14.2020.47
Fallimento. Estinzione del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità
6 novembre 2020Italiano9 min
CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
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Incarto n.
14.2020.47
Lugano
6 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.4876 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 settembre 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dalla PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 26 marzo 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa l’11 marzo 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 30 settembre 2019 la
CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 9’675.– più
interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 29 gennaio 2020 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione dell’11 marzo 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno succes-sivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani
il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale. Entro il termine impartitole l’istante non ha presentato osservazioni
al reclamo.
E. In
risposta all’ordinanza 23 ottobre 2020 del presidente della Camera, il
patrocinatore della reclamante, con scritto del 4 novembre 2020, ha comunicato
di non avere ottenuto dalla cliente aggiornamenti sulla sua situazione
economica attuale, segnalando ad ogni modo che la società si trova in
importanti difficoltà finanziarie.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 16 marzo 2020, il termine
d’impugnazione, sospeso dal 19 marzo al 4 aprile 2020 in ragione della
pandemia causata dal coronavirus 2019 (ordinanza
del Consiglio federale del 18 marzo 2020 sulla sospensione secondo l’articolo 62 LEF [RS
281.241, RU 2020 839]) e senza soluzione di continuità dalle
ferie pasquali (dal 5 al 19 aprile, art. 56 n. 2 LEF), il termine di ricorso è
quindi scaduto per legge il terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art.
63.
LEF, v. sentenza della CEF 14.2015.79 del 31 agosto 2015, consid. 2), ossia
mercoledì 22 aprile. Presentato il 26 marzo 2020 (data del timbro postale), il
reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari,
contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti (Giroud in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto la prova di aver pagato il saldo del
credito vantato dall’istante il 18 marzo 2020 (doc. E-G acclusi al reclamo),
per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del falli-mento – la RE 1 ha precisato nel reclamo di essere
oggetto di esecuzioni in corso per fr. 388'435.75, di cui cinque, per fr.
105'916.75, sono “garantite”
tramite un pignoramento fruttuoso e due, per fr. 52'887.–, sono contestate e
sospese da opposizione. Ha tuttavia rilevato di essere attiva su nove cantieri
e di vantare al riguardo crediti per fr. 212'530.27 complessivi, in parte già
esigibili ma bloccati dalla situazione pandemica in corso. Ha assicurato che
non appena le attività legate all’edilizia, ferme in seguito alla risoluzione
governativa n. 1570 del 20 marzo 2020, avessero avuto il via libera dalle
autorità cantonali, essa avrebbe potuto incassare acconti e liquidazioni parziali
e pagare i debiti più urgenti, con il rilievo che la differenza tra passivi e
attivi ammontava a fr. 17'101.73. La reclamante ha inoltre prodotto un plico di
17.
preventivi, per un totale di fr. 4'464'217.66, a dimostrazione della propria
salute economica e finanziaria.
2.3.1
Considerato
necessario, a oltre sei mesi dalla fine del confinamento, un aggiornamento dei
dati sulla situazione economica della reclamante in vista della valutazione
della sua solvibilità, con ordinanza del 23 ottobre 2020 il presidente della
Camera le ha assegnato un termine di dieci giorni per formulare eventuali
osservazioni sulla sua situazione economica attuale, avendo appurato d’ufficio
(art. 255 lett. a CPC), sulla scorta del registro delle esecuzioni, che lo
scoperto esecutivo della reclamante era cresciuto da poco meno di fr. 400'000.–
al momento della concessione dell’effetto sospensivo a quasi fr. 700'000.–
complessivi al 22 ottobre 2020, oltretutto con un aumento marcato delle
esecuzioni giunte a una fase avanzata della procedura (cinque allo stadio del
pignoramento per oltre fr. 80'000.–, quattro alla realizzazione per più di fr.
70'000.– e sei alla comminatoria di fallimento per ben fr. 236'277.35). Il 4 novembre 2020, il patrocinatore della reclamante ha comunicato di
non essere in grado di fornire aggiornamenti sulla situazione economica attuale
della cliente, segnalando ad ogni modo che la società si trova in importanti
difficoltà finanziarie.
2.3.2
Contrariamente
a quanto ipotizzato nel reclamo, la situazione economica della reclamante non è
migliorata dopo la ripresa dell’attività edile, ma anzi è nettamente peggiorata
come risulta dall’accertamento d’ufficio riportato nell’ordinanza
del 23 ottobre 2020. D’altronde i dati forniti nel reclamo sono incompleti, nella
misura in cui non danno indicazioni sui costi correnti dell’attività della
reclamante né su eventuali debiti pregressi non ancora posti in esecuzione.
Manca cioè un bilancio e un conto economico aggiornato e attestato da persona
indipendente dalla società. Ciò porta a concludere che la reclamante non
dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per
pagare le tasse e gli oneri sociali e assicurativi (che costituiscono la parte
principale dei debiti posti in esecuzione). In queste circostanze si può quindi
affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il
presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il
reclamo va respinto.
4.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento dev’essere
nuovamente pronunciato.
5.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, l’istante non avendo presentato osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il
fallimento della RE 1 dal giorno martedì 10 novembre 2020 alle ore 09.00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico
della RE 1.
3. Notificazione a:
– PA 1, ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).