14.2020.84
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di tutti i crediti posti in esecuzione
5 ottobre 2020Italiano8 min
gennaio 2020, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.84
Lugano
5 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.50 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 10 gennaio 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dallo PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 18 giugno 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 16 giugno 2020 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 10
gennaio 2020, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare
il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la
convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per
crediti di complessivi fr. 48'209.75 oltre agli accessori.
B. All’udienza
di discussione del 15 giugno 2020 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 16 giugno 2020 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 giugno 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato tutti gli atti di carenza di beni e
le esecuzioni senza opposizione pendenti nei suoi confronti. L’indomani il
presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale. Il 25 giugno 2020 la reclamante ha prodotto altri documenti a
dimostrazione del pagamento dei crediti dell’istante.
Con
osservazioni del 2 luglio 2020, l’istante ha confermato il pagamento integrale
del suo credito da parte della reclamante, ma si è opposta alla richiesta di
quest’ultima di accollarle spese e ripetibili, osservando come l’incontestata e
indiscutibile sospensione dei pagamenti l’avesse costretta a inoltrare l’istanza.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla rappresentante della RE 1 il 17 giugno 2020, il termine d’impugnazione è
scaduto sabato 27 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a
martedì 30 giugno (poiché il 29 era festivo [Santi Pietro e Paolo], art. 142
cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 18 giugno 2020 (data
del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo, come lo è pure
l’integrazione del 25 giugno.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con-sid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla
controversia riguardante i veri nova). La copia dell’estratto del registro delle esecuzioni del 18 giugno
2020.
acclusa al reclamo si rivela pertanto ricevibile.
2.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
2.1
Nel caso specifico, la
reclamante non contesta l’esistenza di una sospensione dei pagamenti giusta la
norma appena citata, ma si limita a riferirsi all’art. 174 cpv. 2 LEF, secondo cui
il fallimento può essere annullato se il debitore prova per mezzo di documenti
di aver estinto il debito nei confronti dell’istante dopo la pronuncia del
fallimento e rende verosimile la propria solvibilità. Ne ritiene adempiuti i
presupposti alla luce dell’estratto del registro delle esecuzioni del 18 giugno
2020, da cui risulta ch’essa ha provveduto all’integrale pagamento di tutte le
esecuzioni ancora pendenti.
2.2
Secondo
la giurisprudenza di questa Camera i motivi di annullamento del fallimento nel
senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero il pagamento di tutte le pretese dell’istante,
il deposito presso l’autorità giudiziaria superiore di una somma sufficiente
a estinguere tali pretese o una dilazione, possono anche giustificare la revoca
del fallimento senza preventiva esecuzione purché la solvibilità del convenuto
sia verosimile. Condizione sine qua non è
però che entrambi i presupposti (motivo di annullamento e verosimile
solvibilità) siano realizzati prima della scadenza del termine di reclamo
(sopra consid. 1.2).
2.3
Nella
fattispecie, l’istante ha ammesso che tutte le sue pretese sono state tacitate
e ciò si evince anche dalla documentazione prodotta dalla RE 1. Il primo
presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF (per il rinvio dell’art. 194) è quindi
adempiuto.
2.4
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione
ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della
parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste
esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza
di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale
5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
Nel
caso specifico la reclamante ha prodotto un estratto del registro delle
esecuzioni, secondo cui non risultano (più) esecuzioni in corso nei suoi
confronti né attestati di carenza di beni. Alla luce di tale documento la sua
capacità di pagamento appare più probabile che la sua incapacità di pagamento,
per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere
ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della
RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, che in ragione della sospensione dei suoi
pagamenti (da lei non contestata) ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili in mancanza di una richiesta motivata al riguardo (cfr. art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC). La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 16 giugno 2020 dalla Pretura del Distretto di
Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 150.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).