14.2020.51
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Rinvio della causa deciso dal Tribunale federale per fissazione delle spese e ripetibili di seconda istanza
5 giugno 2020Italiano5 min
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità
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Incarto n.
14.2020.51
Rinvio TF
Lugano
5 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2017.4494 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 30 agosto 2017 da
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
Comunione ereditaria fu CO 1,
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
e
ora giudicando nuovamente sul reclamo del 18 aprile 2018 presentato
da CO 1 contro la decisione emessa il 5 aprile 2018 dal
Pretore conformemente alla sentenza 5 marzo 2020 della II Corte di diritto
civile del Tribunale federale (5A_926/2018), che ha accolto il ricorso in
materia civile interposto dalla comunione ereditaria fu CO 1 contro la sentenza
10 ottobre 2018 di questa Camera;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° febbraio 2017
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso la comunione ereditaria
fu CO 1 per l’incasso di complessivi fr. 72'220.61 oltre agli interessi;
che
statuendo con decisione del 5 aprile 2018, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza
Fatti
di rigetto del-l’opposizione al precetto esecutivo interposta dall’escussa,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità
di fr. 3'000.– a favore della convenuta;
che
con decisione del 10 ottobre 2018, questa Camera ha
parzialmente accolto il reclamo interposto da RE 1 il 18 aprile 2018 e
rigettato in via definitiva l’opposizione dell’escussa limitatamente a fr. 70'651.50
complessivi oltre agli interessi, ponendo le
spese processuali di fr. 350.– in prima sede e di fr. 580.– in seconda a carico della
comunione ereditaria fu CO 1, tenuta a
rifondere a RE 1 fr. 3'000.– per ripetibili di prima istanza e fr. 2'400.–
per ripetibili di seconda;
che
con sentenza del 5 marzo 2020 (inc. 5A_926/2018) la II Corte di diritto civile
del Tribunale federale ha accolto il ricorso in materia civile inoltrato dalla
comunione ereditaria fu CO 1 il 12 novembre 2018 contro la decisione cantonale
e di conseguenza l’ha annullata e riformata nel senso che il reclamo di RE 1 è
respinto nella misura in cui è ricevibile;
che
la causa è stata rinviata a questa Camera per nuova decisione sulle spese
giudiziarie e sulle ripetibili nella procedura precedente, mentre le spese
giudiziarie della sede federale, di fr. 4'000.–, sono state poste a carico dell’opponente, tenuta a rifondere alla
ricorrente fr. 5'000.– per ripetibili;
che
per costante prassi (DTF 135 III 334 consid. 2.1), i motivi del giudizio
di rinvio limitano la cognizione dell’autorità cantonale cui la causa è
ritornata, nel senso che quest’ultima rimane legata a quanto definitivamente
Considerandi
deciso dal Tribunale federale (DTF 133 III 201 consid. 4.2) e alle
constatazioni di fatto che non sono state impugnate (DTF 131 III 91 consid.
5.2);
che
il quadro della nuova decisione in virtù del rinvio è quindi determinato, sotto
il profilo giuridico, dalla decisione del Tribunale federale: il punto
litigioso delimitato dal rinvio non può essere esteso né fondato su di una
nuova base giuridica e il ricorrente, in precedenza vittorioso, non può quindi,
nella nuova procedura cantonale, subire un peggioramento della sua situazione
di diritto (cfr. Corboz in:
Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 27-28 ad art. 107 LTF con
numerosi rinvii);
che
nel caso concreto, il Tribunale federale ha rinviato l’incarto a questa Camera
per nuovo giudizio sulle spese e ripetibili della procedura cantonale;
che
si tratta dell’unica questione da trattare, le spese processuali di prima
istanza essendo già state decise dal Pretore, la cui deci-sione è tornata in vigore
con l’annullamento della sentenza di questa Camera e la conseguente reiezione
del reclamo;
che la tassa del giudizio di secondo grado, stabilita in applicazione degli
art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio
dell’art. 96 CPC, non possono che seguire la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
in assenza di conclusioni motivate e quantificate nelle osservazioni al
reclamo, e tenuto conto del valore litigioso, del grado di difficoltà della
causa e del ragionevole dispendio di tempo che un avvocato sollecito e
diligente avrebbe dedicato alla pratica, occorre concedere alla comunione ereditaria RI 1 un’indennità di fr. 2'400.–;
che circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 72'220.61 (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; sentenza del Tribunale federale
5A_261/2013 del 19 settembre 2013, RSPC 2014 165, consid. 1;
Bastien Bridel, Les effets et la
détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, Exemples
choisis en droit du bail à loyer, 2019, n. 449), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Le spese processuali di complessivi fr. 580.–
relative al giudizio del 10 ottobre 2018
(inc. 14.2018.52), già anticipate
dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla comunione
ereditaria fu CO 1 fr. 2'400.– per ripetibili.
2. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).