Lexipedia

Decisione

14.2020.7

Rivendicazione di beni pignorati. Stralcio per emissione di attestati di carenza beni. Spese processuali e ripetibili. Valore litigioso

25 agosto 2020Italiano9 min

con scritto dell’11 marzo 2019 AO 1 ne ha rivendicato la proprietà avvalendosi del

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.7

Lugano

25 agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa OR.2019.147 (rivendicazione di un bene pignorato) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 26 luglio

2019 da

PI 1 IT-

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’RA 1, )

giudicando sull’appello del 22 gennaio 2020 presentato dallo Stato del

Cantone Ticino contro la decisione emessa il 13 dicembre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che

nell’ambito delle esecuzioni n. __________, __________, __________,

__________ e __________, il 14 gennaio 2019 l’Ufficio d’esecuzione di Lugano ha

pignorato la particella n. __________ RFD __________ limitatamente alla quota

Fatti

di comproprietà A (½) intestata all’escusso PI 1, ex marito di AO 1;

che

con scritto dell’11 marzo 2019 AO 1 ne ha rivendicato la proprietà avvalendosi del

punto 6 del dispositivo della sentenza di divorzio del 22 dicembre 2016 che le

attribuiva l’intera proprietà sul fondo in questione;

che

avendo lo Stato del Cantone Ticino contestato tale rivendicazione, entro il termine impartitole dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,

il 26 luglio 2019 AO 1 ha promosso azione di rivendicazione,

di cui lo Stato ha chiesto la reiezione;

che

statuendo con decisione del 13 dicembre 2019 il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 2, ha accolto la petizione, ponendo a carico dello Stato le

spese processuali di fr. 3’200.– e un’indennità di fr. 3'500.– a

favore dell’attrice;

che

contro la sentenza appena citata lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa

Camera con un appello del 22 gennaio 2020 per ottenerne l’annullamento e la

reiezione della petizione, protestate tasse e spese;

che

con osservazioni del 25 febbraio 2020 AO 1 ha concluso per la reiezione dell’appello;

che

la scrivente Camera ha poi appurato che in tutte e cinque le esecuzioni sono stati emessi attestati di carenza di beni il 23 aprile 2019 (n. __________

e __________) e il 22 gennaio 2020 (n. __________, __________ e __________);

che

l’appello è divenuto pertanto senza oggetto e va quindi stralciato dal ruolo

(art. 242 CPC) come ammesso dalle parti;

che

la questione della ripartizione delle spese e ripetibili, anche di prima sede

(art. 318 cpv. 3 CPC), conserva invece un interesse;

che

interpellato al riguardo dalla scrivente Camera, con scritto del 18 giugno 2020

lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto che si rinunci all’assegnazione di spese

processuali senza ulteriore motivazione;

che

nel suo scritto del 23 giugno 2020 AO 1 rileva che gli attestati di carenza

beni sono del 22 gennaio 2020 e del 23 aprile 2019, sicché lo Stato avrebbe

potuto evitare d’introdurre l’appello del 22 gennaio 2020, o perlomeno avrebbe

potuto ritirarlo prima che la controparte presentasse le proprie osservazioni del 25 febbraio

2020, il che lo rende responsabile dell’inutile avvio della procedura di

secondo grado e delle relative le spese;

che

di principio le spese processuali sono da ripartire secondo equità nel caso in

cui la causa diventi senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

che

la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico,

considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa,

quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine

dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a

metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid.

3.1 e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);

che

nel caso in esame l’appellante sostiene, in opposizione al Pretore, che l’iscrizione

del trapasso della proprietà esclusiva dell’ex abitazione coniugale a favore

della moglie in virtù della sentenza di divorzio sarebbe diventata meramente

dichiarativa solo dopo il pagamento dell’indennizzo al marito e al suo svincolo

dal debito ipotecario o alla completa estinzione del debito ipotecario;

che

tuttavia l’iscrizione del trapasso della proprietà o è costitutiva oppure è dichiarativa,

non può “diventare dichiarativa”;

che

ad ogni modo il dispositivo della decisione di divorzio in discussione prevede

esplicitamente l’attribuzione dell’intero fondo in proprietà esclusiva a AO 1,

mentre subordina unicamente l’iscrizione del trapasso a registro fondiario alla

duplice condizione appena citata;

che

a prima vista il reclamo pareva pertanto destinato all’insuc­­cesso, senza

contare che con maggiore diligenza lo Stato avreb­be potuto evitare d’interporre

appello dopo l’emissione degli attestati di carenza di beni o perlomeno evitare

che la procedura diventasse senza oggetto impugnandoli;

che si avvera pure irricevibile, poiché insufficientemente motivata, la

doglianza dell’appellante secondo cui l’importo della tassa di giustizia e

delle ripetibili fissato dal primo giudice “sembra sproporzionato”, in spregio dell’obbligo di quantificare le

pretese pecuniarie (DTF 137 III 619 consid. 4.3), comprese quelle volte a

modificare il dispositivo sulle spese (cfr. sentenza

del Tribunale federale 4D_ 61/2011 del 26 ottobre 2011, RSPC 2012, 228,

consid. 2.3);

che la stessa sorte spetta verosimilmente alla richiesta dell’appel­­lante

avente per oggetto l’audizione quale testimone del Pretore __________ come

autore della sentenza di divorzio, posto co­me non abbia spiegato perché tale

richiesta adempirebbe ai presupposti enunciati all’art. 317 cpv. 1 CPC;

che di conseguenza le spese processuali vanno poste a carico dell’appellante;

che

AO 1 postula l’assegnazione a suo favore di ripetibili nella misura di “almeno fr. 3'500.–” senza tuttavia produrre la distinta delle prestazioni svolte dalla sua

patrocinatrice in seconda sede;

che

nelle cause di rivendicazione di un bene pignorato o sequestrato il valore

litigioso è quello più piccolo tra il credito posto in esecuzione dall’escutente,

il valore di stima dei beni rivendicati e, se il terzo rivendica un diritto di

pegno sugli stessi, l’importo del credito garantito dal pegno (sentenze del Tribunale federale 5A_ 55/2008 del 22 aprile

2008, consid. 3.3 e della CEF 14.2016.190 del 7 febbraio 2017 consid. 1; A. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 24 ad art. 109

LEF; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.

1 ad art. 1 LEF e i rinvii);

che l’ufficio d’esecuzione deve impartire separatamente a ogni creditore e

al debitore il termine per contestare la rivendicazione giusta l’art. 107 cpv.

Considerandi

2.

LEF (Staehelin, op. cit., n. 19

ad art. 107) e per promuovere azione di contestazione della rivendicazione

secondo l’art. 108 cpv. 2, perché ognuno di essi deve decidere per sé se

contestarla o no;

che

solo il creditore o i creditori che hanno contestato con successo la

rivendicazione – sia perché hanno vinto nella causa di (contestazione della)

rivendicazione, sia perché il rivendicante non ha tempestivamente avviato la

relativa azione (v. Staehelin, op.

cit., n. 24 ad art. 107 e n. 12 ad art. 108) – partecipano alla distribuzione

del ricavo della realizzazione del bene rivendicato (DTF 29 I 540 consid. 1; Staehelin, op. cit., n. 32 ad art. 109; Brunner/Reutter/Schönmann/Talbot, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach

SchKG, 3a ed. 2019, pag.

107.

ad a);

che

ogni causa è quindi indipendente dalle altre (Staehelin,

op. cit., n. 25 ad art. 109);

che

per determinare il valore litigioso occorre così tenere conto solo dell’importo

in capitale del credito posto in esecuzione da chi contesta la rivendicazione –

pari in concreto a fr. 29'556.35 (ovvero all’importo totale delle

esecuzioni dello Stato, dedotto un acconto di fr. 2'333.30 sull’esecuzione

n. __________) – e non dell’im­porto delle pretese di tutti i creditori del

gruppo, come invece fatto dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio nell’avviso e

assegnazione di termine emesso il 9 luglio 2019 (doc. B), secondo cui “il

credito posto in esecuzione” (recte: i crediti del gruppo n. 4) ammonta

a fr. 57'000.–;

che

di conseguenza il valore litigioso determinante nella fattispecie è di fr. 29'556.35,

in quanto è inferiore al valore di stima del fondo, stabilito in fr. 161'550.–

(doc. B);

che, ciò

posto, la remunerazione chiesta dalla resistente rappresen­ta il massimo (12%) della forchetta definita dall’art. 11 cpv. 1 e 2

lett. a RTar, ciò che nelle circostanze concrete della fattispecie risulta

esagerato;

che

tenuto conto, oltre al valore litigioso, della relativa semplicità dell’unico

tema in discussione, già affrontato in prima sede, e del­l’onere lavorativo,

che per un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo non avrebbe comportato

più di nove ore di lavoro per la redazione delle osservazioni sul reclamo e la

questione dello stralcio, un’indennità di fr. 2'500.– appare una

partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi sopportati nell’interesse

della cliente (art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 1 e 5 RTar), comprese le spese e l’IVA

(cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo quest’ul­­timo fatto

valere esborsi straordinari né presentato una nota di spese giusta l’art. 105

cpv. 2 CPC;

che

circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso, di fr. 29'556.35, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. L’appello

è dichiarato senza oggetto e la

causa è stralciata dai ruoli.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.–

relative al presente giudizio sono poste a carico dello Stato del Cantone

Ticino, che rifonderà a AO 1 fr. 2'500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).