14.2020.53
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Compensazione con un danno consecutivo all’inventariazione a favore del locatore di un macchinario usato professionalmente dall’inquilino
27 ottobre 2020Italiano14 min
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 aprile 2020 per ottenere “la compensazione del danno subito
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.53
Lugano
27 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.120 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 28 gennaio
2020 dalla
CO 1 )
(rappresentata dalla RA 1 )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 30 aprile 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 23 aprile 2020 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 22 settembre 2005 la CO 1 (locatrice) e RE 1 (conduttore) hanno
concluso un contratto di locazione di durata indeterminata avente come oggetto
un ente locato a uso commerciale adibito a lavanderia in via __________ a __________
per una pigione mensile di fr. 2'040.– oltre a un acconto per le spese
accessorie di fr. 250.– mensili.
B. Il
19 febbraio 2019 la CO 1 ha chiesto all’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno
la formazione di un inventario degli oggetti vincolati a diritto di ritenzione
che si trovavano presso l’ente locato, per un credito di complessivi fr. 7'260.
–, relativo alle pigioni scadute dal 1° dicembre 2018 al 28 febbraio 2019. Il
20 febbraio 2019 l’Ufficio ha inventariato presso i vani locati una macchina
per il lavaggio chimico d’indumenti (qui di seguito anche “a secco”) attribuendole
un valore di stima di fr. 10'000.–. Con ricorso del 27 febbraio 2019 alla
scrivente Camera nella veste d’autorità di vigilanza, RE 1 si è aggravato
contro l’inventario appena menzionato, postulandone l’annullamento.
C. In
occasione dell’udienza del 4 marzo 2019 dinanzi alla Pretura di Locarno-Città
nella causa di locazione promossa dalla CO 1 (SO.2019.149) in seguito al mancato
pagamento delle pigioni dal dicembre del 2018, le parti hanno convenuto che la disdetta
del contratto di locazione avrebbe avuto effetto per il 31 marzo 2019 e che RE
1 avrebbe avuto il diritto di rimanere nei locali appigionati fino al 30
settembre 2019 a condizione di versare entro il 30 aprile 2019 gli arretrati
delle pigioni maturate da dicembre 2018 a marzo 2019 e l’indennità d’occupazione
da aprile fino a settembre 2019.
D. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 marzo 2019 dall’UE di Locarno, la
CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 7'260.– oltre agli interessi del
5% dal 1° marzo 2019, indicando quale causale la “convalida dell’inventario n. __________ del
20.02.2019. Lavanderia denominata – __________ Lavanderia – di RE 1, in Via __________
a __________”, di fr. 61.20 (per “interessi maturati fino al 28.02.2019”), di fr. 300.– (per “spese amministrative”) e di fr. 109.60
per (“spese inventario”). RE 1 ha interposto opposizione al precetto
esecutivo. CO 1 non sembra avere proseguito la procedura esecutiva.
E. Con
decisione del 18 luglio 2019 (inc. 15.2019.15) la Camera ha parzialmente
accolto il ricorso del 27 febbraio 2019 contro l’inventario della macchina
per il lavaggio a secco e retrocesso l’incarto all’UE per ulteriori
accertamenti riguardo alla sua pignorabilità.
F. Con un nuovo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 25 ottobre
2019 sempre dall’UE di Locarno, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 26'620.–
oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019 per “affitti arretrati da dicembre 2018 fino a ottobre
2019 secondo contratto di locazione del 22.09.2005”, di
fr. 628.80 oltre agli interessi del 5% dal 2 dicembre 2018 per “interessi maturati fino al 23.10.2019” e di fr. 500.– per “spese
amministrative”.
G. Avendo
RE 1 interposto opposizione anche al secondo precetto esecutivo, con istanza del
28 gennaio 2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Città. Nel termine impartito, il convenuto si è
opposto all’istanza con osservazioni scritte del 14 febbraio 2019. Con replica
spontanea del 3 marzo 2020 e duplica spontanea del 18 marzo 2020 le parti si
sono riconfermate nelle loro posizioni contrastanti.
H. Statuendo con decisione del 23 aprile 2020, il Pretore aggiunto ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dal convenuto limitatamente a fr. 22'900.– oltre agli interessi
del 5% dal 24 ottobre 2019 (anziché per fr. 26'620.– più gli interessi, fr. 628.80 e fr. 500.–),
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 340.– nella misura
di fr. 270.– e un’indennità di fr. 330.– a favore dell’istante.
Fatti
I. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 aprile 2020 per ottenere “la compensazione del danno subito
quantificato in CHF 16'030.–”, protestate spese e
ripetibili. Nelle sue osservazioni del 28 maggio 2020, la CO 1 ha concluso per
la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 28 aprile 2020, il termine d’impugnazione è
scaduto venerdì 8 maggio. Presentato il 30 aprile 2020 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza riguardo alle
pretese di fr. 628.80 e fr. 500.– per mancanza di un titolo di
rigetto, accogliendola invece sulla base del contratto di locazione per le
dieci pigioni mensili maturate da dicembre 2018 fino a settembre 2019, e non a
ottobre 2019 come richiesto dall’istante. Il primo giudice ha quindi rigettato
l’opposizione limitatamente a fr. 22'900.– considerando la pigione mensile
e le spese accessorie di complessivi fr. 2'290.– come da contratto, in
luogo dei fr. 2'420.– apparentemente computati dalla CO 1 (fr. 26'620.–
/ 11).
Il Pretore aggiunto ha d’altronde respinto l’eccezione
con cui il convenuto faceva valere di aver subito un danno di fr. 16'030.–
a causa dell’inventariazione della macchina per il lavaggio a secco necessaria
per lo svolgimento della sua attività. Il giudice di prima istanza ha infatti
rilevato che il convenuto non ha delineato la sua pretesa con sufficiente
verosimiglianza né prodotto alcun documento atto a dimostrare l’imminente
cessione o finanziamento della sua impresa, a quantificare, seppur
sommariamente, la perdita subita e a stabilirne il nesso causale con l’inventariazione
del macchinario, avvenuta peraltro ad opera dell’UE e non dell’istante, ciò
che renderebbe opinabile la compensabilità dell’ipotetico danno giusta l’art.
120.
cpv. 1 CO.
4.
In ogni stadio di causa
(quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52
consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione
prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1). Nel caso in esame, il contratto di locazione sottoscritto dall’escusso
(doc. B accluso all’istanza) costituisce pacificamente un valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione per le pigioni di fr. 2'040.– mensili
e l’acconto per le spese accessorie di fr. 250.– mensili (art. 82 cpv. 1
LEF; sentenza della CEF 14.2009.11 del 23 marzo 2009) fino alla scadenza del
contratto del 31 marzo 2019 (tra tante: sentenza della CEF 14.2015.5 del 15
aprile 2015, consid. 5.1). Per quanto attiene alle indennità d’occupazione
maturate da aprile a settembre 2019, il rigetto dell’opposizione si fonda invece sull’accordo del 4 marzo 2019 debitamente
firmato dall’escusso. Si estende inoltre agli interessi di mora del 5%
(art. 104 cpv. 1 CO) – almeno – dal 24 ottobre 2019, data dell’inoltro dell’esecuzione.
5.
Nel
reclamo RE 1 sostiene che la prova documentale della responsabilità della CO 1
risulta dal fatto che la stessa non ha ritirato subito la propria richiesta d’inventario
malgrado l’accordo concluso il 4 marzo 2019, privandolo della possibilità di
disporre della macchina per il lavaggio chimico e quindi di ottenere
finanziamenti o di cedere l’attività a terzi. È così rimasto “bloccato” nei locali,
privo di mezzi finanziari, da febbraio al 30 settembre 2019. L’accertamento dei
fatti nella sentenza impugnata sarebbe al riguardo manifestamente errato. Non
tiene infatti conto, secondo il reclamante, della sua impossibilità oggettiva
(giusta l’art. 119 CO) di pagare le pigioni per circostanze che non gli erano
imputabili. Il reclamante afferma inoltre di non essere stato neppure in grado,
contrariamente a quanto gli fa carico il Pretore aggiunto, di documentare rinunce
di possibili acquirenti o finanziatori perché vista la sua situazione ha
evitato d’intavolare negoziazioni con terzi onde non incorrere in una
responsabilità per culpa in
contraendo. Eccepisce pertanto la compensazione con un
danno quantificato in fr. 16'030.–, pari alle sette pigioni di fr. 2'290.–
ch’egli è stato impossibilitato a versare durante il periodo dal marzo al
settembre del 2019 per colpa dell’istante.
5.1
A
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142
consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo
convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile
nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehe-lin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad
art. 82 LEF), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23
consid. 4.1.2). Ove eccepisca la compensazione del credito posto in
esecuzione con una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO), l’escusso
deve rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione,
ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità
del proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza
del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31
gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin,
op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).
5.2
In
prima sede RE 1 ha eccepito che le pretese dell’istante erano state causate in
gran parte dal suo stesso agire, ovvero dall’avvio dell’esecuzione in crassa
violazione dell’accordo del 4 marzo 2019, sicché non poteva prevalersene senza
offendere le regole della buona fede. In sede di reclamo ha invece sollevato le
eccezioni d’impossibilità oggettiva di pagare il dovuto e di compensazione.
Siccome non le ha invocate “immediatamente” davanti
al Pretore aggiunto in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF, esse sono inammissibili
in questa sede (sentenze
della CEF 14.2017.225 del 21 giugno 2018,
RtiD 2019 I 635 seg. n. 62c, consid. 7.2 con i rinvii).
5.3
Ci
si potrebbe invero chiedere se, come apparentemente considerato dal Pretore
aggiunto, l’escusso non ha eccepito implicitamente la compensazione già in
prima sede, siccome ha fatto valere un danno pari alle sette pigioni dal marzo
al settembre del 2019. La compensazione presuppone infatti una dichiarazione di
volontà di chi la eccepisce (art. 124 cpv. 1 CO), la quale può invero essere
implicita (sentenza della CEF 14.2018.203/204
del 12 giugno 2019 consid. 6.2/b e i rinvii). La questione può rimanere indecisa.
In effetti, non appare verosimile che l’istante
abbia violato l’accordo transattivo del 4 marzo 2019 (doc.
1+2 accluso alle osservazioni all’istanza) promuovendo l’esecuzione per pigioni
senza ritirare la domanda d’inventario. L’accordo non prevedeva alcun impegno
dell’istante in tal senso. Essa si è limitata a consentire a RE 1 di rimanere
nei locali dopo la scadenza del contratto sino al 30 settembre 2019 a condizione
ch’egli versasse entro il 30 aprile 2019 le pigioni di dicembre 2018 a marzo
2019.
e l’indennità d’occupazione di aprile 2019. Pur sapendo dell’inventario,
da lui impugnato il 27 febbraio 2020 (sopra ad B), il reclamante si è comunque obbligato
a pagare le pigioni e le indennità pattuite senza far includere nell’accordo un
impegno della controparte a ritirare la domanda d’inventario. Ancorché per
altri motivi, la reie-zione dell’eccezione di compensazione decisa dal Pretore
aggiunto resiste alla critica.
5.4
Vista
la verosimile assenza d’impegno da parte dell’istante a non escutere l’inquilino
e a ritirare la domanda d’inventario, anche la censura originaria della
violazione dell’esigenza di buona fede risulta inverosimile. A prima vista la
scadenza del 30 aprile 2019 riguarda solo il mantenimento del diritto dell’inquilino
di rimanere nei locali dopo la fine del contratto e non un rinvio dell’esigibilità
delle pigioni già scadute, ossia quelle relative al periodo dal dicembre del
2018.
al marzo del 2019, stante la clausola di anticipato pagamento prevista dal
contratto di locazione (doc. B, ad 3 e 5).
Dagli
atti non risulta d’altronde che RE 1 avesse l’intenzione di cedere la propria
attività – altrimenti non si capisce perché ha chiesto e ottenuto di rimanere
nei locali dopo la scadenza del contratto – né che non abbia conseguito redditi
durante il periodo in questione, giacché non ha reso verosimile che l’UE gli
avesse vietato di usare la macchina per il lavaggio chimico. Va del resto ricordato
che i beni mobili pignorati non citati all’art. 98 cpv. 1 LEF sono in linea di
massima lasciati nelle mani del debitore con l’obbligo di tenerli pronti a ogni
richiesta (art. 98 cpv. 2 LEF). La presa in custodia da parte dell’ufficio d’esecuzione
o di un depositario come pure altre misure conservative sono di regola escluse
prima che l’opposizione all’esecuzione di convalida dell’inventario sia
stata definitivamente rigettata (DTF 127 III 112 consid. 3; sentenza della CEF
15.2020.8
del 27 febbraio 2020). Non pare essere stato il caso nella
fattispecie (v. quanto allegato dalla CO 1 nella replica spontanea).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità,
la controparte non avendo formulato alcuna domanda motivata al riguardo (art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'030.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).