14.2020.9
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mutuo. Legittimazione attiva. Esigibilità del credito in seguito all’ottenimento di un sequestro. Decorrenza degli interessi di mora
24 giugno 2020Italiano24 min
sequestro n. __________ del 10.10.2019” e il “riconoscimento di debito 27 febbraio 2015”, fr. 400.– (per “tassa
Source ti.ch
CO 1CO 1CO 1CO 1CO 1CO 1
Incarto n.
14.2020.9
Lugano
17 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.1398 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza 22 novembre 2019 da
CO 1, __________
contro
RE 1, __________
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________
__________)
giudicando sul reclamo del 27 gennaio 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 15 gennaio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 27 febbraio 2015 RE 1 ha sottoscritto in favore di PI 1 un
documento intitolato “riconoscimento
di debito” avente il tenore seguente: “La sottoscritta RE 1 dichiara di essere
debitrice nei confronti del signor PI 1, __________, per versamenti ricevuti a
titolo di prestito, nel corso dell’anno 2013 per un importo di CHF 125'000.00 a
titolo di prestito personale, per un importo di CHF 65'000.00 quale
finanziamento da immettere nella società __________, __________. La
sottoscritta conferma altresì di essere debitrice nei confronti del signor PI 1 per gli importi già figuranti il 31.12.2012
ossia prestito personale CHF 25'000.00, finanziamento __________, __________
CHF 153'630.00”. PI 1 è deceduto il 7 ottobre 2019.
In
accoglimento dell’istanza presentata il 9 ottobre 2019 dall’avv. CO 1 e da PI 2
in rappresentanza degli eredi di PI 1, il Pretore del Distretto di Bellinzona
ha decretato lo stesso giorno nei confronti di RE 1 il sequestro di un fondo a
Bellinzona intestato alla debitrice fino a concorrenza di fr. 368'630.–. Quale
titolo di credito gli istanti hanno indicato il riconoscimento di debito del 27
febbraio 2015 e quale causa di sequestro il trafugamento di beni o la fuga (art.
271 cpv. 1 cifra 2 e cpv. 2 LEF). L’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona ha eseguito
il sequestro il 10 ottobre 2019.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 ottobre 2019 dall’Ufficio di
esecuzione di Bellinzona, CO 1 e PI 2, sempre in rappresentanza della comunione
ereditaria di fu PI 1, hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 368'630.–
oltre agli interessi del 5% dal 10 ottobre 2019, indicando quale causa del
credito la “convalida del
sequestro n. __________ del 10.10.2019” e il “riconoscimento di debito 27 febbraio 2015”, fr. 400.– (per “tassa
di giustizia e spese”) e fr. 323.90 (per “spese sequestro”).
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 novembre
2019 l’avv. CO 1, in forza del certificato di esecutore testamentario nella
successione di fu PI 1 rilasciato il 14 novembre 2019, ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona “per fr. 368'300.– oltre interessi del 5% dal 10
ottobre 2019 e spese” indicando il valore di causa in fr. 368'630.–.
Con osservazioni del 7 gennaio 2020 la convenuta si è opposta all’istanza.
D. Statuendo con decisione del 15 gennaio 2020, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 360.– e un’indennità di fr. 1'200.–
a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 gennaio 2020 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Con osservazioni del 18 maggio 2020 l’CO 1 ha
concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 27 gennaio 2020 contro la sentenza notificata al patrocinatore di
RE 1 il 16 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo, la scadenza del 26
gennaio essendo stata riportata a lunedì 27 gennaio in virtù dell’art 142 cpv.
3.
CPC (per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
La Camera decide in
linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III
417.
consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326.
cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto
esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587
consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha
ritenuto che il riconoscimento di debito sottoscritto dalla parte convenuta il
27.
febbraio 2015 in favore di PI 1 costituisce un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione. Il primo giudice ha d’altronde respinto l’eccezione
sollevata dalla convenuta secondo cui l’istante non avrebbe dimostrato di poter
agire incondizionatamente per la comunione ereditaria perché dal certificato che
lo designa come esecutore testamentario non si evince alcuna disposizione
contraria del testatore circa i suoi diritti e doveri così come indicati all’art.
518.
cpv. 1 CC. In merito all’altra eccezione della convenuta per cui il credito
posto in esecuzione non sarebbe esigibile, siccome le somme riconosciute nella
dichiarazione del 27 febbraio 2015 si baserebbero su un contratto di mutuo non
disdetto con il preavviso di sei settimane dell’art. 318 CO, il Pretore ha considerato
che firmando la dichiarazione del 27 febbraio 2015 la convenuta si è impegnata
a restituire a PI 1 le somme ricevute indipendentemente dalla causa per la
quale le stesse le sono state consegnate. Il documento da lei sottoscritto è infatti un
riconoscimento di debito e non un contratto di mutuo, che per altro non è stato
prodotto e di cui non si conoscono i contenuti, e pertanto l’eventuale
inesigibilità del credito di restituzione del mutuo non inficerebbe comunque il
titolo di rigetto dell’opposizione.
4.
Con
il reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di non aver rilevato la mancanza d’identità
tra la comunione ereditaria escutente, la cui composizione è ignota, e l’esecutore
testamentario istante (v. sotto consid. 5.1). Inoltre, essa ripropone la tesi
relativa all’inesigibilità del credito posto in esecuzione evidenziando come il
primo giudice, pur ammettendo che alla base del riconoscimento di debito
dovrebbe esserci un contratto di mutuo, ha rigettato
l’opposizione sebbene l’istante non abbia comprovato con documenti l’esigibilità
del credito (v. sotto consid. 5.3).
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Il giudice deve pure verificare,
se è contestata, la legittimazione attiva e passiva delle parti, ossia la
titolarità attiva o passiva della pretesa dedotta in giudizio (sentenza della
CEF 14.2014.168 del 16 aprile 2015, consid. 4). Significa in particolare che va
anche controllato se vi è identità fra il creditore indicato nel precetto
esecutivo e l’istante, l’assenza di tale presupposto conducendo alla reiezione
dell’istanza (sentenza della CEF 14.2015.77 del 24 luglio 2015, consid. 4,
massimata in RtiD 2016 I 718 n. 41c).
5.1
Con il reclamo, RE 1 fa notare che sia nell’istanza
di sequestro sia nel decreto di sequestro e nel precetto esecutivo figurano
come creditori CO 1 e PI 2 in qualità di rappresentati della comunione
ereditaria di fu PI 1, di cui s’ignora la composizione, mentre il rigetto dell’opposizione
è stato chiesto e ottenuto da CO 1, ossia l’esecutore testamentario che il
defunto ha designato nel suo testamento pubblico. Sostiene che non vi sarebbe
identità tra la comunione ereditaria escutente e l’esecutore testamentario istante.
La reclamante afferma di esser venuta a conoscenza del testamento solo con l’istanza
di rigetto, alla quale è allegato il certificato che ne fa menzione. A tal
proposito rileva che siccome l’istante non ha mai sostenuto che gli eredi
istituiti fossero identici agli eredi legittimi indicati nella domanda di
sequestro e nel precetto esecutivo a convalida del medesimo, “in gioco vi possono sussistere due entità
giuridiche che possono vantare gli stessi diritti”. Ne conseguirebbe, a mente della reclamante, la
nullità della sentenza impugnata, atteso che è in discussione la titolarità dei
diritti controversi che la controparte pretende emergano dal riconoscimento di
debito del 27 febbraio 2015.
5.2
Nelle
sue osservazioni, CO 1 sostiene che tale censura, sollevata per la prima volta
in sede di reclamo, configura un abuso manifesto di diritto ai sensi dell’art.
2.
CC. Avesse infatti RE 1 avanzato tale
argomento in sede d’osservazioni all’istanza, mediante replica
spontanea egli avrebbe potuto confutarlo con documenti. L’CO 1 evidenzia
altresì che RE 1 si è limitata in prima sede a mettere genericamente in dubbio
l’esistenza dei pieni poteri dell’esecutore testamentario ai sensi dell’art.
518.
cpv. 1 CC, censura questa che è stata a giusto titolo respinta dal Pretore.
5.3
Orbene, secondo la giurisprudenza la
legittimazione attiva è da considerare alla stregua di un’allegazione di fatto
implicita, che se non è contestata dinanzi al giudice di prime cure è da reputare
appurata, sicché non è più possibile metterla in discussione in sede di
reclamo (art. 150 cpv. 1 CPC
a
contrario; sentenza del
Tribunale federale 4A_357/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 2.2 con rinvii; TREZZINI, Commentario pratico al Codice di diritto processuale
civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 8 e segg. ad art. 60 CPC).
5.3.1
Nel
caso specifico, in prima sede RE 1 si è limitata a mettere in dubbio l’estensione
dei pieni poteri dell’esecutore testamentario, senza nulla eccepire sulla
mancata indicazione della composizione della comunione ereditaria, sicché il
giudice poteva considerare la legittimazione attiva dell’istante incontestata,
e quindi appurata (art. 150 cpv. 1 CPC
a contrario). Ad ogni modo la questione della composizione della comunione
ereditaria è senza rilievo nella procedura in esame poiché l’istanza è stata
presentata, correttamente, dall’esecutore testamentario, ovvero dall’unica
persona legittimata in nome proprio a condurre processi, escutere e ricevere
atti esecutivi per conto della successione (già citata sentenza 14.2015.77,
consid. 1.1). Sapere se l’istanza di sequestro o la domanda di esecuzione a
convalida dello stesso sia stata inoltrata da persone legittimate esula da
quanto rientra nella competenza del giudice del rigetto. La reclamante avrebbe
dovuto sollevare l’eccezione con il rimedio giuridico specifico, cioè l’opposizione
al sequestro (art. 278 LEF), rispettivamente il ricorso all’autorità di
vigilanza (art. 17 LEF).
5.3.2
Contrariamente
a quanto asserito dalla reclamante, neppure è problematica la questione della
titolarità dei diritti che scaturiscono dal riconoscimento di debito del 27
febbraio 2015. Tale titolo vale infatti anche a favore degli eredi di PI 1 (art.
560.
cpv. 2 CC; sentenza del Tribunale federale 5A_635/2008 del 23 gennaio 2009
consid. 2.3 a contrario; sentenza della CEF 14.2019. 167 del 10
febbraio 2020, consid. 5), e quindi a favore dell’esecutore testamentario che
li rappresenta in nome proprio e in via esclusiva.
5.4
Con
il reclamo, RE 1 sostiene che il Pretore avrebbe violato il diritto, poiché ha
accolto l’istanza di rigetto sebbene dalla dichiarazione da lei sottoscritta il
27.
febbraio 2015 non emergesse il momento dell’esigibilità del credito, che
spettava al creditore comprovare mediante documenti. A tal proposito, la
reclamante osserva che probabilmente, come rilevato dal Pretore stesso, a monte
di tale dichiarazione vi sarebbe un contratto di mutuo, che spettava all’istante
produrre, siccome lo stesso dovrebbe fornire indicazioni riguardo all’esigibilità
del credito.
5.4.1
Nelle
osservazioni al reclamo CO 1 precisa che con scritto del 20 settembre 2019 (che
figura nell’incarto relativo al sequestro, incluso negli atti), in
rappresentanza di PI 1 ha fissato a RE 1 un termine di sei settimane (giusta l’art.
318.
CO) per restituire i mutui. L’CO 1 ricorda poi di aver ottenuto il
sequestro sulla base della causa enunciata all’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF sicché
il credito posto in esecuzione è comunque diventato esigibile con la
concessione del sequestro in virtù dell’art. 271 cpv. 2 LEF.
5.4.2
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Secondo la giurisprudenza, l’escutente deve
dimostrare (e non solo rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale
5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi), con
documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro
dell’esecuzione ovvero prima della notifica del precetto
esecutivo (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013
consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002,
consid. 5.3; STAEHELIN in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a
ed. 2010, n. 79 ad art. 82 LEF, con rinvii), ove essa non risulti già dal
titolo di rigetto (sentenza della CEF 14.2015.65 dell’11 agosto 2015, consid. 5).
5.4.3
L’CO 1 non ha allegato in prima sede di aver
disdetto i mutui. Nuova, l’allegazione è irricevibile in questa sede (art. 326
cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).
5.4.4
Egli
ha per contro ricordato nell’istanza di aver ottenuto il sequestro del fondo
della convenuta sulla scorta del decreto emanato il 9 ottobre 2019 dal Pretore
del Distretto di Bellinzona, che ha regolarmente prodotto (quale doc. B, v.
istanza, ad n. 2).
5.4.4.1
Orbene,
la concessione di un sequestro sulla base delle cause enunciate alle cifre 1 e
2.
dell’art. 271 cpv. 1 LEF (debitore senza domicilio fisso, rispettivamente
trafugamento dei suoi beni, fuga o preparazione alla fuga) rende esigibile il
credito vantato dal sequestrante nei confronti del debitore (art. 272 cpv. 2
LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016, consid. 3.2,
RSPC 2016, pag. 463; Veuillet
in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 101 ad
art. 82 LEF; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 72 e 63 ad art. 271 LEF).
Al debitore (ma non a terzi come ad esempio il
fideiussore) è quindi precluso invocare la mancata esigibilità del credito nell’ambito
della procedura esecutiva o di merito volta alla convalida dello stesso, fermo
restando che tale esigibilità non ha alcuna portata indipendente, siccome cessa
quando il sequestro viene annullato o diviene caduco (già citata sentenza del Tribu-nale federale 5A_954/2015, consid. 3.2
con riferimenti, in particolare a Gilliéron in: Commentaire
de la LP, vol. IV, 2003, n. 41 ad art. 271 LEF).
5.4.4.2
Non
vi è unanimità sul momento in cui il credito del sequestrante diventa esigibile
a norma dell’art. 271 cpv. 2 LEF. Per una parte della dottrina, ciò avverrebbe
già al momento dell’inoltro dell’istanza di sequestro, purché sia ricevibile
(Gilliéron, op. cit. loc. cit.; Daniel Peyer,
Substanziierung und Beweis im Arrestrecht, ZZZ/ PCEF 41/2017, pag. 62).
Per la giurisprudenza e altri autori il credito diventa esigibile al momento della concessione del sequestro (nota decisione 5A_954/2015, consid. 3.2;
decisione della Cour de justice
di Ginevra del 25 maggio 1981, SJ 1982, 64; Kren Kostkiewicz in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 1
ad art. 271 LEF; Daniela Frenkel, Informationsbeschaffung zur
Glaubhaftmachung der
Arrestvoraussetzungen sowie Auskunftspflichten im
Arrestvollzug, Zürcher Studien zum Verfahrensrecht Band/Nr. 170, 2012, pag. 58
ad 3/D/b, che con la parola “Arrestlegung” pare riferirsi alla concessione del sequestro e
non alla sua esecuzione [“Arrestvollstreckung”]). Secondo una terza corrente (Jaeger, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 3a
ed. 1911, n. 17 ad art. 271 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II,
4a ed. 1997/1999, n. 44 ad art. 271 LEF) l’esigibilità si produce però non al momento della
concessione del sequestro bensì della sua esecuzione. Infine, per Stoffel/Chabloz (in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 49 ad art. 271 LEF) il momento determinante è quello in cui la decisione
di sequestro diviene definitiva, ovvero il giorno dopo la scadenza del termine
di opposizione o della definitiva non ammissione dell’opposizione (art. 278
LEF).
La
prima tesi non trova conforto nel secondo periodo del testo dell’art. 271 cpv.
2.
LEF (“esso [cioè il sequestro] produce, rimpetto al debitore, la scadenza del
credito”). Non può neppure giustificarsi con il motivo per cui il sequestro
potrebbe essere decretato solo se il credito è già esigibile prima della sua
concessione, dal momento che la legge già rinuncia esplicitamente al
presupposto dell’esigibilità in un’altra disposizione, o meglio nel primo
periodo dell’art. 271 cpv. 2 LEF. È poco probabile che il legislatore abbia
ripetuto nel secondo periodo la stessa regola contenuta nel primo.
Le
altre tre tesi sono compatibili con il testo legale, ancorché quella sostenuta
da Jaeger appaia quella più vicina
al testo dell’art. 271 cpv. 2 LEF, che usa la parola “sequestro” e non “decreto
(o decisione) di sequestro”. Dal profilo teleologico, il secondo e il terzo
approccio appaiono più in linea con lo scopo della norma – impedire al debitore
d’invocare l’inesigibilità del credito nell’esecuzione o nella procedura
giudiziaria di convalida (decisione 5A_
954/2015 consid. 3.2; Jaeger e
Gilliéron, op. cit. loc. cit.) – che non il quarto. Vista la scarsa
credibilità del debitore risultante dai suoi presunti tentativi di sottrarsi
all’adempimento dei propri obblighi nei confronti del debitore, non dev’essergli
consentito di ostacolare la procedura di convalida interponendo opposizione al
sequestro. Se poi gli riesce di far revocare il sequestro, tutti gli effetti
della misura decadranno, compresa l’esigibilità del credito (decisione 5A_954/ 2015, consid. 3.2).
Tra
la seconda e la terza corrente sembra più convincente la terza (quella di Jaeger). Finché non è eseguito (o se lo
è tardivamente: DTF 98 III 78 consid. 3/b), un sequestro non esplica effetti e
ciò deve valere anche per la questione dell’esigibilità del credito vantato dal
sequestrante. Contrariamente a quanto osserva Kren Kostkiewicz, non si può paragonare un sequestro che non ha ancora avuto effetti
con un sequestro eseguito che viene poi revocato o annullato. D’altro canto,
siccome l’esigibilità statuita all’art. 271 cpv. 2 LEF è una finzione (Frenkel, op. cit.
loc. cit.) si potrebbe anche sostenere ch’essa
si verifica al momento della concessione del sequestro indipendentemente dalla
sua esecuzione. Non avendo risvolti pratici nella fattispecie (v. sotto
consid. 5.4.4.3 e 5.5), la questione può rimanere aperta.
5.4.4.3
Nel caso concreto, il sequestro è stato decretato in
virtù dell’art. 271 cpv. 1 cifra
2.
LEF e la reclamante non ha allegato né
reso verosimile (giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF) che la misura sarebbe stata nel
frattempo revocata. Il credito posto in esecuzione deve così reputarsi
esigibile al più tardi dall’esecuzione del sequestro, avvenuta il 10 ottobre
2019.
(v. il relativo verbale, doc. C), e risulta dunque anteriore alla notifica del precetto esecutivo, avvenuta
il 29 ottobre 2019 (doc. F). Che in prima sede l’CO 1 non abbia
esplicitamente fondato l’esigibilità del credito sull’art. 271 cpv. 2 LEF e che
il Pretore non abbia posto tale norma alla base della propria sentenza non giova alla reclamante. Si tratta infatti di un’argomentazione
di tipo giuridico, proponibile in ogni stadio di causa stante il principio iura novit curia (art. 57 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_303/2018
del 17 ottobre 2018 consid. 3.2). Il reclamo si rivela dunque infondato anche
su questo punto.
5.5
Per quanto attiene agli interessi di mora, l’istante
ha indicato la loro decorrenza dal 10 ottobre 2019, ossia dal giorno che segue l’emanazione
della decisione di sequestro (doc. B). Ora, come esposto sopra (consid.
5.4.4.3), il suo credito è diventato esigibile al più tardi quello stesso 10
ottobre 2019 in virtù dell’art. 271 cpv. 2 LEF.
5.5.1
Il
problema è che gli interessi di mora iniziano a maturare solo dal momento in
cui il debitore si trova in mora (art. 104 cpv. 2 CO), ciò che presuppone in
linea di massima una previa interpellazione del creditore (art. 102 cpv. 1 CO),
tranne se il giorno dell’adempimento è stato stabilito dalle parti o risulta
da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta (art. 102 cpv. 2
CO). Tale eccezione non entra in considerazione nei casi in cui l’esigibilità è
stabilita dalla legge (Wiegand in:
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 10 ad art.
102.
CO; Weber in: Berner Kommentar
VI/1/5, 2000, n. 119 ad art. 102 CO; Stéphane Spahr, L’intérêt
moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 pag. 361 ad 1 e 2), come
nella fattispecie (art. 272 cpv. 2 LEF; esplicitamente:
Thévenoz in: Commentaire romand,
Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 29 ad art. 102 CO).
È pertanto necessaria una preventiva interpellazione perché gli interessi di
mora comincino a decorrere, a meno che la legge stessa (ad es. gli art. 213
cpv. 2, 400 cpv. 2, 681 cpv. 1, 1045 cpv. 1, 1046 CO) disponga diversamente (Thévenoz,
op. cit., n. 32 ad art. 102; Spahr,
op. cit., pag. 362). Tra queste norme eccezionali non rientra l’art. 272 cpv. 2
LEF, che si limita a statuire l’esigibilità del credito del sequestrante.
5.5.2
L’interpellazione
deve esprimere in modo chiaro la volontà del creditore di ottenere senza
indugio l’esecuzione della prestazione convenuta designata in modo
sufficientemente preciso perché il debitore possa capire quanto chiede il
creditore (DTF 143 II 43 consid. 5.2.2; 129 III 541 consid. 3.2.2; Thévenoz,
op. cit., n. 17 ad art. 102; Spahr,
op. cit., pag. 356 ad a). Sono considerate valide
interpellazioni segnatamente l’avvio di un’esecuzione o di un’ azione
condannatoria, l’invio di un invito scritto al debitore a eseguire la
prestazione dovuta, di un richiamo o di un estratto conto dopo la scadenza del
termine di pagamento o la richiesta d’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori (Spahr, op. cit., pag. 356 ad b; Thévenoz,
op. cit., n. 22 e 24 ad art. 102). All’istanza di sequestro deve anche essere
riconosciuto lo stesso effetto perché essa indica in modo univoco il credito da
garantire (oltre a renderlo verosimile: art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF) e manifesta
così la volontà del creditore sequestrante d’incassarlo senza indugio (alla stregua del creditore che chiede l’iscrizione
provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani
e imprenditori).
5.5.3
In applicazione analogica dell’art. 108 n. 1 CO, un’interpellazione
è invero superflua ove si evinca senz’ambiguità dalle dichiarazioni o dal
contegno del debitore, anche precedenti l’esigibilità del debito (violazione anticipata
del contratto), ch’egli non intende o non è in grado di eseguire la prestazione
promessa (DTF 143 II 44 consid. 5.2.2 e i rinvii; Weber op. cit., n. 119 ad art. 102; Thévenoz, op. cit., n. 148
ad b ad art. 102). Potrebbe essere il caso del debitore nelle ipotesi
contemplate dall’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF, siccome questi
manifesta di volersi sottrarre ai propri obblighi. Non può però presumersi,
indipendentemente dalle circostanze, che il debitore, venuto a conoscenza del
sequestro, non si risolverebbe a pagare. Inoltre, se in quelle ipotesi il
debitore dovesse sempre reputarsi in mora senza interpellazione, l’art. 272
cpv. 2 LEF risulterebbe inutile. Ove il creditore sequestrante intenda ottenere
il pagamento d’interessi di mora già prima della notifica del decreto di
sequestro al debitore, gli spetta dunque dimostrare –nella procedura di
sequestro rendere verosimile – che un’interpellazione era inutile nelle
circostanze concrete della fattispecie.
5.5.4
Essendo una dichiarazione soggetta
a ricezione, l’interpellazione esplica i suoi effetti – la messa in mora e la
contemporanea decorrenza degli interessi di mora – in linea di principio
immediatamente dalla sua ricezione dal debitore o da un suo valido
rappresentante, ovvero dalla sua entrata nella sfera di dominio degli stessi (DTF
130.
V 421 consid. 5.1; 103 II 105 consid. 1/a; sentenze del Tribunale federale
4A_320/2018 del 13 dicembre 2018 consid. 5.2; 4A_11/2013 del 16 maggio 2013
consid. 5; 5C.177/2005 del 25 febbraio 2006 consid. 6.1; Weber, op. cit., n. 103-104 ad art. 102;
Tercier/Pichonnaz, Le droit des
obligations, 6a ed. 2019, n. 1378; Thévenoz,
op. cit., n. 19 ad art. 102; Spahr, op. cit., pag. 359 ad g e i rinvii).
Per la dottrina apparentemente
dominante andrebbe tenuto conto di un “tempo di reazione” di almeno un giorno,
ma che potrebbe anche essere più lungo a dipendenza della durata degli atti
preparatori necessari all’esecuzione (Weber,
op. cit., n. 105-106 ad art. 102 e i rinvii; Tercier/Pichonnaz,
op. cit., n. 1380). La questione si pone però solo se il debitore
effettivamente esegue la prestazione dopo l’interpellazione entro un termine da
considerare adeguato alla luce delle circostanze concrete della fattispecie.
Nel caso contrario, invece, nulla giustifica di non attenersi al momento della ricezione dell’interpellazione (cfr. sentenza
del Tribunale federale 4A_ 603/2009 del 9 giugno 2010 consid. 2.3 in merito alla mora qualificata degli art. 107-109 CO). Per
il calcolo dell’interesse, il giorno della ricezione non è computato (cfr. art.
77.
cpv. 1 n. 1 CO).
5.5.5
Nel caso specifico l’CO 1
non ha allegato che un’interpellazione sarebbe stata superflua in ragione di
pregresse dichiarazioni della debitrice o dell’atteggiamento di lei. Del resto
egli non ha formulato alcuna richiesta d’interessi moratori nella sua istanza
di sequestro. Di conseguenza il rigetto dev’essere concesso per gli in-teressi
di mora decorrenti al tasso di legge del 5% (art. 104. cpv. 1 CO) dalla
notifica del decreto di sequestro a RE 1, avvenuta mediante pubblicazione sul
foglio ufficiale il 18 ottobre 2019 (art. 66 cpv. 4 LEF; doc. E).
6.
In entrambe le sedi, la
tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.
1.
OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178. 310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale della
reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 368'630.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è
rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 368'630.– oltre agli
interessi di mora del 5% dal 18 ottobre 2019”.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a CO 1
fr. 5'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).