14.2020.77
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo presentato mesi dopo la notifica dell’avviso di pignoramento. Tardività
26 ottobre 2020Italiano7 min
documenti che provino la sua pretesa qualità di debitore. La Camera ha respinto il ricorso con decisione del 15 maggio
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Incarto n.
14.2020.77
Lugano
26 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause 458/2019, 488/2019, 489/2019 e 490/2019 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promosse
con istanze 22 novembre 2019 rispettivamente 5 e 12 dicembre 2019 di
Kanton Graubünden, Coira (per la prima)
(rappresentato dalla RA 1 )
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (per le
ultime tre)
(rappresentato )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’11 giugno 2020 presentato da RE 1 contro le
decisioni emesse il 27 gennaio e il 4 febbraio 2020 dal Giudice di pace del
Circolo di Lugano Est;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 ottobre 2019 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano, il Cantone dei Grigioni ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 1'780.– oltre agli interessi del 4% dal 27 settembre 2019
(indicando quale causa del credito: “Rechnungsnr. 7031000000001900278;
Regionalgericht __________; Debitorennr. 703101.0008066”), fr. 39.35 (per “Mahngebühr und Zins (bis 26.09.2019)”) e fr. 100.– (per “Betreibungsgebühr”).
B. Con
precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi il 25 febbraio e il 20 marzo 2019 dall’UE di Lugano,
lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 140.–
e di due volte fr. 40.– sulla scorta di tre decreti d’accusa del 27
aprile 2018 (DA __________), 2 luglio 2018 (DA __________ e 1037407/1).
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione a tutti e quattro i precetti esecutivi, con istanze
del 22 novembre, 5 e 12 dicembre 2019 il Cantone dei Grigioni e lo Stato del
Canton Ticino ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace
del Circolo di Lugano Est. L’escusso non ha ritirato le raccomandate con cui il
Giudice di pace gli aveva impartito un termine di 20 giorni per formulare
eventuali osservazioni all’istanza.
D. Statuendo con quattro decisioni separate del 27 gennaio e 4 febbraio 2020, il Giudice di pace del Circolo di
Lugano Est ha accolto tutte e quattro le istanze e rigettato in via definitiva
le opposizioni interposte dal convenuto, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 150.– nella causa avviata dal Cantone
dei Grigioni e di fr.50.– e due volte fr. 45.– in
quelle dello Stato del Canton Ticino e indennità a favore delle istanti di fr. 30.–
nella prima causa e di fr. 15.– in ognuna delle tre altre.
E. Avverso
Fatti
i sette avvisi di pignoramento emessi dall’UE il 5 marzo
2020, di cui quattro relativi alle esecuzioni oggetto delle sentenze appena
citate, RE 1 è insorto a questa Camera, quale autorità di vigilanza cantonale,
con un ricorso del 23 marzo 2020 per fare
sospendere “provvisoriamente” tutte le esecuzioni in attesa di ricevere i
documenti che provino la sua pretesa qualità di debitore. La Camera ha respinto il ricorso con decisione del 15 maggio
2020 (inc. 15.2020.40). Il ricorso in materia civile al Tribunale federale
(inc. 5A_464/2020) interposto da RE 1 il 5 giugno 2020 è tuttora pendente.
F. Contro
le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un unico reclamo dell’11 giugno 2020 per far
annullarle e accertare la violazione del proprio diritto di essere sentito per
non avere egli avuto l’occasione di presentare osservazioni in prima sede né
essere stato informato sulle prove prodotte dagli istanti e sulle decisioni.
Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alle
controparti per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
1.2
Nel
reclamo RE 1 afferma di essere stato informato per la prima volta delle decisioni
impugnate in occasione dell’esecuzione del pignoramento il 10 giugno 2020. Dal
suo punto di vista, il reclamo, presentato il giorno successivo, è tempestivo.
1.3
Si evince invero dagli atti trasmessi dal Giudice
di pace che RE 1 non ha ritirato né le ordinanze con cui gli era stato
assegnato un termine per formulare eventuali osservazioni alle istanze, né le
sentenze impugnate. Fermandosi a questi fatti il suo diritto di essere sentito
risulterebbe essere stato disatteso. Sennonché, contrariamente a quanto
avvenuto in merito a un’altra esecuzione (n. __________) promossa dal
Cantone Ticino contro di lui, in cui la Camera ha annullato la sentenza di
rigetto, rinviato gli atti al primo giudice per nuovo giudizio dopo avere dato
(nuovamente) l’occasione all’escusso di esprimersi e annullato gli avvisi di
pignoramento (sentenze 14.2020.60 e 15.2020.52 del 23 luglio 2020), nelle
procedure oggi in rassegna RE 1 non ha subito interposto reclamo contro le
sentenze di rigetto dopo aver ricevuto gli avvisi di pignoramento né chiesto l’annullamento
degli stessi facendo valere di non aver potuto difendersi nelle cause di
rigetto dell’opposizione, ma si è limitato, nel suo ricorso del 23 marzo 2020,
a lamentare l’assenza negli avvisi di pignoramento dell’indicazione delle
prove del fatto ch’egli è debitore delle
somme poste in esecuzione (sopra ad E).
Ora,
la decorrenza di un termine
non può essere differita a piacimento; il principio della buona fede (art. 2
cpv. 2 CC e 52 CPC) impone infatti ai destinatari d’informarsi dell’esistenza e
del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza
(sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3,
con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3; sentenza della CEF 14.2014.212/213 del
30.
gennaio 2015, consid. 9.1). Sapendo di aver interposto opposizione alle note
esecuzioni, RE 1 avrebbe dovuto informarsi presso l’UE sull’esistenza di decisioni
di rigetto già a ricezione degli avvisi di pignoramento, nel marzo del 2020, o
dopo la lettura delle osservazioni 25 marzo 2020 dell’UE, che già facevano
riferimento alle decisioni di rigetto della Giudicatura di pace, o perlomeno al
più tardi quando gli è giunta la decisione di questa Camera del 15 maggio 2020,
che pure menzionava le decisioni in questione. Interposto solo il 12 giugno 2020 (data del timbro postale), il reclamo è manifestamente
tardivo e perciò irricevibile.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le
controparti, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorse in spese in questa sede.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge in
nessuna delle quattro cause (v. sopra ad A e B) la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).