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Decisione

14.2020.8

Annullamento dell'esecuzione in procedura sommaria. Competenza del giudice per valore. Irricevibilità. Reclamo contro la decisione che addossa le spese processuali all'istante. Divieto dei nova

29 gennaio 2020Italiano5 min

secondo l’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico dell’attore

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.8

Lugano

29 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.50 (annullamento dell’esecuzione) della Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 21 gennaio 2020 da

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 24 gennaio 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 23 gennaio 2020 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione

di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'801.80 oltre

agli interessi del 5% dal 19 ottobre 2019;

che

l’escusso ha interposto opposizione al precetto esecutivo il 23 novembre 2019;

che

il 2 dicembre 2019 RE 1 ha presentato alla Giudicatura di pace del Circolo di

Maroggia istanza di annullamento dell’esecuzione e di “cancellazione definitiva”

del precetto esecuti­vo;

che

il 10 dicembre 2019 il Giudice di pace ha comunicato all’istan­­te di non

ritenersi “competente in

materia” e gli ha ritornato la documentazione

ricevuta;

che

il 21 gennaio 2020 RE 1 ha poi ripresentato la stessa istanza alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Nord;

che

con sentenza del 23 gennaio 2020 il Pretore ha dichiarato l’i­­stanza

irricevibile e posto le spese processuali di fr. 50.– a carico dell’istante,

ricordando che sulle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5'000.–

giudica il giudice di pace e non il pretore;

che

con il reclamo in esame RE 1 chiede l’annulla­mento della tassa di giustizia

facendo valere di essere stato fuorviato dall’inesatta comunicazione del

Giudice di pace;

che

la causa è stata trattata dal Pretore in procedura sommaria in virtù dell’art.

85 LEF, secondo cui se l’escusso prova per mezzo di documenti che il debito con

Fatti

i relativi interessi e con le spese è stato estinto può ottenere in ogni tempo

dal tribunale del luogo dell’esecuzione l’annullamento dell’esecuzione;

che

la sentenza impugnata è una decisione di prima istanza finale e inappellabile

(art. 309 lett. b n. 4 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319

lett. a e 110 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso;

che

il reclamante avversa la decisione impugnata unicamente per quanto attiene alle

spese processuali;

che,

a ragione, egli non contesta l’irricevibilità della propria istanza (v. il

corretto riferimento del Pretore all’art. 31 lett. c della legge cantonale

sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 177.100]);

che

secondo l’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico dell’attore

(in procedura sommaria dell’istante) nel caso in cui il giudice non entra nel

merito dell’azione, sicché la decisione

impugnata risulta corretta anche sulla questione delle spese;

Considerandi

che

soltanto in sede di reclamo il reclamante ha fatto presente e ha prodotto la

risposta del Giudice di pace alla sua prima istanza, di modo che il Pretore non

ha potuto tenerne conto;

che stante il divieto delle allegazioni e dei

mezzi di prova nella pro-cedura di reclamo, stabilito dall’art. 326 cpv.

1.

CPC, tali allegazioni e documenti non possono essere presi in considerazione

neppure da questa Camera;

che

ad ogni modo RE 1 avrebbe dovuto verificare la questione della competenza del

Pretore prima di adirlo e non poteva

semplicemente affidarsi alla risposta del Giudice di pace, spe­cie

perché questi si è limitato a dichiararsi incompetente senza indicare quale

fosse l’autorità giudiziaria competente;

che

il reclamo va pertanto respinto;

che la tassa del presente giudizio

seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma vista

l’inadeguatezza della risposta del Giudice di pace e il fatto che il reclamante

non è patrocinato e non pare particolarmente cognito di diritto, tanto vale,

eccezionalmen­te, rinunciare ad ogni prelievo;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–, non

raggiunge minimamente la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).