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Decisione

14.2020.80

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

20 agosto 2020Italiano8 min

con decisione del 16 giugno 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.80

Lugano

20 agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.15 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Leventina promossa con istanza 15 gennaio 2020 dalla

CO 1 (VD)

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 18 giugno 2020 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 16 giugno 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Faido, il 15 gennaio 2020 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare il fallimento

della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'411.95 più interessi e spese.

B. Entro

il termine assegnato dal Pretore la convenuta non ha presentato osservazioni e

le parti non hanno chiesto di essere citate a un’udienza.

C. Statuendo

con decisione del 16 giugno 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 9:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 giugno 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’in­domani

il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo

parziale. Entro il termine impartitole la controparte non ha presentato

osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 17 giugno 2020, il termine

d’impugna­zione è scaduto sabato 27 giugno, per cui la scadenza è stata

riportata a martedì 30 giugno 2020 (poiché il 29 era festivo [San Pietro e

Paolo], art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato già il 18 giugno 2020 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile

la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari,

contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti (Giroud in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto solo il 3 luglio 2020, scaduto il

termine di ricorso (v. sopra consid. 1), una ricevuta rilasciata lo stesso

giorno dall’Ufficio d’esecuzione di Faido relativa al versamento di fr. 1'566.90

a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante.

È però vero che, un giorno dopo la pronuncia del fallimento, il 18

giugno 2020, la reclamante ha versato all’Ufficio d’esecuzione di Faido fr. 8'848.70

(doc. D accluso al reclamo), che in assenza

d’indicazioni dell’escussa non sono stati imputati sull’esecuzione che

ha portato al fallimento (n. __________8), bensì su un’altra esecuzione dell’istante

(la n. __________2), sospesa da una decisione di dilazione giusta l’art. 123

LEF, in cui la reclamante era in ritardo nel versamento delle prime quattro

rate. Si può però ragionevolmente ritenere ch’essa intendesse pagare in via

prioritaria l’esecuzione all’origine del fallimento appena decretato per

poterne ottenere la revoca, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2

n. 1 può considerarsi adempiuto. Una correzione dell’impu­tazione non è del

resto necessaria, perché nel frattempo la reclamante ha anche integralmente

estinto l’esecuzione n. __________2.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

(un giorno) dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante fa valere di aver

estinto, con il pagamento dei fr. 8'848.70, anche altre tre

esecuzioni (n. __________, __________ e __________), e di aver inoltre versato

altri fr. 8'251.15 al­l’Ente turistico Mendrisiotto, con cui starebbe

stabilendo un piano di pagamento. Nell’ordinanza di effetto sospensivo si era

però rilevata la pendenza di 36 esecuzioni

per oltre fr. 83'000.–, di cui 8 allo stadio del pignoramento (per

più di fr. 14'000.–), 6 a quello della realizzazione (per oltre fr. 16'000.–)

e 4 a quello della comminatoria di fallimento (tra cui due fatte notificare

dall’istante). Sennonché la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a

CPC) che nel frattempo le esecuzioni pendenti si sono ridotte a 22 per circa fr. 45'000.–

complessivi e sono tutte allo stadio preliminare, tranne 4 (per poco più di fr. 8'000.–)

giunte al pignoramento (fruttuoso) e una alla domanda di realizzazione (per fr. 1'010.95).

Non

risultano (più) comminatorie di fallimento né attestati di carenza di beni a

carico della reclamante.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla

sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Faido, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 16 giugno 2020 dalla Pretura del Distretto di

Leventina nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 250.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 250.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Faido;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Leventina, Faido.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).