14.2020.73
Rifiuto di sequestro. Credito e causa del sequestro fondati su una sentenza statunitense. Interpretazione in merito alla qualità di attrice, non menzionata nella decisione
10 luglio 2020Italiano20 min
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.73
Lugano
10 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.2150 (rifiuto di
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 27 maggio 2020 dalla PI 1 e dalla
RE 1
(patrocinata dagli avv. PA 1 ePA 2,
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 5 giugno 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 28 maggio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 27 maggio 2020 diretta contro CO 1 la RE 1 e la PI 1
hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro fino a concorrenza di
fr. 7'051'947.51, oltre agli interessi del 6.66% dal 1° aprile 2020
(corrispondenti a $ 7'292'371.– al tasso di cambio al giorno dell’istanza), dei
seguenti oggetti: “PPP n. __________ e comproprietà di 2.80/76 della PPP
__________ fondo base n. __________ RFD __________”, “part. n. __________
RFD __________”, “Audi S Q7 4.0 TDI
(TI __________)”, “Mercedes
AMG GLC 43 (TI __________) e “Fiat 500X 1.4” presso
l’abitazione in __________, “relazione
bancaria n. __________” presso la __________, __________,
“conto bancario no. IBAN __________” presso la Banca __________, come pure “tutti gli averi, somme, titoli, crediti, valori e
beni di ogni genere, che si trovino su conti, depositi, relazioni bancarie
oppure cassette di sicurezza intestati al signor CO 1 o dei quali egli è avente
diritto economico presso il medesimo istituto bancario” e “tutte le azioni
e/o certificati azionari della società __________ di spettanza del signor CO 1” presso la ____________________. Quale titolo di credito, le istanti
hanno menzionato la decisione del 21 febbraio 2020 della Court of the Eleventh
Judicial Circuit in and for Miami-Dade Country Florida (qui di seguito anche “sentenza
statunitense”). Quale causa del sequestro le
istanti hanno citato l’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF (titolo definitivo di rigetto
dell’opposizione).
B. Statuendo
con decisione 28 maggio 2020, il Pretore ha respinto l’istanza per quanto
concerne la RE 1, mentre l’ha parzialmente accolta a favore della PI 1, salvo
per quanto attiene alle automobili, ponendo le spese processuali di
fr. 2'000.– a carico di CO 1 e della RE 1 metà ciascuno.
C. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del
5 giugno 2020 per ottenerne lannullamento, tranne per quanto riguarda le
automobili. Il reclamo non è stato notificato a CO 1 (v. sotto consid. 1.2).
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art.
272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309
lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo
(art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1
LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1). Il rimedio
dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra in
considerazione perché presuppone che la misura sia stata effettivamente
decretata (DTF 126 III 488 consid. 2a/aa).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 29 maggio 2020, il termine
di ricorso è scaduto lunedì 8 giugno. Presentato tre giorni prima, il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
1.2 Allo
stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere
unilaterale (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e,
riassunto in RtiD I-2005 916 seg. n. 132c), motivo per cui il reclamo non è
stato notificato a CO 1.
1.3 La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,
fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326 cpv. 1 CPC).
1.3.1 Con
lettera del 12 giugno 2020 la RE 1 ha prodotto dinanzi a questa Camera una
disposizione ordinatoria del 9 giugno 2020 della Corte statunitense con cui la
stessa ha rettificato l’intestazione iniziale delle parti indicata nella
sentenza del 21 febbraio 2020 (doc. B) nel modo seguente: “PI 1. and RE 1., Plaintiffs, v. PI 2 and CO 1,
Defendants.” in luogo di “PI 1 Plaintiff(s) vs. PI 2 et al Defendant(s)”. Tale scritto, oltre che intempestivo, giacché il termine di reclamo è
giunto a scadenza l’8 giugno 2020 (sopra consid. 1.1), ha come oggetto la
produzione di un documento nuovo e quindi irricevibile (sopra consid. 1.3),
sicché non è possibile tenerne conto. Il documento non è tuttavia determinante
per l’esito dell’odierno giudizio (v. sotto consid. 4 e segg.).
1.3.2 Analoga
osservazione va fatta per lo scritto 2 luglio 2020 della reclamante e per il
documento allegato (decreto di sequestro emesso il 26 giugno 2020 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 5), pure essi ambedue irricevibili. Del resto
il nuovo documento non sarebbe stato di rilievo nella causa di reclamo, proprio
perché il nuovo sequestro, che verte su beni diversi del sequestro qui in
esame, è stato ottenuto sulla scorta di un’istanza fondata su allegazioni e su un documento – quello prodotto
tardivamente il 12 giugno 2020 (sopra consid. 1.3.1) – non fatti valere
con la prima istanza. La reclamante avrebbe verosimilmente fatto prima a
presentare una nuova istanza di sequestro meglio documentata an-ziché
presentare il reclamo ora all’esame della Camera.
1.4 L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere
censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett.
b CPC; cfr. DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia
suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi,
soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la
portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare
prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti
(per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013,
consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin
in:
Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con
rimandi).
2. In virtù dell’art.
272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile
l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni
appartenenti al debitore (n. 3). I fatti sono resi
verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano
dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio di
prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano
svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.
1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal
sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene
al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,
cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione
provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza
contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa). Ciò vale anche per la giurisdizione cantonale superiore, che non agisce
d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati
(art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano notori (art. 150 cpv.
1, 151 e 254 CPC; cfr. sentenza della CEF
14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza di sequestro per quanto
concerne la RE 1, mentre l’ha accolta a favore della PI 1, poiché la prima,
contrariamente alla seconda, non è menzionata come attrice nella sentenza
statunitense e non è nemmeno designata esplicitamente come creditrice, sicché
non può avvalersi di tale decisione quale titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione. Non risultano quindi adempiuti i presupposti relativi
all’esistenza del credito e alla causa di sequestro ai sensi dell’art. 272
cpv. 1 cifra 1 e 2 LEF, neppure con il grado di verosimiglianza semplice giusta
l’art. 272 LEF.
Certo
– ha ammesso il Pretore – la sentenza statunitense stabilisce che gli attori (“plaintiffs”) devono
recuperare da CO 1 un importo complessivo di $ 7'292'371.–, sennonché l’uso del
plurale è “anomalo” poiché di attrice ve n’è solo una, ossia la PI 1. D’altronde, prosegue
il primo giudice, oltre al fatto che la RE 1 non è menzionata quale attrice
nemmeno la sentenza contiene un riferimento implicito all’esistenza di più
attori con un’abbreviazione o un’espressione simile a quella usata per i
convenuti (“et al”). A tal proposito la RE 1 non ha fornito spiegazioni e nemmeno dalla
decisione “estremamente
criptica” è possibile comprenderne il motivo. A mente
del Pretore, l’unico eventuale appiglio, comunque insufficientemente
determinato, a favore della tesi per cui la RE 1 avrebbe agito quale attrice,
potrebbe essere che ad un certo punto nella sentenza il termine “plaintiff” – in
netto contrasto con la designazione delle parti e di punto in bianco – viene
utilizzato non più al singolare, ma al plurale, e ciò senza che vi siano
elucidazioni quanto al motivo di tale mutamento né quanti e quali sarebbero gli
eventuali ulteriori attori a cui la decisione si riferisce e/o a quali
procedure bisognerebbe rifarsi per determinarli.
4. Nel reclamo la RE 1 definisce la decisione pretorile “sbagliata e arbitraria” in quanto si fonda su di un apprezzamento fattuale e giuridico
manifestamente errato, laddove considera ch’essa non avrebbe reso verosimile l’esistenza
del credito e della causa di sequestro invocata, sostanzialmente e soltanto
perché essa non è esplicitamente menzionata nella sentenza statunitense. A sua
mente risulta in modo “inconfutabile”
dalla sentenza statunitense stessa e dall’insieme degli
atti relativi all’incarto americano che le società RE 1 e PI 1 sono entrambe
creditrici solidali di CO 1.
5. Nel caso in cui il sequestro è fondato sulla cifra 6 dell’art. 271
cpv.1 LEF il credito scaturisce direttamente dal titolo prodotto, sicché non è
arbitrario considerare che il creditore non debba rendere verosimile la propria
pretesa con altri indizi (sentenza del Tribunale
federale 5A_953/2017 dell’11 aprile 2018, c. 3.2.2.1 con rinvii). La
norma appena citata consente al giudice di decretare, per quei crediti scaduti e non garantiti da pegno, il sequestro di beni del debitore che si trovano in Svizzera quando
contro quest’ultimo il creditore dispone di un “titolo definitivo di
rigetto dell’opposizione”, locuzione con cui il legislatore ha inteso le
decisioni giudiziarie o amministrative esecutive nel senso dell’art. 80 LEF (sentenza
della CEF 14.2016.128 del 4 novembre 2016 consid. 5.1 e i riferimenti).
5.1 Secondo
la giurisprudenza, costituisce un titolo di rigetto definitivo la decisione che
condanna l’escusso (o il convenuto in una causa di sequestro) a pagare una
somma di denaro determinata. Se la stessa è poco chiara o incompleta, spetta al
giudice di merito, non a quello
dell’esecuzione, interpretarla (DTF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; sentenza del Tribunale
federale 5A_487/ 2011 del 2 settembre 2011 consid. 3.1 con rinvii). Il
giudice chiamato a far eseguire la sentenza – in materia sia di rigetto dell’opposizione sia di sequestro – può tuttavia
prendere in considerazione, oltre al dispositivo, anche la motivazione
della decisione per decidere se la stessa costituisce un titolo di rigetto
definitivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF
134 III 656 consid. 5.3.2). Il giudice può inoltre considerare anche altri
documenti, nella misura in cui la decisione
vi rinvii (DTF 143 III 569 consid. 4.3.2, 138 III 584 consid. 6.1.1 e 135 III
315 consid. 2.3; sentenze del Tribunale federale 5D_171/2016 del 16 febbraio 2017 consid. 5 e della CEF 14.2018.36 del 12 luglio 2017, RtiD 2019 I 630 n. 58c,
consid. 6.2).
A
differenza di quanto vale in materia di rigetto dell’opposizione, il creditore
sequestrante non deve dimostrare che la decisione sul quale fonda
l’istanza è un titolo di rigetto dell’opposizione, ma solo renderlo
verosimile (art. 272 cpv. 1 LEF). Di conseguenza, il giudice del sequestro deve
reputare appurato il credito del sequestrante e realizzata la causa di
sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF se dai documenti da lui prodotti ne
ricava l’impressione che la decisione o il documento pubblico esecutivo da lui
fatto valere come titolo e causa di sequestro possa verosimilmente essere
considerato come un titolo esecutivo nel senso dell’art. 80 LEF, anche se non
può escludere la possibilità, altrettanto probabile, che non lo sia (sentenza
della CEF 14.2018.192-193 dell’8 luglio 2019, RtiD 2020 I 735 n. 54c, consid.
6.1; v. pure 14.2019.132 del 16 agosto 2019 consid. 6, massimata in RtiD 2020 I
736 n. 55c).
5.2 Nella
fattispecie la reclamante sostiene che, contrariamente a quanto valutato dal
Pretore, l’uso del plurale nella sentenza è tutt’altro che “anomalo” visto che la procedura americana sfociata in tale
decisione è stata introdotta e condotta da entrambe le società come si evince
dagli atti formanti l’incarto processuale americano (doc. F, G, M e L). A tal
proposito, la reclamante rinvia all’atto introduttivo (“Second Amended Complaint”) promosso da entrambe le attrici il 29 maggio 2019
(doc. F) e alla loro istanza di dichiarazione di contumacia e di emanazione del
giudizio contumaciale finale contro entrambi i convenuti (“Plaintiffs’ Motion for Default and for
Default Final Judgement against both defendants”) del 12 febbraio 2020 (doc. G). A tal proposito, la
reclamante evidenzia che la frase introduttiva della sentenza (“having reviewed Plaintiffs’ Motion for
Default and for Default Final Judgement”) si riferisce proprio a quest’ultima richiesta depositata
sia dalla PI 1 sia dalla RE 1 e rileva che la Corte statunitense ha statuito
che le attrici (al purale) devono riscuotere da CO 1 le somme da essa stabilite
(“the Plaintiffs shall recover
from CO 1 […]”).
5.2.1 Sta
di fatto che con la sentenza del 21 febbraio 2020 (doc. B, rispettivamente pag.
2 e frase introduttiva a pag. 1) il giudice statunitense ha accolto la petizione del 29 maggio 2019 (“Second Amended Complaint”, doc. F) e
l’istanza del 12 febbraio 2020 (“Plaintiffs’
Motion For Default and For Default Final Judgement”, doc. G),
ambedue presentate da entrambe le società. È pertanto perlomeno verosimile, se
non certo, che la reclamante è l’una degli attori (“plaintiffs”) a favore dei quali CO 1 è stato condannato a pagare le somme indicate nella decisione
statunitense e nell’istanza di sequestro. L’accertamento del primo giudice, che
ha omesso senza motivi oggettivi di considerare queste circostanze senz’altro
pertinenti, risulta pertanto manifestamente errato (v. sopra consid. 1.4).
5.2.2 D’altronde, il termine al plurale “Plaintiffs” è costantemente utilizzato in tutta la sentenza, in
tutte le pagine per un totale di sette volte, ad eccezione della parte iniziale
(rubrum), in cui la PI 1 è indicata quale “Plaintiff(s)”. Il termine “Plaintiff” al
singolare è utilizzato solo due volte, ma con riferimento a un precedente
giudiziario citato dalla Corte (Cellular Warehouse, Inc. v. GH Cellular, LLC,
957 So. 2d 662, 665 (Fla 3d DCA 2007), doc. B pag. 3 ad c e ad d). La
motivazione del Pretore è quindi manifestamente errata laddove scrive che “ad un certo punto nella sentenza il termine
“plaintiff” – in netto contrasto con la designazione delle parti e di punto in
bianco – viene utilizzato non più al singolare, ma al plurale”. Già per questi motivi la decisione impugnata
va annullata.
5.3 A ragione la reclamante fa inoltre nuovamente
notare che il 14 marzo 2020 CO 1 ha presentato alla Corte statunitense
un’istanza volta a revocare la decisione contumaciale finale (“Defendant CO 1’s motion to vacate default
final judgement and incorporated memorandum of law”, doc. M) indicando come attrici sia la PI 1 sia la RE
1. Certo, documenti cui non si riferisce la decisione da interpretare non
possono essere presi in considerazione nella procedura di rigetto dell’opposizione
(sopra consid. 5.1). In quella di sequestro, invece, documenti estranei alla
decisione presentata quale causa di sequestro possono costituire indizi di
rilievo per stabilire se la sua qualità di titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione sia da rite-nere verosimile. Nel caso in esame, il fatto che CO
1 abbia indicato la reclamante come parte attrice nella sua istanza di revoca
della decisione contumaciale rende ovviamente più che verosimile che la
decisione adempie i requisiti dell’art. 80 LEF anche per la RE 1.
5.4 Può
quindi essere lasciata aperta la questione di sapere se l’”affidavit” (doc. G) rilasciato il 30 aprile 2020 dall’__________,
patrocinatore di entrambe le società nel procedimento americano, possa
reputarsi un indizio supplementare a favore della tesi della reclamante,
ancorché a priori la dichiarazione di un rappresentante di una parte non ha di
principio un valore probatorio diverso da semplici allegazioni di parte.
5.5 Ne
segue che alla luce di tali circostanze la decisione impugnata si rivela
giuridicamente errata, la RE 1 avendo reso verosimile di potersi avvalere di
tale sentenza quale titolo di rigetto definitivo, e pertanto quale titolo di
credito e causa di sequestro (sopra consid. 5). La causa andrebbe di conseguenza
rinviata al Pretore per nuovo giudizio sul terzo presupposto – la verosimile
appartenenza a CO 1 dei beni da sequestrare –
sul quale egli ha statuito soltanto “relativamente a PI 1” (sentenza impugnata, pag. 4). Siccome la reclamante non chiede il
rinvio e la causa è matura per il giudizio, nulla osta tuttavia a che la Camera
si pronunci essa stessa senza indugio sulla questione (art. 327 cpv. 3 lett. b
CPC). Del resto non vi sono motivi validi per cui l’appartenenza dei beni da
sequestrare – tranne le automobili (v. sopra ad B e C) – debba risultare
verosimile solo relativamente alla PI 1 e non anche alla reclamante. Tale accertamento
si avvera comunque attendibile alla luce dei documenti prodotti da entrambe le
società (doc. N-R). Il reclamo va così accolto, e con esso pure l’istanza,
fatta eccezione delle automobili.
6. La tassa per l’emissione del decreto di
sequestro, stabilita in applicazione dell’art. 48 OTLEF (RS 281.35; DTF 139 III
197 consid. 4.2), va posta per la metà a carico della reclamante, che nella sua
veste d’istante è tenuta ad anticiparla (Kren Kostkiewicz in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 30 ad art. 272 LEF; Meier-Dieterle in: SchKG,
Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 22 ad art. 272 LEF) e a farsene carico fino a quando la
decisione di sequestro diventa definitiva, fermo restando che la tassa,
unitamente alle spese di
esecuzione del sequestro, potrà essere prelevata in priorità sul provento della realizzazione dei
beni sequestrati (art. 281 cpv. 2 LEF; DTF 90 III 39 segg.; sentenza della CEF 14.2019. 53 del 6 settembre 2019 consid. 8 e il rinvio), ove il sequestro non
dovesse essere nel frattempo revocato.
L’altra metà avrebbe dovuto essere messa a carico della PI 1, ma la decisione
di assegnarla a CO 1 non è oggetto del reclamo in esame e non può quindi
essere riformata d’ufficio dalla Camera. In definitiva, il dispositivo sulle
spese rimane quindi immutato.
Le spese
per l’odierno giudizio rimangono a carico dello Stato, non potendole porre a
carico né della reclamante, risultata vincente, né del debitore sequestrato in
ragione del carattere unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo
(per analogia art. 107 cpv. 2 CPC e Tappy in:
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 37 ad art. 107 CPC). Sempre per il carattere unilaterale della
procedura di sequestro e di reclamo, né il convenuto né il
Cantone (già citata sentenza della CEF 14.2019.132 consid. 7; Tappy, op.
cit., n. 35 ad art. 107) possono essere costretti a rifondere ripetibili alla
reclamante.
7. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 7'051'947.51, pari alla pretesa
vantata dalla reclamante, non potendosi tenere conto del criterio più corretto
Considerandi
(DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del valore (ignoto) dei beni sequestrati, supera la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
8.
La
sentenza va comunicata all’Ufficio d’esecuzione di Lugano per l’esecuzione del
sequestro (art. 274 cpv. 1 LEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto
e di conseguenza i dispositivi n. 5 e 6 della decisione impugnata sono
annullati e sono così riformati:
5. L’istanza
della RE 1, __________ (patrocinata dagli avv. PA 1 e PA 2, __________) è parzialmente
accolta e di conseguenza è ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di
eseguire il sequestro dei seguenti beni di CO
1 (__________):
■ quota
di comproprietà per piani (PPP) n. __________ e quota di comproprietà
di 2.80⁄76
della PPP __________ del fondo n. __________ RFD __________,
■ particella n. __________ RFD __________,
■ relazione bancaria n. __________ presso
la __________ di __________ e conto bancario
n. __________ presso la __________ di __________, come pure tutti gli averi,
somme, titoli, crediti, valori e beni di ogni genere, che si trovino su conti,
depositi, relazioni bancarie oppure cassette di sicurezza, intestati a CO 1 o
dei quali egli è avente diritto economico presso i medesimi istituti bancari, e
■ tutte le azioni e/o certificati azionari
della società __________ di spettanza di CO 1 presso la __________ di __________
e
ciò sino a concorrenza di fr. 7'051'947.51 (pari a $ 7'292'371.–) oltre
agli interessi del 6.66% dal 1° aprile 2020
in
garanzia delle pretese della RE 1 vantate sulla scorta della sentenza del 21
febbraio 2020 del Tribunale di Miami (case n. 2016-025408_CA-01), da valere
anche quale causa del sequestro giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF.
Chi è toccato nei suoi diritti dal sequestro può fare opposizione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5, entro dieci giorni dalla conoscenza del
sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF).
6. La RE
1 è responsabile in virtù dell’art. 273 cpv. 1 LEF di tutti i danni cagionati
da questo sequestro se in seguito dovesse essere accertato giudizialmente che
era infondato.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, rimangono a carico dello Stato.
Fatta salva un’eventuale compensazione, l’anticipo le è restituito. Non si
assegnano ripetibili.
3. Notificazione agli __________.
Comunicazione
a:
–
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, Lugano;
–
Ufficio d’esecuzione di Lugano, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).