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Decisione

14.2020.57

Rigetto definitivo dell’opposizione. Licenza edilizia. Contributo sostitutivo per compensare la mancanza di posteggi. Novazione. Buona fede

3 novembre 2020Italiano10 min

d’esecuzione di Lugano, il Comune CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 28'000.–

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2020.57

Lugano

3 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.6280 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 dicembre

2019 dal

Comune RE 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 5 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 23 aprile 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con risoluzione municipale n. __________ del 24 giugno 2019, il Comune CO

1 ha rilasciato all’istante e proprietario RE 1 la licenza edilizia concernente

la ristrutturazione (lavori interni, rifacimento facciata e cambio di destinazione

d’uso da appartamento a uffici) degli stabili siti sui mappali n. __________, __________,

__________ e __________ RFD di __________. Il punto 4 della licenza edilizia

prevede che i lavori non possono essere iniziati prima che la stessa sia

passata in giudicato e il punto 10 obbliga il proprietario a versare prima dell’inizio

dei lavori un contributo compensativo di fr. 28'000.– in ragione della

mancanza dei posteggi necessari secondo l’art. 70 delle norme di attuazione del

piano regolatore.

Fatti

B. Il

25 giugno 2019 il Comune di CO 1 ha emesso nei confronti di RE 1 la fattura n.

615/2019 per la riscossione del contributo compensativo con scadenza del

termine di pagamento al 25 luglio 2019. Non avendo RE 1 onorato tale pagamento,

il Comune gli ha inoltrato prima un richiamo del 3 settembre 2019, e poi due

diffide di pagamento dell’8 ottobre 2019 e del 25 novembre 2019.

C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 dicembre 2019 dall’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, il Comune CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 28'000.–

oltre agli interessi del 2.5% dal 26 novembre 2019, indicando quale causa del

credito le “tasse diverse 2019

+ interessi al 2.50% Fattura 615/2019 del

25.06.2019”, di fr. 30.–

per “Diffida

del 08.10.2019” e di fr. 233.95 per “Interessi

ritardo fino al 25.11.2019”.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 dicembre

2019 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è

opposto all’istanza con osservazioni scritte del 24 gennaio 2020.

E. Statuendo con decisione del 23 aprile 2020, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto limitatamente a fr. 28'000.– (senza la tassa di diffida né gli

interessi di ritardo) oltre agli interessi del 2.5% dal 26 novembre 2019,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– senz’assegnare

indennità.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 maggio 2020 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il

prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 25 aprile 2020, il termine d’impugnazione è

scaduto martedì 5 maggio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

reclamo RE 1 fa valere che il Comune avrebbe autorizzato l’inizio dei lavori il

26.

giugno 2019, ossia il giorno dopo l’emissione della licenza edilizia e della

fattura relativa al contributo sostitutivo, senz’aspettarne il passaggio in

giudicato, contrariamente a quanto stabilito al punto 4 della licenza e

nonostante il mancato pagamento del contributo sostitutivo, che secondo il pun­to

10.

avrebbe dovuto essere versato prima dell’inizio dei lavori. A detta del

reclamante, in tal modo il Comune avrebbe rinunciato alla riscossione del

contributo sicché a nulla gli sarebbe servito impugnare la licenza edilizia. L’ente

pubblico avrebbe infatti novato con un ulteriore atto amministrativo – l’autorizzazione

d’inizio dei lavori – la statuizione precedente, ovvero la licenza edilizia, la

quale avrebbe quindi perso ogni efficacia esecutiva. Il reclamante afferma di

aver interpretato in buona fede l’autorizzazione d’inizio dei lavori “piena ed incondizionata” come una correzione dell’errore contenuto nella licenza edilizia.

1.3.1

L’allegazione

secondo cui il Comune avrebbe autorizzato l’inizio dei lavori già il 26 giugno

2019.

è nuova, come nuovo è il documento sul quale il reclamante la fonda. Non

se ne può pertanto tenere conto ai fini dell’odierno giudizio (sopra consid.

1.2).

1.3.2

Del

resto, la “notifica inizio lavori” da lui prodotta per la prima volta con il

ricorso è solo una richiesta di autorizzazione – peraltro tardiva alla luce

dell’art. 23 RALE indicato in ingresso dello stesso modulo – sulla quale non

figura l’autorizzazione richiesta. La tesi della novazione risulta così senza

fondamento, per tacere del fatto che si tratta di un istituto del diritto

privato e non pubblico, che la novazione ad ogni modo non è presunta (art.

116.

cpv. 1 CO; sentenza della CEF 14.2016.283 del 7 marzo 2017, consid. 6.2) e

che non si evince poi dagli atti la volontà del Comune di rinunciare alla

riscossione del contributo sostitutivo; anzi l’emissione della rela-tiva

fattura (cfr. doc. B) simultaneamente con la licenza il 25 giugno 2019

indizia proprio il contrario. Il richiamo del reclamante alla propria buona

fede è al riguardo senza valore.

1.4

RE

1.

invoca inoltre la tutela della sua buona fede ricordando che

secondo l’avviso cantonale n. __________ del 18 giugno 2019 dei Servizi

Generali del Dipartimento del territorio, annesso alla licenza edilizia quale

parte integrante, non erano richiesti nuovi parcheggi. Evidenzia come solo

successivamente all’ini­zio dei lavori, e anzi a lavori terminati, il Comune CO

1, con un “inedito

voltafaccia”, gli ha inviato il 3 settembre 2019 un

richiamo di pagamento per la fattura n. 615/19 del 25 giugno 2019.

1.4.1

Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato esulare dal suo

potere cognitivo la questione di sapere se l’obbligo di pagare il contributo

compensativo stabilito nella licenza edilizia è contrario a quanto rilevato

nell’avviso cantonale. L’escusso non aveva che da interporre ricorso al

Consiglio di Stato come indicato nella licenza edilizia.

1.4.2

Nell’eccepire

la propria buona fede (e pure la novazione), il reclamante non si misura

direttamente con l’argomentazione pretorile. Così facendo, egli tenta in realtà

di rimettere in discussione la validità ed efficacia del punto 10 della licenza

edilizia. Ciò non toglie che il giudice del rigetto non è abilitato a esaminare

tali censure. Insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile anche

sotto questo profilo.

1.4.3

Sia come sia, la decisione impugnata resiste alla critica. La procedura

di rigetto è infatti una procedura documentale (Aktenpro­zess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

ove l’escus­­so non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III

142, consid. 4.1.1). In virtù dell’art.

81.

cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo solo ove provi con

documenti che dopo la decisione il debito è stato estinto, sospeso o si è prescritto.

Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati

già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti

valere in sede di rigetto (Staehelin

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF). Al Pretore non era quindi concesso di verificare

la conformità della licenza edilizia con il preavviso cantonale, neppure

pregiudizialmente alfine di determinare se il ricorrente poteva in buona fede

rinunciare a ricorrere contro la licenza. Anche una decisione per ipotesi

errata, se non è impugnata, passa in giudicato e diventa opponibile alle parti

e al giudice dell’esecuzione. È fatto salvo solo il caso della nullità della

decisione, che tuttavia entra in considerazione soprattutto per motivi di

ordine formale (incompetenza funzionale o materiale dell’autorità giudicante, grave

violazione del diritto di essere sentito di chi invoca la nullità (DTF

137.

I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti) estranei alla

fattispecie in esame. Ad ogni modo, nessuno può invocare la propria buona fede

quando questa sia incompatibile con l’attenzione che le circostanze

permettevano di esigere da lui (art. 3 cpv. 2 CC), segnatamente a fronte di una

decisione, cui è allegata la relativa fattura, che indica chiaramente il

contributo da pagare e la via di ricorso.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità,

la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo

incorsa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 28'000.–, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).