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Decisione

14.2020.64

Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese di demolizione. Prova del carattere esecutivo della decisione invocata quale titolo di rigetto. Compensazione. Ricusa del giudice di prima istanza

23 ottobre 2020Italiano13 min

C. Statuendo con decisione del 4 maggio 2020, il Pretore ha parzialmente accolto

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2020.64

Lugano

23 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.201 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 15 novembre 2019 dal

Comune CO 1

contro

RE 1

(già patrocinata dall’__________ __________,

__________)

giudicando sul reclamo del 18 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 4 maggio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 aprile 2019 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Acquarossa, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 22'493.20 complessivi, composti di fr. 1'440.–

oltre agli interessi del 2.5% dal 25 novembre 2016 chiesto sulla scorta dei “decreti di multa 2015 e 2016”, fr. 19'354.05 oltre agli interessi del 2.5% dal 25 novembre 2016

per “rimborso anno 2015”, fr. 1'070.– oltre agli interessi del 2.5% dal 26 novembre 2016 per

la “tassa cani 2014 e 2015” e fr. 629.15 per “interessi

maturati”.

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 novembre

2019 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di Blenio. Nel termine impartito, la convenuta ha chiesto il gratuito

patrocinio il 9 gennaio 2020 e si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 24 gennaio 2020.

C. Statuendo con decisione del 4 maggio 2020, il Pretore ha parzialmente accolto

l’istanza, nel senso che ha rigettato in via definitiva l’opposizione limitatamente

a fr. 22'493.20 (senza interessi), ponendo a carico della convenuta le

spese processuali di fr. 150.–. Ha inoltre respinto l’istanza di gratuito

patrocinio.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 maggio 2020 per ottenerne la

riforma nel senso della reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili.

Il 20 maggio 2020 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto

sospensivo presentata con l’impugnazione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a all’ex patrocinatore di RE 1 il 7 maggio 2020, il

termine d’impugnazione è scaduto domenica 17 maggio, per cui la scadenza è

stata riportata a lunedì 18 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo

è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva

o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione

della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato

prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una

procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –

e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una

delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid.

4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che le quattro decisioni del Municipio

prodotte dall’istante costituivano un titolo di rigetto definitivo per le

quattro multe poste in esecuzione, di complessivi fr. 1'440.–, che le

spese di demolizione del capannone giudicato abusivo eretto sul fondo n. __________

RFD di __________ (sezione __________), di fr. 19'319.05, erano state

stabilite dal Consiglio di Stato con sentenza dell’8 luglio 2015 anch’essa

acclusa all’istanza, e che le tasse sui cani per gli anni 2014 e 2015

risultavano da due conteggi prodotti dall’istante. Il primo giudice ha ritenuto

le decisioni in questione esecutive, seppur sprovviste della relativa

attestazione, visto il tempo trascorso tra la loro emissione e l’avvio dell’esecuzione

(fra circa tre e quattro anni e mezzo). Ha escluso per ragioni di ordine temporale

che il ricorso interposto dal marito dell’escussa fosse rivolto alla decisione

8.

luglio 2015 del Consiglio di Stato, siccome secondo le allegazioni della

convenuta il ricorso era stato interposto prima della demolizione del

capannone, avvenuta fra il 30 giugno e il 4 luglio 2014. Il Pretore ha quindi

accolto integralmente l’istanza, tranne per quanto attiene alle spese

esecutive, sulle quali spetta all’ufficio d’esecu­zione determinarsi.

4.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore di aver accertato i fatti in modo

manifestamente errato per avere egli rigettato l’opposizione pur riconoscendo

che l’istante non ha fornito la prova del carattere esecutivo delle decisioni

prodotte quali titoli di rigetto definitivo.

4.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze

civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Tuttavia, i ricorsi al Consiglio di Stato contro

le decisioni degli organi comunali ticinesi hanno di principio effetto

sospensivo (art. 208 cpv. 2 della legge organica comunale [LOC, RL 2.1.1.2]) –

ciò vale in particolare per i decreti di multa (art. 148 cpv. 2 LOC) –, sicché

la decisione non diventa esecutiva prima della scadenza del termine di ricorso

o prima della reiezione o del ritiro del ricorso. Anche le decisioni del

Consiglio di Stato non sono esecutive, di regola, prima della scadenza del

termine di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo o prima della

reiezione o del ritiro del ricorso (art. 71 della legge sulla procedura

amministrativa [LPAmm, RL 165.100]).

La

prova del carattere esecutivo della decisione incombe all’istan­­te. Non è

necessaria al riguardo un’attestazione dell’autorità che l’ha emessa. Può anche

risultare dalle circostanze, segnatamente dal tempo trascorso dalla

notificazione e dal fatto che l’escusso non pretende di aver impugnato la

decisione (Staehelin, op. cit., n.

137.

ad art. 80; Abbet in:

Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 149 ad art. 80 LEF).

4.2

Nel

caso in esame, l’istante non ha prodotto attestazioni del carattere esecutivo

delle decisioni sulle quali fonda l’istanza (doc. B-H). Come visto la

produzione di simili attestazioni non è un presupposto imprescindibile per la

concessione del rigetto definitivo. Basandosi sulla dottrina appena citata, il

Pretore ha ritenuto che visto il tempo trascorso tra l’emanazione di quelle

decisioni e quel­la de precetto esecutivo (tra tre e quattro anni e mezzo) le

stesse potevano considerarsi esecutive. D’altronde egli ha esclu­so che l’unico

ricorso cui la convenuta aveva accennato potesse, per ragioni di ordine

temporale, essere stato rivolto alla decisione del Consiglio di Stato (sopra

consid. 3). Sugli argomenti del Pretore la reclamante non spende una parola.

Lesivo dell’esigenza di motivazione (art.

321.

cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2), il reclamo è su questo punto

irricevibile. Ad ogni modo RE 1 non pretende, per avventura, di aver impugnato

le note decisioni.

5.

La

reclamante si duole inoltre di una violazione del suo diritto di essere sentita

perché il Pretore non si è espresso sui "numerosi

e approfonditi argomenti" da lei avanzati in prima sede a

comprova del fatto che nulla sarebbe dovuto al Comune in ragione dei danni "ben maggiori" da esso causato a

lei e al marito.

5.1

Non

si disconosce che il Pretore non si è determinato direttamente sugli argomenti

della convenuta, ma indirettamente le ha dato una risposta (a pag. 2, quinto

paragrafo) laddove ha ricordato che grava sull’escusso l’onere di dimostrare le

sue eccezioni con do-cumenti assolutamente chiari e univoci (art. 81 LEF). Vero

è che, tuttavia, egli non ha spiegato perché i documenti (invero pochi)

prodotti dalla convenuta non sono atti a dimostrare le eccezioni da lei

sollevate. Siccome RE 1 non postula l’annulla­mento della decisione impugnata,

bensì la sua riforma nel senso della reiezione dell’istanza, auspicando che le

sue argomentazioni vengano prese in considerazione da questa Camera (reclamo,

pag. 3 dopo la metà), nulla osta a entrare nel merito delle stesse.

5.2

In

prima sede RE 1 ha allegato che in occasione della demolizione del capannone,

nel cercare di bloccare l’accesso al fondo suo marito e il suo consulente __________

sarebbero stati aggrediti e colpiti a pugni da alcuni poliziotti, rimediando

lesioni alla salute che hanno determinato un ricovero all’ospedale e cure

costati più di fr. 50'000.–. Afferma di aver perso praticamente tutto in

seguito a tale intervento e chiede di valutare tali aspetti nella procedura di

rigetto nel senso di considerare la pretesa dell’istante ingiustificata “e neppure dovuta”.

5.2.1

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto

definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato

estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è

prescritto. Sono ammissibili solo le eccezioni

esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti

assolutamente chiari e univoci (“mit

völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27

gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche

delicate o per la cui soluzione il potere d’ap­prezzamento gioca un ruolo

importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede),

la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503

consid. 3/a).

5.2.2

Nel

caso specifico RE 1 pare voler compensare il credito vantato dal Comune con il

danno di fr. 50'000.– che avrebbero subito il marito e un terzo. A parte

il fatto che il pregiudizio non sembra essere stato causato a lei

personalmente, ad ogni modo i documenti prodotti (un’email, due certificati

medici, un elenco di telefonate e un’istanza superprovvisionale) non permettono

di determinare la causa dei disturbi accertati dai medici né il costo dei costi

sanitari e non costituiscono pertanto una prova dell’esistenza e dell’ammontare

del credito fatto valere dalla convenuta. Le sue richieste di sentire

testimoni, di assumere il proprio interrogatori e di richiamare il rapporto di

polizia relativo all’intervento del 30 giugno 2014 e la corrispondenza del dr.

med. __________ al giudice __________ risultano irricevibili in virtù sia dell’art.

254.

CPC sia soprattutto dell’art. 81 LEF, il quale ammette solo la prova

documentale (sopra consid. 5.2.1). Come da lui precisato nella sentenza impugna­ta, il Pretore non era d’altronde competente per

verificare se l’istan­­za del Comune debba essere qualificata come

abusiva (sopra consid. 5.2.1). La sua decisione merita così conferma anche su

questo punto.

6.

Secondo

la reclamante la demolizione del capannone era inammissibile in quanto avvenuta

prima che fossero “cresciute

in giudicato tutte le relative decisioni”. Il Comune

non potrebbe quindi pretendere il versamento delle relative spese. Si tratta

però di un motivo che RE 1 avrebbe potuto – e dovuto – sollevare nella procedura che ha portato alla decisione di accertamento delle

spese dell’intervento (cfr. Staehelin,

op. cit., n. 5 ad art. 81). Dalla sentenza 8 luglio 2015 del Consiglio di Stato

(doc. F ad A) si evince del resto che gli ordini di demolizione sono stati

confermati sia dallo stesso Consiglio che dal Tribunale amministrativo

cantonale. La censura cade pertanto nel vuoto.

7.

La

reclamante reputa infine che il Pretore avrebbe dovuto ricusarsi dato che, in

una precedente causa che la oppone alla __________, avrebbe negato

arbitrariamente la perizia da lei richiesta. La censura è irricevibile. In

primo luogo perché andava fatta valere già in prima sede (cfr. art. 49

cpv. 1 CPC), in secondo luogo perché non è motivata in modo sufficientemente

preciso perché si possa valutare l’operato del Pretore, e in ultimo luogo

perché le istanze di ricusa fondate essenzialmente sul

fatto che il magistrato ricusato ha in precedenza partecipato a decisioni

sfavorevoli all’istante sono inammissibili (sentenze del Tribunale federale

5A_535/2016 del 7 settembre 2016, consid. 1.1).

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte,

cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in

spese in questa sede.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'493.20,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).