14.2020.57
Rigetto definitivo dell’opposizione. Licenza edilizia. Contributo sostitutivo per compensare la mancanza di posteggi. Novazione. Buona fede
3 novembre 2020Italiano10 min
d’esecuzione di Lugano, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 28'000.–
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2020.57
Lugano
3 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.6280 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 dicembre
2019 dal
Comune RE 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 5 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 23 aprile 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con risoluzione municipale n. __________ del 24 giugno 2019, il Comune CO
1 ha rilasciato all’istante e proprietario RE 1 la licenza edilizia concernente
la ristrutturazione (lavori interni, rifacimento facciata e cambio di destinazione
d’uso da appartamento a uffici) degli stabili siti sui mappali n. __________, __________,
__________ e __________ RFD di __________. Il punto 4 della licenza edilizia
prevede che i lavori non possono essere iniziati prima che la stessa sia
passata in giudicato e il punto 10 obbliga il proprietario a versare prima dell’inizio
dei lavori un contributo compensativo di fr. 28'000.– in ragione della
mancanza dei posteggi necessari secondo l’art. 70 delle norme di attuazione del
piano regolatore.
Fatti
B. Il
25 giugno 2019 il Comune di CO 1 ha emesso nei confronti di RE 1 la fattura n.
615/2019 per la riscossione del contributo compensativo con scadenza del
termine di pagamento al 25 luglio 2019. Non avendo RE 1 onorato tale pagamento,
il Comune gli ha inoltrato prima un richiamo del 3 settembre 2019, e poi due
diffide di pagamento dell’8 ottobre 2019 e del 25 novembre 2019.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 dicembre 2019 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 28'000.–
oltre agli interessi del 2.5% dal 26 novembre 2019, indicando quale causa del
credito le “tasse diverse 2019
+ interessi al 2.50% Fattura 615/2019 del
25.06.2019”, di fr. 30.–
per “Diffida
del 08.10.2019” e di fr. 233.95 per “Interessi
ritardo fino al 25.11.2019”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 dicembre
2019 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è
opposto all’istanza con osservazioni scritte del 24 gennaio 2020.
E. Statuendo con decisione del 23 aprile 2020, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto limitatamente a fr. 28'000.– (senza la tassa di diffida né gli
interessi di ritardo) oltre agli interessi del 2.5% dal 26 novembre 2019,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– senz’assegnare
indennità.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 maggio 2020 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il
prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 25 aprile 2020, il termine d’impugnazione è
scaduto martedì 5 maggio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
reclamo RE 1 fa valere che il Comune avrebbe autorizzato l’inizio dei lavori il
26.
giugno 2019, ossia il giorno dopo l’emissione della licenza edilizia e della
fattura relativa al contributo sostitutivo, senz’aspettarne il passaggio in
giudicato, contrariamente a quanto stabilito al punto 4 della licenza e
nonostante il mancato pagamento del contributo sostitutivo, che secondo il punto
10.
avrebbe dovuto essere versato prima dell’inizio dei lavori. A detta del
reclamante, in tal modo il Comune avrebbe rinunciato alla riscossione del
contributo sicché a nulla gli sarebbe servito impugnare la licenza edilizia. L’ente
pubblico avrebbe infatti novato con un ulteriore atto amministrativo – l’autorizzazione
d’inizio dei lavori – la statuizione precedente, ovvero la licenza edilizia, la
quale avrebbe quindi perso ogni efficacia esecutiva. Il reclamante afferma di
aver interpretato in buona fede l’autorizzazione d’inizio dei lavori “piena ed incondizionata” come una correzione dell’errore contenuto nella licenza edilizia.
1.3.1
L’allegazione
secondo cui il Comune avrebbe autorizzato l’inizio dei lavori già il 26 giugno
2019.
è nuova, come nuovo è il documento sul quale il reclamante la fonda. Non
se ne può pertanto tenere conto ai fini dell’odierno giudizio (sopra consid.
1.2).
1.3.2
Del
resto, la “notifica inizio lavori” da lui prodotta per la prima volta con il
ricorso è solo una richiesta di autorizzazione – peraltro tardiva alla luce
dell’art. 23 RALE indicato in ingresso dello stesso modulo – sulla quale non
figura l’autorizzazione richiesta. La tesi della novazione risulta così senza
fondamento, per tacere del fatto che si tratta di un istituto del diritto
privato e non pubblico, che la novazione ad ogni modo non è presunta (art.
116.
cpv. 1 CO; sentenza della CEF 14.2016.283 del 7 marzo 2017, consid. 6.2) e
che non si evince poi dagli atti la volontà del Comune di rinunciare alla
riscossione del contributo sostitutivo; anzi l’emissione della rela-tiva
fattura (cfr. doc. B) simultaneamente con la licenza il 25 giugno 2019
indizia proprio il contrario. Il richiamo del reclamante alla propria buona
fede è al riguardo senza valore.
1.4
RE
1.
invoca inoltre la tutela della sua buona fede ricordando che
secondo l’avviso cantonale n. __________ del 18 giugno 2019 dei Servizi
Generali del Dipartimento del territorio, annesso alla licenza edilizia quale
parte integrante, non erano richiesti nuovi parcheggi. Evidenzia come solo
successivamente all’inizio dei lavori, e anzi a lavori terminati, il Comune CO
1, con un “inedito
voltafaccia”, gli ha inviato il 3 settembre 2019 un
richiamo di pagamento per la fattura n. 615/19 del 25 giugno 2019.
1.4.1
Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato esulare dal suo
potere cognitivo la questione di sapere se l’obbligo di pagare il contributo
compensativo stabilito nella licenza edilizia è contrario a quanto rilevato
nell’avviso cantonale. L’escusso non aveva che da interporre ricorso al
Consiglio di Stato come indicato nella licenza edilizia.
1.4.2
Nell’eccepire
la propria buona fede (e pure la novazione), il reclamante non si misura
direttamente con l’argomentazione pretorile. Così facendo, egli tenta in realtà
di rimettere in discussione la validità ed efficacia del punto 10 della licenza
edilizia. Ciò non toglie che il giudice del rigetto non è abilitato a esaminare
tali censure. Insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile anche
sotto questo profilo.
1.4.3
Sia come sia, la decisione impugnata resiste alla critica. La procedura
di rigetto è infatti una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III
142, consid. 4.1.1). In virtù dell’art.
81.
cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo solo ove provi con
documenti che dopo la decisione il debito è stato estinto, sospeso o si è prescritto.
Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati
già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti
valere in sede di rigetto (Staehelin
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF). Al Pretore non era quindi concesso di verificare
la conformità della licenza edilizia con il preavviso cantonale, neppure
pregiudizialmente alfine di determinare se il ricorrente poteva in buona fede
rinunciare a ricorrere contro la licenza. Anche una decisione per ipotesi
errata, se non è impugnata, passa in giudicato e diventa opponibile alle parti
e al giudice dell’esecuzione. È fatto salvo solo il caso della nullità della
decisione, che tuttavia entra in considerazione soprattutto per motivi di
ordine formale (incompetenza funzionale o materiale dell’autorità giudicante, grave
violazione del diritto di essere sentito di chi invoca la nullità (DTF
137.
I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti) estranei alla
fattispecie in esame. Ad ogni modo, nessuno può invocare la propria buona fede
quando questa sia incompatibile con l’attenzione che le circostanze
permettevano di esigere da lui (art. 3 cpv. 2 CC), segnatamente a fronte di una
decisione, cui è allegata la relativa fattura, che indica chiaramente il
contributo da pagare e la via di ricorso.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità,
la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo
incorsa in spese in questa sede.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 28'000.–, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).