14.2020.52
Fallimento. Reclamo. Restituzione del termine per anticipare le spese processuali presumibili
31 luglio 2020Italiano7 min
con istanza del 16 luglio 2020 RE 1 chiede alla Camera di assegnargli un “nuovo termine” per prestare il deposito
Source ti.ch
PA 1
Incarto n.
14.2020.52
Restituzione termine anticipo
Lugano
31 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.105 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza 27 gennaio 2020 dalla
CO 1
contro
RE
1
(ora
patrocinato dall’ PA 1 )
e ora sull’istanza 16 luglio 2020 di RE 1 volta alla
restituzione del termine per anticipare le spese del giudizio sul reclamo da
lui interposto contro la decisione 10 marzo 2020 del Pretore con cui ha
decretato il suo fallimento;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con decisione del 18 giugno 2020 la Camera ha dichiarato irricevibile il
reclamo presentato da RE 1 contro la pronuncia del fallimento, dopo aver
constatato ch’egli non aveva anticipato le spese presumibili di giudizio di fr. 150.–
nemmeno entro l’ultimo termine impartitogli con ordinanza del 27 maggio 2020;
che
siccome al reclamo era stato conferito effetto sospensivo, la Camera ha
nuovamente pronunciato il fallimento di RE 1 dal 22 giugno 2020 alle ore 9:00, ponendo
a suo carico le spese processuali di fr. 50.–;
che
con addendum dell’8 luglio 2020, la Camera ha ordinato di girare sul conto
corrente postale dell’Ufficio dei fallimenti la somma di fr. 25'000.–
depositata dal reclamante il 27 aprile 2020 sul conto del Tribunale d’appello
per dimostrare la propria solvibilità, sotto deduzione delle spese processuali
Fatti
di seconda sede;
che
con istanza del 16 luglio 2020 RE 1 chiede alla Camera di assegnargli un “nuovo termine” per prestare il deposito
delle spese processuali nella procedura di reclamo o in alternativa di “dare atto che un deposito non era (è) opportuno,
visto che il debitore aveva (ha) dimostrato ampiamente la propria solvibilità
e, di conseguenza, decidere nel merito il Reclamo 24 aprile 2020”;
che
l’istante sostiene di avere reso verosimile la propria solvibilità con il
deposito dei fr. 25'000.– sul conto del Tribunale d’appello, sicché a suo
parere il reclamo sarebbe dovuto essere accolto, tanto che allo stesso era
stato concesso effetto sospensivo;
che
in queste condizioni egli ritiene la richiesta della Camera di un anticipo di fr. 150.–
un atto “automatico” non
indispensabile, dal momento che l’art. 98 CPC conferisce al giudice solo una
facoltà – non un obbligo – di richiedere alle parti di prestare un deposito a
copertura delle spese processuali presumibili;
che
l’art. 98 CPC è sì una norma potestativa (“Kann-Vorschrift”,
DTF 140 III 163 consid. 4.2), ma se il giudice ordina la prestazione di un
anticipo – ciò che è la regola (DTF citata) – la sua decisione vincola la parte
destinataria;
che
un ricorso (in prima sede: art. 103 CPC) contro tale decisione o un’istanza di
riconsiderazione non possono essere esclusi (v. Tappy
in:
Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2a ed. 2018, n. 9-10 ad art. 101 CPC), ma nella fattispecie RE
1 non ha reagito alle due richieste di anticipo né ha – per avventura –
autorizzato la Camera a considerare il deposito di fr. 25'000.–,
effettuato prima di siffatte richieste, come garanzia anche per le spese
processuali;
che
non può così essere accolta la domanda alternativa dell’istante siccome la
conseguenza della mancata anticipazione delle spese è stata chiaramente
indicata nell’ordinanza del 27 maggio;
che
la concessione dell’effetto sospensivo non consente poi di ritenere le
richieste inutili, giacché l’ordinanza è fondata su un esame di mera
apparenza, ma anche perché nella stessa è stata evidenziata l’apparente tardività
del reclamo;
che
in caso d’inosservanza di un termine, la parte può chiederne la restituzione al
giudice che l’ha fissato;
che
la Camera ha lasciato la questione aperta di sapere se nelle procedure giudiziarie di rito
Considerandi
sommario previste dalla LEF (come quella del fallimento) tale restituzione sia disciplinata dall’art. 33 cpv. 4 LEF o dall’art.
148.
CPC (sentenza della CEF 14.2017.102 del 24 novembre 2017 consid. 4.3);
che
il quesito può rimanere indeciso anche nella fattispecie, poiché l’istanza
risulta infondata a prescindere dalla norma applicabile;
che
RE 1 si duole al riguardo di non aver visto, o perlomeno non tempestivamente,
gli avvisi di ritiro delle richieste di anticipo in quanto a causa di una
situazione alquanto tesa delle relazioni coniugali egli risiede al suo
domicilio al massimo per passarvi la notte;
che
l’indirizzo al quale le raccomandate sono state inviate è però quello indicato
dallo stesso istante nel reclamo;
ch’egli
era quindi tenuto a far in modo di poter ricevere in tempo utile eventuali
comunicazioni della Camera a quell’indirizzo o a comunicare un altro indirizzo
di notifica;
che
non giova alla sua tesi – anzi la contraddice – il fatto di non aver potuto
ritirare la seconda raccomandata presso il negozio Coop di __________ (che
funziona da agenzia postale) sabato 30 maggio 2020, in quanto di sabato non
vengono consegnate raccomandate, da un canto perché così egli dimostra di aver
ricevuto tempestivamente almeno la seconda richiesta, e dall’altro poiché egli
avrebbe comunque potuto ritirarla lunedì 1° giugno (sulla busta ritornata alla
Camera figura che è rimasta in giacenza fino al 4 giugno) e versare l’anticipo
entro la scadenza del 12 giugno 2020 impartitagli;
che
l’affermazione secondo cui sulla busta non era menzionato il mittente è falsa,
se non temeraria, per tacere del fatto che anche se tale menzione fosse mancata
nulla toglierebbe all’esigenza di diligenza della parte nei confronti delle
autorità giudiziarie;
che
in queste circostanze l’istante non può seriamente invocare la propria buona
fede;
che
anche ai “laici” è noto che l’omissione di ritirare raccomandate può avere
gravi conseguenze;
che
rasenta la malafede l’allegazione per cui egli “dall’autorità giudicante dovesse ormai attendersi solo
e soltanto la decisione sul reclamo medesimo e null’altro” mentre oltre alla decisione di fallimento e alle due richieste di
anticipo egli non ha ritirato neppure la decisione d’irricevibilità né l’addendum
dell’8 luglio;
che
nelle circostanze descritte RE 1 non ha reso verosimile di non aver colpa dell’inosservanza
del termine per anticipare le spese processuali (art. 33 cpv. 4 LEF) né di
averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC), l’omissione ingiustificata –
specie se sistematica – di ritirare invii raccomandati costituendo oggettivamente
una mancanza di diligenza non lieve;
che
l’istanza va pertanto respinta;
che
quale “via d’uscita” si ricorda all’istante la possibilità di far revocare il fallimento in
caso di pagamento dei crediti insinuati e non ritirati (art. 195 LEF) o di
proporre un concordato (art. 332 LEF);
che
la tassa della presente decisione segue la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. L’istanza
è respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative alla presente decisione,
già anticipate dall’istante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– :
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).