135 V 130 consid. 4; 14.2016.105
del 30 settembre 2016, consid. 5.4/d; 14.2011.190 dell’11 gennaio 2012, con
rinvio in particolare alla DTF 109 V 49, consid. 3/a, Staehelin, op. cit., n. 46 ad art. 82 e n. 43 ad art. 83, Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La
mainlevée de l’opposition, 2017, n. 130 ad art. 80 LEF).
Nel
caso contrario, l’autorità amministrativa escutente
può unicamente chiedere il rigetto dell’opposizione in via definitiva producendo la decisione
(amministrativa) di accertamento del credito (già citata sentenza della CEF 14.2018.171
consid. 5.1 con rinvio alle sentenze del Tribunale
federale 5A_896/2013 dell’8 gennaio 2014 consid. 1.3 con rinvii e 5A_473/2016 del 15 novembre 2016, BlSchK 2017, 119 consid.
3.1, sentenze della CEF 14.2018.112 del 18 ottobre 2018 pag. 3, 14.2018.18
del 27 giugno 2018, consid. 5.1 e già citata 14.2006.52
consid. 2 con rimandi).
5.3.1
Ora, gli
art. art. 11 segg. LCM prevedono una procedura d’imposizione, che consiste
nell’elaborazione del prospetto dei contributi (art. 11) e nella pubblicazione
dello stesso unitamente ai documenti giustificativi della spesa (art. 12), e
delle vie di ricorso, anzitutto all’autorità che lo ha elaborato (art. 13 cpv.
1) e contro la decisione su reclamo al Tribunale di espropriazione (art. 13
cpv. 2). In casi speciali la procedura d’imposizione può essere sostituita da
convenzioni sui contributi (art. 14 cpv. 1), che non possono però scostarsi dai
principi fissati dalla legge (art. 14 cpv. 2 primo periodo). La validità delle
convenzioni è subordinata all’approvazione del presidente del Tribunale d’espropriazione
(art. 14 cpv. 2 secondo periodo).
5.3.2
Ne segue che la via dell’imposizione
dei contributi in via autoritativa, con un prospetto potenzialmente atto a costituire un valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione (si veda per esempio la sentenza della CEF
14.2001.36
del 14 agosto 2001), non è l’unica percorribile,
siccome la legge, nei “casi speciali” (art. 14 cpv. 1 LCM), autorizza
la conclusione di contratti tra comune e contribuenti, parificabili a titoli di
rigetto provvisorio dell’opposizione (Abbet,
op. cit., n. 129 ad art. 80 LEF). Il formulario del 25 maggio 2016 (doc. H) potrebbe quindi in sé giustificare il rigetto
provvisorio dell’opposizione (sopra consid. 6.2).
6.
Tuttavia,
già in prima sede (osservazioni n. 15) RE 1 ha eccepito la nullità dei
riconoscimenti di debito poiché in contrasto con i disposti della LCM in
mancanza di una convenzione ratificata dal presidente del Tribunale d’espropriazione
giusta l’art. 14 LCM.
6.1
A
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
6.2
Nel caso specifico è indubbio che i documenti
fatti valere dall’istante come titoli di riconoscimento di debito non
risultano approvati dal presidente del Tribunale d’espropriazione né una simile
appro-vazione figura tra gli atti di causa. Ne consegue che il Giudice di pace
avrebbe dovuto respingere l’istanza. Il reclamo merita dunque accoglimento.
7.
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e
61.
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
assegnano invece indennità, non avendo RE 1 motivato le sue richieste al riguardo
né in prima né in seconda sede (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'559.80,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– sono poste a carico del Comune CO
1. Non si assegnano indennità.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del Comune CO 1. Non si
assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).