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Decisione

14.2020.69

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Onorario per gestione di una pratica immobiliare. Decisione TUI. Foro esecutivo

19 ottobre 2020Italiano8 min

Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.69

Lugano

19 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 209-B-19-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 19

novembre 2019 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 29 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 27 maggio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano

Ovest;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 ottobre 2019 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'033.33

oltre agli interessi del 5% dal 23 marzo 2015, indicando quale causa del

credito la “Nota no. __________

del 23 febbraio 2015 non pagata. CHF 1'833.33 fattura + CHF 200.00 spese

amministrative”.

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 novembre

2019 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 27 gennaio 2020. In sede di replica (del 30

gennaio) e di duplica (del 26 marzo) le parti han­no confermato le rispettive e

contrastanti conclusioni.

C. Statuendo con decisione del 27 maggio 2020, il Giudice di pace del

Circolo di Lugano Ovest ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–

senz’assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 maggio 2020 per ottenerne l’annullamento,

sia nel merito che in ordine (per incompetenza territoriale del primo giudice)

e la riforma nel senso della reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili.

Lo stesso giorno il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto

sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 16 settembre 2020 l’istante ha concluso che le motivazioni del giudizio

impugnato sono “più che

fondate” e non è entrata nel merito circa la presunta

incompetenza territoriale del primo giudice.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE

1.

il 28 maggio 2020, il termine d’im­­pugnazione è scaduto domenica 7

giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 8 giugno (art. 142 cpv.

3.

CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato brevi manu il 29 maggio 2020,

il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha ritenuto

che, “pur forse anche debole”, la decisione di tassazione della tassa sull’utile immobiliare (TUI)

del 28 luglio 2014 esibita dall’istante “possa” essere un riconoscimento della ge­stione amministrativa e contabile della pratica di tassazione eseguita dall’istante

a favore del convenuto, e quindi giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione

per la nota d’onorario posta in esecuzione.

4.

Nel

reclamo RE 1 rileva a ragione che la motivazione del primo giudice non è solo

“debole” ma pure arbitraria, dal momento che la decisione di tassazione non

emana dall’escusso bensì da un terzo (l’autorità di tassazione) e non contiene

da parte sua alcun riconoscimento debitamente quantificato e firmato della

pretesa di retribuzione vantata dall’istante. Va infatti nuovamente ricordato

che l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo in presenza di

un chiaro riconoscimento del debito posto in esecuzione firmato dall’escusso o

di un atto pubblico (art. 82 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 14.2019.215

del 25 febbraio 2020 consid. 5). In ambedue le ipotesi il giudice

deve verificare l’identità tra il credito indicato sul precetto esecutivo e

quello menzionato nel riconoscimento di debito (DTF 142 III 722 consid. 4.1),

identità che nel caso in esame manifestamente non è data, già per il solo fatto

che la decisione di tassazione non si riferisce per nulla alla nota d’onorario del 23 febbraio 2015 e che in ogni modo nessuno

dei due documenti è firmato da RE 1. Già per questo motivo il reclamo

meriterebbe pertanto accoglimento.

5.

A

ben vedere, il Giudice di pace non avrebbe neppure dovuto entrare in materia.

Come rilevato dal reclamante per la prima volta in questa sede, il primo

giudice ha infatti omesso di verificare d’uf­ficio la propria competenza

territoriale (art. 59 al. 2 lett. b e 60 CPC) e di dichiararsi incompetente,

siccome il foro esecutivo si trova(va) presso il domicilio dell’escusso a __________

(art. 46 cpv. 1 e 84 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 14.2018.55 del 18 settembre

2018.

consid. 2), comune che fa parte del Circolo di Paradiso e non di quello di

Lugano Ovest affidato al primo giudice (legge concernente le circoscrizioni dei

Comuni, Circoli e Distretti, RL 180.100). Il reclamo va pertanto accolto nel

senso di dichiarare l’istanza irricevibile. All’CO 1 rimane comunque sia la

facoltà di far valere la sua pretesa e le considerazioni contenute nelle

osservazioni al reclamo con un’azione ordinaria in base al­l’art. 79 LEF (sopra

consid. 2).

6.

In entrambe le sedi la

tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),

come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv.

1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza dell’CO 1 che si è opposta

al reclamo. In mancanza di una sua contestazione al riguardo, non è necessario

esaminare se, visti gli errori manifesti contenuti nella decisione impugnata,

la tassa del giudizio di prima sede dovrebbe essere posta a carico dello Stato.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'033.33,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il

dispositivo della decisione impugnata è così riformato:

L’istanza è irricevibile. La tassa di giustizia di fr. 100.–,

anticipata dal­l’i­stante, è posta a suo

carico. Essa rifonderà a RE 1 fr. 180.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del­l’CO 1, la quale gli

rifonderà fr. 180.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv.

;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).