14.2020.80
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
20 agosto 2020Italiano8 min
con decisione del 16 giugno 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
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Incarto n.
14.2020.80
Lugano
20 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.15 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Leventina promossa con istanza 15 gennaio 2020 dalla
CO 1 (VD)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 18 giugno 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 16 giugno 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Faido, il 15 gennaio 2020 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare il fallimento
della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'411.95 più interessi e spese.
B. Entro
il termine assegnato dal Pretore la convenuta non ha presentato osservazioni e
le parti non hanno chiesto di essere citate a un’udienza.
C. Statuendo
con decisione del 16 giugno 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 9:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 giugno 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani
il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale. Entro il termine impartitole la controparte non ha presentato
osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 17 giugno 2020, il termine
d’impugnazione è scaduto sabato 27 giugno, per cui la scadenza è stata
riportata a martedì 30 giugno 2020 (poiché il 29 era festivo [San Pietro e
Paolo], art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato già il 18 giugno 2020 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile
la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari,
contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti (Giroud in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto solo il 3 luglio 2020, scaduto il
termine di ricorso (v. sopra consid. 1), una ricevuta rilasciata lo stesso
giorno dall’Ufficio d’esecuzione di Faido relativa al versamento di fr. 1'566.90
a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante.
È però vero che, un giorno dopo la pronuncia del fallimento, il 18
giugno 2020, la reclamante ha versato all’Ufficio d’esecuzione di Faido fr. 8'848.70
(doc. D accluso al reclamo), che in assenza
d’indicazioni dell’escussa non sono stati imputati sull’esecuzione che
ha portato al fallimento (n. __________8), bensì su un’altra esecuzione dell’istante
(la n. __________2), sospesa da una decisione di dilazione giusta l’art. 123
LEF, in cui la reclamante era in ritardo nel versamento delle prime quattro
rate. Si può però ragionevolmente ritenere ch’essa intendesse pagare in via
prioritaria l’esecuzione all’origine del fallimento appena decretato per
poterne ottenere la revoca, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2
n. 1 può considerarsi adempiuto. Una correzione dell’imputazione non è del
resto necessaria, perché nel frattempo la reclamante ha anche integralmente
estinto l’esecuzione n. __________2.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
(un giorno) dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante fa valere di aver
estinto, con il pagamento dei fr. 8'848.70, anche altre tre
esecuzioni (n. __________, __________ e __________), e di aver inoltre versato
altri fr. 8'251.15 all’Ente turistico Mendrisiotto, con cui starebbe
stabilendo un piano di pagamento. Nell’ordinanza di effetto sospensivo si era
però rilevata la pendenza di 36 esecuzioni
per oltre fr. 83'000.–, di cui 8 allo stadio del pignoramento (per
più di fr. 14'000.–), 6 a quello della realizzazione (per oltre fr. 16'000.–)
e 4 a quello della comminatoria di fallimento (tra cui due fatte notificare
dall’istante). Sennonché la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a
CPC) che nel frattempo le esecuzioni pendenti si sono ridotte a 22 per circa fr. 45'000.–
complessivi e sono tutte allo stadio preliminare, tranne 4 (per poco più di fr. 8'000.–)
giunte al pignoramento (fruttuoso) e una alla domanda di realizzazione (per fr. 1'010.95).
Non
risultano (più) comminatorie di fallimento né attestati di carenza di beni a
carico della reclamante.
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più
probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla
sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Faido, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 16 giugno 2020 dalla Pretura del Distretto di
Leventina nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 250.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 250.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Faido;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Leventina, Faido.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).