14.2020.70
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Sentenza non motivata. Rinvio della causa al primo giudice. Ripartizione di spese e ripetibili
20 ottobre 2020Italiano7 min
secondo la giurisprudenza la sua violazione può tuttavia ritenersi eccezionalmente
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Incarto n.
14.2020.70
Lugano
20 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 155/2019 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 13 novembre
2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’MLaw PA 1
, )
giudicando sul reclamo del 29 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 18 maggio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Balerna;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________
emesso il 5 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, l’CO 1 ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'721.16 oltre agli interessi
del 5% dal 24 ottobre 2019, indicando quale causa del credito la “riparazione carrozzeria vWT5 matricola no. __________”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13
novembre 2019 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Balerna;
che
nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 3 gennaio 2020;
che
all’udienza del 15 maggio 2020 (rinviata diverse volte a causa della situazione
pandemica) le parti non sono giunte ad alcun accordo;
che statuendo con decisione del 18 maggio 2020, il Giudice di pace del
Circolo di Balerna ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 4'521.16
(anziché fr. 4'721.16), oltre
agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 29 maggio 2020 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e la reiezione dell’istanza,
e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio,
protestate in ambedue i casi spese e ripetibili;
che
il 12 giugno 2020 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto
sospensivo presentata con l’impugnazione;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
siccome la notifica è avvenuta a RE 1 il 25 maggio 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto giovedì 4 giugno (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che
presentato il 29 maggio 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque
senz’altro tempestivo;
che
nella decisione impugnata, il Giudice di pace del Circolo di Balerna si è
limitato a menzionare lo scambio di allegati senza determinarsi in alcun modo
sugli argomenti sostenuti dall’escusso nelle sue osservazioni all’istanza;
che
il diritto di essere sentiti è una garanzia di natura formale, la cui
disattenzione determina di principio l’annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135
Fatti
I 190 consid. 2.2);
che
secondo la giurisprudenza la sua violazione può tuttavia ritenersi eccezionalmente
sanata se la parte lesa ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un’autorità
superiore provvista dello stesso potere di cognizione dell’autorità
inferiore (DTF 137 I 195
consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011
del 29 giugno 2011, consid. 2.3), sempre che la violazione non sia
particolarmente grave o che, seppur in presenza di una violazione grave, il
rinvio degli atti all’autorità inferiore risulterebbe una vana formalità e
causerebbe un inutile allungamento della procedura incompatibile con l’interesse
della parte lesa a un giudizio in tempi ragionevoli (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; 145 I 174 consid. 4.4);
che
nel caso specifico il potere di cognizione della Camera è più limitato di
quello del Giudice di pace sui fatti, in merito ai quali essa può intervenire
solo in caso di un accertamento manifestamente errato (art. 320 lett. b CPC), il reclamo verte anche sulla contestazione
di fatti (come la realizzazione della condizione per cui egli avrebbe potuto
essere escusso solo dopo un vano tentativo contro l’Allianz Suisse
Assicurazioni), la violazione del diritto di essere sentito delle parti è
oggettivamente grave e la durata della procedura, iniziata alla fine dell’anno
scorso, non può ancora dirsi irragionevole;
che
ad ogni modo la sanatoria è un provvedimento eccezionale che non può servire al
giudice di prima istanza a sottrarsi all’assunzione dei propri compiti, specie
se, come nel caso in esame, è già stato richiamato sull’obbligo di
Considerandi
motivare le sue decisioni (ad. es. sentenze della CEF 14.2016.217/14.2017.7 del
27.
gennaio 2017 e 14.2018.163 del 4 marzo 2019 consid. 3);
che
il reclamo va pertanto accolto nel senso di annullare la sentenza impugnata e
di rinviare la causa al Giudice di pace perché emetta un nuovo giudizio motivato
dopo esame degli argomenti fatti valere dalle parti (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);
che
siccome il giudizio odierno di
rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Giudice
di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata
senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale
6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza
della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016 consid. 5.2);
che la necessità del rinvio della causa
al primo giudice essendo dovuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde
dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio
inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato;
che visto il silenzio
qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, il Cantone non può essere costretto a
rifondere ripetibili al reclamante (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15
dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2018, n. 35 ad art.
107.
CPC; Trezzini in:
Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31-33 ad art. 107
CPC; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 ad art. 107
CPC; cfr. pure
DTF 140 III 389 consid. 4.1);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'721.16,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la
decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo giudice per
nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).