14.2020.6
Rigetto definitivo dell’opposizione. Remunerazione del curatore. Reclamo irricevibile per carente motivazione
6 maggio 2020Italiano7 min
chiedendo di giudicare come “illegittima” la pretesa per onorario del curatore di suo
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Incarto n.
14.2020.6
Lugano
6 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO-104/2019 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 25 ottobre
2019 dal
Comune di __________,
(rappresentato dal RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 gennaio 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 9 gennaio 2020 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________
emesso il 26 settembre 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il Comune di __________
ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'294.– oltre agli interessi del 5%
dal 26 giugno 2019 e di fr. 15.–, indicando quali titoli di credito la “Fatt. 90198685 – Pratica __________ ris. __________”, rispettivamente le “Spese di diffida”;
che avendo RE 1 interposto
opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 ottobre 2019 il Comune di
__________ ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Capriasca;
che nel termine prorogato
impartitogli, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte
del 12 dicembre 2019, mentre con replica del 18 dicembre 2019 l’istante ha
confermato la sua domanda;
che statuendo con decisione del
Fatti
9 gennaio 2020, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, rinunciando a
prelevare spese processuali;
che contro la sentenza appena
citata RE 1 è insorto a que-sta Camera con un reclamo del 24 gennaio 2020
chiedendo di giudicare come “illegittima” la pretesa per onorario del curatore di suo
figlio di cui il Comune postula la rifusione;
che la sentenza impugnata – emanata
in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza
finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio
del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF)
del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore
litigioso;
che pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), sicché presentato il 24
gennaio 2020 contro la sentenza notificata a RE 1 il 17 gennaio, in concreto il
reclamo è senz’altro tempestivo;
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417
consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che il reclamo dev’essere
“motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel
senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo
grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che doglianze generiche e
recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta
ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;
che spetta al reclamante
confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando
dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del
Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015
pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del
12 maggio 2015 consid. 2);
che solo a tali condizioni è
possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non
significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza
impugnata resiste alla critica;
che nel caso specifico, con il
reclamo RE 1 non accenna a confrontarsi con la motivazione della sentenza
impugnata, secondo cui la fattura prodotta dal Comune poggia su decisioni
Considerandi
esecutive che giustificano il rigetto definitivo, ma si limita a criticare l’atteggiamento
della controparte, delle autorità regionali di protezione ticinesi e della
Camera di protezione del Tribunale d’appello, e a chiedere alla scrivente
Camera di giudicare come “illegittima” la pretesa per onorario del curatore di suo
figlio, il quale sarebbe “irresponsabile
e incompetente”, richiamando
in modo generico le proprie osservazioni all’istanza del 12 dicembre 2019 e la
documentazione già prodotta in prima sede;
che non avendo RE 1 indicato
alcun motivo giuridico per cui la sentenza impugnata (e non altre decisioni il
cui esame non compete a questa Camera) sarebbe errata, il reclamo si rivela
irricevibile;
che ad ogni modo la decisione
impugnata risulta corretta;
che infatti, in virtù degli art.
80.
e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il
credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva
o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione
della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato
prorogato o che è intervenuta la prescrizione;
che la procedura di rigetto è
una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo;
che nel caso in esame quanto il
reclamante intende rimettere in discussione o perlomeno per cui esige risposte
non è la decisione di rigetto dell’opposizione in sé bensì le decisioni
dell’Autorità regionale di protezione (ARP) 3 sede di Lugano e della Camera di
protezione del Tribunale d’appello come pure l’operato del curatore del suo
figlio;
che queste questioni non
rientrano tuttavia nella competenza del giudice del rigetto dell’opposizione né
in quella dell’autorità giudiziaria superiore, la cui cognizione è limitata
alla verifica dell’esistenza di un titolo esecutivo – in particolare di
decisioni amministrative definitive (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) come quelle
emanate dall’ARP 3 il 27 giugno 2017 e accluse all’istanza – e all’esame di
eventuali eccezioni a norma dell’art. 81 LEF;
che RE 1 ha contestato invano le
decisioni di approvazione dei rapporti morali e di determinazione delle
indennità al curatore per gli anni dal 2013 al 2016 fino al Tribunale federale
(sentenza 5A_928/2017 del 22 novembre 2017), sicché le decisioni sono da
considerare passate in giudicato e non possono più essere ridiscusse, men che
meno in una procedura di rigetto dell’opposizione;
che la legge non obbliga poi
l’istante a determinarsi sulle osservazioni all’istanza formulate dal convenuto,
anzi prescrive in linea di massima un solo scambio di allegati nelle procedure
sommarie (art. 253 CPC), specie se l’istanza risulta manifestamente fondata
(sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 6);
che non avendo infine il
reclamante sollevato alcuna delle eccezioni liberatorie dell’art. 81 LEF, il
Giudice di pace non poteva far altro che accogliere l’istanza;
che la tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone invece problema d’indennità,
il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'309.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).