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Decisione

14.2020.83

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile perché insufficientemente motivato

24 dicembre 2020Italiano8 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.83

Lugano

24 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.6005 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 dicembre 2019

dalla

RE 1 IT-)

(rappresentata da RA 1 )

contro

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2 )

giudicando sul reclamo del 17 giugno 2020 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 5 giugno 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 31 maggio 2019 la RE 1, indicata come “fornitore” in ragione di un

contratto del 31 luglio 2018 avente per oggetto opere di “fornitura e posa in opera serramenti e

parapetti in vetro presso cantiere sito in __________, __________ – mapp. __________”, la PI 1 quale presumibile controparte e la CO 1 han­no firmato un “piano di rientro”,

vertente su un saldo residuo di oltre fr. 70'000.–

(la cifra esatta è illeggibile), che è stato “sottoscritto e approvato anche dalla CO 1 che si

costituisce garante della RE 1”. Con lettere del 26

agosto e 16 ottobre 2019 la RE 1 ha intimato alla CO 1 il pagamento di fr. 62'845.30

oltre agli interessi di mora.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 62'845.30 oltre

agli interessi di mora del 5% dal 1° giugno 2019 per il “mancato pagamento del saldo per fornitura e

posa serramenti, mappale __________ RFD __________” e

di fr. 6'284.50 per le “competenze

RA 1 per recupero credito”.

C. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3

dicembre 2019 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è

opposta all’istanza con osservazioni scritte del 3 aprile 2020.

D. Statuendo con decisione del 5 giugno 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità

di fr. 600.– a favore della convenuta.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 17 giugno 2020 per ottenerne l’annul­­lamento e l’accoglimento dell’istanza, nonché la

concessione del­l’autorizzazione ad agire. Stante il prevedibile esito dell’odierno

giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al rappresentante della RE 1 l’8 giugno 2020, il termine d’impu­­gnazione

è scaduto giovedì 18 giugno. Presentato il giorno prima (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1

Rilevate

le difficoltà di lettura della fotocopia di scadente qualità del piano di

rientro prodotta dall’istante quale titolo di rigetto, nella decisione impugnata il Pretore ha considerato che

tale piano aves­se verosimilmente lo scopo di regolare le pretese in

sospeso tra l’istante e la PI 1. Il primo giudice ha invece ritenuto che non vi

fossero sufficienti elementi convergenti e oggettivi a favore della tesi

implicita dell’istante secondo cui la CO 1 e la PI 1 risponderebbero

solidalmente nei suoi confronti, sicché non

è possibile ammettere che la convenuta abbia manifestato la volontà di riconoscere

e di pagarle il credito di fr. 62'845.30, ciò che vale anche per le prestazioni

di fr. 6'284.50 fatturate dal rappresentante della RE 1 nell’ambito della

procedura d’incasso, che neppure sono menzionate nel piano di rientro e sono

state pretese per la prima volta con il precetto esecutivo. Il Pretore ha

quindi concluso che il piano di rientro, il quale si presta a interpretazione,

non risulta sufficientemente chiaro e univoco per costituire un valido

riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

1.2.2

Con

il reclamo la RE 1 produce dieci documenti nuovi (doc. 1-10), tra cui una

versione leggibile del piano di rientro (doc. 7), e sostiene che lo stesso,

unitamente alle e-mail accluse (doc. 8, 9 e 10), costituisce un valido

riconoscimento di debito. A mente sua, da questi tre documenti emerge infatti

che la CO 1 è la reale committente dell’opera nonché la proprietaria del fondo

n. __________ RFD di __________. Era quindi interessata “a concludere quanto prima il cantiere”, tanto che ha proposto “una permuta a saldo del dovuto” e chiesto di “formalizzare

quanto prima gli scoperti”, firmando poi il piano di

rientro come “garante nei

confronti della RE 1”. Ora la PI 1 non è più in grado

di corrispondere il dovuto essendo nel frattempo fallita, ma la convenuta

risponde solidalmente del debito in virtù dell’art. 143 CO.

1.2.3

Così

argomentando, la reclamante non si confronta con la motivazione del Pretore, ma

tenta solo di rimediare alle proprie carenze circa le allegazioni di fatti e i

mezzi di prova addotti in prima sede, producendo documenti nuovi e allegando

fatti nuovi, che sono però irricevibili in questa sede. Dinanzi al primo giudice

la RE 1 si è infatti limitata a motivare l’istanza con la menzione “Mancato pagamento del saldo per fornitura e

posa di serramenti, mappale __________ RFD __________”

e ha unicamente prodotto il piano di rientro (doc. A), pressoché illeggibile,

la procura (doc. B) e due richiami di pagamento (doc. C e D). Insufficientemente

motivato, il reclamo è pertanto irricevibile (sopra consid. 1.2).

2.

Per

abbondanza, va detto che la decisione impugnata non presta il fianco alla

critica nel merito. A sostegno del credito di fr. 6'284.50 non vi era

effettivamente alcun riconoscimento di debito e neppure la reclamante si spinge

fino ad affermare il contrario. Quanto alla pretesa principale, il fatto che la

CO 1 si sia costituita “garante” della RE 1 non indizia a favore di una responsabilità solidale, non

presunta (art. 143 CO), bensì piuttosto per un impegno sussidiario, che può

assumere la forma di una fideiussione o di una promessa della prestazione di un

terzo ai sensi dell’art. 111 CO. Il Pretore ha quindi considerato a ragione che

con la documentazione prodotta l’istante non aveva provato l’esistenza di un impegno

solidale della convenuta.

Che

la PI 1 sia fallita e non sia più in grado di pagare il credito è d’altronde un’allegazione

che l’istante non ha adotto in prima sede e che non può essere presa in

considerazione nella procedura di reclamo (sopra consid. 1.2).

3.

È

pure irricevibile la domanda di rilascio dell’autorizzazione ad agire contenuta

nel petitum del reclamo. La procedura di rigetto dell’opposizione è infatti d’indole

sommaria (art. 251 lett. a CPC) e quindi non è preceduta da un tentativo di

conciliazione (art. 198 lett. a CPC). Il giudice del rigetto non è pertanto

abilitato a rilasciare un’autorizzazione ad agire (art. 209 CPC).

L’odierno

pronunciato d’irricevibilità non impedisce ad ogni modo alla procedente di presentare

un’istanza di conciliazione al giudice competente.

4.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

5.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 69'129.80,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– avv.

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine

di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).