14.2020.54
Opposizione al sequestro. Trafugamento dei beni di una società di cui la debitrice è organo di fatto
8 febbraio 2021Italiano23 min
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'494'360.62,
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.54
Lugano
8 febbraio 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2019.5180 (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 10 ottobre 2019 dalla
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 4 maggio 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 20 aprile 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 4 gennaio 2017 PI 1, CO 1 e le società PI 2 (in seguito: PI 2) e PI
3 (in seguito PI 3) hanno sottoscritto un accordo quadro in vista della
cessione da parte di PI 1 alla PI 3 della totalità delle azioni della PI 2. La
transazione avrebbe dovuto avvenire in due fasi. La prima, con effetto dal 1°
gennaio 2017, tramite la locazione e la gestione del fondo di commercio di
distribuzione di prodotti di lusso della PI 2 consistente nella gestione da
parte della PI 3 di un commercio al dettaglio a Marsiglia e di un commercio all’ingrosso
a __________. La seconda, a partire dal 2 ottobre 2020, con la vendita delle
azioni della PI 2.
Lo
stesso giorno sono stati sottoscritti altri tre contratti, ossia:
– un contratto di locazione-gestione
tra la PI 2 quale locatrice e la PI 3 quale conduttrice del fondo di commercio della
PI 2 per una pigione annua di € 120'000.– dal 1° gennaio 2017 al 1° ottobre
2020;
– un contratto di consulenza
tra CO 1 e la PI 3 di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, per una
retribuzione di € 40'000.– mensili per i primi quattro anni e di € 30'000.– mensili
per gli ultimi tre anni, con cui CO 1 si è impegnata a fornire alla controparte
tutta una serie di prestazioni professionali;
– un contratto di cessione e
acquisizione delle azioni della PI 2 con condizioni sospensive tra PI 1 e la PI
3 con il quale la prima si è impegnata a vendere alla seconda il pacchetto
azionario della PI 2 per € 6'000'000.–.
B. Il
19 luglio 2017 la PI 3, la RE 1 (in seguito: RE 1), PI 1, CO 1 e la PI 2 hanno
sottoscritto un contratto di cessione con il quale la PI 3 ha ceduto alla RE 1 con effetto dal 1° giugno
2017 diritti e oneri afferenti ai quattro accordi precitati. Con un accordo di
rescissione del 19 aprile 2018 la RE 1 e la PI 2 hanno convenuto di porre fine
ai quattro contratti, la PI 2 impegnandosi in particolare a vendere al più
presto lo stock di merci presenti nel negozio di Marsiglia e a proporre un’offerta
di riacquisto dello stock rimasto invenduto a fine aprile del 2018.
C. Con
istanza 8 ottobre 2019 diretta contro CO 1, la RE 1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro di “tutti i valori patrimoniali, contanti,
titoli, oggetti, crediti, conti, depositi fiduciari, cambiali, metalli
preziosi, depositi, casseforti e altri beni di qualsiasi tipo e in qualsiasi
valuta, appartenenti ad CO 1, nelle mani della __________ (specificatamente il
conto CH__________) e di __________ (specificatamente il conto CH__________)”, il tutto fino a concorrenza di fr. 9'494'360.62. Quale titolo del credito la RE 1 ha indicato la “responsabilità contrattuale in relazione al
contratto di consulenza concluso tra CO 1 e RE 1 il 4 gennaio 2017 e
responsabilità delittuale di CO 1 in veste di amministratrice di fatto della PI
2 nell’ambito delle relazioni commerciali con PI 3 di cui all’accordo quadro
tra PI 1, CO 1, PI 2 e PI 3 del 4 gennaio 2017 e del contratto di cessione e
acquisizione delle azioni di PI 2 sotto condizioni sospensive di medesima data
tra PI 1 e PI 3” e quale causa di sequestro l’art. 271
cpv. 1 n. 2 LEF (trafugamento di beni).
D. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza
e ordinato il sequestro con decreto del 10 ottobre 2019, con istanza 23 ottobre
2019 CO 1 ha presentato opposizione al sequestro al medesimo giudice. Nelle sue
osservazioni del 16 dicembre 2019, la RE 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione.
Con replica spontanea del 27 dicembre 2019 e duplica spontanea del 9 gennaio
2020 le parti si sono confermate nelle rispettive argomentazioni.
E. Statuendo
con decisione 20 aprile 2020 il Pretore ha accolto l’opposizione e ha annullato
il sequestro, ponendo a carico della sequestrante le spese processuali di fr. 2'000.–
e un’indennità ripetibili di fr. 15'000.– a favore della parte opponente.
F. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 4 maggio 2020 per ottenerne l’annullamento,
la reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso.
Considerando
in diritto:
1. La sentenza impugnata – emanata in materia
di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e
inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il
rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore
litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto all’allora patrocinatrice della RE 1 il 21 aprile 2020,
il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 1° maggio, che è festivo (Festa
del lavoro, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali
nel Cantone Ticino [RL 10.1.1.1.2]), per cui la scadenza è stata riportata a
lunedì 4 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque
tempestivo.
1.2 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.2.1 La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
1.2.2 La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le
parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e
326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c
consid. 1.4/a),
verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello
scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale
5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5
luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e
mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili
soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente
esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF
138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento
delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art.
320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la
correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la
Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha
manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,
senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni
insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale
federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
1.2.3 Non
è consentito allegare nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova con la
replica spontanea (DTF 144 III 119 consid. 2.3; sentenze della CEF 14.2020.115
del 20 dicembre 2020, consid. 6). Sono pertanto inammissibili tutti i documenti
acclusi agli allegati presentati spontaneamente dalle parti così come tutte le
allegazioni di fatto che non sono già state formulate in prima sede, nel
reclamo o nelle osservazioni al reclamo.
1.3 In
ordine, CO 1 osserva che la procura prodotta dalla
reclamante (doc. 2) non riporta la data e il luogo di sottoscrizione, né l’identità
della persona che potrebbe rappresentare la RE 1 e neppure l’autore della firma
riportata in calce alla stessa. Per questo motivo vi sarebbe una carenza di
potere di rappresentanza, non più sanabile in termini utili.
Come
correttamente evidenziato dalla RE 1 la firma apposta sulla procura corrisponde a quella apposta sulla procura del 10 di-cembre
2019 prodotta in prima sede (doc. Z), dalla quale risulta che la firma è di __________,
presidente della RE 1 (doc. R), circostanza peraltro accertata dal Pretore (al
consid. 4) e rimasta incontestata in sede di reclamo da CO 1. Ne consegue che
la procura è stata sottoscritta da persona abilitata a rappresentare la RE 1 e
pertanto legittima i legali indicati nella stessa a patrocinare la
sequestrante. La resistente non spiega perché la mancata indicazione della data
e del luogo della sottoscrizione della procura ne determinerebbero l’invalidità.
L’art. 68 cpv. 3 CPC non esige tali indicazioni. Nulla osta così a entrare nel
merito del reclamo senza ulteriore perdita di tempo.
2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1 I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano
svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.
1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal
sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene
al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,
cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione
provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza
contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto di non poter confermare la
verosimile esistenza della causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF
invocata dalla sequestrante, già non “granitica” al momento della concessione
del sequestro, alla luce delle argomentazioni e dei documenti addotti dall’opponente. A mente del primo giudice tutte le considerazioni sviluppate dalla
sequestrante sulla circostanza oggettiva della causa di sequestro non
riguardano un trafugamento in atto dei beni della debitrice o atti preparatori
a tal fine a lei imputabili, ma semmai eventi passati relativi a beni della PI
2, soggetto giuridico diverso dalla debitrice. Il timore della sequestrante che
CO 1 possa trafugare anche i propri beni si rivela in realtà frutto di una
deduzione soggettiva che non poggia su alcun elemento concreto e attuale,
motivo per cui già la condizione oggettiva posta all’art. 272 cpv. 1 n. 2 LEF
non risulta verosimile.
Per
il Pretore anche la circostanza soggettiva legata all’intenzione del debitore
di sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni si avvera sostanzialmente
compromessa alla luce del contraddittorio, in particolare perché anche la
verosimiglianza dell’esistenza del credito si è indebolita. Poiché la pretesa
vantata dalla sequestrante risulta ormai assai discutibile, il fatto che CO 1
lo contesti non può essere visto come un atteggiamento atto a sottrarsi alle
proprie obbligazioni, bensì come una legittima posizione difensiva. Al riguardo
l’analisi della responsabilità di CO 1 in base al diritto francese effettuata
dallo studio legale __________ per conto della reclamante non è sufficiente a rendere
verosimile il suo credito, in quanto tale documento è stato allestito unilateralmente
da un proprio ausiliario, che del resto la patrocina in Francia in varie
procedure contro CO 1, PI 1 e la PI 2, sicché è parificabile a mere allegazioni
di parte. Il primo giudice ha infatti rilevato che nel suo parere lo studio
legale in questione ha descritto l’accordo di rescissione come il risultato di
un deterioramento delle relazioni tra le parti, allorquando dal documento
stesso questo aspetto oggettivamente non traspare. Anche i rimproveri della
sequestrante relativi allo stadio d’esecuzione del contratto di consulenza appaiono
poco verosimili e tardivi, mentre i rimproveri mossi in relazione alle prestazioni
d’acquisto per conto della RE 1 sembrano paradossali in relazione alle
prestazioni da fornire da CO 1 secondo il contratto. A giudizio del Pretore, la
soggettività del parere emerge pure laddove viene ritenuto per assodato che non
sia stata restituita merce per un valore di € 4'706'874.15, allorquando questo
dato proviene da un rapporto redatto da una società incaricata dalla
sequestrante stessa ed è stato stilato in base a dati forniti sempre dalla
sequestrante medesima.
4. La
reclamante ripete anzitutto di aver reso verosimile in prima sede che CO 1, per
mezzo della propria influenza quale amministratrice di fatto della PI 2, ha
fatto in modo che la liquidità della società fosse evacuata all’esterno della Francia,
mettendo a rischio le pretese dei creditori sociali. Ricorda che il rapporto di
due diligence allestito in vista della compravendita delle azioni della PI 2 ha
evidenziato che la società ha versato a due società registrate l’una a Panama e
l’altra a Hong Kong, come pure ad altre società non identificabili, commissioni
nell’ordine di milioni di euro, senza apparenti contropartite. Inoltre le
liquidità della PI 2 poste sotto sequestro dai giudici francesi sono risultate
nettamente inferiori a quelle che potevano essere attese per una società con
attività e cifra d’affari come la sua. Sempre a dire della reclamante, la PI 2
non le ha poi restituito le merci rimaste invendute in seguito alla
liquidazione dei loro rapporti contrattuali. A parere suo tutti questi elementi
rendono senz’altro verosimile che la PI 2 abbia ripetutamente tentato di
sottrarsi ai propri obblighi, ciò che il Pretore non ha del resto negato,
limitandosi a non ritenerne la rilevanza nei confronti di CO 1.
Orbene,
a mente della ricorrente la formale dualità giuridica tra la PI 2 e CO 1
evidenziata dal primo giudice non è rilevante per accertare la verosimiglianza
di un possibile trafugamento di beni da parte di quest’ultima. Vi è secondo lei
una perfetta identità tra i due soggetti, nel senso che la debitrice è l’amministratrice
di fatto e il dominus della PI 2, di modo che gli atteggiamenti e i
comportamenti della società sono il riflesso di quelli di CO 1. A sostegno
delle proprie argomentazioni la ricorrente richiama tutta una serie di
documenti da cui si evince che CO 1 ha agito quale presidente della PI 2 o
perlomeno quale sua rappresentante firmando importanti contratti commerciali. Il
suo ruolo centrale nella vita sociale della PI 2 era del resto stato
evidenziato anche nella due
diligence commissionata dalla reclamante. Essa ne
deduce che CO 1, per sottrarsi ai propri obblighi, attuerebbe verosimilmente i
medesimi comportamenti per i propri beni e quindi non esiterebbe, come ha fatto
con le somme versate alla PI 2 e con le merci residue che quest’ultima avrebbe
dovuto restituirle, a fare altrettanto con le proprie disponibilità, a maggior
ragione se sui suoi conti dovessero essere confluiti fondi della PI 2.
5. La realizzazione della causa di sequestro prevista all’art. 271 cpv. 1
cifra 2 LEF presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento
di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza soggettiva, ossia l’intenzione del debitore sequestrato di
sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 9a
ed. 2013, n. 14 ad § 36 e n. 14
ad § 51; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 271 LEF). Trafuga i
suoi beni il debitore che li nasconde, regala o vende a prezzi irrisori, oppure
che li sposta all’estero, li distrugge, danneggia o grava di pegno (DTF 119 III 92 consid. 3/b; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a
ed. 2010, n. 69 ad art. 271 LEF). Dal profilo
soggettivo, devono sussistere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse cosciente (intenzione o dolo
eventuale) che il suo comportamento era idoneo a ostacolare l’esercizio
dei diritti del creditore o almeno a renderlo molto più difficile (sentenze
della CEF 14.2015.182 del 22 gennaio 2016, consid. 7.2, e 14.2006.64
del 5 settembre 2006 consid. 6.2, con rinvii).
Contrariamente
a quanto lascia intendere il testo dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, anche atti di
preparazione di un trafugamento di beni possono bastare, secondo le
circostanze, a giustificare il sequestro, che se presupponesse il compimento
effettivo del trafugamento verrebbe eseguito sempre troppo tardi (sentenza del Tribunale federale 5P.256/2006 del
4 ottobre 2006, ZZZ/RSPC 2006 pag. 433 consid. 2.1; Meier/Dieterle in: SchKG,
Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 19 ad art. 271 LEF). Spetta al
sequestrante rendere verosimile che il comportamento del debitore configuri una
causa di sequestro (sopra consid. 2; sentenze della CEF 14.2015.182, consid.
7.2 [già citata] e 14.2004.91 del 13 gennaio 2005, RtiD 2005 II
789 segg. n. 88c consid. 4.2/a).
5.1 Nella fattispecie, il
Pretore ha considerato che gli atti della PI 2 qualificati dalla sequestrante
come atti oggettivi di trafugamento di beni non possono essere imputati alla
debitrice CO 1 per i propri beni stante la loro distinta personalità giuridica.
La recla-mante sostiene invece che sussiste una “perfetta identità” tra i due
soggetti dal momento che CO 1 sarebbe l’amministratrice di
fatto e il dominus della PI 2.
5.2 Ora,
per costante giurisprudenza del
Tribunale federale, il sequestro (come il pignoramento) può colpire soltanto
beni di proprietà del debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv.
1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112 consid. 3a), essendo al riguardo determinante in
linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104
consid. 1 e 106 III 89 consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal
sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le
regole del diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa
dal debitore sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità
economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112 consid. 3/a, 102
III 173 consid. II.3). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il
sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il
creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in
realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio
1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel
in: Basler Kommentar, SchKG III, 2aed. 2010, n. 53-55 ad art. 271 e
n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure ch’essi sono stati trasferiti al terzo con un
atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285
segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di
altri (fra altre: sentenze della CEF 14.2019.3-6 dell’1 luglio 2019, consid. 6,
e 14.2010.40 del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c, consid. 3.2).
5.2.1 Le norme sul sequestro
formando un’unità coerente, i principi appena evocati valgono anche per l’interpretazione
dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF. È da considerare un trafugamento di beni nel
senso di questa disposizione l’atto di distrazione o di occultamento che verte
su beni appartenenti al debitore o di cui egli è titolare secondo le regole del
diritto civile. Solo in caso di abuso manifesto si può considerare che il
trafugamento di atti relativi a beni formalmente di terzi realizza la causa di
sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.
5.2.2 Secondo il principio della
trasparenza (Durchgriff),
occorre far astrazione della dualità giuridica tra debitore sequestrato e
società cui i beni da sequestrare sono intestati, quando è invocata dall’uno o
dall’altro soggetto allo scopo di sottrarsi abusivamente all’esecuzione
forzata, e permettere, eccezionalmente, il pignoramento o il sequestro dei beni
dell’una nell’esecuzione diretta contro l’altra conformemente alla realtà
economica. Due sono le condizioni poste dalla giurisprudenza al riguardo: in
primo luogo è ne-cessaria l’identità delle persone coinvolte o perlomeno l’identità
dei loro interessi economici; e in secondo luogo la dualità giuridica dev’essere
invocata in modo manifestamente abusivo per trarne un vantaggio ingiustificato
a danno dei creditori (art. 2 cpv. 2 CC) (DTF 144 III 541 segg.; sentenza della
CEF 14.2019.3-6 già citata, consid. 6.1).
5.2.3 Il principio della trasparenza non comporta la soppressione
generale della dualità giuridica, ma può avere effetti solo in un caso
particolare, in cui la protezione offerta di principio dall’indipendenza
giuridica è rifiutata perché viene richiamata abusivamente allo scopo di
sottrarsi ai propri obblighi o all’esecuzione forzata consecutiva (DTF 144 III
547 consid. 8.3.3). Il terzo deve allora accettare che il ricavo della
realizzazione dei suoi beni serva a disinteressare i creditori dell’altra
persona, per i quali la dualità giuridica è
inopponibile. Può essere il caso non solo nell’esecuzione diretta
contro la persona (solitamente giuridica) controllata (caso di trasparenza
detta diretta), ma anche, più frequentemente, nell’esecuzione contro la persona
dominante (trasparenza rovesciata) (DTF 144 III 548 consid. 8.3.4). Nella prima
ipotesi l’applicazione del principio di trasparenza dev’essere ammessa con
ritegno poiché chi contrae con una persona giuridica sa, in principio, di
correre il rischio di una sua insolvibilità in assenza di garanzie fornite
dalla persona dominante (DTF 144 III 549 consid. 8.3.6; sentenza della CEF 14.2019.3-6, consid.
6.1/c).
5.3 Nel
caso specifico la reclamante invoca sì una “perfetta identità” tra CO 1 e la PI 2, ma
senza rendere verosimili i due presupposti appena menzionati per poter
ammettere l’applicazione del principio della trasparenza rovesciata. Non si
disconosce che dalla documentazione prodotta dalla RE 1 appare verosimile che
la debitrice amministri di fatto la PI 2, ma ciò non significa ancora che gli
interessi economici della società si confondano con quelli personali di lei.
Solitamente l’organo, di diritto o di fatto, di una società non ne è il proprietario.
In concreto, secondo le stesse allegazioni della reclamante le azioni della PI
2 appartengono a PI 1, figlia della debitrice, con cui la sequestrante ha del
resto concluso il contratto di cessione e acquisizione di
quelle azioni (doc. L). La RE 1 non ha fornito d’altronde alcun indizio per cui
gli attivi oggetto delle transazioni concluse dalla debitrice per conto della PI
2 fossero in realtà beni della debitrice.
Ne discende che anche se le operazioni menzionate dalla reclamante
dovessero configurare atti di trafugamento a danno dei creditori della PI 2
(come il fisco francese) non potrebbero comunque giustificare il sequestro di
beni appartenenti ad CO 1, come rettamente constatato dal Pretore.
5.4 Che
per sottrarsi ai propri obblighi CO 1 potrebbe attuare a
protezione dei propri beni atti analoghi a quelli compiuti per conto della PI 2
è una congettura della reclamante che non poggia su indizi
oggettivi e concreti, sicché non può
reputarsi verosimile (sopra consid. 2.1). La debitrice avrà forse motivi
e destrezza per nascondere i propri beni, ma in assenza d’indicazioni
attendibili secondo cui essa avrebbe concretamente trafugato attivi suoi o si starebbe
preparando a farlo, il solo elemento soggettivo non basta a ritenere data la
causa di sequestro invocata dalla sequestrante (sentenza della CEF 14.2019.114 dell’8 novembre 2019, RtiD 2020
II 968 n. 50c consid. 6.2-6.3). Quanto all’ipotesi di una confluenza di fondi della PI 2 sul conto della debitrice, a
parte il fatto che anch’essa non è confortata da indizi oggettivi e concreti,
ad ogni modo ciò non costituirebbe un trafugamento a detrimento dei creditori
di CO 1, bensì a danno dei creditori della PI 2 (atto
a permettere loro di chiedere nei confronti della società
un sequestro dei beni formalmente intestati alla persona dominante secondo il
principio della trasparenza diretta, v. sopra consid. 5.2.3). Perlomeno non
si può considerare che il Pretore abbia al riguardo accertato i fatti in modo
manifestamente errato (giusta l’art. 320 lett. b CPC) né che si sia dipartito
da un’erronea nozione giuridica della verosimiglianza. Il reclamo va di
conseguenza respinto senza necessità di esaminare le altre censure della
reclamante.
6. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Le ripetibili vanno fissate in base al
valore della pretesa (di fr. 9'494'360.62) fatta valere dalla
sequestrante – non potendosi ad ogni modo tenere conto del
criterio più corretto (DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del valore dei beni
sequestrati, poiché in concreto non è stato reso noto –, rimanendo però al
limite inferiore della tariffa, tenuto conto dell’effettivo lavoro svolto dal
patrocinatore dell’opponente (art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per
Fatti
i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili [RL 178.310], per
il rinvio dell’art. 96 CPC).
7. Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'494'360.62,
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a loro carico. La RE 1
rifonderà ad CO 1 fr. 12'000.– per ripetibili.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).