Lexipedia

Decisione

14.2020.52

Fallimento. Reclamo. Restituzione del termine per anticipare le spese processuali presumibili

31 luglio 2020Italiano7 min

con istanza del 16 luglio 2020 RE 1 chiede alla Camera di assegnargli un “nuovo termine” per prestare il deposito

Source ti.ch

PA 1

Incarto n.

14.2020.52

Restituzione termine anticipo

Lugano

31 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.105 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona

promossa con istanza 27 gennaio 2020 dalla

CO 1

contro

RE

1

(ora

patrocinato dall’ PA 1 )

e ora sull’istanza 16 luglio 2020 di RE 1 volta alla

restituzione del termine per anticipare le spese del giudizio sul reclamo da

lui interposto contro la decisione 10 marzo 2020 del Pretore con cui ha

decretato il suo fallimento;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con decisione del 18 giugno 2020 la Camera ha dichiarato irricevibile il

reclamo presentato da RE 1 contro la pronuncia del fallimento, dopo aver

constatato ch’egli non aveva anticipato le spese presumibili di giudizio di fr. 150.–

nemmeno entro l’ultimo termine impartitogli con ordinanza del 27 maggio 2020;

che

siccome al reclamo era stato conferito effetto sospensivo, la Camera ha

nuovamente pronunciato il fallimento di RE 1 dal 22 giugno 2020 alle ore 9:00, ponendo

a suo carico le spese processuali di fr. 50.–;

che

con addendum dell’8 luglio 2020, la Camera ha ordinato di girare sul conto

corrente postale dell’Ufficio dei fallimenti la som­ma di fr. 25'000.–

depositata dal reclamante il 27 aprile 2020 sul conto del Tribunale d’appello

per dimostrare la propria solvibilità, sotto deduzione delle spese processuali

Fatti

di seconda sede;

che

con istanza del 16 luglio 2020 RE 1 chiede alla Camera di assegnargli un “nuovo termine” per prestare il deposito

delle spese processuali nella procedura di reclamo o in alternativa di “dare atto che un deposito non era (è) opportuno,

visto che il debitore aveva (ha) dimostrato ampiamente la propria solvibilità

e, di conseguenza, decidere nel merito il Reclamo 24 aprile 2020”;

che

l’istante sostiene di avere reso verosimile la propria solvibilità con il

deposito dei fr. 25'000.– sul conto del Tribunale d’appello, sicché a suo

parere il reclamo sarebbe dovuto essere accolto, tanto che allo stesso era

stato concesso effetto sospensivo;

che

in queste condizioni egli ritiene la richiesta della Camera di un anticipo di fr. 150.–

un atto “automatico” non

indispensabile, dal momento che l’art. 98 CPC conferisce al giudice solo una

facoltà – non un obbligo – di richiedere alle parti di prestare un deposito a

copertura delle spese processuali presumibili;

che

l’art. 98 CPC è sì una norma potestativa (“Kann-Vorschrift”,

DTF 140 III 163 consid. 4.2), ma se il giudice ordina la prestazione di un

anticipo – ciò che è la regola (DTF citata) – la sua decisione vincola la parte

destinataria;

che

un ricorso (in prima sede: art. 103 CPC) contro tale decisione o un’istanza di

riconsiderazione non possono essere esclusi (v. Tappy

in:

Commentaire romand, Code de procédure

civile, 2a ed. 2018, n. 9-10 ad art. 101 CPC), ma nella fattispecie RE

1 non ha reagito alle due richieste di anticipo né ha – per avventura –

autorizzato la Camera a considerare il deposito di fr. 25'000.–,

effettuato prima di siffatte richieste, come garanzia anche per le spese

processuali;

che

non può così essere accolta la domanda alternativa dell’istan­­te siccome la

conseguenza della mancata anticipazione delle spe­se è stata chiaramente

indicata nell’ordinanza del 27 maggio;

che

la concessione dell’effetto sospensivo non consente poi di ritenere le

richieste inutili, giacché l’ordinanza è fondata su un esa­me di mera

apparenza, ma anche perché nella stessa è stata evidenziata l’apparente tardività

del reclamo;

che

in caso d’inosservanza di un termine, la parte può chiederne la restituzione al

giudice che l’ha fissato;

che

la Camera ha lasciato la questione aperta di sapere se nelle procedure giudiziarie di rito

Considerandi

sommario previste dalla LEF (come quella del fallimento) tale restituzione sia disciplinata dall’art. 33 cpv. 4 LEF o dall’art.

148.

CPC (sentenza della CEF 14.2017.102 del 24 novembre 2017 consid. 4.3);

che

il quesito può rimanere indeciso anche nella fattispecie, poiché l’istanza

risulta infondata a prescindere dalla norma applicabile;

che

RE 1 si duole al riguardo di non aver visto, o perlomeno non tempestivamente,

gli avvisi di ritiro delle richieste di anticipo in quanto a causa di una

situazione alquanto tesa delle relazioni coniugali egli risiede al suo

domicilio al massimo per passarvi la notte;

che

l’indirizzo al quale le raccomandate sono state inviate è però quello indicato

dallo stesso istante nel reclamo;

ch’egli

era quindi tenuto a far in modo di poter ricevere in tempo utile eventuali

comunicazioni della Camera a quell’indirizzo o a comunicare un altro indirizzo

di notifica;

che

non giova alla sua tesi – anzi la contraddice – il fatto di non aver potuto

ritirare la seconda raccomandata presso il negozio Coop di __________ (che

funziona da agenzia postale) sabato 30 maggio 2020, in quanto di sabato non

vengono consegnate raccomandate, da un canto perché così egli dimostra di aver

ricevuto tempestivamente almeno la seconda richiesta, e dall’altro poiché egli

avrebbe comunque potuto ritirarla lunedì 1° giugno (sulla busta ritornata alla

Camera figura che è rimasta in giacenza fino al 4 giugno) e versare l’anticipo

entro la scadenza del 12 giugno 2020 impartitagli;

che

l’affermazione secondo cui sulla busta non era menzionato il mittente è falsa,

se non temeraria, per tacere del fatto che anche se tale menzione fosse mancata

nulla toglierebbe all’esigenza di diligenza della parte nei confronti delle

autorità giudiziarie;

che

in queste circostanze l’istante non può seriamente invocare la propria buona

fede;

che

anche ai “laici” è noto che l’omissione di ritirare raccomandate può avere

gravi conseguenze;

che

rasenta la malafede l’allegazione per cui egli “dall’autorità giudicante dovesse ormai attendersi solo

e soltanto la decisione sul reclamo medesimo e null’altro” mentre oltre alla decisione di fallimento e alle due richieste di

anticipo egli non ha ritirato neppure la decisione d’irricevibilità né l’addendum

dell’8 luglio;

che

nelle circostanze descritte RE 1 non ha reso verosimile di non aver colpa dell’inosservanza

del termine per anticipare le spese processuali (art. 33 cpv. 4 LEF) né di

averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC), l’omissione ingiustificata –

specie se sistematica – di ritirare invii raccomandati costituendo oggettivamente

una mancanza di diligenza non lieve;

che

l’istanza va pertanto respinta;

che

quale “via d’uscita” si ricorda all’istante la possibilità di far revocare il fallimento in

caso di pagamento dei crediti insinuati e non ritirati (art. 195 LEF) o di

proporre un concordato (art. 332 LEF);

che

la tassa della presente decisione segue la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. L’istanza

è respinta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative alla presente decisione,

già anticipate dall’istante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– :

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).