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Decisione

14.2020.9

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mutuo. Legittimazione attiva. Esigibilità del credito in seguito all’ottenimento di un sequestro. Decorrenza degli interessi di mora

24 giugno 2020Italiano24 min

sequestro n. __________ del 10.10.2019” e il “riconoscimento di debito 27 febbraio 2015”, fr. 400.– (per “tassa

Source ti.ch

CO 1CO 1CO 1CO 1CO 1CO 1

Incarto n.

14.2020.9

Lugano

17 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.1398 (rigetto

provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona

promossa con istanza 22 novembre 2019 da

CO 1, __________

contro

RE 1, __________

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________

__________)

giudicando sul reclamo del 27 gennaio 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 15 gennaio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 27 febbraio 2015 RE 1 ha sottoscritto in favore di PI 1 un

documento intitolato “riconoscimento

di debito” avente il tenore seguente: “La sottoscritta RE 1 dichiara di essere

debitrice nei confronti del signor PI 1, __________, per versamenti ricevuti a

titolo di prestito, nel corso dell’anno 2013 per un importo di CHF 125'000.00 a

titolo di prestito personale, per un importo di CHF 65'000.00 quale

finanziamento da immettere nella società __________, __________. La

sottoscritta conferma altresì di essere debitrice nei confronti del signor PI 1 per gli importi già figuranti il 31.12.2012

ossia prestito personale CHF 25'000.00, finanziamento __________, __________

CHF 153'630.00”. PI 1 è deceduto il 7 ottobre 2019.

In

accoglimento dell’istanza presentata il 9 ottobre 2019 dall’avv. CO 1 e da PI 2

in rappresentanza degli eredi di PI 1, il Pretore del Distretto di Bellinzona

ha decretato lo stesso giorno nei confronti di RE 1 il sequestro di un fondo a

Bellinzona intestato alla debitrice fino a concorrenza di fr. 368'630.–. Quale

titolo di credito gli istanti hanno indicato il riconoscimento di debito del 27

febbraio 2015 e quale causa di sequestro il trafugamento di beni o la fuga (art.

271 cpv. 1 cifra 2 e cpv. 2 LEF). L’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona ha eseguito

il sequestro il 10 ottobre 2019.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 ottobre 2019 dal­l’Ufficio di

esecuzione di Bellinzona, CO 1 e PI 2, sempre in rappresentanza della comunione

ereditaria di fu PI 1, hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 368'630.–

oltre agli interessi del 5% dal 10 ottobre 2019, indicando quale causa del

credito la “convalida del

sequestro n. __________ del 10.10.2019” e il “riconoscimento di debito 27 febbraio 2015”, fr. 400.– (per “tassa

di giustizia e spese”) e fr. 323.90 (per “spese sequestro”).

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 novembre

2019 l’avv. CO 1, in forza del certificato di esecutore testamentario nella

successione di fu PI 1 rilasciato il 14 novembre 2019, ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona “per fr. 368'300.– oltre interessi del 5% dal 10

ottobre 2019 e spese” indicando il valore di causa in fr. 368'630.–.

Con osservazioni del 7 gennaio 2020 la convenuta si è opposta all’istanza.

D. Statuendo con decisione del 15 gennaio 2020, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 360.– e un’indennità di fr. 1'200.–

a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 gennaio 2020 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza. Con osservazioni del 18 maggio 2020 l’CO 1 ha

concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 27 gennaio 2020 contro la sentenza notificata al patrocinatore di

RE 1 il 16 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo, la scadenza del 26

gennaio essendo stata riportata a lunedì 27 gennaio in virtù dell’art 142 cpv.

3.

CPC (per il rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2

La Camera decide in

linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III

417.

con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC

con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326.

cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­za

del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.

4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella decisione impugnata, il Pretore ha

ritenuto che il riconoscimento di debito sottoscritto dalla parte convenuta il

27.

febbraio 2015 in favore di PI 1 costituisce un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione. Il primo giudice ha d’altronde respinto l’eccezione

sollevata dalla convenuta secondo cui l’istan­­te non avrebbe dimostrato di poter

agire incondizionatamente per la comunione ereditaria perché dal certificato che

lo designa come esecutore testamentario non si evince alcuna disposizione

contraria del testatore circa i suoi diritti e doveri così come indicati all’art.

518.

cpv. 1 CC. In merito all’altra eccezione della convenuta per cui il credito

posto in esecuzione non sarebbe esigibile, siccome le somme riconosciute nella

dichiarazione del 27 febbraio 2015 si baserebbero su un contratto di mutuo non

disdetto con il preavviso di sei settimane dell’art. 318 CO, il Pretore ha considerato

che firmando la dichiarazione del 27 febbraio 2015 la convenuta si è impegnata

a restituire a PI 1 le somme ricevute indipendentemente dalla causa per la

quale le stesse le sono state consegnate. Il documento da lei sottoscritto è infatti un

riconoscimento di debito e non un contratto di mutuo, che per altro non è stato

prodotto e di cui non si conoscono i contenuti, e pertanto l’eventuale

inesigibilità del credito di restituzione del mutuo non inficerebbe comunque il

titolo di rigetto del­l’opposizione.

4.

Con

il reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di non aver rilevato la mancanza d’identità

tra la comunione ereditaria escutente, la cui composizione è ignota, e l’ese­­cutore

testamentario istante (v. sotto consid. 5.1). Inoltre, essa ripropone la tesi

relativa all’inesigibilità del credito posto in esecuzione evidenziando come il

primo giudice, pur ammettendo che alla base del riconoscimento di debito

dovrebbe esserci un contratto di mutuo, ha rigettato

l’opposizione sebbene l’istante non ab­bia comprovato con documenti l’esigibilità

del credito (v. sotto consid. 5.3).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escu­­tente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Il giudice deve pure verificare,

se è contestata, la legittimazione attiva e passiva delle parti, ossia la

titolarità attiva o passiva della pretesa dedotta in giudizio (sentenza della

CEF 14.2014.168 del 16 aprile 2015, consid. 4). Significa in particolare che va

anche controllato se vi è identità fra il creditore indicato nel precetto

esecutivo e l’istante, l’assenza di tale presupposto conducendo alla reiezione

dell’istanza (sentenza della CEF 14.2015.77 del 24 luglio 2015, consid. 4,

massimata in RtiD 2016 I 718 n. 41c).

5.1

Con il reclamo, RE 1 fa notare che sia nell’istanza

di sequestro sia nel decreto di sequestro e nel precetto esecutivo figurano

come creditori CO 1 e PI 2 in qualità di rappresentati della comunione

ereditaria di fu PI 1, di cui s’ignora la composizione, mentre il rigetto del­l’opposizione

è stato chiesto e ottenuto da CO 1, ossia l’esecutore testamentario che il

defunto ha designato nel suo testamento pubblico. Sostiene che non vi sarebbe

identità tra la comunione ereditaria escutente e l’esecutore testamentario istante.

La reclamante afferma di esser venuta a conoscenza del testamento solo con l’istanza

di rigetto, alla quale è allegato il certificato che ne fa menzione. A tal

proposito rileva che siccome l’istante non ha mai sostenuto che gli eredi

istituiti fossero identici agli eredi legittimi indicati nella domanda di

sequestro e nel precetto esecutivo a convalida del medesimo, “in gioco vi possono sussistere due entità

giuridiche che possono vantare gli stessi diritti”. Ne conseguirebbe, a mente della reclamante, la

nullità della sentenza impugnata, atteso che è in discussione la titolarità dei

diritti controversi che la controparte pretende emergano dal riconoscimento di

debito del 27 febbraio 2015.

5.2

Nelle

sue osservazioni, CO 1 sostiene che tale censura, sollevata per la prima volta

in sede di reclamo, configura un abuso manifesto di diritto ai sensi dell’art.

2.

CC. Avesse infatti RE 1 avanzato tale

argomento in sede d’os­­servazioni all’istanza, mediante replica

spontanea egli avrebbe potuto confutarlo con documenti. L’CO 1 evidenzia

altresì che RE 1 si è limitata in prima sede a mettere genericamente in dubbio

l’esistenza dei pieni poteri dell’esecutore testamentario ai sensi dell’art.

518.

cpv. 1 CC, censura questa che è stata a giusto titolo respinta dal Pretore.

5.3

Orbene, secondo la giurisprudenza la

legittimazione attiva è da considerare alla stregua di un’allegazione di fatto

implicita, che se non è contestata dinanzi al giudice di prime cure è da reputare

appurata, sicché non è più possibile metterla in discussione in se­de di

reclamo (art. 150 cpv. 1 CPC

a

contrario; sentenza del

Tribunale federale 4A_357/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 2.2 con rinvii; TREZZINI, Commentario pratico al Codice di diritto processuale

civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 8 e segg. ad art. 60 CPC).

5.3.1

Nel

caso specifico, in prima sede RE 1 si è limitata a mettere in dubbio l’estensione

dei pieni poteri dell’esecutore testamentario, senza nulla eccepire sulla

mancata indicazione della composizione della comunione ereditaria, sicché il

giudice poteva considerare la legittimazione attiva dell’istante incontestata,

e quindi appurata (art. 150 cpv. 1 CPC

a contrario). Ad ogni modo la questione della composizione della comunione

ereditaria è senza rilievo nella procedura in esame poiché l’istanza è stata

presentata, correttamente, dall’esecutore testamentario, ovvero dall’unica

persona legittimata in nome proprio a condurre processi, escutere e ricevere

atti esecutivi per conto della successione (già citata sentenza 14.2015.77,

consid. 1.1). Sapere se l’i­­stanza di sequestro o la domanda di esecuzione a

convalida dello stesso sia stata inoltrata da persone legittimate esula da

quanto rientra nella competenza del giudice del rigetto. La reclamante avrebbe

dovuto sollevare l’eccezione con il rimedio giuridico specifico, cioè l’opposizione

al sequestro (art. 278 LEF), rispettivamente il ricorso all’autorità di

vigilanza (art. 17 LEF).

5.3.2

Contrariamente

a quanto asserito dalla reclamante, neppure è problematica la questione della

titolarità dei diritti che scaturiscono dal riconoscimento di debito del 27

febbraio 2015. Tale titolo vale infatti anche a favore degli eredi di PI 1 (art.

560.

cpv. 2 CC; sentenza del Tribunale federale 5A_635/2008 del 23 gennaio 2009

consid. 2.3 a contrario; sentenza della CEF 14.2019. 167 del 10

febbraio 2020, consid. 5), e quindi a favore dell’esecu­­tore testamentario che

li rappresenta in nome proprio e in via esclusiva.

5.4

Con

il reclamo, RE 1 sostiene che il Pretore avrebbe violato il diritto, poiché ha

accolto l’istanza di rigetto sebbene dalla dichiarazione da lei sottoscritta il

27.

febbraio 2015 non emergesse il momento dell’esigibilità del credito, che

spettava al creditore comprovare mediante documenti. A tal proposito, la

reclamante osserva che probabilmente, come rilevato dal Pretore stesso, a monte

di tale dichiarazione vi sarebbe un contratto di mutuo, che spettava all’istante

produrre, siccome lo stesso dovrebbe fornire indicazioni riguardo all’esigibilità

del credito.

5.4.1

Nelle

osservazioni al reclamo CO 1 precisa che con scritto del 20 settembre 2019 (che

figura nell’incarto relativo al sequestro, incluso negli atti), in

rappresentanza di PI 1 ha fissato a RE 1 un termine di sei settimane (giusta l’art.

318.

CO) per restituire i mutui. L’CO 1 ricorda poi di aver ottenuto il

sequestro sulla base della causa enunciata all’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF sicché

il credito posto in esecuzione è comunque diventato esigibile con la

concessione del sequestro in virtù dell’art. 271 cpv. 2 LEF.

5.4.2

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Secondo la giurisprudenza, l’escutente deve

dimostrare (e non solo rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale

5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi), con

documenti, l’esi­­gibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro

dell’ese­­cuzione ovvero prima della notifica del precetto

esecutivo (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013

consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002,

consid. 5.3; STAEHELIN in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a

ed. 2010, n. 79 ad art. 82 LEF, con rinvii), ove essa non risulti già dal

titolo di rigetto (sentenza della CEF 14.2015.65 dell’11 agosto 2015, consid. 5).

5.4.3

L’CO 1 non ha allegato in prima sede di aver

disdetto i mutui. Nuova, l’allegazione è irricevibile in questa sede (art. 326

cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).

5.4.4

Egli

ha per contro ricordato nell’istanza di aver ottenuto il sequestro del fondo

della convenuta sulla scorta del decreto emanato il 9 ottobre 2019 dal Pretore

del Distretto di Bellinzona, che ha regolarmente prodotto (quale doc. B, v.

istanza, ad n. 2).

5.4.4.1

Orbene,

la concessione di un sequestro sulla base delle cause enunciate alle cifre 1 e

2.

dell’art. 271 cpv. 1 LEF (debitore senza domicilio fisso, rispettivamente

trafugamento dei suoi beni, fuga o preparazione alla fuga) rende esigibile il

credito vantato dal sequestrante nei confronti del debitore (art. 272 cpv. 2

LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016, consid. 3.2,

RSPC 2016, pag. 463; Veuillet

in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 101 ad

art. 82 LEF; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 72 e 63 ad art. 271 LEF).

Al debitore (ma non a terzi come ad esempio il

fideiussore) è quindi precluso invocare la mancata esigibilità del credito nell’ambito

della procedura esecutiva o di merito volta alla convalida dello stesso, fermo

restando che tale esigibilità non ha alcuna portata indipendente, siccome cessa

quando il sequestro viene annullato o diviene caduco (già citata sentenza del Tribu-nale federale 5A_954/2015, consid. 3.2

con riferimenti, in particolare a Gilliéron in: Commentaire

de la LP, vol. IV, 2003, n. 41 ad art. 271 LEF).

5.4.4.2

Non

vi è unanimità sul momento in cui il credito del sequestrante diventa esigibile

a norma dell’art. 271 cpv. 2 LEF. Per una parte della dottrina, ciò avverrebbe

già al momento dell’inoltro dell’istan­­za di sequestro, purché sia ricevibile

(Gilliéron, op. cit. loc. cit.; Daniel Peyer,

Substanziierung und Beweis im Arrestrecht, ZZZ/ PCEF 41/2017, pag. 62).

Per la giurisprudenza e altri autori il credito diventa esigibile al momento della concessione del sequestro (nota decisione 5A_954/2015, consid. 3.2;

decisione della Cour de justice

di Ginevra del 25 maggio 1981, SJ 1982, 64; Kren Kost­kiewicz in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 1

ad art. 271 LEF; Daniela Frenkel, Informationsbeschaffung zur

Glaubhaftmachung der

Arrestvoraussetzungen sowie Auskunfts­pflichten im

Arrestvollzug, Zürcher Studien zum Verfahrensrecht Band/Nr. 170, 2012, pag. 58

ad 3/D/b, che con la parola “Arrestlegung” pare riferirsi alla concessione del sequestro e

non alla sua esecuzione [“Arrestvollstreckung”]). Secondo una terza corrente (Jaeger, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 3a

ed. 1911, n. 17 ad art. 271 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II,

4a ed. 1997/1999, n. 44 ad art. 271 LEF) l’esigibilità si produce però non al momento della

concessione del sequestro bensì della sua esecuzione. Infine, per Stoffel/Chabloz (in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 49 ad art. 271 LEF) il momento determinante è quello in cui la decisione

di sequestro diviene definitiva, ovvero il giorno dopo la scadenza del termine

di opposizione o della definitiva non ammissione dell’opposizione (art. 278

LEF).

La

prima tesi non trova conforto nel secondo periodo del testo del­l’art. 271 cpv.

2.

LEF (“esso [cioè il sequestro] produce, rimpetto al debitore, la scadenza del

credito”). Non può neppure giustificarsi con il motivo per cui il sequestro

potrebbe essere decretato solo se il credito è già esigibile prima della sua

concessione, dal momento che la legge già rinuncia esplicitamente al

presupposto del­l’esigibilità in un’altra disposizione, o meglio nel primo

periodo del­l’art. 271 cpv. 2 LEF. È poco probabile che il legislatore abbia

ripetuto nel secondo periodo la stessa regola contenuta nel primo.

Le

altre tre tesi sono compatibili con il testo legale, ancorché quel­la sostenuta

da Jaeger appaia quella più vicina

al testo dell’art. 271 cpv. 2 LEF, che usa la parola “sequestro” e non “decreto

(o decisione) di sequestro”. Dal profilo teleologico, il secondo e il ter­zo

approccio appaiono più in linea con lo scopo della norma – impedire al debitore

d’invocare l’inesigibilità del credito nell’esecu­zione o nella procedura

giudiziaria di convalida (decisione 5A_

954/2015 consid. 3.2; Jaeger e

Gilliéron, op. cit. loc. cit.) – che non il quarto. Vista la scarsa

credibilità del debitore risultante dai suoi presunti tentativi di sottrarsi

all’adempimento dei propri obblighi nei confronti del debitore, non dev’essergli

consentito di ostacolare la procedura di convalida interponendo opposizione al

sequestro. Se poi gli riesce di far revocare il sequestro, tutti gli effetti

della misura decadranno, compresa l’esigibilità del credito (decisione 5A_954/ 2015, consid. 3.2).

Tra

la seconda e la terza corrente sembra più convincente la terza (quella di Jaeger). Finché non è eseguito (o se lo

è tardivamente: DTF 98 III 78 consid. 3/b), un sequestro non esplica effetti e

ciò deve valere anche per la questione dell’esigibilità del credito vantato dal

sequestrante. Contrariamente a quanto osserva Kren Kostkiewicz, non si può paragonare un sequestro che non ha ancora avuto effetti

con un sequestro eseguito che viene poi revocato o annullato. D’altro canto,

siccome l’esigibilità statuita all’art. 271 cpv. 2 LEF è una finzione (Frenkel, op. cit.

loc. cit.) si potrebbe anche sostenere ch’essa

si verifica al momento della concessione del sequestro indipendentemente dalla

sua esecuzione. Non avendo risvolti pratici nella fattispecie (v. sotto

consid. 5.4.4.3 e 5.5), la questione può rimanere aperta.

5.4.4.3

Nel caso concreto, il sequestro è stato decretato in

virtù dell’art. 271 cpv. 1 cifra

2.

LEF e la reclamante non ha allegato né

reso verosimile (giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF) che la misura sarebbe stata nel

frattempo revocata. Il credito posto in esecuzione deve così reputarsi

esigibile al più tardi dall’esecuzione del sequestro, avvenuta il 10 ottobre

2019.

(v. il relativo verbale, doc. C), e risulta dunque anteriore alla notifica del precetto esecutivo, avvenuta

il 29 ottobre 2019 (doc. F). Che in prima sede l’CO 1 non abbia

esplicitamente fondato l’esigibilità del credito sull’art. 271 cpv. 2 LEF e che

il Pretore non abbia posto tale norma alla base della propria sentenza non giova alla reclamante. Si tratta infatti di un’ar­­gomentazione

di tipo giuridico, proponibile in ogni stadio di causa stante il principio iura novit curia (art. 57 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_303/2018

del 17 ottobre 2018 consid. 3.2). Il reclamo si rivela dunque infondato anche

su questo punto.

5.5

Per quanto attiene agli interessi di mora, l’istante

ha indicato la loro decorrenza dal 10 ottobre 2019, ossia dal giorno che segue l’ema­nazione

della decisione di sequestro (doc. B). Ora, come esposto sopra (consid.

5.4.4.3), il suo credito è diventato esigibile al più tardi quello stesso 10

ottobre 2019 in virtù dell’art. 271 cpv. 2 LEF.

5.5.1

Il

problema è che gli interessi di mora iniziano a maturare solo dal momento in

cui il debitore si trova in mora (art. 104 cpv. 2 CO), ciò che presuppone in

linea di massima una previa interpellazione del creditore (art. 102 cpv. 1 CO),

tranne se il giorno dell’adempi­mento è stato stabilito dalle parti o risulta

da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta (art. 102 cpv. 2

CO). Tale eccezione non entra in considerazione nei casi in cui l’esigi­bilità è

stabilita dalla legge (Wiegand in:

Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 10 ad art.

102.

CO; Weber in: Berner Kommentar

VI/1/5, 2000, n. 119 ad art. 102 CO; Stéphane Spahr, L’intérêt

moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 pag. 361 ad 1 e 2), come

nella fattispecie (art. 272 cpv. 2 LEF; esplicitamente:

Thévenoz in: Commentaire romand,

Code des obli­gations I, 2a ed. 2012, n. 29 ad art. 102 CO).

È pertanto necessaria una preventiva interpellazione perché gli interessi di

mora comincino a decorrere, a meno che la legge stessa (ad es. gli art. 213

cpv. 2, 400 cpv. 2, 681 cpv. 1, 1045 cpv. 1, 1046 CO) disponga diversamente (Thévenoz,

op. cit., n. 32 ad art. 102; Spahr,

op. cit., pag. 362). Tra queste norme eccezionali non rientra l’art. 272 cpv. 2

LEF, che si limita a statuire l’esigibilità del credito del sequestrante.

5.5.2

L’interpellazione

deve esprimere in modo chiaro la volontà del creditore di ottenere senza

indugio l’esecuzione della prestazione convenuta designata in modo

sufficientemente preciso perché il debitore possa capire quanto chiede il

creditore (DTF 143 II 43 consid. 5.2.2; 129 III 541 consid. 3.2.2; Thévenoz,

op. cit., n. 17 ad art. 102; Spahr,

op. cit., pag. 356 ad a). Sono considerate valide

interpellazioni segnatamente l’avvio di un’esecuzione o di un’ azione

condannatoria, l’invio di un invito scritto al debitore a eseguire la

prestazione dovuta, di un richiamo o di un estratto conto dopo la scadenza del

termine di pagamento o la richiesta d’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori (Spahr, op. cit., pag. 356 ad b; Thévenoz,

op. cit., n. 22 e 24 ad art. 102). All’istanza di sequestro deve anche essere

riconosciuto lo stesso effetto perché essa indica in modo univoco il credito da

garantire (oltre a renderlo verosimile: art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF) e manifesta

così la volontà del creditore sequestrante d’incassarlo senza indugio (alla stregua del creditore che chiede l’iscrizione

provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani

e imprenditori).

5.5.3

In applicazione analogica dell’art. 108 n. 1 CO, un’interpellazione

è invero superflua ove si evinca senz’ambiguità dalle dichiarazioni o dal

contegno del debitore, anche precedenti l’esigibilità del debito (violazione anticipata

del contratto), ch’egli non intende o non è in grado di eseguire la prestazione

promessa (DTF 143 II 44 consid. 5.2.2 e i rinvii; Weber op. cit., n. 119 ad art. 102; Théve­noz, op. cit., n. 148

ad b ad art. 102). Potrebbe essere il caso del debitore nelle ipotesi

contemplate dall’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF, siccome questi

manifesta di volersi sottrarre ai propri obblighi. Non può però presumersi,

indipendentemente dalle circostanze, che il debitore, venuto a conoscenza del

sequestro, non si risolverebbe a pagare. Inoltre, se in quelle ipotesi il

debitore dovesse sempre reputarsi in mora senza interpellazione, l’art. 272

cpv. 2 LEF risulterebbe inutile. Ove il creditore sequestrante intenda ottenere

il pagamento d’interessi di mora già prima della notifica del decreto di

sequestro al debitore, gli spetta dunque dimostrare –nella procedura di

sequestro rendere verosimile – che un’interpel­lazione era inutile nelle

circostanze concrete della fattispecie.

5.5.4

Essendo una dichiarazione soggetta

a ricezione, l’interpellazione esplica i suoi effetti – la messa in mora e la

contemporanea decorrenza degli interessi di mora – in linea di principio

immediatamente dalla sua ricezione dal debitore o da un suo valido

rappresentante, ovvero dalla sua entrata nella sfera di dominio degli stessi (DTF

130.

V 421 consid. 5.1; 103 II 105 consid. 1/a; sentenze del Tribunale federale

4A_320/2018 del 13 dicembre 2018 consid. 5.2; 4A_11/2013 del 16 maggio 2013

consid. 5; 5C.177/2005 del 25 feb­braio 2006 consid. 6.1; Weber, op. cit., n. 103-104 ad art. 102;

Ter­cier/Pichonnaz, Le droit des

obligations, 6a ed. 2019, n. 1378; Thévenoz,

op. cit., n. 19 ad art. 102; Spahr, op. cit., pag. 359 ad g e i rinvii).

Per la dottrina apparentemente

dominante andrebbe tenuto conto di un “tempo di reazione” di almeno un giorno,

ma che potrebbe anche essere più lungo a dipendenza della durata degli atti

preparatori necessari all’esecuzione (Weber,

op. cit., n. 105-106 ad art. 102 e i rinvii; Tercier/Pichonnaz,

op. cit., n. 1380). La questione si pone però solo se il debitore

effettivamente esegue la prestazione dopo l’interpellazione entro un termine da

considerare adeguato al­la luce delle circostanze concrete della fattispecie.

Nel caso contrario, invece, nulla giustifica di non attenersi al momento della ricezione dell’interpellazione (cfr. sentenza

del Tribunale federale 4A_ 603/2009 del 9 giugno 2010 consid. 2.3 in merito alla mora qualificata degli art. 107-109 CO). Per

il calcolo dell’interesse, il giorno della ricezione non è computato (cfr. art.

77.

cpv. 1 n. 1 CO).

5.5.5

Nel caso specifico l’CO 1

non ha allegato che un’interpella­zione sarebbe stata superflua in ragione di

pregresse dichiarazioni della debitrice o dell’atteggiamento di lei. Del resto

egli non ha formulato alcuna richiesta d’interessi moratori nella sua istanza

di sequestro. Di conseguenza il rigetto dev’essere concesso per gli in-teressi

di mora decorrenti al tasso di legge del 5% (art. 104. cpv. 1 CO) dalla

notifica del decreto di sequestro a RE 1, avvenuta mediante pubblicazione sul

foglio ufficiale il 18 ottobre 2019 (art. 66 cpv. 4 LEF; doc. E).

6.

In entrambe le sedi, la

tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.

1.

OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178. 310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale della

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 368'630.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 368'630.– oltre agli

interessi di mora del 5% dal 18 ottobre 2019”.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a CO 1

fr. 5'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).