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Decisione

14.2020.59

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di vendita a rate dell’inventario di un bar. Interessi contrattuali. Conguaglio spese di locazione. Produzione dei titoli solo con il reclamo. Carente motivazione del reclamo

7 settembre 2020Italiano6 min

Camera con un reclamo del 6 maggio 2020 per ottenere il pagamento dalla convenuta delle somme poste in

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.59

Lugano

7 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.237 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 3 marzo 2020

da

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 6 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 28 aprile 2020 dal Pretore aggiunto supplente;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 febbraio 2020

dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 5'000.–

(indicando quale causa del credito: “interessi ritardato

pagamento vendita inventario Bar __________, come da contratto 31.12.2016, interessi 8% su

CHF 40'000.–- = CHF 3'200.–-, interessi 8% su CHF 34'000.–- = CHF 1'800.–-”) e fr. 2'461.70 (per “conguaglio spese condominiali 2016-2017”);

che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto

esecutivo, con istanza 3 marzo 2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud;

che statuendo con decisione del 28 aprile 2020, il Pretore aggiunto supplente ha respinto l’istanza, ponendo

a carico dell’istan­­te le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità

Fatti

di fr. 20.– a favore della convenuta;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 6 maggio 2020 per ottenere il pagamento dalla convenuta delle somme poste in

esecuzione;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

siccome la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 29 aprile 2020, il termine

d’impugnazione è scaduto sabato 9 maggio, per cui la scadenza è stata riportata

a lunedì 11 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che

presentato il 6 maggio 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo;

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che

la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94 consid. 8.2 con rinvii);

che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non

sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte

Considerandi

in prima sede;

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.

3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:

sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

nel caso in esame RE 1 si limita a ricordare i fatti sui quali fonda la propria

pretesa, sulla scorta di otto nuovi documenti, che secondo l’art. 326 cpv. 1

CPC appena citato sono irricevibili in sede di reclamo e non possono pertanto

essere presi in considerazione ai fini dell’odierno giudizio;

che

la reclamante non si confronta con la motivazione del Pretore

aggiunto supplente, il quale ha rilevato a ragione che RE 1 non ha prodotto (in

prima sede) alcun titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, ovvero un

riconoscimento dei debiti posti in esecuzione munito della firma autografa dell’escussa

(art. 82 cpv. 1 LEF);

che

all’istanza è infatti allegato solo il precetto esecutivo;

che

il reclamo è pertanto irricevibile;

che

rimane però riservata la facoltà della reclamante di ripresentare una nuova istanza di rigetto dell’opposizione,

persino nella stessa esecuzione (DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 140

III 461 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.245 del 21 aprile 2016, RtiD

2016.

II 651 n. 42c consid. 7.3/b),

debitamente corredata dei necessari titoli giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF,

e in mancanza di titoli essa può anche sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF), la decisione di rigetto provvisorio

dispiegando solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza

del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3);

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, nono essendo incorsa in spese in questa

sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'461.70,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).