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Decisione

14.2020.5

Fallimento senza preventiva esecuzione

21 febbraio 2020Italiano8 min

sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.5

Lugano

21 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.4201 (fallimento senza preventiva esecuzione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 settembre

2019 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1,

giudicando sul reclamo del 24 gennaio 2020 presentato dalla RE 1 (in

seguito RE 1) contro la decisione emessa il 7 gennaio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 4

settembre 2019, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo

valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi

confronti per crediti di complessivi fr. 2'905.30.

B. All’udienza

di discussione del 4 dicembre 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 7 gennaio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1

dall’8 gennaio 2020 alle ore 10.00, ponen­do a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le

spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 gennaio 2020

per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annullamento del fallimen­to, asserendo di avere saldato le pretese fatte

valere nell’istanza. Il 29 gennaio 2020 il presidente della Camera ha concesso

all’im­pugnazione effetto sospensivo parziale. Nel termine impartitole per esprimersi

sul reclamo, la CO 1 ha confermato che quanto versato dalla reclamante il 3

febbraio 2020 ha estinto le pretese fatte valere con l’istanza.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia

l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2

CPC). Presentato il 24 gennaio 2020 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 15

gennaio (scadenza del termine di giacenza postale nel senso dell’art. 138 cpv.

3.

lett. a CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono ammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi, per quanto attiene a quelli sorti dopo la

pronuncia del fallimento solo nei limiti dell’art. 174

cpv. 2 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202

del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i

veri nova) e unicamente fino alla scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III

295.

consid. 3.2).

Nel

caso specifico, i documenti nuovi acclusi al reclamo sono pertanto ricevibili,

ma il fallimento potrà essere annullato solo se la reclamante, oltre a

dimostrare la ripresa dei suoi pagamenti, avrà anche reso verosimile la propria

solvibilità (v. sotto consid. 3).

2.

Secondo

la giurisprudenza di questa Camera (già citata sentenza 14.2019.202 del 28

novembre 2019 consid. 2.1/a/bb) l’art. 174 cpv. 2 LEF si applica anche in caso

di pagamento di tutti i crediti fatti valere con un’istanza di fallimento senza

preventiva esecuzione. Nel caso in esame, la CO 1 ha confermato nelle sue

osservazioni l’estinzione delle pretese fatte valere con l’istan­­za. Il primo presupposto dell’art. 174

cpv. 2 (n. 1) risulta così adem­piuto.

3.

Essendo

tale estinzione successiva alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre

verificare il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per

ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

3.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giun­ge alla

conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle

allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto

sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la

solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficien­te

appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/ 2011 dell’11 agosto

2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle

esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento

pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di

non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

3.2

Dall’estratto

esecutivo prodotto dalla reclamante (doc. F) si evince che il 24 gennaio 2020

risultavano pendenti nei suoi confronti in particolare 11 attestati di carenza

di beni e un’esecuzione giunta allo stadio della comminatoria di fallimento.

Nel concedere l’effetto sospensivo il presidente della Camera aveva però

accertato che quanto versato dalla reclamante all’ufficio d’esecuzione lo

stesso 24 gennaio bastava verosimilmente a pagare tutti gli attestati di

carenza di beni. Nel frattempo è stato appurato che effettivamente tutti gli

attestati sono stati cancellati e le esecuzioni pagate, tranne una sospesa da

opposizione. Ciò porta a ritenere che la situazione finanziaria della

reclamante non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e

dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza

della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di

pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di

pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può

essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.

Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della

RE 1 va annullato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato alcuna

richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). La tassa di

giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 7 gennaio 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).