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Decisione

14.2020.60

Rigetto definitivo dell’opposizione. Mancato ritiro dell’invito a formulare osservazioni all’istanza. Violazione del diritto di essere sentito del reclamante

23 luglio 2020Italiano6 min

di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 100.–,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.60

Lugano

23 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 41/2020 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 10 febbraio

2020 dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’RA 1, )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 7 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 21 aprile 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano

Est;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 aprile 2019 dall’Ufficio d’esecuzione

Fatti

di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 100.–,

indicando quale causa del credito il “decreto d’accusa DA___________ del 14.11.2018”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10

febbraio 2020 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est;

che statuendo con decisione del 21 aprile 2020, il Giudice di pace del

Circolo di Lugano Est ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 45.–

e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 7 maggio 2020 per ottenerne l’annullamento e implicitamente la reiezione dell’istanza;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

l’istante ritiene il reclamo tardivo, siccome la sentenza impugnata è stata emessa

il 21 aprile 2020 mentre il reclamo “dovrebbe essere stato inoltrato il 7 maggio 2020”;

che

dall’estratto EasyTrack relativo alla raccomandata contenente la decisione

impugnata (n. __________), trasmesso dal Giudice di pace a richiesta della

Camera, si evince che la stes­sa è stata consegnata al reclamante il 29 aprile

2020, come peraltro da lui allegato nel

reclamo, motivo per cui, interposto il 6 mag­gio 2020 (data del timbro

postale), il reclamo risulta tempestivo;

che

il reclamante si duole in particolare di non aver potuto difendere i propri

interessi nella procedura di rigetto dell’opposizione;

che

dall’incarto trasmesso alla Camera risulta infatti che la raccomandata

contenente l’invito al convenuto a formulare osservazioni sull’istanza è tornata

al Giudice di pace con la menzione “non ritirato”;

che

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche se ha interposto

opposizione al precetto esecutivo l’escusso non è presunto aspettarsi la

notifica di un’istanza di rigetto dell’opposi­­zione, sicché la finzione di

Considerandi

notifica alla scadenza del termine di giacenza postale prevista dall’art. 138

cpv. 3 lett. a CPC non gli è opponibile (DTF 138 III 228 consid. 3.1; v. pure,

tra altre, la sentenza della CEF 14.2019.90 del 3 luglio 2019, pagg. 2-3);

che

la pretesa incompatibilità del reclamo con l’esigenza della buona fede allegata

dall’istante nelle osservazioni al reclamo risulta contraria alla

giurisprudenza appena citata;

che

l’istante non indica d’altronde prove del fatto che RE 1 avrebbe avuto

conoscenza della procedura di rigetto del­l’opposizione prima di ricevere la

decisione impugnata;

che

l’eventuale conoscenza dell’esistenza del decreto d’accusa invocato quale

titolo di rigetto non implica ancora la conoscenza della (successiva) procedura

di rigetto dell’opposizione;

che

in queste circostanze il Giudice di pace non poteva considerare valida la

notifica ed emettere la decisione, come invece ha fatto, bensì avrebbe dovuto

tentare una nuova notifica, se del caso per il tramite di un usciere comunale o

di un agente di polizia (Trezzini in:

Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31 ad art. 138

CPC);

che

il diritto di essere sentito dell’escusso è quindi stato violato;

che

una simile violazione implica di principio l’annullamento della decisione

impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che

la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità

di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha

misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195

consid. 2.3.2; sentenza del

Tribunale fe­derale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne

risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III

55.

consid. 4.3);

che

nella fattispecie il reclamante invoca anche censure sui fatti della causa,

sulle quali la Camera ha un potere cognitivo limitato, potendo intervenire solo

in caso di accertamenti manifestamente errati del primo giudice (art. 310 lett.

b CPC);

che

in accoglimento del reclamo la sentenza impugnata va pertanto annullata e la

causa rinviata alla Giudicatura di pace per nuovo giudizio dopo aver sentito,

in via scritta od orale, il convenuto (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);

che la tassa del

presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema d’indennità, non avendo il reclamante formulato

alcuna domanda motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto nel senso che la

decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Giudicatura di pace

per nuovo giudizio previa concessione al convenuto della facoltà di esprimersi

sull’istanza.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dello Stato del Canton

Ticino.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).