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Decisione

14.2020.89

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Quantificazione dell’indennità per spese ripetibili di prima sede in una causa semplice con un valore litigioso elevato

26 gennaio 2021Italiano16 min

i casi in cui l’art. 107 cpv. 1 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta nor­ma,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.89

Lugano

26 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2020.297 (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con

istanza 20 marzo 2020 dalla

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1 )

contro

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 2 )

giudicando sul reclamo del 1° luglio 2020 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 15 giugno 2020 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 settembre 2019

dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 582'382.95

indicando quali titoli di credito: “Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 582'382.95 del

04.09.2019, Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 627'654.40 del

07.06.2018, Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 676'921.35 del

06.10.2016, Ripresa del­l’ACB numero __________ per un importo di 715'757.30

del 03.07. 2015, Contratto di mutuo = Inserto 3 del contratto fornitura bevande

dell’11.02.2010 Lettere 30.09.13/03.10.13/31.10.13, Cessione: __________, __________

__________”, oltre a fr. 1'000.– per “Danno di mora secondo l’art. 103/106 CO”.

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20 marzo

2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Città limitatamente a fr. 582'382.95 (senza

il danno per mo­ra di fr. 1'000.–). Con scritto del 10 giugno 2020 CO 1 ha

dichiarato di ritirare l’opposizione al precetto esecutivo.

C. Statuendo con decisione del 15 giugno 2020, il Pretore aggiunto ha stralciato

la causa dai ruoli, senza prelevare spese giudiziarie e senz’assegnare un’indennità

per ripetibili all’istante. Ha altresì disposto la restituzione all’istante del

maggior (recte: intero) anticipo di fr. 800.– da essa versato. Con lettera del

24 giugno 2020 la RE 1 ha richiesto una motivazione scritta del decreto di

stralcio, la quale le è stata fornita dal Pretore aggiunto il giorno

successivo.

D. Contro

il dispositivo n. 2 della sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° luglio 2020 per ottenere l’assegnazione di fr. 909.60 a titolo di ripetibili di

prima sede e in via “eventuale”

l’annullamento del decreto e il rinvio della causa al

primo giudice per nuovo giudizio. CO 1 non ha presentato osservazioni al

reclamo entro il termine assegnatogli.

Considerando

in diritto: 1. Un decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa

sicché non è impugnabile. Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie è

autoritativo e può formare oggetto di reclamo a norma dell’art. 110 CPC (DTF

139 III 133 consid. 1.2 con riferimenti). In materia di rigetto

dell’opposizione il ricorso inoltrato a titolo indipendente unicamente contro i

dispositivi sulle spese va indirizzato alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso (art. 48 lett. e n. 4a LOG).

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica

della motivazione del dispositivo n. 2 sulle spese è avvenuta in concreto al

patrocinatore della RE 1 il 26 giugno 2020, il termine d’impugnazione è sca-duto

lunedì 6 luglio. Presentato il 1° luglio 2020 (data del timbro postale), il

reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata il Pretore aggiunto, a seguito dell’av­­venuto ritiro dell’opposizione,

ha stralciato la causa dai ruoli senza prelevare spese processuali né assegnare

indennità per ripetibili all’istante, ma le ha restituito l’intero anticipo di fr. 800.–.

Con scrit­to del 25 giugno 2020 il Pretore aggiunto ha motivato tale

dispositivo spiegando di aver valutato che tale soluzione fosse la più equa,

oltre che vantaggiosa per l’istante, vista la situazione debitoria del

convenuto, dal quale difficilmente avrebbe potuto recuperare anche solo la

tassa di giustizia anticipata, stante l’attestato di carenza di beni a suo

carico per un importo superiore al mezzo milione. Ad ogni buon conto, ha continuato il giudice di prime cure, si

trattava di un “caso

semplicissimo” conclusosi rapidamente sen­za un

giudizio di merito e l’istanza di rigetto fondata su un attestato di carenza di beni, indipendentemente dal suo

scoperto, poteva essere redatta anche da un laico con una “motivazione

stringatissima”, sicché

in ogni caso non avrebbe comunque potuto esserle assegnata

un’indennità per ripetibili superiore a fr. 50.– o a fr. 100.–. Il

Pretore aggiunto ha così confermato il dispositivo sulle spese, il qua­le dev’essere

letto nel suo insieme, nel senso che la mancata assegnazione di ripetibili è

stata “ampiamente

controbilanciata” dal­l’integrale restituzione dell’anticipo

all’istante, ciò che costituireb­be “un’innegabile agevolazione”.

3. Nel

reclamo la RE 1 sostiene che il Pretore aggiunto abbia disconosciuto che l’art.

95 cpv. 3 lett. b CPC non pone quale presupposto per la concessione d’indennità

per ripetibili la necessità della rappresentanza professionale in quanto tale;

d’altronde secondo l’art. 68 CPC il diritto di farsi rappresentare nel processo

spetta a ogni parte avente la capacità processuale sicché vi è diritto ad avere

una rappresentanza professionale a prescindere dalla difficoltà del caso. In

virtù del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19

dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1), la reclamante osserva

che nel caso specifico per il valore litigioso di fr. 582'382.95 le ripetibili

possono essere fissate in linea di massima tra fr. 4'659.01 e fr. 24'460.

Data “la semplicità del caso e

la rapidità della sua conclusione” è però applicabile

l’art. 13 RTar che permette di derogare a tali limiti, e quindi anche a quello inferiore della forchetta. Secondo la reclamante,

il dispendio di tempo del suo patrocinatore per ricevere le sue

istruzioni, redigere l’istanza ed elaborare le ordinanze della Pretura è ammontato

a 1,8 ore e di conseguenza appare ragionevole, a suo modo di vedere, assegnarle

un’indennità di almeno fr. 909.60, calcolata verosimilmente in base alla

nota formula 2 x OV x OH / (OV + OH) che media fra l’onorario ad valorem

(OV) e quello ad horam (OH) tenuto conto del minimo della tariffa legale

di fr. 4'659.01 e della tariffa oraria media in Ticino di fr. 280.–

secondo l’art. 12 RTar (ossia 2 x 4'659.01 x [280 x 1.8] / [4'659.01 + [280 x

1.8]]).

4. In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità

processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppo­ne

un grado minimo di complessità della causa (Bohnet,

in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a

ed. 2018, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini,

in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 1 segg. ad art. 68 CPC). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la

rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette

ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte

soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi

Fatti

i casi in cui l’art. 107 cpv. 1 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta nor­ma,

però, non rientra quello della necessità del patrocinio (art. 95 cpv. 3 lett. b

CPC e, a contrario, lett. a; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 29 ad art. 95 CPC), invero

rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118

cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell’indennità

per ripetibili (v. sotto consid. 5.1; Tappy,

op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera questione v. la sentenza della CEF 14.2019.21 del 18 giugno 2019, consid. 6 e i rinvii).

4.1 Ne

discende che, conformemente a quanto sostenuto dalla reclamante, le parti

possono far capo a un rappresentante legale senza riguardo alla difficoltà del

caso, e ciò anche nella procedura di rigetto dell’opposizione, non esistendo procedimenti, nel Codice di procedura civile

svizzero, in cui l’assistenza di un legale sia vietata (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 68). La considerazione del

Pretore aggiunto secondo cui l’istanza avrebbe potuto essere redatta “anche da un laico con una

motivazione stringatissima” non può quindi intendersi come un motivo per negare alla reclamante

ogni indennità per l’intervento

del suo patrocinatore, ma solo come l’esplicita­zione del carattere semplice

della causa, da prendere in considerazione per valutare il tempo necessario all’avvocato

onde esple­tare il

mandato in modo diligente e speditivo, oltre all’ammontare della retribuzione

oraria da lui esigibile.

4.2 La

reclamante non contesta che, vista la situazione economica del convenuto, la

restituzione dell’intero anticipo versato costituisca un elemento atto a “controbilanciare” – per riprendere i termini del Pretore aggiunto – la mancata assegnazione di ripetibili. La questione è di sapere se l’indennità

cui ha diritto la reclamante eccede la tassa (valutata in fr. 50.– a fr. 100.–

dal primo giudice) che sarebbe potuta essere prelevata sulla somma da essa

anticipata.

4.3 Il giudice assegna le ripetibili secondo la

tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC). Come rilevato dalla reclamante, giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un

valore determinato o determinabile da fr. 500'000.– sino a fr. 1'000'000.–

le ripetibili sono stabilite tra il 4% e

il 6% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle

procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate

tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi

limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’am­piezza del lavoro

e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguar­do dello svolgimento del

patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il

valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla

presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi

delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle

disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar). Inoltre, se la causa non termina

con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio

giuridico, di desistenza o d’irricevibilità, le ripetibili possono essere

ridotte in misura adeguata (art. 13 cpv. 2 RTar).

4.3.1 Nella

fattispecie, tenuto conto del valore di causa di fr. 582'382.95, l’art. 11

cpv. 1 e cpv. 2 lett. b del suddetto Regolamento stabilisce l’indennità per

ripetibili tra un minimo di fr. 4'660.– (4% x 20% di fr. 582'382.95)

e un massimo pari a fr. 24'460.– (6% x 70% di fr. 582'382.95)

arrotondati. La stessa reclamante ammette però di non aver dedicato al caso più

di 1.8 ora, che secondo la tariffa oraria di fr. 280.– dell’art. 12 RTar

da lei utilizzata per i suoi calcoli dà luogo a un’indennità di fr. 504.–.

Ne risulta una manifesta sproporzione (di oltre 1:9) con il limite inferiore di

fr. 4'660.– dell’ono­rario ad

valorem, che giustifica una deroga a

quest’ultimo in virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar, come ammesso dalla reclamante.

4.3.2 Anche

quando ci si scosta dai limiti della tariffa, la remunerazione del

rappresentante professionale deve nondimeno mantenersi in un ragionevole

rapporto sia con la prestazione fornita sia con l’im­­portanza della causa,

commisurata al valore litigioso, il giudice disponendo al riguardo di un ampio

potere d’apprezzamento (TREZ­ZINI, op. cit., n. 31 e seg. ad art. 95 CPC). La Camera

tiene conto dell’importanza e della difficoltà della causa modulando la tariffa

oraria, nel Ticino in media di fr. 280.– (art. 12 RTar, che rinvia per

analogia all’art. 11 cpv. 5 e quindi ai criteri appena citati), in funzione del

valore litigioso (sentenza della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018, RtiD 2018

Considerandi

II 846 n. 54c consid. 10.2), fermo restando che non dev’essere inferiore al

minimo di fr. 180.–/ora stabilito dal Tribunale federale (DTF 141 I 124

consid. 3.2 e i rinvii). Va anche considerato l’o­biettivo, legittimo, che

sottintende la tariffa di operare una certa compensazione tra cause di valore

litigioso elevato e cause di scarso valore (già citata sentenza della CEF

14.2015

106, consid. 4.1, con un rinvio alla DTF 130 III 228 consid. 2.3 [in

materia di spese giudiziarie]).

4.3.2.1

Nel

caso di specie la reclamante postula un’indennità di fr. 909.60 basandosi

sulla formula giurisprudenziale che media fra l’onorario ad horam e

quello ad valorem. La Camera ha lasciato aperta la questione dell’applicabilità

– definita come oggi discutibile – alla tariffa del 2007 della formula mista “2

x OV x OH / (OV + OH)” (sentenza 14.2015.82 del 24 settembre 2015, consid. 4.2),

preferendole l’approccio concreto appena menzionato (sopra consid. 4.3.2). Tale

giurisprudenza merita conferma per il seguente motivo.

La

formula mista è usata in statistica per calcolare la media detta armonica, pari

al reciproco della media aritmetica dei reciproci di una serie di numeri. Se i

numeri sono due, la media armonica è pari a 2 / (1/a) + (1/b), che può anche

scriversi 2 x a x b / (a + b). È utilizzata per il calcolo della media di

grandezze tra loro inversamente proporzionali o per grandezze definite come

rapporto di altre (definizione Treccani), in particolare per il calcolo della velocità

media (che è funzione del numero di chilometri percorsi nel minor tempo

possibile) o della densità media (rapporto tra massa e volume di una sostanza).

Non è quindi adatta a mediare tempo e valore litigioso, che non stanno in un

rapporto di reciprocità, dal momento che l’onorario cresce sia con l’aumento

del dispendio lavorativo sia con l’aumento del valore litigioso. D’altronde, la

media armonica dà un risultato sempre più vicino al valore minore che non al

valore maggiore (quindi inferiore alla media aritmetica, ma anche geometrica),

ciò che nel caso della determinazione del­l’onorario introduce un elemento di

aleatorietà ingiustificabile. La formula mista non costituisce pertanto una

valida soluzione per stabilire le ripetibili nei casi in cui non si applicano i

limiti della tariffa secondo il valore litigioso.

4.3.2.2

In

una simile ipotesi occorre piuttosto riferirsi allo scopo della leg­ge, che è

di garantire all’avvocato una partecipazione adeguata al suo “onorario e alle

spese sopportate nell’interesse del cliente della lite” (art. 10 cpv. 1 RTar). Trattandosi

di un indennizzo, la base di ogni determinazione devono essere una

rimunerazione minima delle ore dell’avvocato (quella determinata dal Tribunale

federale) e un ragionevole rapporto sia con la prestazione fornita sia con l’importanza

della causa (sopra consid. 4.3.2). Oltre al­l’ampiezza del lavoro e al tempo impiegato

dall’avvocato, i criteri da ponderare sono il valore litigioso, la difficoltà

della causa ed eventuali altre circostanze suscettibili d’influire sullo svolgimento

del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Il valore litigioso è determinante per

valutare il rischio dell’avvocato di dover risarcire il cliente in caso di

errore professionale, ma secondo la tariffa ha anche un valore redistributivo

(“sociale”), nella misura in cui va osservata una certa compensazione tra gli

onorari per cause di scarso valore litigioso e gli onorari per procedura di

elevato valore di causa. Quanto al criterio della complessità della causa,

influisce sia sul tempo da dedicare alla controversia sia sull’ammontare della

retribuzione oraria (perlomeno in un regime di libera concorrenza). Questi

criteri concorrono a determinare la retribuzione oraria dell’avvocato. Nei casi

con un valore di causa e una difficoltà medi la

tariffa di fr. 280.– l’ora dell’art. 12 RTar risulta adeguata. Il limite

inferiore è attualmente di fr. 180.– l’ora (sopra consid. 4.3.2).

Non vi sono limiti verso l’alto, se non quello della “partecipazione adeguata”.

4.3.3

Nel

caso specifico, la causa non presentava particolari difficoltà, ma il valore

litigioso (di fr. 582'382.95) è relativamente elevato. Per il principio di

compensazione appena ricordato, l’indennità di fr. 909.60 richiesta dalla

reclamante, comprensiva delle spese di cancelleria e dell’IVA (art. 11 cpv. 1 e

14.

cpv. 1 RTar), pare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e

ai costi sopportati nell’interesse del cliente nel senso dell’art. 10 cpv. 1

RTar. La rinuncia del Pretore a prelevare una tassa valutata tra fr. 50.– e fr. 100.–

non è pertanto atta a operare una

sufficiente compensazione con l’indennità che la reclamante poteva pretendere.

La decisione impugnata va quindi riformata nel senso di assegnare alla

reclamante, tenuto conto della rinuncia del Pretore, un’inden­nità di prima

sede di fr. 810.– arrotondati.

5.

La tassa del presente giudizio,

stabilita in

applicazione degli art. 48 e

61.

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.

11.

cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la

reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 1 CPC).

6.

Circa

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, come detto di fr. 909.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

2. Non si prelevano spese processuali. CO 1 rifonderà alla RE 1 fr. 810.–

per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di fr. 10.–

e per fr. 90.– a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 330.–

per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

– avv.

;

– avv.

.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).