Lexipedia

Decisione

14.2020.6

Rigetto definitivo dell’opposizione. Remunerazione del curatore. Reclamo irricevibile per carente motivazione

6 maggio 2020Italiano7 min

chiedendo di giudicare come “illegittima” la pretesa per onorario del curatore di suo

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.6

Lugano

6 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO-104/2019 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 25 ottobre

2019 dal

Comune di __________,

(rappresentato dal RA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 24 gennaio 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 9 gennaio 2020 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________

emesso il 26 settembre 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il Comune di __________

ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'294.– oltre agli interessi del 5%

dal 26 giugno 2019 e di fr. 15.–, indicando quali titoli di credito la “Fatt. 90198685 – Pratica __________ ris. __________”, rispettivamente le “Spese di diffida”;

che avendo RE 1 interposto

opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 ottobre 2019 il Comune di

__________ ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Capriasca;

che nel termine prorogato

impartitogli, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte

del 12 dicembre 2019, mentre con replica del 18 dicembre 2019 l’istante ha

confermato la sua domanda;

che statuendo con decisione del

Fatti

9 gennaio 2020, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via

definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, rinunciando a

prelevare spese processuali;

che contro la sentenza appena

citata RE 1 è insorto a que-sta Camera con un reclamo del 24 gennaio 2020

chiedendo di giudicare come “illegittima” la pretesa per onorario del curatore di suo

figlio di cui il Comune postula la rifusione;

che la sentenza impugnata – emanata

in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza

finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio

del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF)

del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore

litigioso;

che pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), sicché presentato il 24

gennaio 2020 contro la sentenza notificata a RE 1 il 17 gennaio, in concreto il

reclamo è senz’altro tempestivo;

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417

consid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che il reclamo dev’essere

“motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel

senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo

grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);

che doglianze generiche e

recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta

ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;

che spetta al reclamante

confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando

dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del

Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015

pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del

12 maggio 2015 consid. 2);

che solo a tali condizioni è

possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non

significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza

impugnata resiste alla critica;

che nel caso specifico, con il

reclamo RE 1 non accenna a confrontarsi con la motivazione della sentenza

impugnata, secondo cui la fattura prodotta dal Comune poggia su decisioni

Considerandi

esecutive che giustificano il rigetto definitivo, ma si limita a criticare l’atteggiamento

della controparte, delle autorità regionali di protezione ticinesi e della

Camera di protezione del Tribunale d’appello, e a chiedere alla scrivente

Camera di giudicare come “illegittima” la pretesa per onorario del curatore di suo

figlio, il quale sarebbe “irresponsabile

e incompetente”, richiamando

in modo generico le proprie osservazioni all’istanza del 12 dicembre 2019 e la

documentazione già prodotta in prima sede;

che non avendo RE 1 indicato

alcun motivo giuridico per cui la sentenza impugnata (e non altre decisioni il

cui esame non compete a questa Camera) sarebbe errata, il reclamo si rivela

irricevibile;

che ad ogni modo la decisione

impugnata risulta corretta;

che infatti, in virtù degli art.

80.

e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il

credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva

o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione

della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato

prorogato o che è intervenuta la prescrizione;

che la procedura di rigetto è

una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza

del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo;

che nel caso in esame quanto il

reclamante intende rimettere in discussione o perlomeno per cui esige risposte

non è la decisione di rigetto dell’opposizione in sé bensì le decisioni

dell’Autorità regionale di protezione (ARP) 3 sede di Lugano e della Camera di

protezione del Tribunale d’appello come pure l’operato del curatore del suo

figlio;

che queste questioni non

rientrano tuttavia nella competenza del giudice del rigetto dell’opposizione né

in quella dell’autorità giudiziaria superiore, la cui cognizione è limitata

alla verifica dell’esistenza di un titolo esecutivo – in particolare di

decisioni amministrative definitive (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) come quelle

emanate dall’ARP 3 il 27 giugno 2017 e accluse all’istanza – e all’esame di

eventuali eccezioni a norma dell’art. 81 LEF;

che RE 1 ha contestato invano le

decisioni di approvazio­ne dei rapporti morali e di determinazione delle

indennità al curatore per gli anni dal 2013 al 2016 fino al Tribunale federale

(sentenza 5A_928/2017 del 22 novembre 2017), sicché le decisioni sono da

considerare passate in giudicato e non possono più essere ridiscusse, men che

meno in una procedura di rigetto dell’opposizione;

che la legge non obbliga poi

l’istante a determinarsi sulle osservazioni all’istanza formulate dal convenuto,

anzi prescrive in linea di massima un solo scambio di allegati nelle procedure

sommarie (art. 253 CPC), specie se l’istanza risulta manifestamente fondata

(sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 6);

che non avendo infine il

reclamante sollevato alcuna delle eccezioni liberatorie dell’art. 81 LEF, il

Giudice di pace non poteva far altro che accogliere l’istanza;

che la tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone invece problema d’in­­dennità,

il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'309.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).