14.2020.88
Rigetto definitivo dell’opposizione. Procedura a tutela dell’unione coniugale. Transazione giudiziale. Assenza di quantificazione delle spese poste a carico del marito
28 dicembre 2020Italiano10 min
emesso l’8 gennaio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO
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Incarto n.
14.2020.88
Lugano
28 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.4926 (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 9 ottobre 2019 da
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
CO 1
(patrocinato dall’avv. dott. PA 2, )
giudicando sul reclamo del 30 giugno 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 18 giugno 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso l’8 gennaio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO
1 per l’incasso di fr. 64'733.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio
2018, indicando quale causa del credito gli “Interessi ipotecari 16-18; premi assicurativi 16-18;
costi accessori immobile; AIL; tasse; imposte; acqua potabile, Ufficio tecnico;
spese bancarie; controllo RASI; introduzione RFD”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 ottobre
2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, limitando la propria pretesa a fr. 21'393.10 (anziché fr. 64'733.–)
oltre agli interessi del 5% dal 5 febbraio 2019. All’udienza di discussione
tenutasi il 2 marzo 2020, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre il
convenuto vi si è opposto producendo un allegato di risposta scritta che è
stato integrato nel verbale d’udienza. Con replica e duplica orali le parti
hanno ribadito le rispettive posizioni contrastanti.
C. Statuendo con decisione del 18 giugno 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità
di fr. 900.– a favore del convenuto.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 giugno 2020 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il
prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione
è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 19
giugno 2020, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 29 giugno, che era
giorno festivo (San Pietro e Paolo, art. 1 della legge ticinese concernente i
giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 843.200]), per cui la scadenza
è stata riportata a martedì 30 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo
è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver rilevato che la
transazione sottoscritta dalle parti il 24 novembre 2016 in occasione dell’udienza
indetta nella procedura a tutela dell’unione coniugale – che prevede
segnatamente l’obbligo del convenuto di assumere tutti i costi relativi al
fondo n. __________ RFD di __________ da lui occupato – non costituisce un
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, poiché non indica alcun
importo determinato delle “spese
correnti” (oltre a quelle assicurative e ipotecarie) ivi
menzionate. Nonostante la procedente abbia documentato i costi finora sostenuti
al posto del marito escusso, il primo giudice ha infatti rilevato l’impossibilità
di rigettare l’opposizione per un importo che non fosse già stato stabilito e quantificato
nella transazione prodotta quale titolo di rigetto.
4.
Nel
reclamo RE 1 non contesta che la transazione giudiziale si limiti a regolare l’assetto
di ripartizione delle spese relative ai fondi occupati dalle parti senza
specificare alcun importo preciso, ma ritiene che secondo costante
giurisprudenza e dottrina la quantificazione della pretesa non deve risultare
dal dispositivo della decisione prodotta quale titolo, ma può essere
determinata dalla motivazione di quest’ultima o dal rinvio ad altri documenti. A
suo dire non sarebbe d’altronde ragionevole pretendere che in una transazione
giudiziale come quella in oggetto sia fissato un importo determinato, essendo
le spese relative all’uso degli immobili – per loro natura – variabili di anno
in anno. Per la reclamante l’esatto ammontare dovuto è rilevabile dai
giustificativi delle spese effettive prodotti con l’istanza, di cui presenta nuova-mente
quattro pagine di calcoli effettuati a giustificazione della propria pretesa.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Il rigetto definitivo dell’opposizione fondato sull’art. 80 cpv. 1 LEF
può essere concesso unicamente se il debitore – nella decisione giudiziaria invocata quale titolo di rigetto – è stato obbligato al pagamento di una somma di
denaro determinata
o se è stato stabilito a suo carico un
obbligo di versamento diretto nei confronti del creditore. L’importo da versare
dev’essere quantificato nella sentenza o almeno risultare in modo chiaro dalla
motivazione o dal rinvio ad
altri documenti (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 38 e 41 ad art. 80; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition,
2017, n. 26 ad art. 80 LEF, con rinvii a DTF 138 II 584 consid.
6.1.1
e 134 III 660 consid. 5.3.2). Il giudice del rigetto si limita a verificare
che la pretesa posta in esecuzione risulti dalla decisione giudiziaria (v.
sopra consid. 2). Non deve né statuire sul contenuto materiale della pretesa né
controllare la correttezza materiale della sentenza. Se la decisione non è
chiara o se è incompleta rimane esclusivo compito del giudice di merito, previa
richiesta di una parte, di chiarire la fattispecie (DTF 135 III 318 seg.
consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2015. 234/237 del 6
aprile 2016, consid. 9, con rinvii).
5.2
Nel
caso specifico, il primo giudice ha constatato a ragione che la transazione
giudiziale sottoscritta dalle parti (doc. C accluso all’istanza) non
quantifica le spese stabilite a carico di CO 1 per l’immobile da lui abitato. Si
limita a stabilire al punto 3 che “Il fondo
part. __________ è assegnato in uso al marito con mobili e suppellettili. Il
marito assume tutti i costi relativi a questo immobile e meglio: 1) la quota
parte di 1/3 degli interessi passivi per il mutuo ipotecario; 2) la quota parte
di 1/3 dei premi assicurativi; 3) tutte le spese correnti relative all’immobile
da lui occupato” (doc. C, pag. 2). L’obbligo in questione è
generico: la transazione non indica, neppure nelle premesse, le somme da
corrispondere né stabilisce che le stesse siano da rimborsare alla moglie nel
caso in cui le avesse pagate lei. E poiché non rinvia ad altri documenti – in
particolare alla serie di fatture prodotte in prima sede da RE 1 – che
permettano di specificare e quantificare il debito dell’escusso, la
transazione ha carattere meramente accertativo e come tale non può costituire
un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (DTF 134 III 660
consid. 5.4; sentenze della CEF 14.2018.197 del 2 maggio 2019, consid. 5 con
rinvii, 14.2015.37 del 20 aprile 2016, consid. 5.1, con i suoi rinvii; Staehelin, op. cit., n.
6.
e 38 ad art. 80 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 3 e 18 ad art. 80 LEF).
5.3
Che
non fosse possibile quantificare già nella transazione le spese di cui la
reclamante chiede il rimborso non le viene in soccorso. Per quanto possa
sembrare formalistica, l’esigenza di quantificazione del credito posto in
esecuzione nel titolo di rigetto è conforme al carattere documentale e alla
natura puramente esecutiva della procedura di rigetto dell’opposizione (v.
sopra consid. 2).
A
RE 1 rimane ad ogni modo la facoltà di far accertare dal giudice del merito il
credito da lei vantato, dimostrando in particolare che le spese in questione
rientrano in quelle contemplate dalla transazione e che le condizioni perché il
convenuto debba rifonderle a lei sono adempiute. Potrà inoltre postulare in
quella causa il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF). Infondato,
il reclamo va dunque respinto.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in questa sede
ridotto a fr. 18'792.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– avv.
– avv.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).