14.2020.50
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contravvenzione alla legge edilizia. Multa. Eccezione di nullità. Segnalazione all’autorità penale
22 ottobre 2020Italiano16 min
affronta gli aspetti di natura materiale che saranno trattati separatamente”, con risoluzione municipale n. 302 del 25 marzo 2019 il Comune CO 1 ha
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Incarto n.
14.2020.50
Lugano
22 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa S19-384 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 17 dicembre
2019 dal
Comune CO 1
(rappresentato dall’RA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 6 aprile 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 12 marzo 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Paradiso;
ritenuto
in fatto: A. Il 26 febbraio 2019 il Comune CO 1 ha intimato a RE 1 un rapporto di
contravvenzione, secondo cui “in
corrispondenza” del mappale __________ RFD di __________
di sua proprietà è stato istallato un tubo d’espulsione presumibilmente proveniente
dalla cappa della cucina dell’Osteria __________ e ciò senza l’inoltro di una
domanda di costruzione e l’ottenimento di una licenza edilizia. Il Comune l’ha
altresì informato che tale omissione è suscettibile di essere punita con una
multa ai sensi dell’art. 46 della legge edilizia e gli ha assegnato un termine di quindici giorni per formulare eventuali giustificazioni
circa il suo agire così come un termine di trenta giorni per presentare una
domanda di costruzione in sanatoria. Con lettera del 12 marzo 2019 RE 1 ha
sostenuto che l’istallazione del tubo non è una nuova costruzione ma una semplice
sostituzione di quello preesistente che si è resa necessaria a seguito di un
sinistro causato a suo dire da un operaio comunale durante un intervento sul
mappale contiguo, fatto questo conosciuto dal Comune.
Fatti
B. Premesso
che “la presente procedura non
affronta gli aspetti di natura materiale che saranno trattati separatamente”, con risoluzione municipale n. 302 del 25 marzo 2019 il Comune CO 1 ha
significato a RE 1 di non accettare le sue osservazioni “accertato che il tubo d’espulsione della
cappa risulta essere una nuova installazione”, che
necessitava quindi di un permesso di costruzione. Il Comune gli ha pertanto
inflitto una multa di fr. 1'000.– per violazione formale della legge
edilizia. RE 1 non ha impugnato la decisione.
C. Dopo
aver inviato a RE 1 una fattura del 23 maggio 2019 e un richiamo del 7 agosto
2019, il 17 settembre il Comune di CO 1 gli ha notificato una diffida di pagare
entro trenta giorni la multa di fr. 1'000.– e la tassa di diffida fr. 30.–.
Con lettera del 23 settembre 2019 RE 1 ha ritornato la diffida di pagamento al
Comune “a motivo che nessuna
legge è stata violata”, il quale con scritto del 26
settembre 2019 gli ha a sua volta rinviato la diffida facendo valere che la
decisione di multa a monte era ormai passata in giudicato.
D. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 dicembre 2019 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'040.55
complessivi, composti di fr. 1'000.– oltre agli interessi del 2.5% dal 26
novembre 2019 per “Tasse
diverse 2019 + interessi al 2.50% Fattura 572/2019 del 23.05.2019”, di fr. 30.– per “Diffida
del 15.09.2019” e di fr. 10.55 per “interessi di ritardo fino al 25.11.2019”.
E. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 dicembre
2019 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 6 febbraio 2020.
F. Statuendo con decisione del 12 marzo 2020, il Giudice di pace del
Circolo di Paradiso ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–
e un’indennità di fr. 60.– a favore dell’istante.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 aprile 2020 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili, così come la
trasmissione degli atti del procedimento al Ministero pubblico. Stante l’esito
dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 13 marzo 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto non prima di lunedì 23 marzo. Sospeso dal 19 marzo al 4 aprile
2020.
in ragione della pandemia causata dal coronavirus 2019 (ordinanza del Consiglio federale
del 18 marzo 2020 sulla sospensione
secondo l’articolo 62 LEF [RS 281.241, RU 2020 839]) e senza soluzione
di continuità dalle ferie pasquali (dal 5 al 19 aprile, art. 56
n. 2 LEF), il termine di ricorso è quindi scaduto per legge il terzo giorno utile
dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF, v. sentenza della CEF 14.2015.79 del 31
agosto 2015, consid. 2), ossia mercoledì 22 aprile. Presentato il 6 aprile 2020
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace del Circolo di Paradiso ha accordato il
rigetto definitivo dell’opposizione ritenendo che la decisione di multa è
passata in giudicato come risulta dalla documentazione trasmessa dallo stesso
debitore, la quale costituirebbe inoltre un “valido riconoscimento di debito”.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene invece che la decisione di multa non è un valido titolo
di rigetto poiché è secondo lui radicalmente nulla. Egli aggiunge che la
qualità di titolo di rigetto va negata anche alla diffida di pagamento siccome
è basata sulla decisione illegittima con cui il Comune gli ha inflitto la
multa. Infine, egli chiede che gli atti del presente procedimento vengano
trasmessi al Ministero pubblico.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze
civili non è necessario il passaggio in giudicato (STAEHELIN in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,
n. 110 ad art. 80 LEF). Tuttavia, i ricorsi al Consiglio di Stato contro le
decisioni degli organi comunali ticinesi hanno di principio effetto sospensivo
(art. 208 cpv. 2 della legge organica comunale [LOC, RL 2.1.1.2]) – ciò vale in
particolare per i decreti di multa (art. 148 cpv. 2 LOC) –, sicché la decisione
non diventa esecutiva prima della scadenza del termine di ricorso o prima della
reiezione o del ritiro del ricorso. Le multe diventano poi esigibili entro un
mese da quando sono “definitive” (art. 150 cpv. 1 LOC).
5.1.1
Nella
fattispecie, il Comune ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione producendo
a sostegno della propria istanza la diffida di pagamento del 17 dicembre 2019
(doc. B). Questo documento non può però fungere da titolo di rigetto per la
multa, dal momento che la stessa è stata stabilita non con la diffida, bensì
con la risoluzione municipale n. 302 del 25 marzo 2019 menzionata sulla diffida
(ma non allegata).
5.1.2
Fatto
sta, a ben vedere, che la risoluzione municipale in questione figura negli atti
di prima sede. L’ha prodotta il convenuto con le osservazioni all’istanza quale
doc. D. Vero è che, stante la massima dispositiva (art. 55 cpv. 1
CPC), il titolo di rigetto deve di
principio essere prodotto e precisamente indicato come tale dall’istante. Tale
esigenza formale va tuttavia apprezzata alla luce del principio della buona
fede sicché l’istanza non può essere dichiarata irricevibile o respinta
qualora non sussista dubbio su quale sia tra i documenti prodotti quello o
quelli che l’istante considera implicitamente rappresentare il titolo di
rigetto (vedi sentenza della CEF 14.2020.34 del 4 settembre 2020, consid.
4.3.1). Nel caso in esame, il Giudice di
pace ha fondato il rigetto dell’opposizione sulla “decisione di multa” prodotta dall’escusso, seppur senza identificarla
precisamente (“doc. D-P”). Era ad
ogni modo chiaro per le parti che il titolo
di rigetto per la multa è la risoluzione municipale (doc. D annesso alle
osservazioni all’istanza e n. 1 e 2 delle stesse) e quello per la tassa di
diffida la diffida stessa (doc. B accluso all’istanza).
5.1.3
Ciò
posto, la risoluzione municipale, il cui passaggio in giudicato è pacifico,
giustifica senz’altro il rigetto definitivo dell’opposizione per la multa di
fr. 1'000.– e per gli interessi di mora del 2.5% dal 26 novembre 2019 e per
quelli di fr. 10.55 maturati dal 23 giugno 2019 (scadenza di
pagamento della fattura del 23 maggio 2019, v. doc. B accluso all’istanza e
doc. C annesso alle osservazioni) al 25 novembre 2019, ricordato che di principio le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono
titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il
loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49 ad art. 80) e che secondo l’art. 7 dell’ordinanza municipale del Comune CO 1 concernente
le tasse comunali e la relativa procedura d’incasso del 23 giugno 2014 gli interessi
di ritardo, calcolati allo stesso saggio vigente per l’imposta cantonale (del
2.5% secondo l’art. 6 del decreto esecutivo concernente la riscossione e i
tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2019 [RL 640.320]), incominciano a ma-turare a partire dal
termine di pagamento della fattura o del conteggio.
5.2
La
diffida di pagamento del 17 settembre 2019 (doc. B) riveste le caratteristiche
di una decisione amministrativa anche se non menziona i rimedi giuridici a
disposizione del destinatario (sentenza della
CEF 14.2019.237 del 6 maggio 2020, consid. 2) e vale di conseguenza
come titolo di rigetto per le spese di diffida di fr. 30.– ivi menzionate. Risulta
anch’essa passata in giudicato. Con la sua lettera al Municipio del 23
settembre 2019 (doc. O) RE 1 si limita a manifestare la sua contrarietà a
pagare la fattura senza dichiarare la volontà di ricorrere contro la diffida.
6.
In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto
definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato
estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti
essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono
più essere fatti valere in sede di rigetto (Staehelin,
op. cit., n. 5 ad art. 81). Sono ammissibili solo le
eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con
documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della
CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi).
6.1
Nel
caso specifico il reclamante sostiene che la decisione di multa è “un atto radicalmente nullo […], illegittimo,
dolosamente falso e palesemente vessatorio”, ciò che
dev’essere constatato da ogni giudice adito a prescindere dal decorso dei
termini d’impugnazione. Egli fa valere infatti che con tale decisione gli è
stata inflitta una multa “in
astratto” e a “prescindere dai fatti”
perché il Comune, pur premettendo d’intendere trattare
separatamente gli aspetti di natura materiale della vertenza, in modo
contradditorio ha ritenuto di non poter accogliere le sue osservazioni del 12
marzo 2019 per un motivo di natura materiale (“accertato che il tubo d’espulsione della cappa della
cucina risulta essere una nuova installazione”, doc.
doc. D). Secondo RE 1, ad ogni modo, l’istallazione del tubo non è una nuova
costruzione che necessita di una licenza edilizia ma una semplice sostituzione
di un tubo preesistente. “Di
certo non è riconoscimento di debito, ma di arbitrio del Comune”.
6.2
Ora,
la cognizione del giudice del rigetto sia limita all’esame dell’esistenza
di un titolo di rigetto (sopra consid. 2), ovvero, quando l’istanza tende al rigetto definitivo
dell’opposizione, alla verifica dell’esecutività della decisione
invocata dall’istante quale titolo di ri-getto. Già si è detto che nel caso
concreto tale esame ha dato esito positivo (sopra consid. 5). Il malaugurato (e
immotivato) riferimento del Giudice di pace a un riconoscimento di debito è
senza rilievo dal momento che ha rigettato l’opposizione in via definitiva
(art. 80 LEF) e non provvisoria (art. 82 LEF). L’esame del giudice del rigetto
non si estende invece al fondamento materiale del credito posto in esecuzione
né al controllo della validità della decisione. Spetta in effetti all’escusso
far valere i suoi motivi di contestazione nella procedura di accertamento del
credito. Il passaggio in giudicato della decisione preclude poi la possibilità
di contestazioni di merito in fase esecutiva (sopra consid. 6). In altri
termini RE 1 avrebbe dovuto presentare le sue ragioni inoltrando un ricorso al Consiglio
di Stato contro la decisione di multa. Ora è troppo tardi.
6.3
Ricordato
ciò, non si disconosce che la nullità di una decisione, a prescindere
dalla sua natura, dev’essere rilevata d’ufficio da ogni autorità competente per
l’applicazione del diritto, anche in sede di ricorso
o di esecuzione (DTF 129 I 363 consid. 2, 136 III 571, 138 II 501; sentenza della CEF 14.2014.78 del 12 giugno 2014,
consid. 2.4). I casi di nullità sono
però rari (Staehelin, op. cit., n. 128
ad art. 80).
6.3.1
In
effetti, secondo la giurisprudenza le decisioni errate sono nulle quando
sono affette da un vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno
agevolmente riconoscibile, ove poi l’ammissione della nullità non minacci
seriamente la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano in
considerazione soprattutto l’incompetenza funzionale o materiale dell’autorità
giudicante così come errori di procedura manifesti che ledono in modo
particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, in particolare quando
ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF 137 I 275 consid. 3.1,
con numerosi riferimenti, sentenza della CEF 14.2014.194 del 22 ottobre 2014,
consid. 6.2).
6.3.2
I
citati motivi di nullità non ricorrono nella fattispecie: la decisione di multa
(doc. D) è infatti stata emanata dall’autorità competente dopo l’emissione del
rapporto di contravvenzione (doc. F), sul quale il convenuto ha potuto prendere
posizione (doc. E), ed è stata notificata all’escusso, che avrebbe quindi
potuto impugnarla al Consiglio di Stato per far valere il carattere a suo dire
contraddittorio e arbitrario della decisione del Comune. L’eccezione di
nullità, e con essa il reclamo, va dunque respinta.
7.
Il
reclamante chiede infine che gli atti vengano trasmessi al Mini-stero pubblico essendo
a suo dire chiara “la falsità
in atti e l’interesse privato persecutorio ai danni dello scrivente da parte
dei funzionari pubblici”. Si tratta però di una
valutazione soggettiva del reclamante, non corroborata da chiari indizi
oggettivi di reati di azione pubblica ai sensi dell’art. 27a LOG. Non si
giustifica quindi la trasmissione richiesta. Ciò non impedisce al reclamante di
presentare personalmente una denuncia penale.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità,
la controparte, a cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'030.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art.
113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46
cpv. 1 LTF).