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Decisione

14.2020.61

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

2 giugno 2020Italiano8 min

con decisione del 5 maggio 2020 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.61

Lugano

2 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.130 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord promossa con istanza 18 febbraio 2020 dalla

CO 1

contro

RE 1,

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 7 maggio 2020 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 5 maggio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 18 febbraio 2020

la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di

decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'856.93

più interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 5 maggio 2020 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 5 maggio 2020 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della RE

1 dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 250.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 maggio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani

il presidente della Camera ha concesso all’impugna­­zione effetto sospensivo

parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo

la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo

credito, come del resto dalla stessa esplicitamente rilevato in uno scritto

inviato l’11 maggio 2020 a questa Camera. Il 12 maggio 2020, la reclamante ha

prodotto ulteriori documenti a comprova del fatto che ha pagato tutte le

esecuzioni in corso nei suoi confronti, ad eccezione di quelle perente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla rappresentante della RE 1 l’8

maggio 2020, il termine di 10 giorni è scaduto lunedì 18 maggio. Presentato il

7.

maggio 2020 (data del timbro postale) addirittura prima della notifica postale

della decisione, il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure il complemento

di reclamo inoltrato il successivo 12 maggio.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di falli-mento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici

o in senso proprio, denominati in tedesco “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione

di Mendrisio il 6 maggio 2020 relativa al versamento di fr. 4'884.– a

saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.

174.

cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto. D’altronde, con scritto dell’11 maggio

2020.

l’i­stante ha chiesto “la revoca del

fallimento”, ciò che andrebbe considerato come un

ritiro della domanda di fallimento, il quale costituisce un altro motivo di

annullamento del fallimento (art. 174 cpv. 1 n. 3 LEF).

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione e il ritiro della

domanda di fallimento sono avvenuti soltanto dopo la pronuncia del fallimento –

dalle ricevute della Postfinance dell’11 maggio 2020 prodotte con il

complemento di reclamo, raffrontate con l’estratto delle esecuzioni accluso al

reclamo (doc. 4), si evince ch’essa ha pagato dopo la pronuncia del fallimento,

ma prima della scadenza del termine di reclamo, tutte le esecuzioni non perente

ancora in corso nei suoi confronti a quel momento. Non risultano d’altronde

attestati di carenza di beni iscritti a suo carico.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla

sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 5 maggio 2020 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 250.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 250.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).