14.2020.60
Rigetto definitivo dell’opposizione. Mancato ritiro dell’invito a formulare osservazioni all’istanza. Violazione del diritto di essere sentito del reclamante
23 luglio 2020Italiano6 min
di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 100.–,
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Incarto n.
14.2020.60
Lugano
23 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 41/2020 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 10 febbraio
2020 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’RA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 21 aprile 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano
Est;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 aprile 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
Fatti
di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 100.–,
indicando quale causa del credito il “decreto d’accusa DA___________ del 14.11.2018”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10
febbraio 2020 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est;
che statuendo con decisione del 21 aprile 2020, il Giudice di pace del
Circolo di Lugano Est ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 45.–
e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 7 maggio 2020 per ottenerne l’annullamento e implicitamente la reiezione dell’istanza;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
l’istante ritiene il reclamo tardivo, siccome la sentenza impugnata è stata emessa
il 21 aprile 2020 mentre il reclamo “dovrebbe essere stato inoltrato il 7 maggio 2020”;
che
dall’estratto EasyTrack relativo alla raccomandata contenente la decisione
impugnata (n. __________), trasmesso dal Giudice di pace a richiesta della
Camera, si evince che la stessa è stata consegnata al reclamante il 29 aprile
2020, come peraltro da lui allegato nel
reclamo, motivo per cui, interposto il 6 maggio 2020 (data del timbro
postale), il reclamo risulta tempestivo;
che
il reclamante si duole in particolare di non aver potuto difendere i propri
interessi nella procedura di rigetto dell’opposizione;
che
dall’incarto trasmesso alla Camera risulta infatti che la raccomandata
contenente l’invito al convenuto a formulare osservazioni sull’istanza è tornata
al Giudice di pace con la menzione “non ritirato”;
che
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche se ha interposto
opposizione al precetto esecutivo l’escusso non è presunto aspettarsi la
notifica di un’istanza di rigetto dell’opposizione, sicché la finzione di
Considerandi
notifica alla scadenza del termine di giacenza postale prevista dall’art. 138
cpv. 3 lett. a CPC non gli è opponibile (DTF 138 III 228 consid. 3.1; v. pure,
tra altre, la sentenza della CEF 14.2019.90 del 3 luglio 2019, pagg. 2-3);
che
la pretesa incompatibilità del reclamo con l’esigenza della buona fede allegata
dall’istante nelle osservazioni al reclamo risulta contraria alla
giurisprudenza appena citata;
che
l’istante non indica d’altronde prove del fatto che RE 1 avrebbe avuto
conoscenza della procedura di rigetto dell’opposizione prima di ricevere la
decisione impugnata;
che
l’eventuale conoscenza dell’esistenza del decreto d’accusa invocato quale
titolo di rigetto non implica ancora la conoscenza della (successiva) procedura
di rigetto dell’opposizione;
che
in queste circostanze il Giudice di pace non poteva considerare valida la
notifica ed emettere la decisione, come invece ha fatto, bensì avrebbe dovuto
tentare una nuova notifica, se del caso per il tramite di un usciere comunale o
di un agente di polizia (Trezzini in:
Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31 ad art. 138
CPC);
che
il diritto di essere sentito dell’escusso è quindi stato violato;
che
una simile violazione implica di principio l’annullamento della decisione
impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che
la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità
di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha
misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195
consid. 2.3.2; sentenza del
Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne
risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III
55.
consid. 4.3);
che
nella fattispecie il reclamante invoca anche censure sui fatti della causa,
sulle quali la Camera ha un potere cognitivo limitato, potendo intervenire solo
in caso di accertamenti manifestamente errati del primo giudice (art. 310 lett.
b CPC);
che
in accoglimento del reclamo la sentenza impugnata va pertanto annullata e la
causa rinviata alla Giudicatura di pace per nuovo giudizio dopo aver sentito,
in via scritta od orale, il convenuto (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);
che la tassa del
presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema d’indennità, non avendo il reclamante formulato
alcuna domanda motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto nel senso che la
decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Giudicatura di pace
per nuovo giudizio previa concessione al convenuto della facoltà di esprimersi
sull’istanza.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dello Stato del Canton
Ticino.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).