14.2020.72
Rigetto definitivo dell’opposizione. Foro del sequestro. Opposizione al sequestro parzialmente respinta
21 settembre 2020Italiano6 min
esecuzione; atto di precetto 01.08.2019. Interessi calcolati su Fr. 260'000.– dal
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Incarto n.
14.2020.72
Lugano
21 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.212 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 23 marzo
2020 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 3 giugno 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 20 maggio 2020 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha
escusso il figlio RE 1 per l’incasso di fr. 20'908.33 indicando quale
causa del credito “Decisione
Fatti
02.10.2018 (inc. SO:2018.542); decreto di
sequestro 20.06.2018; verbale di sequestro del 15.06.2018; spese di
esecuzione; atto di precetto 01.08.2019. Interessi calcolati su Fr. 260'000.– dal
20.06.2018 al 29.01.2019. Esecuzione a convalida del sequestro n. 2891984 del
29.10.2020”), di fr. 2'300.– (per “Indennità ripetibili, decisione 02.10.18 [inc.
SO.2018. 542] Pretura M’sio-Nord”), fr. 1'070.–
(per “Tassa giustizia decreto
sequestro 20.06.18 e dec. Pretura M’sio-Nord 02.10.18”),
fr. 323.– (per “Spese
verbale sequestro del 15.06.2018”), fr. 203.30
(per “Spese di esecuzione”) e fr. 11'760.30 (con la causale “Pari a Euro 10'997.79 [cambio del 27.01.2020] per
atto di precetto 01.08.2019”), ossia per complessivi
fr. 36'564.93 oltre agli interessi del 5% dal 30 gennaio 2020;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23
marzo 2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 15'130.30 (ossia fr. 36'564.93 meno gli interessi arretrati di fr. 20'908.33, le
spese di sequestro di fr. 323.– e le spese d’esecuzione di fr. 203.30);
che con osservazioni del 29
aprile 2020 RE 1 ha concluso per la reiezione dell’istanza;
che statuendo con decisione del 20 maggio 2020, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto limitatamente a fr. 14'082.53 oltre agli interessi del 5% dal 30
gennaio 2020, ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico delle
parti in ragione di metà ciacuno, compensate le ripetibili;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 3 giugno 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate
spese e ripetibili;
che
l’indomani il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo presentata con l’impugnazione;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro
cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
Considerandi
siccome la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 25
maggio 2020, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 4 giugno, sicché presentato
il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo;
che
il reclamante rimprovera al Pretore di non avere esaminato la sua censura
d’incompetenza territoriale, nella misura in cui la decisione di sequestro, sulla
quale il giudice ha fondato la propria competenza in virtù dell’art. 52 LEF,
non era passata in giudicato al momento dell'inoltro dell'istanza, non essendo
ancora definitiva la decisione di reiezione della sua opposizione al sequestro;
che
in realtà il Pretore ha dato una risposta – seppur indiretta – al quesito
sollevato dal convenuto evidenziando come la decisione del 13 marzo 2020, con
cui è stato confermato in larga parte il sequestro e respinta nella stessa
misura l’opposizione di RE 1, non è stata impugnata;
che
l’unico rimedio giuridico contro la decisione su opposizione è il reclamo
(combinati art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC), il quale non preclude né l’efficacia (ovvero il passaggio
in giudicato) né l’esecutività della decisione impugnata (art. 325 cpv.
1.
CPC), per tacere del fatto che nel caso concreto la decisione del 13 marzo
2020.
non è stata impugnata e in ogni caso né l’opposizione al sequestro né un
eventuale reclamo potevano ostacolare l’efficacia del sequestro (art. 278 cpv. 4 LEF; sentenza della CEF 15.2016.54
del 19 luglio 2016, RtiD 2017 I 758 n. 52c);
che
in altre parole la decisione del 13 marzo era immediatamente efficace ed
esecutiva, sicché il luogo di situazione dei beni sequestrati – nello specifico
__________, dov’è immatricolato in fondo sequestrato – costituiva un valido
foro esecutivo per l’esecuzione a convalida del sequestro (art. 52 LEF) e per
l’inoltro dell’azione di rigetto dell’opposizione (art. 84 cpv. 1 LEF) oggetto
del reclamo in esame;
che
– per abbondanza – secondo la giurisprudenza e la dottrina il foro del
sequestro nel senso dell’art. 52 LEF è dato non appena il sequestro è stato
eseguito fruttuosamente;
che
semmai la competenza dell’ufficio d’esecuzione (e del giudice del rigetto
dell’opposizione) decade successivamente, d’ufficio se il debitore è
domiciliato all’estero e su ricorso se è domiciliato in Svizzera (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 23-24 ad art. 52 LEF), ove il sequestro sia annullato o non convalidato tempestivamente (DTF
82.
III 74 consid. 4; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 62);
che detto in altri termini il foro del sequestro si perpetua finché il
sequestro non è stato definitivamente annullato;
che
di conseguenza, infondato, il reclamo va respinto;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa
procedura;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'082.53, non raggiunge la soglia
di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– avv.
;
– avv.
.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).