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Decisione

14.2020.47

Fallimento. Estinzione del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità

6 novembre 2020Italiano9 min

CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.47

Lugano

6 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.4876 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 settembre 2019 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dalla PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 26 marzo 2020 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa l’11 marzo 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 30 settembre 2019 la

CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 9’675.– più

interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 29 gennaio 2020 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione dell’11 marzo 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno succes-sivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani

il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo

parziale. Entro il termine impartitole l’istante non ha presentato osservazioni

al reclamo.

E. In

risposta all’ordinanza 23 ottobre 2020 del presidente della Camera, il

patrocinatore della reclamante, con scritto del 4 novembre 2020, ha comunicato

di non avere ottenuto dalla cliente aggiornamenti sulla sua situazione

economica attuale, segnalando ad ogni modo che la società si trova in

importanti difficoltà finanziarie.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 16 marzo 2020, il termine

d’impugnazione, sospeso dal 19 marzo al 4 aprile 2020 in ragione della

pandemia causata dal coronavirus 2019 (ordinanza

del Consiglio federale del 18 marzo 2020 sulla sospensione secondo l’articolo 62 LEF [RS

281.241, RU 2020 839]) e senza soluzione di continuità dalle

ferie pasquali (dal 5 al 19 aprile, art. 56 n. 2 LEF), il termine di ricorso è

quindi scaduto per legge il terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art.

63.

LEF, v. sentenza della CEF 14.2015.79 del 31 agosto 2015, consid. 2), ossia

mercoledì 22 aprile. Presentato il 26 marzo 2020 (data del timbro postale), il

reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari,

contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti (Giroud in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto la prova di aver pagato il saldo del

credito vantato dall’istante il 18 marzo 2020 (doc. E-G acclusi al reclamo),

per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del falli-mento – la RE 1 ha precisato nel reclamo di essere

oggetto di esecuzioni in corso per fr. 388'435.75, di cui cinque, per fr.

105'916.75, sono “garantite”

tramite un pignoramento fruttuoso e due, per fr. 52'887.–, sono contestate e

sospese da opposizione. Ha tuttavia rilevato di essere attiva su nove cantieri

e di vantare al riguardo crediti per fr. 212'530.27 complessivi, in parte già

esigibili ma bloccati dalla situazione pandemica in corso. Ha assicurato che

non appena le attività legate all’edilizia, ferme in seguito alla risoluzione

governativa n. 1570 del 20 marzo 2020, avessero avuto il via libera dalle

autorità cantonali, essa avrebbe potuto incassare acconti e liquidazioni parziali

e pagare i debiti più urgenti, con il rilievo che la differenza tra passivi e

attivi ammontava a fr. 17'101.73. La reclamante ha inoltre prodotto un plico di

17.

preventivi, per un totale di fr. 4'464'217.66, a dimostrazione della propria

salute economica e finanziaria.

2.3.1

Considerato

necessario, a oltre sei mesi dalla fine del confinamento, un aggiornamento dei

dati sulla situazione economica del­la reclamante in vista della valutazione

della sua solvibilità, con ordinanza del 23 ottobre 2020 il presidente della

Camera le ha assegnato un termine di dieci giorni per formulare eventuali

osservazioni sulla sua situazione economica attuale, avendo appurato d’ufficio

(art. 255 lett. a CPC), sulla scorta del registro delle esecuzioni, che lo

scoperto esecutivo della reclamante era cresciuto da poco meno di fr. 400'000.–

al momento della concessio­ne dell’effetto sospensivo a quasi fr. 700'000.–

complessivi al 22 ottobre 2020, oltretutto con un aumento marcato delle

esecuzioni giunte a una fase avanzata della procedura (cinque allo stadio del

pignoramento per oltre fr. 80'000.–, quattro alla realizzazione per più di fr.

70'000.– e sei alla comminatoria di fallimento per ben fr. 236'277.35). Il 4 novembre 2020, il patrocinatore della reclamante ha comunicato di

non essere in grado di fornire aggiornamenti sulla situazione economica attuale

della cliente, segnalando ad ogni modo che la società si trova in importanti

difficoltà finanziarie.

2.3.2

Contrariamente

a quanto ipotizzato nel reclamo, la situazione economica della reclamante non è

migliorata dopo la ripresa dell’attività edile, ma anzi è nettamente peggiorata

come risulta dall’accertamento d’ufficio riportato nell’ordinanza

del 23 ottobre 2020. D’altronde i dati forniti nel reclamo sono incompleti, nella

misura in cui non danno indicazioni sui costi correnti dell’attività della

reclamante né su eventuali debiti pregressi non ancora posti in esecuzione.

Manca cioè un bilancio e un conto economico aggiornato e attestato da persona

indipendente dalla società. Ciò porta a concludere che la reclamante non

dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per

pagare le tasse e gli oneri sociali e assicurativi (che costituiscono la parte

principale dei debiti posti in esecuzione). In queste circostanze si può quindi

affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il

presupposto della sol­vibilità non essendo stato reso verosimile, il

reclamo va respinto.

4.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimen­to dev’essere

nuovamente pronunciato.

5.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, l’istante non avendo presentato osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il

fallimento della RE 1 dal giorno martedì 10 novembre 2020 alle ore 09.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico

della RE 1.

3. Notificazione a:

– PA 1, ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).