14.2020.56
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito. Tipo di rigetto. Contestazione dell’autenticità della firma. Interessi di mora
4 settembre 2020Italiano11 min
Circolo della Magliasina. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
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Incarto n.
14.2020.56
Lugano
4 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 132/2019 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 14
ottobre 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 4 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 23 aprile 2020 dal Giudice di pace del Circolo della
Magliasina;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 settembre 2019
dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'900.–
oltre agli interessi del 6% dal 2 aprile 2019, indicando quale causa del
credito una “Fattura trasloco”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 ottobre
2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo della Magliasina. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 23 ottobre 2019. Con replica del 18 dicembre 2019
e duplica del 24 gennaio 2020 le parti si sono riconfermate sostanzialmente
nelle rispettive e contrastanti posizioni.
C. Statuendo con decisione del 23 aprile 2020, il Giudice di pace del
Circolo della Magliasina ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria
l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 230.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 maggio 2020 per ottenerne l’annullamento
e la conferma dell’opposizione, protestate tasse, spese e ripetibili. Il 15
maggio 2020 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante l’esito del giudizio odierno,
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni (v. sotto
consid. 7).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 25 aprile 2020, il termine d’impugnazione è scaduto
martedì 5 maggio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il
reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace del Circolo della Magliasina ha
considerato che la fattura prodotta dall’istante, sulla quale la convenuta ha
apposto la propria firma, costituisce un riconoscimento di debito e quindi un
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Il primo giudice
ha d’altronde respinto l’eccezione di falsità della firma in questione
sollevata dall’escussa in quanto essa non l’ha resa verosimile. Il Giudice di
pace ha infine scartato anche la censura della reclamante secondo cui il
debitore è in realtà il suo convivente, PI 1, al nome del quale è intestata la
fattura, poiché ha ritenuto che la firma di lei subito dopo la dicitura «riconoscimento di debito» “rende esplicita la
forza probatoria del documento e le implicazioni per colui che firma”.
4.
Nel
reclamo RE 1 si duole anzitutto che il Giudice di pace abbia statuito extra petita nel
rigettare l’opposizione in via provvisoria mentre l’istante aveva concluso per
il rigetto definitivo.
4.1
Misconosce
però che in ogni stadio di causa il giudice deve esaminare d’ufficio (DTF 103
Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1) ed è anche tenuto a
decidere d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere,
a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante,
purché il diritto di essere sentito del convenuto sia stato garantito (DTF 140
III 378 consid. 3.5; sentenza della CEF 14.2014.184 del 27 aprile 2015, RtiD
2015.
II 896 n. 55c consid. 2.1; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38 e 39 ad art.
84.
LEF).
4.2
Nel
caso specifico, già in prima sede la reclamante si è resa conto dell’errore d’indicazione
del tipo di rigetto nell’istanza e si è difesa anche per quanto riguarda la
fattura sulla quale figura la sua forma come possibile titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione (osservazioni
all’istanza, ad 2). D’altronde, essa
ha avuto un’ulteriore possibilità di esprimersi nella presente
procedura di reclamo, senza limiti di sorta, dato che si tratta di una questione
di diritto, sulla quale l’autorità di ricorso può decidere con potere di
apprezzamento illimitato (art. 320 lett. a CPC; v. pure la già citata decisione
14.2014.184, consid. 2.4/b). Dal profilo formale la decisione del Giudice di
pace di concedere d’ufficio il rigetto dell’opposizione provvisorio anziché
definitivo resiste alla critica.
5.
Nel
merito la reclamante contesta nuovamente l’“autenticità” della fattura
prodotta dall’istante, facendo valere che la copia in suo possesso non reca
alcuna indicazione “pasticciata” del suo nome e della sua firma, che appaiono aggiunte successive “grossolane e infantili”. Tali circostanze sono a suo parere sufficienti a dubitare dell’autenticità
del documento senza necessità di richiedere una perizia calligrafica.
5.1
A
meno che i documenti prodotti quale titolo di rigetto siano d’acchito sospetti
– ciò che il giudice verifica d’ufficio –, i fatti che vi sono riportati sono
presunti esatti e le firme autentiche, ossia non false. Il giudice pronuncia il
rigetto dell’opposizione ove la falsificazione non sia resa verosimile
immediatamente. Respinge invece l’istanza se, basandosi su elementi oggettivi,
ha l’impressione che il documento sia falso, senza tuttavia dovere escludere
che non lo sia. Per convincere il giudice, l’escusso non può quindi limitarsi a
contestare l’autenticità del documento o della firma (cfr. art. 178 CPC)
ma deve rendere verosimile, mediante documenti o altri mezzi di prova
immediatamente disponibili, che la falsità è più verosimile dell’autenticità
(DTF 132 III 143, consid. 4.1.2, con
rimandi).
5.2
Nel
caso in esame, il fatto che sulla copia della fattura in possesso della
reclamante (acclusa alle sue osservazioni all’istanza) non figurino le aggiunte
manoscritte del suo nome e della sua firma non significa ancora che non abbia
lei sottoscritto la fattura prodotta dall’istante. Spettava a lei rendere
verosimile che la firma non è sua (sopra consid. 5.1), in particolare producendo
firme di confronto coeve a quella contestata o perlomeno firme apposte su
documenti ufficiali come carta d’identità o licenza di condurre (sentenza della
CEF 14.2014.239 del 3 marzo 2015, RtiD 2015 II 904 n. 61c, consid. 6.3). Non
avendolo fatto, non ha reso verosimile una falsificazione della propria firma,
che come visto non è presunta (sopra consid. 5.1). Anzi, rispetto alle firme
apposte sulle osservazioni all’istanza e sul reclamo, quella sulla fattura non
presenta difformità significative secondo la giurisprudenza, ovvero di grado
superiore a quello lieve a medio ritenuto ammissibile (v. al riguardo la
sentenza 14.2018.95 del 28 gennaio 2019 consid. 5.2). Anche su questo punto il
reclamo si rivela infondato.
6.
La
reclamante asserisce infine di essere venuta a conoscenza dopo lo scambio degli
allegati in prima sede che nei confronti del convivente è stato emesso un
attestato di carenza di beni per il medesimo credito di quello fatto valere
contro di lei e ritiene che “è già stato
riscosso in siffatto modo”.
A
parte il fatto che non è escluso che più persone rispondano integralmente di
uno stesso credito (caso della solidarietà passiva, art. 143 CO), la censura è
comunque fondata su un fatto e un documento nuovo, inammissibili nella
procedura di reclamo (sopra consid. 1.2). L’art. 326 CPC non prevede eccezioni
neppure a favore di fatti per ipotesi venuti a conoscenza dell’escusso dopo lo
scambio di allegati in prima istanza, a meno che la stessa sentenza impugnata
dia motivo alla loro adduzione (art. 99 cpv. 1 LTF per analogia; DTF 139 III 471 consid. 3.4).
Nella fattispecie il Giudice di pace non ha accennato a un’esecuzione contro PI
1.
La doglianza, che la reclamante avrebbe potuto far valere con un’azione di
disconoscimento di debito, risulta di conseguenza inammissibile.
7.
Ricordato che in ogni sede il giudice
esamina d’ufficio l’esistenza di un titolo di rigetto (sopra consid. 4.1), la fattura prodotta dall’istante, debitamente firmata dalla reclamante
come “riconoscimento di debito”, costituisce senza dubbio un titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF) per il saldo di fr. 2'900.–
menzionato sul documento, oltre agli interessi di mora a partire dalla sua
firma (il 2 aprile 2019), però al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO),
quello più elevato del 6% rivendicato non figurante sulla fattura. Il reclamo
va pertanto accolto in questa limitatissima misura (di circa fr. 40.– ad
oggi, inferiore ai costi per le parti e per il tribunale di uno scambio degli
allegati).
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per il medesimo motivo
le spese processuali di prima sede possono rimanere invariate. Non si pone
invece problema di ripetibili in seconda sede, la controparte, cui il reclamo
non è stata intimato per osservazioni non essendo insorta in spese in questa
procedura.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'900.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di
Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 2'900.– oltre
agli interessi del 5% dal 2 aprile 2019.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).