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Decisione

14.2020.72

Rigetto definitivo dell’opposizione. Foro del sequestro. Opposizione al sequestro parzialmente respinta

21 settembre 2020Italiano6 min

esecuzione; atto di precetto 01.08.2019. Interessi calcolati su Fr. 260'000.– dal

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Incarto n.

14.2020.72

Lugano

21 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.212 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 23 marzo

2020 da

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 3 giugno 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 20 maggio 2020 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha

escusso il figlio RE 1 per l’incasso di fr. 20'908.33 indicando quale

causa del credito “Decisione

Fatti

02.10.2018 (inc. SO:2018.542); decreto di

sequestro 20.06.2018; verbale di sequestro del 15.06.2018; spese di

esecuzione; atto di precetto 01.08.2019. Interessi calcolati su Fr. 260'000.– dal

20.06.2018 al 29.01.2019. Esecuzione a convalida del sequestro n. 2891984 del

29.10.2020”), di fr. 2'300.– (per “Indennità ripetibili, decisione 02.10.18 [inc.

SO.2018. 542] Pretura M’sio-Nord”), fr. 1'070.–

(per “Tassa giustizia decreto

sequestro 20.06.18 e dec. Pretura M’sio-Nord 02.10.18”),

fr. 323.– (per “Spese

verbale sequestro del 15.06.2018”), fr. 203.30

(per “Spese di esecuzione”) e fr. 11'760.30 (con la causale “Pari a Euro 10'997.79 [cambio del 27.01.2020] per

atto di precetto 01.08.2019”), ossia per complessivi

fr. 36'564.93 oltre agli interessi del 5% dal 30 gennaio 2020;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23

marzo 2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 15'130.30 (ossia fr. 36'564.93 meno gli interessi arretrati di fr. 20'908.33, le

spese di sequestro di fr. 323.– e le spese d’esecuzione di fr. 203.30);

che con osservazioni del 29

aprile 2020 RE 1 ha concluso per la reiezione dell’istanza;

che statuendo con decisione del 20 maggio 2020, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto limitatamente a fr. 14'082.53 oltre agli interessi del 5% dal 30

gennaio 2020, ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico delle

parti in ragione di metà ciacuno, compensate le ripetibili;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 3 giugno 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate

spese e ripetibili;

che

l’indomani il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto

sospensivo presentata con l’impugnazione;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro

cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

Considerandi

siccome la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 25

maggio 2020, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 4 giugno, sicché presentato

il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo;

che

il reclamante rimprovera al Pretore di non avere esaminato la sua censura

d’incompetenza territoriale, nella misura in cui la decisione di sequestro, sulla

quale il giudice ha fondato la propria competenza in virtù dell’art. 52 LEF,

non era passata in giudicato al momento dell'inoltro dell'istanza, non essendo

ancora definitiva la decisione di reiezione della sua opposizione al sequestro;

che

in realtà il Pretore ha dato una risposta – seppur indiretta – al quesito

sollevato dal convenuto evidenziando come la decisione del 13 marzo 2020, con

cui è stato confermato in larga parte il sequestro e respinta nella stessa

misura l’opposizione di RE 1, non è stata impugnata;

che

l’unico rimedio giuridico contro la decisione su opposizione è il reclamo

(combinati art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC), il quale non preclude né l’efficacia (ovvero il passaggio

in giudicato) né l’esecutività della decisione impugnata (art. 325 cpv.

1.

CPC), per tacere del fatto che nel caso concreto la decisione del 13 marzo

2020.

non è stata impugnata e in ogni caso né l’opposizione al sequestro né un

eventuale reclamo potevano ostacolare l’efficacia del sequestro (art. 278 cpv. 4 LEF; sentenza della CEF 15.2016.54

del 19 luglio 2016, RtiD 2017 I 758 n. 52c);

che

in altre parole la decisione del 13 marzo era immediatamente efficace ed

esecutiva, sicché il luogo di situazione dei beni sequestrati – nello specifico

__________, dov’è immatricolato in fondo sequestrato – costituiva un valido

foro esecutivo per l’esecuzione a convalida del sequestro (art. 52 LEF) e per

l’inoltro dell’azione di rigetto dell’opposizione (art. 84 cpv. 1 LEF) oggetto

del reclamo in esame;

che

– per abbondanza – secondo la giurisprudenza e la dottrina il foro del

sequestro nel senso dell’art. 52 LEF è dato non appena il sequestro è stato

eseguito fruttuosamente;

che

semmai la competenza dell’ufficio d’esecuzione (e del giudice del rigetto

dell’opposizione) decade successivamente, d’ufficio se il debitore è

domiciliato all’estero e su ricorso se è domiciliato in Svizzera (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 23-24 ad art. 52 LEF), ove il sequestro sia annullato o non convalidato tempestivamente (DTF

82.

III 74 consid. 4; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 62);

che detto in altri termini il foro del sequestro si perpetua finché il

sequestro non è stato definitivamente annullato;

che

di conseguenza, infondato, il reclamo va respinto;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa

procedura;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'082.53, non raggiunge la soglia

di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– avv.

;

– avv.

.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).