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Decisione

14.2020.84

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di tutti i crediti posti in esecuzione

5 ottobre 2020Italiano8 min

gennaio 2020, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.84

Lugano

5 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.50 (fallimento senza preventiva esecuzione) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 10 gennaio 2020 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dallo PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 18 giugno 2020 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 16 giugno 2020 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 10

gennaio 2020, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare

il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la

convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per

crediti di complessivi fr. 48'209.75 oltre agli accessori.

B. All’udienza

di discussione del 15 giugno 2020 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 16 giugno 2020 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 giugno 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato tutti gli atti di carenza di beni e

le esecuzioni senza opposizione pendenti nei suoi confronti. L’indomani il

presidente della Camera ha concesso all’impugna­­zione effetto sospensivo

parziale. Il 25 giugno 2020 la reclamante ha prodotto altri documenti a

dimostrazione del pagamento dei crediti dell’istante.

Con

osservazioni del 2 luglio 2020, l’istante ha confermato il pagamento integrale

del suo credito da parte della reclamante, ma si è opposta alla richiesta di

quest’ultima di accollarle spese e ripetibili, osservando come l’incontestata e

indiscutibile sospensione dei pagamenti l’avesse costretta a inoltrare l’istanza.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla rappresentante della RE 1 il 17 giugno 2020, il termine d’impugnazione è

scaduto sabato 27 giu­gno, per cui la scadenza è stata riportata a

martedì 30 giugno (poiché il 29 era festivo [Santi Pietro e Paolo], art. 142

cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 18 giugno 2020 (data

del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo, come lo è pure

l’integrazione del 25 giugno.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con-sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla

controversia riguardante i veri nova). La copia dell’estratto del registro delle esecuzioni del 18 giugno

2020.

acclusa al reclamo si rivela pertanto ricevibile.

2.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore

soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

2.1

Nel caso specifico, la

reclamante non contesta l’esistenza di una sospensione dei pagamenti giusta la

norma appena citata, ma si limita a riferirsi all’art. 174 cpv. 2 LEF, secondo cui

il fallimento può essere annullato se il debitore prova per mezzo di documenti

di aver estinto il debito nei confronti dell’istante dopo la pronuncia del

fallimento e rende verosimile la propria solvibilità. Ne ritiene adempiuti i

presupposti alla luce dell’estratto del registro delle esecuzioni del 18 giugno

2020, da cui risulta ch’essa ha provveduto all’integrale pagamento di tutte le

esecuzioni ancora pendenti.

2.2

Secondo

la giurisprudenza di questa Camera i motivi di annullamento del fallimento nel

senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero il pagamento di tutte le pretese dell’istante,

il deposito presso l’au­­torità giudiziaria superiore di una somma sufficiente

a estinguere tali pretese o una dilazione, possono anche giustificare la revoca

del fallimento senza preventiva esecuzione purché la solvibilità del convenuto

sia verosimile. Condizione sine qua non è

però che entrambi i presupposti (motivo di annullamento e verosimile

solvibilità) siano realizzati prima della scadenza del termine di reclamo

(sopra consid. 1.2).

2.3

Nella

fattispecie, l’istante ha ammesso che tutte le sue pretese sono state tacitate

e ciò si evince anche dalla documentazione prodotta dalla RE 1. Il primo

presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF (per il rinvio dell’art. 194) è quindi

adempiuto.

2.4

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione

ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della

parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste

esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza

di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale

5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

Nel

caso specifico la reclamante ha prodotto un estratto del registro delle

esecuzioni, secondo cui non risultano (più) esecuzioni in corso nei suoi

confronti né attestati di carenza di beni. Alla luce di tale documento la sua

capacità di pagamento appare più probabile che la sua incapacità di pagamento,

per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere

ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.

Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della

RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, che in ragione della sospensione dei suoi

pagamenti (da lei non contestata) ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili in mancanza di una richiesta motivata al riguardo (cfr. art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC). La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 16 giugno 2020 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 150.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).