14.2020.62
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Decesso del convenuto durante la causa. Mancata produzione di una procura aggiornata e del certificato ereditario relativo agli eredi del convenuto
9 dicembre 2020Italiano4 min
contro la sentenza appena citata l’avv. PA 1 è insorta a questa Camera a nome di RE 1 con un reclamo del
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.62
Lugano
9 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa S19-281 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 21 ottobre
2019 da
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2, )
contro
RE 1 († 2020),
(patrocinata dall’avv. PA 1 )
giudicando sul reclamo del 12 maggio 2020 presentato dall’avv. PA 1 per
conto della defunta RE 1 contro la decisione emessa il 5 maggio 2020 dal
Giudice di pace del Circolo di Paradiso;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 settembre 2019
dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'800.–
oltre agli interessi del 5% dal 17 agosto 2019, indicando quale causa del
credito la “Fatt. n. 277 del
17.07.2019”;
che
avendo l’escussa interposto opposizione, con istanza del 21 ottobre 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto in via provvisoria alla Giudicatura di pace
del Circolo di Paradiso;
che
dopo il deposito delle conclusioni, il 16 aprile 2020 è deceduta RE 1;
che statuendo con decisione del 5 maggio 2020, il Giudice
Fatti
di pace del Circolo di Paradiso ha accolto l’istanza e rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le
spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 80.– a favore
dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata l’avv. PA 1 è insorta a questa Camera a nome di RE 1 con un reclamo del
12 maggio 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione
dell’istanza, previa concessione dell’effetto sospensivo e protestate spese e
ripetibili;
che
con ordinanza del 15 maggio 2020 il presidente della Camera ha dichiarato la domanda
di effetto sospensivo temporaneamente senza oggetto e impartito all’avv. PA 1
un termine fino al 3 agosto 2020 per produrre una procura aggiornata e un
certificato ereditario relativo agli eredi di RE 1;
che
Considerandi
con ordinanza del 26 agosto 2020 il termine è stato prorogato fino al 30
novembre 2020, con l’avvertenza che in caso di silenzio il reclamo sarebbe
stato dichiarato irricevibile;
che
entro la scadenza prorogata l’avv. PA 1 non ha prodotto quanto richiesto;
che
conformemente all’avvertenza contenuta nell’ordinanza del 26 agosto 2020 il
reclamo va dichiarato irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. c e 60 CPC);
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenendo
conto che non è stato necessario un esame del merito del reclamo, segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'800.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio
sono poste a carico dell’avv. PA 1. Fatta salva un’eventuale compensazione, la
parte eccedente dell’anticipo versato, di fr. 100.–, le è restituita.
3. Notificazione a:
– avv.
– avv.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).