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Decisione

14.2020.77

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo presentato mesi dopo la notifica dell’avviso di pignoramento. Tardività

26 ottobre 2020Italiano7 min

documenti che provino la sua pretesa qualità di debitore. La Camera ha respinto il ricorso con decisione del 15 mag­gio

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.77

Lugano

26 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause 458/2019, 488/2019, 489/2019 e 490/2019 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promosse

con istanze 22 novembre 2019 rispettivamente 5 e 12 dicembre 2019 di

Kanton Graubünden, Coira (per la prima)

(rappresentato dalla RA 1 )

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (per le

ultime tre)

(rappresentato )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’11 giugno 2020 presentato da RE 1 contro le

decisioni emesse il 27 gennaio e il 4 febbraio 2020 dal Giudice di pace del

Circolo di Lugano Est;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 ottobre 2019 dall’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Lugano, il Cantone dei Grigioni ha escusso RE 1 per l’incasso

di fr. 1'780.– oltre agli interessi del 4% dal 27 settembre 2019

(indicando quale causa del credito: “Rechnungsnr. 7031000000001900278;

Regionalgericht __________; Debitorennr. 703101.0008066”), fr. 39.35 (per “Mahngebühr und Zins (bis 26.09.2019)”) e fr. 100.– (per “Betreibungsgebühr”).

B. Con

precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi il 25 febbraio e il 20 marzo 2019 dall’UE di Lugano,

lo Stato del Can­ton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 140.–

e di due volte fr. 40.– sulla scorta di tre decreti d’accusa del 27

aprile 2018 (DA __________), 2 luglio 2018 (DA __________ e 1037407/1).

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione a tutti e quattro i precetti esecutivi, con istanze

del 22 novembre, 5 e 12 dicembre 2019 il Cantone dei Grigioni e lo Stato del

Canton Ticino ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace

del Circolo di Lugano Est. L’escusso non ha ritirato le raccomandate con cui il

Giudice di pace gli aveva impartito un termine di 20 giorni per formulare

eventuali osservazioni all’istanza.

D. Statuendo con quattro decisioni separate del 27 gennaio e 4 febbraio 2020, il Giudice di pace del Circolo di

Lugano Est ha accolto tutte e quattro le istanze e rigettato in via definitiva

le opposizioni interposte dal convenuto, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 150.– nella causa avviata dal Cantone

dei Grigioni e di fr.50.– e due volte fr. 45.– in

quelle dello Stato del Canton Ticino e indennità a favore delle istanti di fr. 30.–

nella prima causa e di fr. 15.– in ognuna delle tre altre.

E. Avverso

Fatti

i sette avvisi di pignoramento emessi dall’UE il 5 marzo

2020, di cui quattro relativi alle esecuzioni oggetto delle sentenze appena

citate, RE 1 è insorto a questa Camera, quale autorità di vigilanza cantonale,

con un ricorso del 23 marzo 2020 per fare

sospendere “provvisoriamente” tutte le esecuzioni in attesa di ricevere i

documenti che provino la sua pretesa qualità di debitore. La Camera ha respinto il ricorso con decisione del 15 mag­gio

2020 (inc. 15.2020.40). Il ricorso in materia civile al Tribunale federale

(inc. 5A_464/2020) interposto da RE 1 il 5 giugno 2020 è tuttora pendente.

F. Contro

le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un unico reclamo dell’11 giugno 2020 per far

annullarle e accertare la violazione del proprio diritto di essere sentito per

non avere egli avuto l’occasione di presentare osservazioni in prima sede né

essere stato informato sulle prove prodotte dagli istanti e sulle decisioni.

Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alle

controparti per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

1.2

Nel

reclamo RE 1 afferma di essere stato informato per la prima volta delle decisioni

impugnate in occasione dell’ese­cuzione del pignoramento il 10 giugno 2020. Dal

suo punto di vista, il reclamo, presentato il giorno successivo, è tempestivo.

1.3

Si evince invero dagli atti trasmessi dal Giudice

di pace che RE 1 non ha ritirato né le ordinanze con cui gli era stato

assegnato un termine per formulare eventuali osservazioni alle istanze, né le

sentenze impugnate. Fermandosi a questi fatti il suo diritto di essere sentito

risulterebbe essere stato disatteso. Sennonché, contrariamente a quanto

avvenuto in merito a un’altra esecuzione (n. __________) promossa dal

Cantone Ticino contro di lui, in cui la Camera ha annullato la sentenza di

rigetto, rinviato gli atti al primo giudice per nuovo giudizio dopo avere dato

(nuovamente) l’occa­sione all’escusso di esprimersi e annullato gli avvisi di

pignoramento (sentenze 14.2020.60 e 15.2020.52 del 23 luglio 2020), nelle

procedure oggi in rassegna RE 1 non ha subito interposto reclamo contro le

sentenze di rigetto dopo aver ricevuto gli avvisi di pignoramento né chiesto l’annullamento

degli stessi facendo valere di non aver potuto difendersi nelle cause di

rigetto dell’opposizione, ma si è limitato, nel suo ricorso del 23 marzo 2020,

a lamentare l’assenza negli avvisi di pignoramento dell’indi­cazione delle

prove del fatto ch’egli è debitore delle

somme poste in esecuzione (sopra ad E).

Ora,

la decorrenza di un termine

non può essere differita a piacimento; il principio della buona fede (art. 2

cpv. 2 CC e 52 CPC) impone infatti ai destinatari d’informarsi dell’esistenza e

del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza

(sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3,

con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3; sentenza della CEF 14.2014.212/213 del

30.

gennaio 2015, consid. 9.1). Sapendo di aver interposto opposizione alle note

esecuzioni, RE 1 avrebbe dovuto informarsi presso l’UE sull’esistenza di decisioni

di rigetto già a ricezione degli avvisi di pignoramento, nel marzo del 2020, o

dopo la lettura delle osservazioni 25 marzo 2020 dell’UE, che già facevano

riferimento alle decisioni di rigetto della Giudicatura di pace, o perlomeno al

più tardi quando gli è giunta la decisione di questa Camera del 15 maggio 2020,

che pure menzionava le decisioni in questione. Interposto solo il 12 giugno 2020 (data del timbro postale), il reclamo è manifestamente

tardivo e perciò irricevibile.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le

controparti, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorse in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge in

nessuna delle quattro cause (v. sopra ad A e B) la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).