14.2020.5
Fallimento senza preventiva esecuzione
21 febbraio 2020Italiano8 min
sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo
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Incarto n.
14.2020.5
Lugano
21 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.4201 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 settembre
2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,
giudicando sul reclamo del 24 gennaio 2020 presentato dalla RE 1 (in
seguito RE 1) contro la decisione emessa il 7 gennaio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 4
settembre 2019, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo
valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi
confronti per crediti di complessivi fr. 2'905.30.
B. All’udienza
di discussione del 4 dicembre 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 7 gennaio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1
dall’8 gennaio 2020 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le
spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 gennaio 2020
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato le pretese fatte
valere nell’istanza. Il 29 gennaio 2020 il presidente della Camera ha concesso
all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Nel termine impartitole per esprimersi
sul reclamo, la CO 1 ha confermato che quanto versato dalla reclamante il 3
febbraio 2020 ha estinto le pretese fatte valere con l’istanza.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia
l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 24 gennaio 2020 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 15
gennaio (scadenza del termine di giacenza postale nel senso dell’art. 138 cpv.
3.
lett. a CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono ammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi, per quanto attiene a quelli sorti dopo la
pronuncia del fallimento solo nei limiti dell’art. 174
cpv. 2 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202
del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i
veri nova) e unicamente fino alla scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III
295.
consid. 3.2).
Nel
caso specifico, i documenti nuovi acclusi al reclamo sono pertanto ricevibili,
ma il fallimento potrà essere annullato solo se la reclamante, oltre a
dimostrare la ripresa dei suoi pagamenti, avrà anche reso verosimile la propria
solvibilità (v. sotto consid. 3).
2.
Secondo
la giurisprudenza di questa Camera (già citata sentenza 14.2019.202 del 28
novembre 2019 consid. 2.1/a/bb) l’art. 174 cpv. 2 LEF si applica anche in caso
di pagamento di tutti i crediti fatti valere con un’istanza di fallimento senza
preventiva esecuzione. Nel caso in esame, la CO 1 ha confermato nelle sue
osservazioni l’estinzione delle pretese fatte valere con l’istanza. Il primo presupposto dell’art. 174
cpv. 2 (n. 1) risulta così adempiuto.
3.
Essendo
tale estinzione successiva alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre
verificare il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per
ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
3.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la
solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente
appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/ 2011 dell’11 agosto
2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle
esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento
pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di
non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
3.2
Dall’estratto
esecutivo prodotto dalla reclamante (doc. F) si evince che il 24 gennaio 2020
risultavano pendenti nei suoi confronti in particolare 11 attestati di carenza
di beni e un’esecuzione giunta allo stadio della comminatoria di fallimento.
Nel concedere l’effetto sospensivo il presidente della Camera aveva però
accertato che quanto versato dalla reclamante all’ufficio d’esecuzione lo
stesso 24 gennaio bastava verosimilmente a pagare tutti gli attestati di
carenza di beni. Nel frattempo è stato appurato che effettivamente tutti gli
attestati sono stati cancellati e le esecuzioni pagate, tranne una sospesa da
opposizione. Ciò porta a ritenere che la situazione finanziaria della
reclamante non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e
dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza
della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di
pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di
pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può
essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della
RE 1 va annullato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato alcuna
richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). La tassa di
giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 7 gennaio 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).