14.2020.69
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Onorario per gestione di una pratica immobiliare. Decisione TUI. Foro esecutivo
19 ottobre 2020Italiano8 min
Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
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Incarto n.
14.2020.69
Lugano
19 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 209-B-19-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 19
novembre 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 29 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 27 maggio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano
Ovest;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 ottobre 2019 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'033.33
oltre agli interessi del 5% dal 23 marzo 2015, indicando quale causa del
credito la “Nota no. __________
del 23 febbraio 2015 non pagata. CHF 1'833.33 fattura + CHF 200.00 spese
amministrative”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 novembre
2019 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 27 gennaio 2020. In sede di replica (del 30
gennaio) e di duplica (del 26 marzo) le parti hanno confermato le rispettive e
contrastanti conclusioni.
C. Statuendo con decisione del 27 maggio 2020, il Giudice di pace del
Circolo di Lugano Ovest ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–
senz’assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 maggio 2020 per ottenerne l’annullamento,
sia nel merito che in ordine (per incompetenza territoriale del primo giudice)
e la riforma nel senso della reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili.
Lo stesso giorno il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto
sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 16 settembre 2020 l’istante ha concluso che le motivazioni del giudizio
impugnato sono “più che
fondate” e non è entrata nel merito circa la presunta
incompetenza territoriale del primo giudice.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE
1.
il 28 maggio 2020, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 7
giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 8 giugno (art. 142 cpv.
3.
CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato brevi manu il 29 maggio 2020,
il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha ritenuto
che, “pur forse anche debole”, la decisione di tassazione della tassa sull’utile immobiliare (TUI)
del 28 luglio 2014 esibita dall’istante “possa” essere un riconoscimento della gestione amministrativa e contabile della pratica di tassazione eseguita dall’istante
a favore del convenuto, e quindi giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione
per la nota d’onorario posta in esecuzione.
4.
Nel
reclamo RE 1 rileva a ragione che la motivazione del primo giudice non è solo
“debole” ma pure arbitraria, dal momento che la decisione di tassazione non
emana dall’escusso bensì da un terzo (l’autorità di tassazione) e non contiene
da parte sua alcun riconoscimento debitamente quantificato e firmato della
pretesa di retribuzione vantata dall’istante. Va infatti nuovamente ricordato
che l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo in presenza di
un chiaro riconoscimento del debito posto in esecuzione firmato dall’escusso o
di un atto pubblico (art. 82 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 14.2019.215
del 25 febbraio 2020 consid. 5). In ambedue le ipotesi il giudice
deve verificare l’identità tra il credito indicato sul precetto esecutivo e
quello menzionato nel riconoscimento di debito (DTF 142 III 722 consid. 4.1),
identità che nel caso in esame manifestamente non è data, già per il solo fatto
che la decisione di tassazione non si riferisce per nulla alla nota d’onorario del 23 febbraio 2015 e che in ogni modo nessuno
dei due documenti è firmato da RE 1. Già per questo motivo il reclamo
meriterebbe pertanto accoglimento.
5.
A
ben vedere, il Giudice di pace non avrebbe neppure dovuto entrare in materia.
Come rilevato dal reclamante per la prima volta in questa sede, il primo
giudice ha infatti omesso di verificare d’ufficio la propria competenza
territoriale (art. 59 al. 2 lett. b e 60 CPC) e di dichiararsi incompetente,
siccome il foro esecutivo si trova(va) presso il domicilio dell’escusso a __________
(art. 46 cpv. 1 e 84 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 14.2018.55 del 18 settembre
2018.
consid. 2), comune che fa parte del Circolo di Paradiso e non di quello di
Lugano Ovest affidato al primo giudice (legge concernente le circoscrizioni dei
Comuni, Circoli e Distretti, RL 180.100). Il reclamo va pertanto accolto nel
senso di dichiarare l’istanza irricevibile. All’CO 1 rimane comunque sia la
facoltà di far valere la sua pretesa e le considerazioni contenute nelle
osservazioni al reclamo con un’azione ordinaria in base all’art. 79 LEF (sopra
consid. 2).
6.
In entrambe le sedi la
tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),
come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv.
1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza dell’CO 1 che si è opposta
al reclamo. In mancanza di una sua contestazione al riguardo, non è necessario
esaminare se, visti gli errori manifesti contenuti nella decisione impugnata,
la tassa del giudizio di prima sede dovrebbe essere posta a carico dello Stato.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'033.33,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il
dispositivo della decisione impugnata è così riformato:
L’istanza è irricevibile. La tassa di giustizia di fr. 100.–,
anticipata dall’istante, è posta a suo
carico. Essa rifonderà a RE 1 fr. 180.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dell’CO 1, la quale gli
rifonderà fr. 180.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv.
;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).