14.2020.78
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
20 luglio 2020Italiano9 min
questa Camera con un reclamo del 15 giugno 2020 per ottenere, previo conferimento
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Incarto n.
14.2020.78
Lugano
20 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.388 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud promossa con istanza presentata il 6 maggio 2020 dall’
CO 1
(rappresentata dall’RA 1, )
contro
RE 1
(titolare della ditta individuale , ,
patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 15 giugno 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 10 giugno 2020 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 6 maggio 2020 l’CO
1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 739.85 più interessi e
spese, dedotto un acconto di fr. 75.10.
B. All’udienza
di discussione del 10 giugno 2020 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 10 giugno 2020 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento di RE 1 dallo stesso giorno alle ore 10:00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 15 giugno 2020 per ottenere, previo conferimento
dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di
avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente
della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale.
E. Il
22 giugno 2020 la reclamante ha fatto pervenire alla Camera un accordo di
rateazione con la PI 1, le ricevute di alcuni pagamenti da lei effettuati all’Ufficio
d’esecuzione di Mendrisio e le richieste di rateazione del pagamento di alcuni
debiti, tra cui i cinque sfociati in attestati di carenza di beni.
F. Con
osservazioni del 6 luglio 2020 l’istante ha confermato che la reclamante aveva
pagato tutte le procedure a suo carico e ha dichiarato pertanto di non aver
nulla in contrario alla revoca del fallimento.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 10 giugno 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto sabato 20 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22
giugno 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato già il 15 giugno 2020 allo
sportello del Tribunale d’appello, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo,
come lo è pure il complemento inviato dalla reclamante il 22 giugno 2020.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo
delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento
pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di
non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La
solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali
giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e
così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,
n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 10 giugno
2020.
alle ore 15:48 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio relativa al
versamento di fr. 1'052.– a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante
(doc. G accluso al reclamo), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2
n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del falli-mento – va osservato che dal conteggio (al 12
giugno 2020) pro-dotto dalla reclamante (doc. I) si evince che nei suoi
confronti erano pendenti 15 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 28'426.60.
Determinante è che in cinque di esse sono stati rilasciati attestati di carenza
di beni a cavallo tra il 2019 e il 2020 per complessivi fr. 13'016.90 e
una (la n. __________) è giunta alla notifica della comminatoria di fallimento
il 9 gennaio 2020 per oltre fr. 5'000.–. Dopo aver ricordato questi fatti,
il 15 giugno 2020 il presidente della Camera ha concesso l’effetto sospensivo al
reclamo considerando che la reclamante avrebbe ancora potuto, fino alla
scadenza del termine d’impugnazione (il 22 giugno 2020) rendere verosimile come
intendeva saldare le esecuzioni in questione senza creare nuovi debito.
2.3.1
Orbene,
nel suo scritto del 22 giugno 2020 essa si è limitata a trasmettere l’accordo
di rateazione del credito posto nell’esecuzione giunta allo stadio della
comminatoria di fallimento, le ricevute di pagamento, lo stesso giorno, di
quattro esecuzioni con un importo relativamente modesto (complessivamente di fr. 920.80)
e le recenti richieste di rateazione del pagamento
di diversi debiti, di cui i cinque sfociati in attestati di carenza di beni.
Questi documenti non rendono verosimile la solvibilità della reclamante, ossia
la sua capacità di far fronte in tempo utile a tutti i suoi debiti. Anzi, il
piano di rateazione della PI 1 evidenzia come la reclamante sia in ritardo sin
dal primo acconto e abbia versato l’ultima rata intera il 6 dicembre 2019. Le
richieste di rateazione dei debiti fiscali oggetto di attestati di carenza di
beni manifestano a loro volta l’impossibilità attuale della reclamante di far fronte
ai propri debiti con acconti di più di fr. 600.– mensili, per tacere del
fatto ch’essa non spiega come conta di pagarli oltre ai fr. 300.– mensili
proposti alla Cassa di compensazione __________ (es. n. __________) e ai fr. 500.–
proposti all’Amministrazione federale delle contribuzioni per estinguere le
imposte sul valore aggiunto arretrate (es. n. __________), per cui ha sì
versato fr. 2'000.– il 1° luglio 2020, ma che rimangono tuttora scoperte
per oltre fr. 5'000.–.
2.3.2
Non si disconosce che la sospensione dell’attività
della reclamante – la gestione dell’esercizio pubblico __________ – durante la
chiusura ordinata dalle autorità dal 16 marzo all’11 maggio 2020 a causa
della pandemia dovuta al nuovo coronavirus ha determinato una temporanea crisi
di liquidità. Il problema è che le sue difficoltà finanziarie sono anteriori
alla pandemia, come dimostra il fatto che gli attestati di carenza di beni –
che certificano ufficialmente l’insolvibilità del debitore – sono stati
rilasciati in precedenza e riguardano esecuzioni avviate per le più datate già
a fine del 2018.
Ciò
porta a concludere che la reclamante non dispone già da tempo di liquidità
sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli
oneri sociali. In queste circostanze si può quindi affermare che la sua incapacità
di pagamento appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il
presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va
respinto e il fallimento di RE 1 confermato.
3.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento dev’essere
nuovamente pronunciato e pubblicato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Alla
controparte non si assegnano indennità, dal momento che non ha formulato alcuna
domanda motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il
fallimento di RE 1 dal giorno lunedì 3 agosto 2020 alle ore 09.00.
2. È
ordinata la pubblicazione del fallimento sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.
3. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 450.–, è posta a carico
di RE 1.
4. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).