14.2020.86
Inventario quale misura conservativa prima del fallimento in un’esecuzione sospesa in virtù dell’art. 85a cpv. 2 LEF. Pericolo di trafugamento dei beni del debitore
26 ottobre 2020Italiano19 min
I. Contro
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.86
Lugano
26 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.538 (inventario prima
del fallimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con
istanza 10 marzo 2020 da
RE
1
(patrocinato
dall’avv. PA 1 )
contro
CO
1
(patrocinato
dall’avv. PA 2 )
giudicando sul reclamo 26 giugno 2020 presentato da RE 1
contro la decisione cautelare emessa il 15 giugno 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. RE
1 ha noleggiato all’A__________ SA (__________), di cui CO 1 è amministratore
unico, un aeroplano __________18, di proprietà dello stesso CO 1. Il 26 aprile
2014, il velivolo pilotato da RE 1 è andato distrutto in seguito a un
atterraggio d’emergenza. Il pilota, così come la passeggera che aveva preso con
sé, sono rimasti feriti. CO 1 ha poi utilizzato il risarcimento
dell’assicurazione per acquistare a suo nome un nuovo velivolo __________ 150.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 marzo 2018 dall’ Ufficio di
esecuzione di Locarno RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 500'000.–
oltre agli interessi di mora del 5% dal 26 aprile 2014, indicando quale motivo
del credito: “La presente domanda viene
inoltrata al fine dell’interruzione della prescrizione. Debitore solidale con A__________
SA – __________. pretese di risarcimento del danno materiale, inclusa la
perdita di guadagno, e del danno morale derivanti dall’incidente d’aviazione
che ha avuto luogo il 26.4.2014 nei pressi dell’aerodromo di __________, che ha
comportato il ferimento dei signori RE 1 e __________”.
C. Non
avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, RE 1 gli ha fatto
intimare la comminatoria di fallimento emessa il 13 marzo 2019 dall’Ufficio
d’esecuzione di Locarno, posto ch’egli è iscritto nel registro di commercio con
la ditta individuale “__________ di CO 1”.
Con istanza del 25 giugno 2019 RE 1 ha chiesto il fallimento di CO 1. Il 27
giugno 2019 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha citato le parti
a comparire all’udienza del 7 agosto 2019, poi rinviata al 16 ottobre 2019 a
richiesta di CO 1.
D. Nel
frattempo, il 13 agosto 2019 CO 1 ha promosso nei confronti di RE 1 un’azione
d’accertamento dell’inesistenza del debito giusta l’art. 85a LEF (OR.2019.14).
Egli ha altresì postulato in via cautelare la sospensione della procedura di
fallimento, richiesta accolta dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città
con decisione del 18 febbraio 2020.
E. In
considerazione della domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione, con
disposizione ordinatoria dell’11 ottobre 2019 (SO.2019.538) il Pretore
supplente della Giurisdizione di Locarno-Città ha sospeso la causa di fallimento
e annullato l’udienza prevista per il 16 ottobre 2019.
F. Il
19 settembre 2019 RE 1 ha presentato un’istanza di cauzione per spese
ripetibili di fr. 20'000.– con richiesta di sospendere la causa di
accertamento dell’inesistenza del debito fino al versamento della cauzione. Con
disposizione ordinatoria del 18 febbraio 2020 il Pretore ha accolto l’istanza e
fissato un termine di sessanta giorni a CO 1 per versare fr. 20'000.–,
sospendendo la causa fino a tale versamento. Mediante istanza del 14 aprile
2020 CO 1 ha chiesto una proroga di ulteriori sessanta giorni per versare la
cauzione di fr. 20'000.– unitamente alla possibilità di sostituirla con la
costituzione in pegno manuale dell’aeromobile __________150. Il 16 aprile 2020
il Pretore ha ac-colto la richiesta di proroga fissando la nuova scadenza di
pagamento al 30 giugno 2020 mentre ha respinto la richiesta di sostituzione
della garanzia. CO 1 ha versato il dovuto il 30 giugno 2020.
G. Con
istanza presentata il 10 marzo 2020 nella causa di fallimento, RE 1 ha chiesto
l’erezione dell’inventario dei beni del debitore ai sensi dell’art. 170 LEF in
via supercautelare e cautelare, rilevando che la causa d’accertamento
d’inesistenza del debito potrebbe “durare
mesi se non anni”. Non ravvisando particolare urgenza, il Pretore ha
ordinato due scambi di scritti. Mediante osservazioni del 19 aprile 2020 CO 1
ha concluso per la reiezione dell’istanza. Con replica del 29 aprile 2020 e
duplica del 14 maggio 2020 le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni
contrastanti.
H. Statuendo
con decisione del 15 giugno 2020 il Pretore ha respinto l’istanza del 10 marzo
2020 e ha posto a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.– e
ripetibili di fr. 950.– a favore della controparte.
Fatti
I. Contro
la sentenza appena citata l’istante è insorto a questa Camera con un reclamo
del 26 giugno 2020 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento
dell’istanza, protestate tasse, spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del
13 luglio 2020 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Con replica
spontanea del 20 luglio 2020 e duplica spontanea del 28 luglio 2020 le parti
sono rimaste sulle rispettive posizioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di
prima istanza cautelare e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui
è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 26 giugno 2020 contro la sentenza notificata al convenuto il 16
giugno 2020, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendo-no dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione
inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo
possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia
l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art.
326.
cpv. 1 CPC).
2.
Giusta
l’art. 170 LEF, appena presentata la domanda di fallimento, il giudice può
prendere i provvedimenti conservativi che reputi necessari a tutela dei diritti
dei creditori. La norma conferisce al
giudice un ampio potere d’apprezzamento, almeno per quanto riguarda il
tipo di misura conservativa da ordinare (inventario dei beni del fallito, annotazione
di una restrizione del diritto di disporre, ecc.) (DTF 79 III 47; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 5 e 8 ad art. 170 LEF). Scopo della disposizione è
di evitare che il debitore possa causare pregiudizio ai creditori distraendo,
distruggendo o liquidando a vil prezzo elementi del suo patrimonio, preparando
la fuga o il trasferimento del proprio domicilio, organizzando la sua dissoluzione
(se si tratta di una persona giuridica), favorendo alcuni creditori rispetto
agli altri, ecc. (tra altri: Cometta, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 1 ad art. 170 e n. 3 ad
art. 162 LEF). Spetta in linea di massima al creditore rendere verosimili
indizi di simili atti o preparativi, fermo restando che il giudice deve anche
intervenire, semmai d’ufficio, se ne è – o ne viene – a conoscenza
(cfr. art. 255 lett. a CPC). Il giudice non deve dimostrarsi troppo esigente quanto alla motivazione dell’istanza
di erezione dell’inventario dei beni del debitore visto il carattere poco
invasivo della misura (sentenza della CEF
14.2011.218
del 18 gennaio 2012, RtiD 2012 II 907 n. 69c, consid. 3.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto accolto la domanda di richiamo
dell’incarto della causa di accertamento dell’inesistenza di debito. Ha poi
rilevato che emerge in modo chiaro dagli atti di questa procedura e da quelli
della procedura di fallimento che l’istante non ha reso verosimili l’importo
della sua pretesa e la qualità di debitore del convenuto. Il primo giudice ha
altresì osservato che l’istante non ha allegato indizi oggettivi atti a rendere
verosimile una lesione dei suoi interessi né un tentativo del convenuto di
dissimulare beni a lui appartenenti. A sua mente, non vi è ragione di credere
ch’egli abbia volontariamente tenuto nascosta l’esistenza dell’aeroplano __________
150.
con l’inten-to di alienarlo in segreto e di trarne un indebito profitto. A
ben vedere, secondo quanto affermato dal convenuto medesimo, il velivolo
sarebbe oggetto di pignoramento, sicché non appare necessario l’allestimento di
un inventario dei beni del convenuto che ne tenga conto.
4.
Nel
reclamo RE 1 lamenta che sia stato posto a carico suo l’onere di rendere
verosimile il credito (v. sotto consid. 5) e che le esigenze circa il grado di
verosimiglianza della messa in pericolo dei propri interessi siano esagerate
(consid. 10). A sostegno di quel pericolo egli ribadisce che CO 1 è insolvente
e “non ha mai menzionato” di
essere proprietario del __________150 (consid. 6). Rimprovera al Pretore di non
aver considerato che la messa a pegno del velivolo in sostituzione della
cauzione processuale dimostri la sua volontà di sottrare beni di sua proprietà
(consid. 7), come la sua opposizione strenua all’erezione dell’inventario
(consid. 8). Infine, a suo dire il carattere poco incisivo della misura
dell’inventario nei diritti del debitore giustificherebbe già di per sé la sua
concessione (consid. 9).
5.
A
sostegno della critica al Pretore per aver posto a suo carico l’onere di
rendere verosimile il credito, il reclamante osserva che l’art. 170 LEF non
prevede tale esigenza. Siccome la procedura è già giunta alla presentazione dell’istanza di fallimento, secondo lui incomberebbe
semmai al debitore di dimostrare che il credito vantato nei suoi
confronti non sussiste.
5.1
Sta
di fatto che l’art. 170 LEF non subordina l’adozione dei provvedimenti
conservativi necessari alla tutela del creditore al fatto ch’egli abbia reso
verosimile la propria pretesa bensì alla presentazione della domanda di
fallimento. A questo stadio della procedura la sua pretesa risulta infatti già
accertata o perlomeno non contestata dal debitore. Semmai spetta a lui
adoperarsi affinché il fallimento non venga dichiarato (art. 171 segg. LEF).
Prima dell’udienza può anche, come nel
caso in esame, chiedere la sospensione provvisoria dell’esecuzione con
un’azione d’accertamento dell’inesistenza del debito in virtù dell’art. 85a
cpv. 2 LEF, ma il giudice non può decretarla prima che il creditore possa
richiedere un inventario dei beni del debitore giusta l’art. 162 LEF o
provvedimenti conservativi fondati sull’art. 170 LEF (DTF 133 III 686 consid.
3.1
con rif.).
5.2
Ne
consegue che a torto il Pretore ha respinto l’istanza di erezione
dell’inventario per il fatto che l’istante non avesse reso verosimile il
proprio credito. Cadono di conseguenza nel vuoto tutte le censure del
reclamante e del convenuto relative alle dinamiche del-l’incidente aereo, alla
controversa causa dello stesso, come pure ogni considerazione sulla pretesa
responsabilità extracontrattuale del convenuto, questioni che attengono
esclusivamente alla causa d’accertamento dell’inesistenza del debito.
6.
Il
reclamante indica quali elementi a sostegno del “periculum
in mora” l’insolvenza del convenuto, il cui estratto del registro
delle esecuzioni riporta quattro attestati di carenza di beni e debiti per
oltre un milione e mezzo di franchi, e il fatto che CO 1 “non ha mai menzionato” di essere
proprietario del velivolo __________150, circostanza che avrebbe scoperto di
propria iniziativa mediante una ricerca sul registro degli aeromobili svizzero.
6.1
Il
Pretore non si è determinato esplicitamente sul rischio che l’insolvenza del
convenuto possa rappresentare per il reclamante durante la procedura di
accertamento dell’(in)esistenza del debito. Orbene, Gilliéron (Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 10 ad
art. 170 LEF) ammette come motivo di allestimento di un inventario conservativo
il fatto che esecuzioni proseguite in via di pignoramento giusta l’art. 43 LEF
si siano rivelate infruttuose. In realtà il solo fatto che il convenuto sia
oberato da debiti non rende ancora verosimile che stia cercando di dissimulare
beni suoi. Gli attestati di carenza di beni indiziano semmai che di beni
pignorabili non ne ha.
6.2
La
legge conferisce però alla sola esistenza di un attestato di carenza di beni
provvisorio o definitivo la valenza di una causa di sequestro (art. 271 cpv. 1
n. 5 LEF). Ora, l’inventario dell’art. 170 LEF si giustifica in particolare
quando sono dati i presupposti per la
concessione di un sequestro (Eugen
Fritschi, Verfahrensfragen bei der Konkurseröffnung, 2010, pag.
116). Che gli attestati di carenza di beni esistenti contro il convenuto (doc.
E accluso all’istanza) non siano stati rilasciati al reclamante per il
credito posto in esecuzione bensì a terzi non è in sé per forza determinante,
perché se l’escutente non fosse stato costretto per legge ad agire in via di
fallimento la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione gli avrebbe
verosimilmente consentito di ottenere un attestato di carenza di beni (art. 83
cpv. 1 e 115 cpv. 1 LEF).
6.3
Lo
scopo dell’art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF pare essere quello di prevenire la
distrazione del bene da sequestrare o la sua realizzazione in favore
esclusivamente di altri creditori prima che il sequestrante sia in grado di
chiedere il proseguimento dell’esecuzione a convalida del sequestro
(cfr. art. 281 cpv. 1 LEF). Si è voluto evitare al creditore di rimanere
un’altra volta a bocca asciutta nella nuova esecuzione conferendogli la
garanzia del sequestro. La situazione del creditore che ha presentato una
domanda di fallimento è diversa. La legge gli consente solo di ottenere misure
conservative in merito all’attivo del debitore (inventario, apposizione di
sigilli, ingiunzione ai terzi debitori di pagare in mano dell’ufficio,
annotazione di una restrizione del diritto di disporre, presa in custodia,
ecc., cfr. art. 223 LEF), ma non di sospendere esecuzioni di altri
creditori né di parteciparvi (a meno di adempiere le condizioni per ottenere un
sequestro). Ciò risulta indirettamente dagli art. 199 e 206 cpv. 1 LEF, da cui
si evince che il corso di eventuali altre esecuzioni continua fino all’apertura
del fallimento e che una causa di fallimento, e addirittura la dichiarazione
del fallimento nell’ipotesi dell’art. 199 cpv. 2 LEF, non ostano alla
distribuzione del ricavo della realizzazione dei beni del debitore, cui
l’istante non partecipa. Ne segue che l’esistenza di esecuzioni in corso o di
attestati di carenza di beni a carico del debitore non può giustificare in sé
l’adozione di un provvedimento conservativo giusta l’art. 170 LEF per il solo
motivo che gli eventuali beni pignorabili suoi rischino altrimenti di essere
realizzati a favore esclusivamente di altri creditori.
6.4
Ciò
posto, il fatto che contro il convenuto sia stato rilasciato un attestato di
carenza di beni può legittimare l’adozione di un provvedimento conservativo
nella causa di fallimento ove il creditore renda verosimile l’esistenza di beni
pignorabili del debitore che quest’ultimo non ha indicato nella procedura
esecutiva terminata con il rilascio dell’attestato di carenza di beni. In linea
di massima ciò indizia infatti la possibilità concreta che il debitore nasconda
o distragga nuovamente gli stessi beni o altri non noti.
6.4.1
Nella
fattispecie il reclamante fa valere il fatto che CO 1 “non ha mai menzionato” di essere
proprietario del __________150. Sennonché in tal modo egli si limita a ribadire
la sua tesi di prima sede (istanza pag. 2) senza confrontarsi con la
motivazione del Pretore, secondo cui la tesi del trafugamento di beni del
debitore è da escludere poiché l’istante non ha allegato indizi oggettivi che
inducano a ritenere che il convenuto abbia volontariamente celato questa
informazione, e ciò con l’intento di vendere il velivolo e trarne un indebito
profitto. Il Pretore ha inoltre rilevato che il velivolo è già oggetto di pignoramento,
sicché non sarebbe necessario d’iscriverlo nell’inventario richiesto. La
critica del reclamante è quindi insufficientemente motivata e pertanto
inammissibile (sopra consid. 1.2).
6.4.2
D’altronde,
la censura riproposta in sede di reclamo sarebbe comunque destinata
all’insuccesso nel merito. RE 1 non ha infatti specificato quando e in quale
circostanza CO 1 avrebbe sottaciuto l’informazione sul nuovo aereo, né il
motivo per cui egli avrebbe dovuto fornirgliela. Dai documenti da lui prodotti
non è in particolare possibile determinare se il convenuto era già proprietario
del velivolo al momento in cui sono stati rilasciati gli attestati di carenza
di beni (i doc. D ed E) né se lo stesso non era già stato pignorato a favore di
esecuzioni precedenti. Non è contestato, comunque sia, che l’aeromobile è
tuttora oggetto di un pignoramento, sicché non pare verosimile che il convenuto
ne abbia occultato l’esistenza.
6.5
Solo
in sede di replica spontanea (ad 6.2) il reclamante ha allegato che il
convenuto ha “magicamente fatto apparire CHF
20'000.00 per la cauzione per le spese ripetibili” e che vista la
sua situazione debitoria appare escluso che tale somma possa essere ottenuta a
titolo di prestito. Si tratta però di un’allegazione nuova, di principio
irricevibile in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC), anche in una procedura –
come quella in esame (art. 255 lett. a CPC) – in cui vige il principio
inquisitorio (sentenza del Tribunale federale 5A_ 863/2017 del 3 agosto 2018
consid. 2.3 e i rinvii). Il reclamante non ha d’altronde indicato nel reclamo i
motivi per cui il fatto nuovo in questione sarebbe ricevibile giusta l’art. 99
cpv. 1 LTF, applicabile anche in seconda istanza (DTF 139 III 471 consid. 3.4),
come gli sarebbe spettato fare (DTF 133 III 395 consid. 3). Non si può del
resto considerare che la decisione impugnata gli abbia dato motivo di allegare
il pagamento della cauzione siccome il Pretore non ne fa cenno. Non se ne può quindi tenere conto in questa procedura.
Semmai RE 1 potrebbe prevalersene a sostegno di una nuova istanza cautelare,
fermo restando che nella sua duplica CO 1 ha allegato di aver versato la tassa
di giustizia di fr. 10'000.– e la cauzione di fr. 20'000.– per il
tramite di familiari e conoscenti.
7.
A
mente del reclamante, con la richiesta di mettere a pegno il __________150
quale cauzione processuale nella causa di accertamento dell’inesistenza del
debito, il convenuto avrebbe ulteriormente dimostrato di voler sottrarre beni
di sua proprietà, poiché se tale richiesta fosse stata accolta, e in caso di
sua soccombenza, il velivolo sarebbe stato liquidato “per ripetibili e spese giudiziarie” invece che a saldo del
credito posto in esecuzione. Non si vede invero quale sia la pretesa
sottrazione. In un caso come nell’altro il ricavo dell’aeromobile spetterebbe
al reclamante. La proposta del convenuto non può essere equiparata a un atto
clandestino con cui egli avrebbe tentato di distrarre, distruggere o liquidare
a vil prezzo un elemento del suo patrimonio a danno del creditore. La censura
va quindi respinta.
8.
Per il reclamante, inoltre, il fatto che il convenuto si stia opponendo
“strenuamente” all’erezione
dell’inventario, chiedendo “addirittura”
in via subordinata il divieto sostitutivo di disporre del velivolo, lascerebbe
supporre che lo stesso stia celando altri beni. Inoltre, con il suo
atteggiamento dilatorio e abusivo il debitore starebbe cercando in ogni modo di
allungare i tempi del procedimento per alienare o comunque per rendere “non aggredibili” i propri beni.
Questi
sono argomenti puramente speculativi non sorretti da indizi di trafugamento di
beni concreti e oggettivi, atti a renderli verosimili. A seguire il reclamante
l’inventario dovrebbe sempre essere ordinato, o perché il debitore vi si oppone
– indizio a suo dire della volontà di voler dissimulare i propri beni – o
perché non vi si oppone, ammettendone così la necessità. Non può essere il
senso dell’art. 170 LEF.
9.
A
detta del reclamante, essendo la misura dell’inventario conservativo poco
incisiva quanto ai diritti del debitore, i propri interessi sono senz’altro
preponderanti rispetto a quelli del convenuto, poiché oltre ad andare incontro
a ingenti spese nel procedimento fondato sull’art. 85a LEF, egli rischia
di non potersi più rivalere sui beni del debitore per ipotesi soccombente
qualora questi se ne sia nel frattempo disfatto. Misconosce, tuttavia, che le
misure conservative dell’art. 170 LEF non sono automatiche ma sono subordinate
all’esigenza di oggettiva necessità. L’esistenza di una procedura di
accertamento dell’inesistenza del credito posto in esecuzione non basta in sé a
giustificare l’erezione di un inventario conservativo. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, l’esecuzione non può essere sospesa
cautelarmente in virtù dell’art. 85a cpv. 2 LEF prima che il creditore
possa richiedere – e non ottenere senz’altro – provvedimenti conservativi
fondati sull’art. 170 LEF (sopra consid. 5.1). Anche sotto questo profilo il
reclamo va disatteso.
10.
Riepilogando,
laddove stabilisce che l’istante non ha reso verosimile la necessità di
allestire un inventario giusta l’art. 170 LEF, la decisione impugnata non
presta il fianco alla critica. In mancanza d’indizi oggettivi e concreti di
atti effettivi o preparatori di trafugamento di beni è inutile determinarsi
sulla censura con cui il reclamante rimprovera al Pretore di aver posto
esigenze di verosimiglianza troppo elevate. Per quanto si possano considerare
lievi, le esigenze di verosimiglianza non possono colmare le carenze
allegatorie dell’istante.
11.
La
tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza della
convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i
rimedi espe-ribili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di fr. 500'000.–, raggiunge senz’altro la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1
fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all’art. 98 LTF.