14.2020.7
Rivendicazione di beni pignorati. Stralcio per emissione di attestati di carenza beni. Spese processuali e ripetibili. Valore litigioso
25 agosto 2020Italiano9 min
con scritto dell’11 marzo 2019 AO 1 ne ha rivendicato la proprietà avvalendosi del
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Incarto n.
14.2020.7
Lugano
25 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa OR.2019.147 (rivendicazione di un bene pignorato) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 26 luglio
2019 da
PI 1 IT-
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’RA 1, )
giudicando sull’appello del 22 gennaio 2020 presentato dallo Stato del
Cantone Ticino contro la decisione emessa il 13 dicembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
nell’ambito delle esecuzioni n. __________, __________, __________,
__________ e __________, il 14 gennaio 2019 l’Ufficio d’esecuzione di Lugano ha
pignorato la particella n. __________ RFD __________ limitatamente alla quota
Fatti
di comproprietà A (½) intestata all’escusso PI 1, ex marito di AO 1;
che
con scritto dell’11 marzo 2019 AO 1 ne ha rivendicato la proprietà avvalendosi del
punto 6 del dispositivo della sentenza di divorzio del 22 dicembre 2016 che le
attribuiva l’intera proprietà sul fondo in questione;
che
avendo lo Stato del Cantone Ticino contestato tale rivendicazione, entro il termine impartitole dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,
il 26 luglio 2019 AO 1 ha promosso azione di rivendicazione,
di cui lo Stato ha chiesto la reiezione;
che
statuendo con decisione del 13 dicembre 2019 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2, ha accolto la petizione, ponendo a carico dello Stato le
spese processuali di fr. 3’200.– e un’indennità di fr. 3'500.– a
favore dell’attrice;
che
contro la sentenza appena citata lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa
Camera con un appello del 22 gennaio 2020 per ottenerne l’annullamento e la
reiezione della petizione, protestate tasse e spese;
che
con osservazioni del 25 febbraio 2020 AO 1 ha concluso per la reiezione dell’appello;
che
la scrivente Camera ha poi appurato che in tutte e cinque le esecuzioni sono stati emessi attestati di carenza di beni il 23 aprile 2019 (n. __________
e __________) e il 22 gennaio 2020 (n. __________, __________ e __________);
che
l’appello è divenuto pertanto senza oggetto e va quindi stralciato dal ruolo
(art. 242 CPC) come ammesso dalle parti;
che
la questione della ripartizione delle spese e ripetibili, anche di prima sede
(art. 318 cpv. 3 CPC), conserva invece un interesse;
che
interpellato al riguardo dalla scrivente Camera, con scritto del 18 giugno 2020
lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto che si rinunci all’assegnazione di spese
processuali senza ulteriore motivazione;
che
nel suo scritto del 23 giugno 2020 AO 1 rileva che gli attestati di carenza
beni sono del 22 gennaio 2020 e del 23 aprile 2019, sicché lo Stato avrebbe
potuto evitare d’introdurre l’appello del 22 gennaio 2020, o perlomeno avrebbe
potuto ritirarlo prima che la controparte presentasse le proprie osservazioni del 25 febbraio
2020, il che lo rende responsabile dell’inutile avvio della procedura di
secondo grado e delle relative le spese;
che
di principio le spese processuali sono da ripartire secondo equità nel caso in
cui la causa diventi senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che
la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico,
considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa,
quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine
dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a
metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid.
3.1 e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);
che
nel caso in esame l’appellante sostiene, in opposizione al Pretore, che l’iscrizione
del trapasso della proprietà esclusiva dell’ex abitazione coniugale a favore
della moglie in virtù della sentenza di divorzio sarebbe diventata meramente
dichiarativa solo dopo il pagamento dell’indennizzo al marito e al suo svincolo
dal debito ipotecario o alla completa estinzione del debito ipotecario;
che
tuttavia l’iscrizione del trapasso della proprietà o è costitutiva oppure è dichiarativa,
non può “diventare dichiarativa”;
che
ad ogni modo il dispositivo della decisione di divorzio in discussione prevede
esplicitamente l’attribuzione dell’intero fondo in proprietà esclusiva a AO 1,
mentre subordina unicamente l’iscrizione del trapasso a registro fondiario alla
duplice condizione appena citata;
che
a prima vista il reclamo pareva pertanto destinato all’insuccesso, senza
contare che con maggiore diligenza lo Stato avrebbe potuto evitare d’interporre
appello dopo l’emissione degli attestati di carenza di beni o perlomeno evitare
che la procedura diventasse senza oggetto impugnandoli;
che si avvera pure irricevibile, poiché insufficientemente motivata, la
doglianza dell’appellante secondo cui l’importo della tassa di giustizia e
delle ripetibili fissato dal primo giudice “sembra sproporzionato”, in spregio dell’obbligo di quantificare le
pretese pecuniarie (DTF 137 III 619 consid. 4.3), comprese quelle volte a
modificare il dispositivo sulle spese (cfr. sentenza
del Tribunale federale 4D_ 61/2011 del 26 ottobre 2011, RSPC 2012, 228,
consid. 2.3);
che la stessa sorte spetta verosimilmente alla richiesta dell’appellante
avente per oggetto l’audizione quale testimone del Pretore __________ come
autore della sentenza di divorzio, posto come non abbia spiegato perché tale
richiesta adempirebbe ai presupposti enunciati all’art. 317 cpv. 1 CPC;
che di conseguenza le spese processuali vanno poste a carico dell’appellante;
che
AO 1 postula l’assegnazione a suo favore di ripetibili nella misura di “almeno fr. 3'500.–” senza tuttavia produrre la distinta delle prestazioni svolte dalla sua
patrocinatrice in seconda sede;
che
nelle cause di rivendicazione di un bene pignorato o sequestrato il valore
litigioso è quello più piccolo tra il credito posto in esecuzione dall’escutente,
il valore di stima dei beni rivendicati e, se il terzo rivendica un diritto di
pegno sugli stessi, l’importo del credito garantito dal pegno (sentenze del Tribunale federale 5A_ 55/2008 del 22 aprile
2008, consid. 3.3 e della CEF 14.2016.190 del 7 febbraio 2017 consid. 1; A. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 24 ad art. 109
LEF; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.
1 ad art. 1 LEF e i rinvii);
che l’ufficio d’esecuzione deve impartire separatamente a ogni creditore e
al debitore il termine per contestare la rivendicazione giusta l’art. 107 cpv.
Considerandi
2.
LEF (Staehelin, op. cit., n. 19
ad art. 107) e per promuovere azione di contestazione della rivendicazione
secondo l’art. 108 cpv. 2, perché ognuno di essi deve decidere per sé se
contestarla o no;
che
solo il creditore o i creditori che hanno contestato con successo la
rivendicazione – sia perché hanno vinto nella causa di (contestazione della)
rivendicazione, sia perché il rivendicante non ha tempestivamente avviato la
relativa azione (v. Staehelin, op.
cit., n. 24 ad art. 107 e n. 12 ad art. 108) – partecipano alla distribuzione
del ricavo della realizzazione del bene rivendicato (DTF 29 I 540 consid. 1; Staehelin, op. cit., n. 32 ad art. 109; Brunner/Reutter/Schönmann/Talbot, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach
SchKG, 3a ed. 2019, pag.
107.
ad a);
che
ogni causa è quindi indipendente dalle altre (Staehelin,
op. cit., n. 25 ad art. 109);
che
per determinare il valore litigioso occorre così tenere conto solo dell’importo
in capitale del credito posto in esecuzione da chi contesta la rivendicazione –
pari in concreto a fr. 29'556.35 (ovvero all’importo totale delle
esecuzioni dello Stato, dedotto un acconto di fr. 2'333.30 sull’esecuzione
n. __________) – e non dell’importo delle pretese di tutti i creditori del
gruppo, come invece fatto dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio nell’avviso e
assegnazione di termine emesso il 9 luglio 2019 (doc. B), secondo cui “il
credito posto in esecuzione” (recte: i crediti del gruppo n. 4) ammonta
a fr. 57'000.–;
che
di conseguenza il valore litigioso determinante nella fattispecie è di fr. 29'556.35,
in quanto è inferiore al valore di stima del fondo, stabilito in fr. 161'550.–
(doc. B);
che, ciò
posto, la remunerazione chiesta dalla resistente rappresenta il massimo (12%) della forchetta definita dall’art. 11 cpv. 1 e 2
lett. a RTar, ciò che nelle circostanze concrete della fattispecie risulta
esagerato;
che
tenuto conto, oltre al valore litigioso, della relativa semplicità dell’unico
tema in discussione, già affrontato in prima sede, e dell’onere lavorativo,
che per un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo non avrebbe comportato
più di nove ore di lavoro per la redazione delle osservazioni sul reclamo e la
questione dello stralcio, un’indennità di fr. 2'500.– appare una
partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi sopportati nell’interesse
della cliente (art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 1 e 5 RTar), comprese le spese e l’IVA
(cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo quest’ultimo fatto
valere esborsi straordinari né presentato una nota di spese giusta l’art. 105
cpv. 2 CPC;
che
circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso, di fr. 29'556.35, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. L’appello
è dichiarato senza oggetto e la
causa è stralciata dai ruoli.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.–
relative al presente giudizio sono poste a carico dello Stato del Cantone
Ticino, che rifonderà a AO 1 fr. 2'500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).