Lexipedia

Decisione

14.2020.62

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Decesso del convenuto durante la causa. Mancata produzione di una procura aggiornata e del certificato ereditario relativo agli eredi del convenuto

9 dicembre 2020Italiano4 min

contro la sentenza appena citata l’avv. PA 1 è insorta a questa Camera a nome di RE 1 con un reclamo del

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.62

Lugano

9 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa S19-281 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 21 ottobre

2019 da

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 2, )

contro

RE 1 († 2020),

(patrocinata dall’avv. PA 1 )

giudicando sul reclamo del 12 maggio 2020 presentato dall’avv. PA 1 per

conto della defunta RE 1 contro la decisione emessa il 5 maggio 2020 dal

Giudice di pace del Circolo di Paradiso;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 settembre 2019

dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'800.–

oltre agli interessi del 5% dal 17 agosto 2019, indicando quale causa del

credito la “Fatt. n. 277 del

17.07.2019”;

che

avendo l’escussa interposto opposizione, con istanza del 21 ottobre 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto in via provvisoria alla Giudicatura di pace

del Circolo di Paradiso;

che

dopo il deposito delle conclusioni, il 16 aprile 2020 è deceduta RE 1;

che statuendo con decisione del 5 maggio 2020, il Giudice

Fatti

di pace del Circolo di Paradiso ha accolto l’istanza e rigettato in via

provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le

spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 80.– a favore

dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata l’avv. PA 1 è insorta a questa Camera a nome di RE 1 con un reclamo del

12 maggio 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione

dell’istanza, previa concessione dell’effetto sospensivo e protestate spese e

ripetibili;

che

con ordinanza del 15 maggio 2020 il presidente della Camera ha dichiarato la domanda

di effetto sospensivo temporaneamente senza oggetto e impartito all’avv. PA 1

un termine fino al 3 agosto 2020 per produrre una procura aggiornata e un

certificato ereditario relativo agli eredi di RE 1;

che

Considerandi

con ordinanza del 26 agosto 2020 il termine è stato prorogato fino al 30

novembre 2020, con l’avvertenza che in caso di silenzio il reclamo sarebbe

stato dichiarato irricevibile;

che

entro la scadenza prorogata l’avv. PA 1 non ha prodotto quanto richiesto;

che

conformemente all’avvertenza contenuta nell’ordinanza del 26 agosto 2020 il

reclamo va dichiarato irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. c e 60 CPC);

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenendo

conto che non è stato necessario un esame del merito del reclamo, segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'800.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio

sono poste a carico dell’avv. PA 1. Fatta salva un’eventuale compensazione, la

parte eccedente dell’anti­cipo versato, di fr. 100.–, le è restituita.

3. Notificazione a:

– avv.

– avv.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).