14.2020.61
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
2 giugno 2020Italiano8 min
con decisione del 5 maggio 2020 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della RE
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Incarto n.
14.2020.61
Lugano
2 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.130 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord promossa con istanza 18 febbraio 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1,
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 7 maggio 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 5 maggio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 18 febbraio 2020
la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'856.93
più interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 5 maggio 2020 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 5 maggio 2020 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della RE
1 dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 250.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 maggio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani
il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo
la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito, come del resto dalla stessa esplicitamente rilevato in uno scritto
inviato l’11 maggio 2020 a questa Camera. Il 12 maggio 2020, la reclamante ha
prodotto ulteriori documenti a comprova del fatto che ha pagato tutte le
esecuzioni in corso nei suoi confronti, ad eccezione di quelle perente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla rappresentante della RE 1 l’8
maggio 2020, il termine di 10 giorni è scaduto lunedì 18 maggio. Presentato il
7.
maggio 2020 (data del timbro postale) addirittura prima della notifica postale
della decisione, il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure il complemento
di reclamo inoltrato il successivo 12 maggio.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di falli-mento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici
o in senso proprio, denominati in tedesco “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione
di Mendrisio il 6 maggio 2020 relativa al versamento di fr. 4'884.– a
saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto. D’altronde, con scritto dell’11 maggio
2020.
l’istante ha chiesto “la revoca del
fallimento”, ciò che andrebbe considerato come un
ritiro della domanda di fallimento, il quale costituisce un altro motivo di
annullamento del fallimento (art. 174 cpv. 1 n. 3 LEF).
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione e il ritiro della
domanda di fallimento sono avvenuti soltanto dopo la pronuncia del fallimento –
dalle ricevute della Postfinance dell’11 maggio 2020 prodotte con il
complemento di reclamo, raffrontate con l’estratto delle esecuzioni accluso al
reclamo (doc. 4), si evince ch’essa ha pagato dopo la pronuncia del fallimento,
ma prima della scadenza del termine di reclamo, tutte le esecuzioni non perente
ancora in corso nei suoi confronti a quel momento. Non risultano d’altronde
attestati di carenza di beni iscritti a suo carico.
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più
probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla
sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 5 maggio 2020 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 250.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 250.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).