14.2020.8
Annullamento dell'esecuzione in procedura sommaria. Competenza del giudice per valore. Irricevibilità. Reclamo contro la decisione che addossa le spese processuali all'istante. Divieto dei nova
29 gennaio 2020Italiano5 min
secondo l’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico dell’attore
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Incarto n.
14.2020.8
Lugano
29 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.50 (annullamento dell’esecuzione) della Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 21 gennaio 2020 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 24 gennaio 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 23 gennaio 2020 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'801.80 oltre
agli interessi del 5% dal 19 ottobre 2019;
che
l’escusso ha interposto opposizione al precetto esecutivo il 23 novembre 2019;
che
il 2 dicembre 2019 RE 1 ha presentato alla Giudicatura di pace del Circolo di
Maroggia istanza di annullamento dell’esecuzione e di “cancellazione definitiva”
del precetto esecutivo;
che
il 10 dicembre 2019 il Giudice di pace ha comunicato all’istante di non
ritenersi “competente in
materia” e gli ha ritornato la documentazione
ricevuta;
che
il 21 gennaio 2020 RE 1 ha poi ripresentato la stessa istanza alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord;
che
con sentenza del 23 gennaio 2020 il Pretore ha dichiarato l’istanza
irricevibile e posto le spese processuali di fr. 50.– a carico dell’istante,
ricordando che sulle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5'000.–
giudica il giudice di pace e non il pretore;
che
con il reclamo in esame RE 1 chiede l’annullamento della tassa di giustizia
facendo valere di essere stato fuorviato dall’inesatta comunicazione del
Giudice di pace;
che
la causa è stata trattata dal Pretore in procedura sommaria in virtù dell’art.
85 LEF, secondo cui se l’escusso prova per mezzo di documenti che il debito con
Fatti
i relativi interessi e con le spese è stato estinto può ottenere in ogni tempo
dal tribunale del luogo dell’esecuzione l’annullamento dell’esecuzione;
che
la sentenza impugnata è una decisione di prima istanza finale e inappellabile
(art. 309 lett. b n. 4 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319
lett. a e 110 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso;
che
il reclamante avversa la decisione impugnata unicamente per quanto attiene alle
spese processuali;
che,
a ragione, egli non contesta l’irricevibilità della propria istanza (v. il
corretto riferimento del Pretore all’art. 31 lett. c della legge cantonale
sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 177.100]);
che
secondo l’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico dell’attore
(in procedura sommaria dell’istante) nel caso in cui il giudice non entra nel
merito dell’azione, sicché la decisione
impugnata risulta corretta anche sulla questione delle spese;
Considerandi
che
soltanto in sede di reclamo il reclamante ha fatto presente e ha prodotto la
risposta del Giudice di pace alla sua prima istanza, di modo che il Pretore non
ha potuto tenerne conto;
che stante il divieto delle allegazioni e dei
mezzi di prova nella pro-cedura di reclamo, stabilito dall’art. 326 cpv.
1.
CPC, tali allegazioni e documenti non possono essere presi in considerazione
neppure da questa Camera;
che
ad ogni modo RE 1 avrebbe dovuto verificare la questione della competenza del
Pretore prima di adirlo e non poteva
semplicemente affidarsi alla risposta del Giudice di pace, specie
perché questi si è limitato a dichiararsi incompetente senza indicare quale
fosse l’autorità giudiziaria competente;
che
il reclamo va pertanto respinto;
che la tassa del presente giudizio
seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma vista
l’inadeguatezza della risposta del Giudice di pace e il fatto che il reclamante
non è patrocinato e non pare particolarmente cognito di diritto, tanto vale,
eccezionalmente, rinunciare ad ogni prelievo;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–, non
raggiunge minimamente la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).