Lexipedia

Decisione

14.2020.56

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito. Tipo di rigetto. Contestazione dell’autenticità della firma. Interessi di mora

4 settembre 2020Italiano11 min

Circolo della Magliasina. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.56

Lugano

4 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 132/2019 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 14

ottobre 2019 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 4 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 23 aprile 2020 dal Giudice di pace del Circolo della

Magliasina;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 settembre 2019

dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'900.–

oltre agli interessi del 6% dal 2 aprile 2019, indicando quale causa del

credito una “Fattura trasloco”.

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 ottobre

2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo della Magliasina. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 23 ottobre 2019. Con replica del 18 dicembre 2019

e duplica del 24 gennaio 2020 le parti si sono riconfermate sostanzialmente

nelle rispettive e contrastanti posizioni.

C. Statuendo con decisione del 23 aprile 2020, il Giudice di pace del

Circolo della Magliasina ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria

l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 230.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 maggio 2020 per ottenerne l’annul­lamento

e la conferma dell’opposizione, protestate tasse, spese e ripetibili. Il 15

maggio 2020 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto

sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante l’esito del giudizio odierno,

il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni (v. sotto

consid. 7).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 25 aprile 2020, il termine d’impugnazione è scaduto

martedì 5 maggio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il

reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace del Circolo della Magliasina ha

considerato che la fattura prodotta dall’istante, sulla quale la convenuta ha

apposto la propria firma, costituisce un riconoscimento di debito e quindi un

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Il primo giudice

ha d’altronde respinto l’ecce­zione di falsità della firma in questione

sollevata dall’escussa in quanto essa non l’ha resa verosimile. Il Giudice di

pace ha infine scartato anche la censura della reclamante secondo cui il

debitore è in realtà il suo convivente, PI 1, al nome del quale è intestata la

fattura, poiché ha ritenuto che la firma di lei subito dopo la dicitura «riconoscimento di debito» “rende esplicita la

forza probatoria del documento e le implicazioni per colui che firma”.

4.

Nel

reclamo RE 1 si duole anzitutto che il Giudice di pace abbia statuito extra petita nel

rigettare l’opposizione in via provvisoria mentre l’istante aveva concluso per

il rigetto definitivo.

4.1

Misconosce

però che in ogni stadio di causa il giudice deve esaminare d’ufficio (DTF 103

Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1) ed è anche tenuto a

decidere d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere,

a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante,

purché il diritto di essere sentito del convenuto sia stato garantito (DTF 140

III 378 consid. 3.5; sentenza della CEF 14.2014.184 del 27 aprile 2015, RtiD

2015.

II 896 n. 55c consid. 2.1; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38 e 39 ad art.

84.

LEF).

4.2

Nel

caso specifico, già in prima sede la reclamante si è resa conto dell’errore d’indicazione

del tipo di rigetto nell’istanza e si è difesa anche per quanto riguarda la

fattura sulla quale figura la sua forma come possibile titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione (osservazioni

all’istanza, ad 2). D’altronde, essa

ha avuto un’ulteriore pos­sibilità di esprimersi nella presente

procedura di reclamo, senza limiti di sorta, dato che si tratta di una questione

di diritto, sulla quale l’autorità di ricorso può decidere con potere di

apprezzamento illimitato (art. 320 lett. a CPC; v. pure la già citata decisione

14.2014.184, consid. 2.4/b). Dal profilo formale la decisione del Giudice di

pace di concedere d’ufficio il rigetto dell’opposizione provvisorio anziché

definitivo resiste alla critica.

5.

Nel

merito la reclamante contesta nuovamente l’“autenticità” della fattura

prodotta dall’istante, facendo valere che la copia in suo possesso non reca

alcuna indicazione “pasticciata” del suo nome e della sua firma, che appaiono aggiunte successive “grossolane e infantili”. Tali circostanze sono a suo parere sufficienti a dubitare dell’autenticità

del documento senza necessità di richiedere una perizia calligrafica.

5.1

A

meno che i documenti prodotti quale titolo di rigetto siano d’ac­chito sospetti

– ciò che il giudice verifica d’ufficio –, i fatti che vi sono riportati sono

presunti esatti e le firme autentiche, ossia non false. Il giudice pronuncia il

rigetto dell’opposizione ove la falsificazione non sia resa verosimile

immediatamente. Respinge invece l’istanza se, basandosi su elementi oggettivi,

ha l’impres­sione che il documento sia falso, senza tuttavia dovere escludere

che non lo sia. Per convincere il giudice, l’escusso non può quindi limitarsi a

contestare l’autenticità del documento o della firma (cfr. art. 178 CPC)

ma deve rendere verosimile, mediante documenti o altri mezzi di prova

immediatamente disponibili, che la falsità è più verosimile dell’autenticità

(DTF 132 III 143, consid. 4.1.2, con

rimandi).

5.2

Nel

caso in esame, il fatto che sulla copia della fattura in possesso della

reclamante (acclusa alle sue osservazioni all’istanza) non figurino le aggiunte

manoscritte del suo nome e della sua firma non significa ancora che non abbia

lei sottoscritto la fattura prodotta dall’istante. Spettava a lei rendere

verosimile che la firma non è sua (sopra consid. 5.1), in particolare producendo

firme di confronto coeve a quella contestata o perlomeno firme apposte su

documenti ufficiali come carta d’identità o licenza di condurre (sentenza della

CEF 14.2014.239 del 3 marzo 2015, RtiD 2015 II 904 n. 61c, consid. 6.3). Non

avendolo fatto, non ha reso verosimile una falsificazione della propria firma,

che come visto non è presunta (sopra consid. 5.1). Anzi, rispetto alle firme

apposte sulle osservazioni all’istanza e sul reclamo, quella sulla fattura non

presenta difformità significative secondo la giurisprudenza, ovvero di grado

superiore a quello lieve a medio ritenuto ammissibile (v. al riguardo la

sentenza 14.2018.95 del 28 gennaio 2019 consid. 5.2). Anche su questo punto il

reclamo si rivela infondato.

6.

La

reclamante asserisce infine di essere venuta a conoscenza dopo lo scambio degli

allegati in prima sede che nei confronti del convivente è stato emesso un

attestato di carenza di beni per il medesimo credito di quello fatto valere

contro di lei e ritiene che “è già stato

riscosso in siffatto modo”.

A

parte il fatto che non è escluso che più persone rispondano integralmente di

uno stesso credito (caso della solidarietà passiva, art. 143 CO), la censura è

comunque fondata su un fatto e un documento nuovo, inammissibili nella

procedura di reclamo (sopra consid. 1.2). L’art. 326 CPC non prevede eccezioni

neppure a favore di fatti per ipotesi venuti a conoscenza dell’escusso dopo lo

scambio di allegati in prima istanza, a meno che la stessa sentenza impugnata

dia motivo alla loro adduzione (art. 99 cpv. 1 LTF per analogia; DTF 139 III 471 consid. 3.4).

Nella fattispecie il Giudice di pace non ha accennato a un’esecuzione contro PI

1.

La doglianza, che la reclamante avrebbe potuto far valere con un’azione di

disconoscimento di debito, risulta di conseguen­za inammissibile.

7.

Ricordato che in ogni sede il giudice

esamina d’ufficio l’esistenza di un titolo di rigetto (sopra consid. 4.1), la fattura prodotta dall’istante, debitamente firmata dalla reclamante

come “riconoscimento di debito”, costituisce senza dubbio un titolo di rigetto

provvisorio del­l’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF) per il saldo di fr. 2'900.–

menzionato sul documento, oltre agli interessi di mora a partire dalla sua

firma (il 2 aprile 2019), però al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO),

quello più elevato del 6% rivendicato non figurante sulla fattura. Il reclamo

va pertanto accolto in questa limitatissima misura (di circa fr. 40.– ad

oggi, inferiore ai costi per le parti e per il tribunale di uno scambio degli

allegati).

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per il medesimo motivo

le spese processuali di prima sede possono rimanere invariate. Non si pone

invece problema di ripetibili in seconda sede, la controparte, cui il reclamo

non è stata intimato per osservazioni non essendo insorta in spese in questa

procedura.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'900.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di

Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 2'900.– oltre

agli interessi del 5% dal 2 aprile 2019.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).