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Decisione

14.2020.51

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Rinvio della causa deciso dal Tribunale federale per fissazione delle spese e ripetibili di seconda istanza

5 giugno 2020Italiano5 min

ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.51

Rinvio TF

Lugano

5 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2017.4494 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 30 agosto 2017 da

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

Comunione ereditaria fu CO 1,

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

e

ora giudicando nuovamente sul reclamo del 18 aprile 2018 presentato

da CO 1 contro la decisione emessa il 5 aprile 2018 dal

Pretore conformemente alla sentenza 5 marzo 2020 della II Corte di diritto

civile del Tribunale federale (5A_926/2018), che ha accolto il ricorso in

materia civile interposto dalla comunione ereditaria fu CO 1 contro la sentenza

10 ottobre 2018 di questa Camera;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° febbraio 2017

dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso la co­munione ereditaria

fu CO 1 per l’incasso di complessivi fr. 72'220.61 oltre agli interessi;

che

statuendo con decisione del 5 aprile 2018, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza

Fatti

di rigetto del-l’opposizione al precetto esecutivo interposta dall’escussa,

ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità

di fr. 3'000.– a favore della convenuta;

che

con decisione del 10 ottobre 2018, questa Camera ha

parzialmente accolto il reclamo interposto da RE 1 il 18 aprile 2018 e

rigettato in via definitiva l’opposizione dell’escussa limitatamente a fr. 70'651.50

complessivi oltre agli interessi, ponendo le

spese processuali di fr. 350.– in prima sede e di fr. 580.– in seconda a carico della

comunione ereditaria fu CO 1, tenuta a

rifondere a RE 1 fr. 3'000.– per ripetibili di prima istanza e fr. 2'400.–

per ripetibili di seconda;

che

con sentenza del 5 marzo 2020 (inc. 5A_926/2018) la II Corte di diritto civile

del Tribunale federale ha accolto il ricorso in materia civile inoltrato dalla

comunione ereditaria fu CO 1 il 12 novembre 2018 contro la decisione cantonale

e di conseguen­za l’ha annullata e riformata nel senso che il reclamo di RE 1 è

respinto nella misura in cui è ricevibile;

che

la causa è stata rinviata a questa Camera per nuova decisione sulle spese

giudiziarie e sulle ripetibili nella procedura precedente, mentre le spese

giudiziarie della sede federale, di fr. 4'000.–, sono state poste a carico dell’opponente, tenuta a rifondere alla

ricorrente fr. 5'000.– per ripetibili;

che

per costante prassi (DTF 135 III 334 consid. 2.1), i motivi del giudizio

di rinvio limitano la cognizione dell’autorità cantonale cui la causa è

ritornata, nel senso che quest’ultima rimane legata a quanto definitivamente

Considerandi

deciso dal Tribunale federale (DTF 133 III 201 consid. 4.2) e alle

constatazioni di fatto che non sono state impugnate (DTF 131 III 91 consid.

5.2);

che

il quadro della nuova decisione in virtù del rinvio è quindi determinato, sotto

il profilo giuridico, dalla decisione del Tribunale federale: il punto

litigioso delimitato dal rinvio non può essere esteso né fondato su di una

nuova base giuridica e il ricorrente, in precedenza vittorioso, non può quindi,

nella nuova procedura cantonale, subire un peggioramento della sua situazione

di diritto (cfr. Corboz in:

Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 27-28 ad art. 107 LTF con

numerosi rinvii);

che

nel caso concreto, il Tribunale federale ha rinviato l’incarto a questa Camera

per nuovo giudizio sulle spese e ripetibili della procedura cantonale;

che

si tratta dell’unica questione da trattare, le spese processuali di prima

istanza essendo già state decise dal Pretore, la cui deci-sione è tornata in vigore

con l’annullamento della sentenza di questa Camera e la conseguente reiezione

del reclamo;

che la tassa del giudizio di secondo grado, stabilita in applicazione degli

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio

dell’art. 96 CPC, non possono che seguire la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

in assenza di conclusioni motivate e quantificate nelle osservazioni al

reclamo, e tenuto conto del valore litigioso, del grado di difficoltà della

causa e del ragionevole dispendio di tempo che un avvocato sollecito e

diligente avrebbe dedicato alla pratica, occorre concedere alla comunione ereditaria RI 1 un’indennità di fr. 2'400.–;

che circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 72'220.61 (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; sentenza del Tribunale federale

5A_261/2013 del 19 settembre 2013, RSPC 2014 165, consid. 1;

Bastien Bridel, Les effets et la

détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, Exemples

choisis en droit du bail à loyer, 2019, n. 449), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Le spese processuali di complessivi fr. 580.–

relative al giudizio del 10 ottobre 2018

(inc. 14.2018.52), già anticipate

dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla comunione

ereditaria fu CO 1 fr. 2'400.– per ripetibili.

2. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).