14.2020.89
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Quantificazione dell’indennità per spese ripetibili di prima sede in una causa semplice con un valore litigioso elevato
26 gennaio 2021Italiano16 min
i casi in cui l’art. 107 cpv. 1 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma,
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.89
Lugano
26 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.297 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con
istanza 20 marzo 2020 dalla
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1 )
contro
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2 )
giudicando sul reclamo del 1° luglio 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 15 giugno 2020 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 settembre 2019
dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 582'382.95
indicando quali titoli di credito: “Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 582'382.95 del
04.09.2019, Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 627'654.40 del
07.06.2018, Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 676'921.35 del
06.10.2016, Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 715'757.30
del 03.07. 2015, Contratto di mutuo = Inserto 3 del contratto fornitura bevande
dell’11.02.2010 Lettere 30.09.13/03.10.13/31.10.13, Cessione: __________, __________
__________”, oltre a fr. 1'000.– per “Danno di mora secondo l’art. 103/106 CO”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20 marzo
2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Città limitatamente a fr. 582'382.95 (senza
il danno per mora di fr. 1'000.–). Con scritto del 10 giugno 2020 CO 1 ha
dichiarato di ritirare l’opposizione al precetto esecutivo.
C. Statuendo con decisione del 15 giugno 2020, il Pretore aggiunto ha stralciato
la causa dai ruoli, senza prelevare spese giudiziarie e senz’assegnare un’indennità
per ripetibili all’istante. Ha altresì disposto la restituzione all’istante del
maggior (recte: intero) anticipo di fr. 800.– da essa versato. Con lettera del
24 giugno 2020 la RE 1 ha richiesto una motivazione scritta del decreto di
stralcio, la quale le è stata fornita dal Pretore aggiunto il giorno
successivo.
D. Contro
il dispositivo n. 2 della sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° luglio 2020 per ottenere l’assegnazione di fr. 909.60 a titolo di ripetibili di
prima sede e in via “eventuale”
l’annullamento del decreto e il rinvio della causa al
primo giudice per nuovo giudizio. CO 1 non ha presentato osservazioni al
reclamo entro il termine assegnatogli.
Considerando
in diritto: 1. Un decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa
sicché non è impugnabile. Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie è
autoritativo e può formare oggetto di reclamo a norma dell’art. 110 CPC (DTF
139 III 133 consid. 1.2 con riferimenti). In materia di rigetto
dell’opposizione il ricorso inoltrato a titolo indipendente unicamente contro i
dispositivi sulle spese va indirizzato alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso (art. 48 lett. e n. 4a LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica
della motivazione del dispositivo n. 2 sulle spese è avvenuta in concreto al
patrocinatore della RE 1 il 26 giugno 2020, il termine d’impugnazione è sca-duto
lunedì 6 luglio. Presentato il 1° luglio 2020 (data del timbro postale), il
reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata il Pretore aggiunto, a seguito dell’avvenuto ritiro dell’opposizione,
ha stralciato la causa dai ruoli senza prelevare spese processuali né assegnare
indennità per ripetibili all’istante, ma le ha restituito l’intero anticipo di fr. 800.–.
Con scritto del 25 giugno 2020 il Pretore aggiunto ha motivato tale
dispositivo spiegando di aver valutato che tale soluzione fosse la più equa,
oltre che vantaggiosa per l’istante, vista la situazione debitoria del
convenuto, dal quale difficilmente avrebbe potuto recuperare anche solo la
tassa di giustizia anticipata, stante l’attestato di carenza di beni a suo
carico per un importo superiore al mezzo milione. Ad ogni buon conto, ha continuato il giudice di prime cure, si
trattava di un “caso
semplicissimo” conclusosi rapidamente senza un
giudizio di merito e l’istanza di rigetto fondata su un attestato di carenza di beni, indipendentemente dal suo
scoperto, poteva essere redatta anche da un laico con una “motivazione
stringatissima”, sicché
in ogni caso non avrebbe comunque potuto esserle assegnata
un’indennità per ripetibili superiore a fr. 50.– o a fr. 100.–. Il
Pretore aggiunto ha così confermato il dispositivo sulle spese, il quale dev’essere
letto nel suo insieme, nel senso che la mancata assegnazione di ripetibili è
stata “ampiamente
controbilanciata” dall’integrale restituzione dell’anticipo
all’istante, ciò che costituirebbe “un’innegabile agevolazione”.
3. Nel
reclamo la RE 1 sostiene che il Pretore aggiunto abbia disconosciuto che l’art.
95 cpv. 3 lett. b CPC non pone quale presupposto per la concessione d’indennità
per ripetibili la necessità della rappresentanza professionale in quanto tale;
d’altronde secondo l’art. 68 CPC il diritto di farsi rappresentare nel processo
spetta a ogni parte avente la capacità processuale sicché vi è diritto ad avere
una rappresentanza professionale a prescindere dalla difficoltà del caso. In
virtù del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19
dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1), la reclamante osserva
che nel caso specifico per il valore litigioso di fr. 582'382.95 le ripetibili
possono essere fissate in linea di massima tra fr. 4'659.01 e fr. 24'460.
Data “la semplicità del caso e
la rapidità della sua conclusione” è però applicabile
l’art. 13 RTar che permette di derogare a tali limiti, e quindi anche a quello inferiore della forchetta. Secondo la reclamante,
il dispendio di tempo del suo patrocinatore per ricevere le sue
istruzioni, redigere l’istanza ed elaborare le ordinanze della Pretura è ammontato
a 1,8 ore e di conseguenza appare ragionevole, a suo modo di vedere, assegnarle
un’indennità di almeno fr. 909.60, calcolata verosimilmente in base alla
nota formula 2 x OV x OH / (OV + OH) che media fra l’onorario ad valorem
(OV) e quello ad horam (OH) tenuto conto del minimo della tariffa legale
di fr. 4'659.01 e della tariffa oraria media in Ticino di fr. 280.–
secondo l’art. 12 RTar (ossia 2 x 4'659.01 x [280 x 1.8] / [4'659.01 + [280 x
1.8]]).
4. In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità
processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone
un grado minimo di complessità della causa (Bohnet,
in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a
ed. 2018, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini,
in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 1 segg. ad art. 68 CPC). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la
rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette
ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte
soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi
Fatti
i casi in cui l’art. 107 cpv. 1 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma,
però, non rientra quello della necessità del patrocinio (art. 95 cpv. 3 lett. b
CPC e, a contrario, lett. a; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 29 ad art. 95 CPC), invero
rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118
cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell’indennità
per ripetibili (v. sotto consid. 5.1; Tappy,
op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera questione v. la sentenza della CEF 14.2019.21 del 18 giugno 2019, consid. 6 e i rinvii).
4.1 Ne
discende che, conformemente a quanto sostenuto dalla reclamante, le parti
possono far capo a un rappresentante legale senza riguardo alla difficoltà del
caso, e ciò anche nella procedura di rigetto dell’opposizione, non esistendo procedimenti, nel Codice di procedura civile
svizzero, in cui l’assistenza di un legale sia vietata (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 68). La considerazione del
Pretore aggiunto secondo cui l’istanza avrebbe potuto essere redatta “anche da un laico con una
motivazione stringatissima” non può quindi intendersi come un motivo per negare alla reclamante
ogni indennità per l’intervento
del suo patrocinatore, ma solo come l’esplicitazione del carattere semplice
della causa, da prendere in considerazione per valutare il tempo necessario all’avvocato
onde espletare il
mandato in modo diligente e speditivo, oltre all’ammontare della retribuzione
oraria da lui esigibile.
4.2 La
reclamante non contesta che, vista la situazione economica del convenuto, la
restituzione dell’intero anticipo versato costituisca un elemento atto a “controbilanciare” – per riprendere i termini del Pretore aggiunto – la mancata assegnazione di ripetibili. La questione è di sapere se l’indennità
cui ha diritto la reclamante eccede la tassa (valutata in fr. 50.– a fr. 100.–
dal primo giudice) che sarebbe potuta essere prelevata sulla somma da essa
anticipata.
4.3 Il giudice assegna le ripetibili secondo la
tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC). Come rilevato dalla reclamante, giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un
valore determinato o determinabile da fr. 500'000.– sino a fr. 1'000'000.–
le ripetibili sono stabilite tra il 4% e
il 6% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle
procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate
tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi
limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro
e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del
patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il
valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla
presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi
delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle
disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar). Inoltre, se la causa non termina
con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio
giuridico, di desistenza o d’irricevibilità, le ripetibili possono essere
ridotte in misura adeguata (art. 13 cpv. 2 RTar).
4.3.1 Nella
fattispecie, tenuto conto del valore di causa di fr. 582'382.95, l’art. 11
cpv. 1 e cpv. 2 lett. b del suddetto Regolamento stabilisce l’indennità per
ripetibili tra un minimo di fr. 4'660.– (4% x 20% di fr. 582'382.95)
e un massimo pari a fr. 24'460.– (6% x 70% di fr. 582'382.95)
arrotondati. La stessa reclamante ammette però di non aver dedicato al caso più
di 1.8 ora, che secondo la tariffa oraria di fr. 280.– dell’art. 12 RTar
da lei utilizzata per i suoi calcoli dà luogo a un’indennità di fr. 504.–.
Ne risulta una manifesta sproporzione (di oltre 1:9) con il limite inferiore di
fr. 4'660.– dell’onorario ad
valorem, che giustifica una deroga a
quest’ultimo in virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar, come ammesso dalla reclamante.
4.3.2 Anche
quando ci si scosta dai limiti della tariffa, la remunerazione del
rappresentante professionale deve nondimeno mantenersi in un ragionevole
rapporto sia con la prestazione fornita sia con l’importanza della causa,
commisurata al valore litigioso, il giudice disponendo al riguardo di un ampio
potere d’apprezzamento (TREZZINI, op. cit., n. 31 e seg. ad art. 95 CPC). La Camera
tiene conto dell’importanza e della difficoltà della causa modulando la tariffa
oraria, nel Ticino in media di fr. 280.– (art. 12 RTar, che rinvia per
analogia all’art. 11 cpv. 5 e quindi ai criteri appena citati), in funzione del
valore litigioso (sentenza della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018, RtiD 2018
Considerandi
II 846 n. 54c consid. 10.2), fermo restando che non dev’essere inferiore al
minimo di fr. 180.–/ora stabilito dal Tribunale federale (DTF 141 I 124
consid. 3.2 e i rinvii). Va anche considerato l’obiettivo, legittimo, che
sottintende la tariffa di operare una certa compensazione tra cause di valore
litigioso elevato e cause di scarso valore (già citata sentenza della CEF
14.2015
106, consid. 4.1, con un rinvio alla DTF 130 III 228 consid. 2.3 [in
materia di spese giudiziarie]).
4.3.2.1
Nel
caso di specie la reclamante postula un’indennità di fr. 909.60 basandosi
sulla formula giurisprudenziale che media fra l’onorario ad horam e
quello ad valorem. La Camera ha lasciato aperta la questione dell’applicabilità
– definita come oggi discutibile – alla tariffa del 2007 della formula mista “2
x OV x OH / (OV + OH)” (sentenza 14.2015.82 del 24 settembre 2015, consid. 4.2),
preferendole l’approccio concreto appena menzionato (sopra consid. 4.3.2). Tale
giurisprudenza merita conferma per il seguente motivo.
La
formula mista è usata in statistica per calcolare la media detta armonica, pari
al reciproco della media aritmetica dei reciproci di una serie di numeri. Se i
numeri sono due, la media armonica è pari a 2 / (1/a) + (1/b), che può anche
scriversi 2 x a x b / (a + b). È utilizzata per il calcolo della media di
grandezze tra loro inversamente proporzionali o per grandezze definite come
rapporto di altre (definizione Treccani), in particolare per il calcolo della velocità
media (che è funzione del numero di chilometri percorsi nel minor tempo
possibile) o della densità media (rapporto tra massa e volume di una sostanza).
Non è quindi adatta a mediare tempo e valore litigioso, che non stanno in un
rapporto di reciprocità, dal momento che l’onorario cresce sia con l’aumento
del dispendio lavorativo sia con l’aumento del valore litigioso. D’altronde, la
media armonica dà un risultato sempre più vicino al valore minore che non al
valore maggiore (quindi inferiore alla media aritmetica, ma anche geometrica),
ciò che nel caso della determinazione dell’onorario introduce un elemento di
aleatorietà ingiustificabile. La formula mista non costituisce pertanto una
valida soluzione per stabilire le ripetibili nei casi in cui non si applicano i
limiti della tariffa secondo il valore litigioso.
4.3.2.2
In
una simile ipotesi occorre piuttosto riferirsi allo scopo della legge, che è
di garantire all’avvocato una partecipazione adeguata al suo “onorario e alle
spese sopportate nell’interesse del cliente della lite” (art. 10 cpv. 1 RTar). Trattandosi
di un indennizzo, la base di ogni determinazione devono essere una
rimunerazione minima delle ore dell’avvocato (quella determinata dal Tribunale
federale) e un ragionevole rapporto sia con la prestazione fornita sia con l’importanza
della causa (sopra consid. 4.3.2). Oltre all’ampiezza del lavoro e al tempo impiegato
dall’avvocato, i criteri da ponderare sono il valore litigioso, la difficoltà
della causa ed eventuali altre circostanze suscettibili d’influire sullo svolgimento
del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Il valore litigioso è determinante per
valutare il rischio dell’avvocato di dover risarcire il cliente in caso di
errore professionale, ma secondo la tariffa ha anche un valore redistributivo
(“sociale”), nella misura in cui va osservata una certa compensazione tra gli
onorari per cause di scarso valore litigioso e gli onorari per procedura di
elevato valore di causa. Quanto al criterio della complessità della causa,
influisce sia sul tempo da dedicare alla controversia sia sull’ammontare della
retribuzione oraria (perlomeno in un regime di libera concorrenza). Questi
criteri concorrono a determinare la retribuzione oraria dell’avvocato. Nei casi
con un valore di causa e una difficoltà medi la
tariffa di fr. 280.– l’ora dell’art. 12 RTar risulta adeguata. Il limite
inferiore è attualmente di fr. 180.– l’ora (sopra consid. 4.3.2).
Non vi sono limiti verso l’alto, se non quello della “partecipazione adeguata”.
4.3.3
Nel
caso specifico, la causa non presentava particolari difficoltà, ma il valore
litigioso (di fr. 582'382.95) è relativamente elevato. Per il principio di
compensazione appena ricordato, l’indennità di fr. 909.60 richiesta dalla
reclamante, comprensiva delle spese di cancelleria e dell’IVA (art. 11 cpv. 1 e
14.
cpv. 1 RTar), pare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e
ai costi sopportati nell’interesse del cliente nel senso dell’art. 10 cpv. 1
RTar. La rinuncia del Pretore a prelevare una tassa valutata tra fr. 50.– e fr. 100.–
non è pertanto atta a operare una
sufficiente compensazione con l’indennità che la reclamante poteva pretendere.
La decisione impugnata va quindi riformata nel senso di assegnare alla
reclamante, tenuto conto della rinuncia del Pretore, un’indennità di prima
sede di fr. 810.– arrotondati.
5.
La tassa del presente giudizio,
stabilita in
applicazione degli art. 48 e
61.
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.
11.
cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la
reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 1 CPC).
6.
Circa
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, come detto di fr. 909.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
2. Non si prelevano spese processuali. CO 1 rifonderà alla RE 1 fr. 810.–
per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di fr. 10.–
e per fr. 90.– a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 330.–
per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
– avv.
;
– avv.
.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).