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Decisione

14.2020.88

Rigetto definitivo dell’opposizione. Procedura a tutela dell’unione coniugale. Transazione giudiziale. Assenza di quantificazione delle spese poste a carico del marito

28 dicembre 2020Italiano10 min

emesso l’8 gennaio 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escus­so CO

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.88

Lugano

28 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.4926 (rigetto

definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promossa con istanza 9 ottobre 2019 da

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

CO 1

(patrocinato dall’avv. dott. PA 2, )

giudicando sul reclamo del 30 giugno 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 18 giugno 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________

emesso l’8 gennaio 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escus­so CO

1 per l’incasso di fr. 64'733.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio

2018, indicando quale causa del credito gli “Interessi ipotecari 16-18; premi assicurativi 16-18;

costi accessori immobile; AIL; tasse; imposte; acqua potabile, Ufficio tecnico;

spese bancarie; controllo RASI; introduzione RFD”.

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 ottobre

2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, limitando la propria pretesa a fr. 21'393.10 (anziché fr. 64'733.–)

oltre agli interessi del 5% dal 5 febbraio 2019. All’udienza di discussione

tenutasi il 2 marzo 2020, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre il

convenuto vi si è opposto producendo un allegato di risposta scritta che è

stato integrato nel verbale d’udienza. Con replica e duplica orali le parti

hanno ribadito le rispettive posizioni contrastanti.

C. Statuendo con decisione del 18 giugno 2020, il Pretore ha respin­to l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità

di fr. 900.– a favore del convenuto.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 giugno 2020 per ottenerne l’annullamento

e l’accoglimento dell’istanza, protestate spe­se e ripetibili. Stante il

prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione

è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 19

giugno 2020, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 29 giugno, che era

giorno festivo (San Pietro e Paolo, art. 1 della legge ticinese concernente i

giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 843.200]), per cui la scadenza

è stata riportata a martedì 30 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo

è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate al­l’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver rilevato che la

transazione sottoscritta dalle parti il 24 novembre 2016 in occasione dell’udienza

indetta nella procedura a tutela dell’unione coniugale – che prevede

segnatamente l’obbligo del convenuto di assumere tutti i costi relativi al

fondo n. __________ RFD di __________ da lui occupato – non costituisce un

valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, poiché non indica alcun

importo determinato delle “spese

correnti” (oltre a quelle assicurative e ipotecarie) ivi

menzionate. Nonostante la procedente abbia documentato i costi finora sostenuti

al posto del marito escusso, il primo giudice ha infatti rilevato l’impossibilità

di rigettare l’opposizione per un importo che non fosse già stato stabilito e quantificato

nella transazione prodotta quale titolo di rigetto.

4.

Nel

reclamo RE 1 non contesta che la transazio­ne giudiziale si limiti a regolare l’assetto

di ripartizione delle spese relative ai fondi occupati dalle parti senza

specificare alcun importo preciso, ma ritiene che secondo costante

giurisprudenza e dottrina la quantificazione della pretesa non deve risultare

dal dispositivo della decisione prodotta quale titolo, ma può essere

determinata dalla motivazione di quest’ultima o dal rinvio ad altri documenti. A

suo dire non sarebbe d’altronde ragionevole pretendere che in una transazione

giudiziale come quella in oggetto sia fissato un importo determinato, essendo

le spese relative all’uso degli immobili – per loro natura – variabili di anno

in anno. Per la reclamante l’esatto ammontare dovuto è rilevabile dai

giustificativi delle spese effettive prodotti con l’istanza, di cui presenta nuova-mente

quattro pagine di calcoli effettuati a giustificazione della propria pretesa.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Il rigetto definitivo dell’opposizione fondato sull’art. 80 cpv. 1 LEF

può essere concesso unicamente se il debitore – nella decisione giudiziaria invocata quale titolo di rigetto – è stato obbligato al pagamento di una somma di

denaro determinata

o se è stato stabilito a suo carico un

obbligo di versamento diretto nei confronti del creditore. L’importo da versare

dev’essere quantificato nella sentenza o almeno risultare in modo chiaro dalla

motivazione o dal rinvio ad

altri documenti (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 38 e 41 ad art. 80; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition,

2017, n. 26 ad art. 80 LEF, con rinvii a DTF 138 II 584 consid.

6.1.1

e 134 III 660 consid. 5.3.2). Il giudice del rigetto si limita a verificare

che la pretesa posta in esecuzione risulti dalla decisione giudiziaria (v.

sopra consid. 2). Non deve né statuire sul contenuto materiale della pretesa né

controllare la correttezza materiale della sentenza. Se la decisione non è

chiara o se è incompleta rimane esclusivo compito del giudice di merito, previa

richiesta di una parte, di chiarire la fattispecie (DTF 135 III 318 seg.

consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2015. 234/237 del 6

aprile 2016, consid. 9, con rinvii).

5.2

Nel

caso specifico, il primo giudice ha constatato a ragione che la transazione

giudiziale sottoscritta dalle parti (doc. C accluso al­l’i­­stanza) non

quantifica le spese stabilite a carico di CO 1 per l’immobile da lui abitato. Si

limita a stabilire al punto 3 che “Il fondo

part. __________ è assegnato in uso al marito con mobili e suppellettili. Il

marito assume tutti i costi relativi a questo immobile e meglio: 1) la quota

parte di 1/3 degli interessi passivi per il mutuo ipotecario; 2) la quota parte

di 1/3 dei premi assicurativi; 3) tutte le spese correnti relative all’immobile

da lui occupato” (doc. C, pag. 2). L’obbligo in questione è

generico: la transazione non indica, neppure nelle premesse, le somme da

corrispondere né stabilisce che le stesse siano da rimborsare alla moglie nel

caso in cui le avesse pagate lei. E poiché non rinvia ad altri documenti – in

particolare alla serie di fatture prodotte in prima sede da RE 1 – che

permettano di specificare e quantificare il debito del­l’escusso, la

transazione ha carattere meramente accertativo e come tale non può costituire

un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (DTF 134 III 660

consid. 5.4; sentenze della CEF 14.2018.197 del 2 maggio 2019, consid. 5 con

rinvii, 14.2015.37 del 20 aprile 2016, consid. 5.1, con i suoi rinvii; Staehelin, op. cit., n.

6.

e 38 ad art. 80 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 3 e 18 ad art. 80 LEF).

5.3

Che

non fosse possibile quantificare già nella transazione le spe­se di cui la

reclamante chiede il rimborso non le viene in soccorso. Per quanto possa

sembrare formalistica, l’esigenza di quantificazione del credito posto in

esecuzione nel titolo di rigetto è confor­me al carattere documentale e alla

natura puramente esecutiva della procedura di rigetto dell’opposizione (v.

sopra consid. 2).

A

RE 1 rimane ad ogni modo la facoltà di far accertare dal giudice del merito il

credito da lei vantato, dimostrando in particolare che le spese in questione

rientrano in quelle contemplate dalla transazione e che le condizioni perché il

convenuto debba rifonderle a lei sono adempiute. Potrà inoltre postulare in

quella causa il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF). Infondato,

il reclamo va dunque respinto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in questa sede

ridotto a fr. 18'792.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– avv.

– avv.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).