14.2020.83
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile perché insufficientemente motivato
24 dicembre 2020Italiano8 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.83
Lugano
24 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.6005 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 dicembre 2019
dalla
RE 1 IT-)
(rappresentata da RA 1 )
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2 )
giudicando sul reclamo del 17 giugno 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 5 giugno 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 31 maggio 2019 la RE 1, indicata come “fornitore” in ragione di un
contratto del 31 luglio 2018 avente per oggetto opere di “fornitura e posa in opera serramenti e
parapetti in vetro presso cantiere sito in __________, __________ – mapp. __________”, la PI 1 quale presumibile controparte e la CO 1 hanno firmato un “piano di rientro”,
vertente su un saldo residuo di oltre fr. 70'000.–
(la cifra esatta è illeggibile), che è stato “sottoscritto e approvato anche dalla CO 1 che si
costituisce garante della RE 1”. Con lettere del 26
agosto e 16 ottobre 2019 la RE 1 ha intimato alla CO 1 il pagamento di fr. 62'845.30
oltre agli interessi di mora.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 62'845.30 oltre
agli interessi di mora del 5% dal 1° giugno 2019 per il “mancato pagamento del saldo per fornitura e
posa serramenti, mappale __________ RFD __________” e
di fr. 6'284.50 per le “competenze
RA 1 per recupero credito”.
C. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3
dicembre 2019 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è
opposta all’istanza con osservazioni scritte del 3 aprile 2020.
D. Statuendo con decisione del 5 giugno 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità
di fr. 600.– a favore della convenuta.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 17 giugno 2020 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, nonché la
concessione dell’autorizzazione ad agire. Stante il prevedibile esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al rappresentante della RE 1 l’8 giugno 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto giovedì 18 giugno. Presentato il giorno prima (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1
Rilevate
le difficoltà di lettura della fotocopia di scadente qualità del piano di
rientro prodotta dall’istante quale titolo di rigetto, nella decisione impugnata il Pretore ha considerato che
tale piano avesse verosimilmente lo scopo di regolare le pretese in
sospeso tra l’istante e la PI 1. Il primo giudice ha invece ritenuto che non vi
fossero sufficienti elementi convergenti e oggettivi a favore della tesi
implicita dell’istante secondo cui la CO 1 e la PI 1 risponderebbero
solidalmente nei suoi confronti, sicché non
è possibile ammettere che la convenuta abbia manifestato la volontà di riconoscere
e di pagarle il credito di fr. 62'845.30, ciò che vale anche per le prestazioni
di fr. 6'284.50 fatturate dal rappresentante della RE 1 nell’ambito della
procedura d’incasso, che neppure sono menzionate nel piano di rientro e sono
state pretese per la prima volta con il precetto esecutivo. Il Pretore ha
quindi concluso che il piano di rientro, il quale si presta a interpretazione,
non risulta sufficientemente chiaro e univoco per costituire un valido
riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
1.2.2
Con
il reclamo la RE 1 produce dieci documenti nuovi (doc. 1-10), tra cui una
versione leggibile del piano di rientro (doc. 7), e sostiene che lo stesso,
unitamente alle e-mail accluse (doc. 8, 9 e 10), costituisce un valido
riconoscimento di debito. A mente sua, da questi tre documenti emerge infatti
che la CO 1 è la reale committente dell’opera nonché la proprietaria del fondo
n. __________ RFD di __________. Era quindi interessata “a concludere quanto prima il cantiere”, tanto che ha proposto “una permuta a saldo del dovuto” e chiesto di “formalizzare
quanto prima gli scoperti”, firmando poi il piano di
rientro come “garante nei
confronti della RE 1”. Ora la PI 1 non è più in grado
di corrispondere il dovuto essendo nel frattempo fallita, ma la convenuta
risponde solidalmente del debito in virtù dell’art. 143 CO.
1.2.3
Così
argomentando, la reclamante non si confronta con la motivazione del Pretore, ma
tenta solo di rimediare alle proprie carenze circa le allegazioni di fatti e i
mezzi di prova addotti in prima sede, producendo documenti nuovi e allegando
fatti nuovi, che sono però irricevibili in questa sede. Dinanzi al primo giudice
la RE 1 si è infatti limitata a motivare l’istanza con la menzione “Mancato pagamento del saldo per fornitura e
posa di serramenti, mappale __________ RFD __________”
e ha unicamente prodotto il piano di rientro (doc. A), pressoché illeggibile,
la procura (doc. B) e due richiami di pagamento (doc. C e D). Insufficientemente
motivato, il reclamo è pertanto irricevibile (sopra consid. 1.2).
2.
Per
abbondanza, va detto che la decisione impugnata non presta il fianco alla
critica nel merito. A sostegno del credito di fr. 6'284.50 non vi era
effettivamente alcun riconoscimento di debito e neppure la reclamante si spinge
fino ad affermare il contrario. Quanto alla pretesa principale, il fatto che la
CO 1 si sia costituita “garante” della RE 1 non indizia a favore di una responsabilità solidale, non
presunta (art. 143 CO), bensì piuttosto per un impegno sussidiario, che può
assumere la forma di una fideiussione o di una promessa della prestazione di un
terzo ai sensi dell’art. 111 CO. Il Pretore ha quindi considerato a ragione che
con la documentazione prodotta l’istante non aveva provato l’esistenza di un impegno
solidale della convenuta.
Che
la PI 1 sia fallita e non sia più in grado di pagare il credito è d’altronde un’allegazione
che l’istante non ha adotto in prima sede e che non può essere presa in
considerazione nella procedura di reclamo (sopra consid. 1.2).
3.
È
pure irricevibile la domanda di rilascio dell’autorizzazione ad agire contenuta
nel petitum del reclamo. La procedura di rigetto dell’opposizione è infatti d’indole
sommaria (art. 251 lett. a CPC) e quindi non è preceduta da un tentativo di
conciliazione (art. 198 lett. a CPC). Il giudice del rigetto non è pertanto
abilitato a rilasciare un’autorizzazione ad agire (art. 209 CPC).
L’odierno
pronunciato d’irricevibilità non impedisce ad ogni modo alla procedente di presentare
un’istanza di conciliazione al giudice competente.
4.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
5.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 69'129.80,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– avv.
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine
di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).