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Decisione

14.2020.70

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Sentenza non motivata. Rinvio della causa al primo giudice. Ripartizione di spese e ripetibili

20 ottobre 2020Italiano7 min

secondo la giurisprudenza la sua violazione può tuttavia ritenersi eccezionalmente

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.70

Lugano

20 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 155/2019 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 13 novembre

2019 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinato dall’MLaw PA 1

, )

giudicando sul reclamo del 29 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 18 maggio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Balerna;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________

emesso il 5 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, l’CO 1 ha

escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 4'721.16 oltre agli interessi

del 5% dal 24 ottobre 2019, indicando quale causa del credito la “riparazione carrozzeria vWT5 matricola no. __________”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13

novembre 2019 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di

pace del Circolo di Balerna;

che

nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte del 3 gennaio 2020;

che

all’udienza del 15 maggio 2020 (rinviata diverse volte a causa della situazione

pandemica) le parti non sono giunte ad alcun accordo;

che statuendo con decisione del 18 maggio 2020, il Giudice di pace del

Circolo di Balerna ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via

provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 4'521.16

(anziché fr. 4'721.16), oltre

agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 100.– a favore del­l’i­stante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 29 maggio 2020 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e la reiezione dell’istanza,

e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio,

protestate in ambedue i casi spese e ripetibili;

che

il 12 giugno 2020 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto

sospensivo presentata con l’impugnazione;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

siccome la notifica è avvenuta a RE 1 il 25 maggio 2020, il termine d’impugnazione

è scaduto giovedì 4 giugno (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che

presentato il 29 maggio 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque

senz’altro tempestivo;

che

nella decisione impugnata, il Giudice di pace del Circolo di Balerna si è

limitato a menzionare lo scambio di allegati senza determinarsi in alcun modo

sugli argomenti sostenuti dall’escusso nelle sue osservazioni all’istanza;

che

il diritto di essere sentiti è una garanzia di natura formale, la cui

disattenzione determina di principio l’annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135

Fatti

I 190 consid. 2.2);

che

secondo la giurisprudenza la sua violazione può tuttavia ritenersi eccezionalmente

sanata se la parte lesa ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un’autorità

superiore provvista dello stesso potere di cognizione dell’autorità

inferiore (DTF 137 I 195

consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011

del 29 giugno 2011, consid. 2.3), sempre che la violazione non sia

particolarmente grave o che, seppur in presenza di una violazione gra­ve, il

rinvio degli atti all’autorità inferiore risulterebbe una vana formalità e

causerebbe un inutile allungamento della procedura incompatibile con l’interesse

della parte lesa a un giudizio in tempi ragionevoli (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; 145 I 174 consid. 4.4);

che

nel caso specifico il potere di cognizione della Camera è più limitato di

quello del Giudice di pace sui fatti, in merito ai quali essa può intervenire

solo in caso di un accertamento manifestamente errato (art. 320 lett. b CPC), il reclamo verte anche sulla contestazio­ne

di fatti (come la realizzazione della condizione per cui egli avreb­be potuto

essere escusso solo dopo un vano tentativo contro l’Al­lianz Suisse

Assicurazioni), la violazione del diritto di essere sentito delle parti è

oggettivamente grave e la durata della procedura, iniziata alla fine dell’anno

scorso, non può ancora dirsi irragionevole;

che

ad ogni modo la sanatoria è un provvedimento eccezionale che non può servire al

giudice di prima istanza a sottrarsi all’assunzione dei propri compiti, specie

se, come nel caso in esame, è già stato richiamato sull’obbligo di

Considerandi

motivare le sue decisioni (ad. es. sentenze della CEF 14.2016.217/14.2017.7 del

27.

gennaio 2017 e 14.2018.163 del 4 marzo 2019 consid. 3);

che

il reclamo va pertanto accolto nel senso di annullare la sentenza impugnata e

di rinviare la causa al Giudice di pace perché emetta un nuovo giudizio motivato

dopo esame degli argomenti fatti valere dalle parti (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);

che

siccome il giudizio odierno di

rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Giudice

di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata

senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale

6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza

della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016 consid. 5.2);

che la necessità del rinvio della causa

al primo giudice essendo dovuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde

dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio

inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato;

che visto il silenzio

qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, il Cantone non può essere costretto a

rifondere ripetibili al reclamante (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15

dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2018, n. 35 ad art.

107.

CPC; Trezzini in:

Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31-33 ad art. 107

CPC; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 ad art. 107

CPC; cfr. pure

DTF 140 III 389 consid. 4.1);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'721.16,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la

decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo giudice per

nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).