14.2020.68
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Spese e anticipi condominiali. Verbale d’assemblea firmato dal solo presidente
9 novembre 2020Italiano11 min
presentato brevi manu osservazioni scritte all’istanza, chiedendo la reiezione dell’istanza.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.68
Lugano
9 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.58 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 12 febbraio 2020
dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 28 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 18 maggio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Vezia;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 febbraio 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'511.20
oltre agli interessi del 5% dal 4 febbraio 2020, indicando quale causa del credito le “Spese condominiali dal 1.1.2018 al 31.12.2019 [...]”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 febbraio
2020 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace
del Circolo di Vezia. Entro il termine impartitole, il 25 febbraio 2020 RE 1 ha
presentato brevi manu osservazioni scritte all’istanza, chiedendo la reiezione dell’istanza.
C. Statuendo con decisione del 18 maggio 2020, il Giudice di pace del
Circolo di Vezia ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 280.–
senz’assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 maggio 2020 per ottenerne l’annullamento.
Nelle sue osservazioni del 26 giugno 2020, la CO 1 ha concluso per la conferma
del rigetto definitivo dell’opposizione, protestate tasse, spese e indennità.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 19 maggio 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto non prima di venerdì 29 maggio. Presentato quello stesso giorno brevi manu, il
reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel
reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso in esame al reclamo sono annessi numerosi documenti, che a prima vista
apparirebbero irricevibili dal momento che nella decisione impugnata il Giudice
di pace ha scritto che la convenuta non aveva presentato osservazioni entro il
termine impartitole. Sennonché RE 1 ha prodotto con il reclamo una copia delle
sue osservazioni all’istanza, consegnate brevi manu alla Giudicatura
di pace del Circolo di Vezia il 25 febbraio 2020, come risulta dal timbro della
stessa Giudicatura apposto su quello scritto. Siccome non si trova traccia
dell’originale né degli allegati nell’incarto trasmesso a questa Camera, è
impossibile determinare esattamente quali documenti sono stati prodotti in
prima sede. La decisione andrebbe quindi annullata e la causa rinviata al
Giudice di pace per nuovo giudizio, dopo aver comunicato le osservazioni della
convenuta all’istante, per garantirne il diritto di essere sentita. Stante il
principio di celerità che informa il diritto esecutivo, e visto che i documenti
prodotti dalle parti in questa sede sono comunque senza rilievo per l’esito del
giudizio odierno, nulla osta a entrare senza indugio nel merito del reclamo in
virtù dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace del Circolo di Vezia ha considerato che
il verbale dell’assemblea ordinaria dei condòmini del 14 giugno 2019,
unitamente alle tabelle contabili acclusevi, da cui risulta che la convenuta è debitrice
delle spese condominiali relative agli anni dal 2017 al 2019 per fr. 4'511.20,
costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione in quanto
è sottoscritto dal suo rappresentante, tale PI 1. Non si è determinato, come
visto per svista (sopra consid. 1.3), sulle osservazioni dell’escussa.
4.
Nel
reclamo RE 1 rileva a ragione diversi errori nella sentenza impugnata. Il suo
domicilio è a __________, l’aggiunta di “__________” essendo in tutta evidenza
un refuso. Il riferimento alla giurisprudenza sul contratto di locazione non ha
poi alcuna attinenza con la fattispecie, giacché l’istante non fonda la sua
richiesta su un contratto di locazione bensì su un verbale dell’assemblea
ordinaria dei condòmini, di cui una è la convenuta, la quale è quindi
proprietaria e non inquilina del proprio appartamento. Questi errori manifesti non
hanno però alcun influsso sulla decisione, che il Giudice di pace ha basato sul
verbale del 14 giugno 2019 (doc. A annesso all’istanza).
Quanto
alla criticata ordinanza del 25 febbraio 2020, la sua destinataria è l’istante
– non la convenuta – alla quale è stato chiesto di produrre le (due) copie
mancanti dell’istanza giusta l’art. 131 CPC. È invero singolare che tale
richiesta sia stata formulata dopo l’invio dell’ordinanza del 17 febbraio, con cui il Giudice di pace
aveva ordinato la notificazione dell’istanza con la relativa documentazione “alle parti” e
fissato il termine per la presentazione di eventuali osservazioni. La
circostanza è però senza rilievo per il giudizio odierno.
A
scanso di equivoci, va infine rilevato l’uso improprio nell’ordinanza del 25
febbraio della parola “attrice”, terminologia da usare nelle procedure
ordinarie – v. art. 222 CPC – e non in quelle sommarie, in cui si usa la parola
“i[n]stante” (v. ad es. art. 261 cpv. 1 CPC). È inesatto anche il riferimento
all’art. 245 cpv. 2 CPC nella decisione impugnata, perché concerne la procedura
semplificata, mentre la procedura di rigetto dell’opposizione è di tipo
sommario (sopra consid. 1.1), sicché il rinvio andava fatto all’art. 253 CPC.
5.
La
reclamante contesta anche il potere del condomino PI 2 e della RA 1 di
rappresentare il condominio, senza
apparentemente accorgersi che l’assemblea del 14 giugno 2019 ha
accettato, da una parte, che il primo presiedesse l’assemblea e redigesse il
verbale, e dall’altra ha confermato il mandato d’amministrazione alla seconda
(doc. A, trattande 1 e 2). Su questo punto il reclamo cade nel vuoto.
6.
Sebbene
la reclamante non la sollevi direttamente, la vera questione è sapere se il
verbale dell’assemblea del 14 giugno 2019 costituisce davvero un titolo di
rigetto provvisorio per le pretese poste in esecuzione. Si tratta di una
questione da esaminare d’ufficio (sentenze del Tribunale federale 5A_872/2012
del 22 febbraio 2013 consid. 1.2.4 e 5D_149/2008 del 9 gennaio 2009, consid. 2.2.1)
anche in seconda sede (Staehelin in: Basler
Kommen-tar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 90 ad art. 84 LEF).
6.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo
riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti
già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III
302.
consid. 2.3.1).
6.2
Nel
caso specifico, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, il verbale dell’assemblea del 14 giugno 2019 (doc. A) non può fungere
da riconoscimento del debito posto in esecuzione – né quindi da titolo di
rigetto giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF – già per la semplice e ovvia ragione che
non è firmato né da RE 1 né dal suo preteso rappresentante PI 1 (e non __________), bensì unicamente dal presidente dell’assemblea,
PI 2. Se ciò non bastasse, non vi è d’altronde alcuna corrispondenza
chiara tra, da un canto, l’approvazione dei conti dell’esercizio 2018 (che non
figurano agli atti) e del preventivo del 2019, per totali fr. 70'000.–
(trattande 4 e 11), e d’altro canto le schede contabili prodotte dall’istante,
le quali peraltro riguardano anche anni precedenti e non indicano come sono
state calcolate le richieste d’acconto
trimestrali. In altre parole non è possibile giungere alla somma di fr. 4'511.20
posta in esecuzione sulla base del noto verbale. Anche sotto questo punto di
vista la decisione impugnata risulta insostenibile.
Il
reclamo merita pertanto accoglimento, fermo restando che la decisione odierna
non impedisce all’istante di far valere le sue pretese in procedura ordinaria
(sopra consid. 2), in cui RE 1 potrà se del caso opporre le eccezioni di merito
invocate con il reclamo.
7.
A
futura memoria va rammentato che il giudice del rigetto non deve
statuire sulle spese esecutive. La decisione al riguardo spetta infatti
esclusivamente all’ufficio d’esecuzione (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128;
sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del
28.
febbraio 2012).
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la reclamante
non avendo formulato alcuna domanda motivata al riguardo (cfr. art. 95
cpv. 3 lett. c CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'511.20,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo è accolto e di conseguenza il
dispositivo della decisione impugnata è così riformato:
1.
L’istanza è respinta.
2.
Le
spese processuali di fr. 280.–, da anticipare dall’istante, sono poste a
suo carico.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste carico della CO 1.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).