14.2020.64
Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese di demolizione. Prova del carattere esecutivo della decisione invocata quale titolo di rigetto. Compensazione. Ricusa del giudice di prima istanza
23 ottobre 2020Italiano13 min
C. Statuendo con decisione del 4 maggio 2020, il Pretore ha parzialmente accolto
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RE 1
Incarto n.
14.2020.64
Lugano
23 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.201 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 15 novembre 2019 dal
Comune CO 1
contro
RE 1
(già patrocinata dall’__________ __________,
__________)
giudicando sul reclamo del 18 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 4 maggio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 aprile 2019 dall’Ufficio
d’esecuzione di Acquarossa, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 22'493.20 complessivi, composti di fr. 1'440.–
oltre agli interessi del 2.5% dal 25 novembre 2016 chiesto sulla scorta dei “decreti di multa 2015 e 2016”, fr. 19'354.05 oltre agli interessi del 2.5% dal 25 novembre 2016
per “rimborso anno 2015”, fr. 1'070.– oltre agli interessi del 2.5% dal 26 novembre 2016 per
la “tassa cani 2014 e 2015” e fr. 629.15 per “interessi
maturati”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 novembre
2019 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Blenio. Nel termine impartito, la convenuta ha chiesto il gratuito
patrocinio il 9 gennaio 2020 e si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 24 gennaio 2020.
C. Statuendo con decisione del 4 maggio 2020, il Pretore ha parzialmente accolto
l’istanza, nel senso che ha rigettato in via definitiva l’opposizione limitatamente
a fr. 22'493.20 (senza interessi), ponendo a carico della convenuta le
spese processuali di fr. 150.–. Ha inoltre respinto l’istanza di gratuito
patrocinio.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 maggio 2020 per ottenerne la
riforma nel senso della reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili.
Il 20 maggio 2020 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo presentata con l’impugnazione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a all’ex patrocinatore di RE 1 il 7 maggio 2020, il
termine d’impugnazione è scaduto domenica 17 maggio, per cui la scadenza è
stata riportata a lunedì 18 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo
è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva
o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione
della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato
prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una
procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –
e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una
delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid.
4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che le quattro decisioni del Municipio
prodotte dall’istante costituivano un titolo di rigetto definitivo per le
quattro multe poste in esecuzione, di complessivi fr. 1'440.–, che le
spese di demolizione del capannone giudicato abusivo eretto sul fondo n. __________
RFD di __________ (sezione __________), di fr. 19'319.05, erano state
stabilite dal Consiglio di Stato con sentenza dell’8 luglio 2015 anch’essa
acclusa all’istanza, e che le tasse sui cani per gli anni 2014 e 2015
risultavano da due conteggi prodotti dall’istante. Il primo giudice ha ritenuto
le decisioni in questione esecutive, seppur sprovviste della relativa
attestazione, visto il tempo trascorso tra la loro emissione e l’avvio dell’esecuzione
(fra circa tre e quattro anni e mezzo). Ha escluso per ragioni di ordine temporale
che il ricorso interposto dal marito dell’escussa fosse rivolto alla decisione
8.
luglio 2015 del Consiglio di Stato, siccome secondo le allegazioni della
convenuta il ricorso era stato interposto prima della demolizione del
capannone, avvenuta fra il 30 giugno e il 4 luglio 2014. Il Pretore ha quindi
accolto integralmente l’istanza, tranne per quanto attiene alle spese
esecutive, sulle quali spetta all’ufficio d’esecuzione determinarsi.
4.
Nel
reclamo RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore di aver accertato i fatti in modo
manifestamente errato per avere egli rigettato l’opposizione pur riconoscendo
che l’istante non ha fornito la prova del carattere esecutivo delle decisioni
prodotte quali titoli di rigetto definitivo.
4.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze
civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Tuttavia, i ricorsi al Consiglio di Stato contro
le decisioni degli organi comunali ticinesi hanno di principio effetto
sospensivo (art. 208 cpv. 2 della legge organica comunale [LOC, RL 2.1.1.2]) –
ciò vale in particolare per i decreti di multa (art. 148 cpv. 2 LOC) –, sicché
la decisione non diventa esecutiva prima della scadenza del termine di ricorso
o prima della reiezione o del ritiro del ricorso. Anche le decisioni del
Consiglio di Stato non sono esecutive, di regola, prima della scadenza del
termine di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo o prima della
reiezione o del ritiro del ricorso (art. 71 della legge sulla procedura
amministrativa [LPAmm, RL 165.100]).
La
prova del carattere esecutivo della decisione incombe all’istante. Non è
necessaria al riguardo un’attestazione dell’autorità che l’ha emessa. Può anche
risultare dalle circostanze, segnatamente dal tempo trascorso dalla
notificazione e dal fatto che l’escusso non pretende di aver impugnato la
decisione (Staehelin, op. cit., n.
137.
ad art. 80; Abbet in:
Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 149 ad art. 80 LEF).
4.2
Nel
caso in esame, l’istante non ha prodotto attestazioni del carattere esecutivo
delle decisioni sulle quali fonda l’istanza (doc. B-H). Come visto la
produzione di simili attestazioni non è un presupposto imprescindibile per la
concessione del rigetto definitivo. Basandosi sulla dottrina appena citata, il
Pretore ha ritenuto che visto il tempo trascorso tra l’emanazione di quelle
decisioni e quella de precetto esecutivo (tra tre e quattro anni e mezzo) le
stesse potevano considerarsi esecutive. D’altronde egli ha escluso che l’unico
ricorso cui la convenuta aveva accennato potesse, per ragioni di ordine
temporale, essere stato rivolto alla decisione del Consiglio di Stato (sopra
consid. 3). Sugli argomenti del Pretore la reclamante non spende una parola.
Lesivo dell’esigenza di motivazione (art.
321.
cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2), il reclamo è su questo punto
irricevibile. Ad ogni modo RE 1 non pretende, per avventura, di aver impugnato
le note decisioni.
5.
La
reclamante si duole inoltre di una violazione del suo diritto di essere sentita
perché il Pretore non si è espresso sui "numerosi
e approfonditi argomenti" da lei avanzati in prima sede a
comprova del fatto che nulla sarebbe dovuto al Comune in ragione dei danni "ben maggiori" da esso causato a
lei e al marito.
5.1
Non
si disconosce che il Pretore non si è determinato direttamente sugli argomenti
della convenuta, ma indirettamente le ha dato una risposta (a pag. 2, quinto
paragrafo) laddove ha ricordato che grava sull’escusso l’onere di dimostrare le
sue eccezioni con do-cumenti assolutamente chiari e univoci (art. 81 LEF). Vero
è che, tuttavia, egli non ha spiegato perché i documenti (invero pochi)
prodotti dalla convenuta non sono atti a dimostrare le eccezioni da lei
sollevate. Siccome RE 1 non postula l’annullamento della decisione impugnata,
bensì la sua riforma nel senso della reiezione dell’istanza, auspicando che le
sue argomentazioni vengano prese in considerazione da questa Camera (reclamo,
pag. 3 dopo la metà), nulla osta a entrare nel merito delle stesse.
5.2
In
prima sede RE 1 ha allegato che in occasione della demolizione del capannone,
nel cercare di bloccare l’accesso al fondo suo marito e il suo consulente __________
sarebbero stati aggrediti e colpiti a pugni da alcuni poliziotti, rimediando
lesioni alla salute che hanno determinato un ricovero all’ospedale e cure
costati più di fr. 50'000.–. Afferma di aver perso praticamente tutto in
seguito a tale intervento e chiede di valutare tali aspetti nella procedura di
rigetto nel senso di considerare la pretesa dell’istante ingiustificata “e neppure dovuta”.
5.2.1
In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto
definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato
estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto. Sono ammissibili solo le eccezioni
esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti
assolutamente chiari e univoci (“mit
völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27
gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche
delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo
importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede),
la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503
consid. 3/a).
5.2.2
Nel
caso specifico RE 1 pare voler compensare il credito vantato dal Comune con il
danno di fr. 50'000.– che avrebbero subito il marito e un terzo. A parte
il fatto che il pregiudizio non sembra essere stato causato a lei
personalmente, ad ogni modo i documenti prodotti (un’email, due certificati
medici, un elenco di telefonate e un’istanza superprovvisionale) non permettono
di determinare la causa dei disturbi accertati dai medici né il costo dei costi
sanitari e non costituiscono pertanto una prova dell’esistenza e dell’ammontare
del credito fatto valere dalla convenuta. Le sue richieste di sentire
testimoni, di assumere il proprio interrogatori e di richiamare il rapporto di
polizia relativo all’intervento del 30 giugno 2014 e la corrispondenza del dr.
med. __________ al giudice __________ risultano irricevibili in virtù sia dell’art.
254.
CPC sia soprattutto dell’art. 81 LEF, il quale ammette solo la prova
documentale (sopra consid. 5.2.1). Come da lui precisato nella sentenza impugnata, il Pretore non era d’altronde competente per
verificare se l’istanza del Comune debba essere qualificata come
abusiva (sopra consid. 5.2.1). La sua decisione merita così conferma anche su
questo punto.
6.
Secondo
la reclamante la demolizione del capannone era inammissibile in quanto avvenuta
prima che fossero “cresciute
in giudicato tutte le relative decisioni”. Il Comune
non potrebbe quindi pretendere il versamento delle relative spese. Si tratta
però di un motivo che RE 1 avrebbe potuto – e dovuto – sollevare nella procedura che ha portato alla decisione di accertamento delle
spese dell’intervento (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 5 ad art. 81). Dalla sentenza 8 luglio 2015 del Consiglio di Stato
(doc. F ad A) si evince del resto che gli ordini di demolizione sono stati
confermati sia dallo stesso Consiglio che dal Tribunale amministrativo
cantonale. La censura cade pertanto nel vuoto.
7.
La
reclamante reputa infine che il Pretore avrebbe dovuto ricusarsi dato che, in
una precedente causa che la oppone alla __________, avrebbe negato
arbitrariamente la perizia da lei richiesta. La censura è irricevibile. In
primo luogo perché andava fatta valere già in prima sede (cfr. art. 49
cpv. 1 CPC), in secondo luogo perché non è motivata in modo sufficientemente
preciso perché si possa valutare l’operato del Pretore, e in ultimo luogo
perché le istanze di ricusa fondate essenzialmente sul
fatto che il magistrato ricusato ha in precedenza partecipato a decisioni
sfavorevoli all’istante sono inammissibili (sentenze del Tribunale federale
5A_535/2016 del 7 settembre 2016, consid. 1.1).
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte,
cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in
spese in questa sede.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'493.20,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).