14.2020.90
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni per indennità per insolvenza della cassa di disoccupazione. Cessione legale alla Confederazione Svizzera
27 gennaio 2021Italiano13 min
indicando quale causa del credito: “Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di fr. 17'346.65
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.90
Lugano
27 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.299 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 16 marzo 2020 dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dall’Amministrazione federale
delle finanze, Berna)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 5 luglio 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 24 giugno 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 16 luglio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, la
Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 17'346.65,
indicando quale causa del credito: “Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di fr. 17'346.65
del 19.06.2007 – ACB con esecuzione archiviata in __________”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 marzo
2020 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura
del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta
all’istanza con osservazioni scritte del 2 giugno 2020.
C. Statuendo con decisione del 24 giugno 2020, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di complessivi fr. 120.– e un’indennità
di fr. 80.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 luglio 2020 per ottenerne –
implicitamente – l’annullamento e la reiezione dell’istanza, nonché l’accoglimento
“dell’opposizione della
sentenza del 23 giugno 2005 e della decisione della seconda Camera civile del
Tribunale d’appello dell’8 maggio 2006”. Stante il
prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 26 giugno 2020, il termine d’impugnazione è
scaduto lunedì 6 luglio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata il Pretore ha anzitutto constatato che l’attestato di
carenza beni emesso il 19 giugno 2007 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona per fr. 17'346.65 prodotto dall’istante costituisce un
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Ha d’altronde ritenuto
che le eccezioni sollevate dalla convenuta, oltre ad essere prive di
qualsivoglia supporto documentale, sono ad ogni modo irrilevanti ai fini del
giudizio, poiché il titolo sul quale si fonda l’istante è l’attestato di
carenza di beni e non il contratto di lavoro concluso tra PINT1 1 e il G__________. Il primo giudice ha quindi accolto l’istanza
e rigettato l’opposizione in via provvisoria.
4.
Nel
reclamo RE 1 rimette nuovamente in discussione le decisioni – quella pretorile
del 23 giugno 2005 e quella d’appello dell’8 maggio 2006 – emanate nell’ambito
della procedura per pretese salariali avviata nei suoi confronti da PINT1 1 e
sfociata in un attestato di carenza di beni a favore di quest’ultimo. In
particolare la convenuta ribadisce l’irregolarità nello svolgimento dell’udienza
davanti al Pretore nella prima procedura, ravvisando nel comportamento del giudice
un “abuso di potere” per averla zittita – con minaccia di espulsione – senza ch’essa
potesse dimostrare l’infondatezza delle pretese di controparte e danneggiando “gravemente
l’emotività della propria difesa” come anche, probabilmente, quella del suo avvocato. Sostiene di non
aver impugnato la decisione d’appello poiché rassicurata dal fratello di PINT1
1.
che questi avrebbe “ritirato
tutto”. Allega infine di aver già corrisposto l’importo
preteso e di aver rilasciato all’allora dipendente il certificato di salario
valevole fiscalmente, sottolineando la difficoltà – dopo quindici anni – nel
recuperare tutta la documen-tazione a sostegno delle proprie allegazioni, che a
suo parere è però conservata negli archivi della Pretura.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Nella
fattispecie l’attestato di carenza di beni n. __________ emesso nei confronti
di RE 1 e rilasciato all’allora creditore PINT1 1 il 19 giugno 2007 dall’Ufficio
di esecuzione di Bellinzona per fr. 17'346.65 (doc. 3 accluso all’istanza
di rigetto) costituisce in sé, e come rettamente accertato dal Pretore, un
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione in virtù dell’art. 149
cpv. 2 LEF per l’importo in esso indicato.
5.2
Pare
invero difettare il presupposto dell’identità tra l’escutente indicato sia sul
precetto esecutivo, sia nell’istanza (la Confederazione Svizzera), e il
creditore designato nel titolo (PINT1 1).
Va però ricordato che se ha
ottenuto la cessione del credito posto in esecuzione il nuovo creditore può
chiedere il rigetto dell’opposizione sempre che dimostri l’avvenuta cessione
con documenti, ciò che il giudice verifica d’ufficio (DTF 132 III 140 consid.
4.1.1; sentenze della CEF 14.2018.132 del 12 febbraio 2019, consid. 6.2).
5.2.1
Nel
caso specifico, la Confederazione Svizzera ha accluso all’istanza la
dichiarazione di cessione del 21 giugno 2007 (doc. 2), mediante la quale PINT1
1.
ha ceduto alla Cassa cantonale di disoccupazione “le spettanze salariali dovute[gli] dalla ditta G__________ di RE 1, C__________ (…) e rivendicate al
commissario del concordato o all’Ufficio d’esecuzione e fallimenti, sino a
concorrenza dell’importo che la suddetta Cassa [gli] anticiperà quale indennità
per insolvenza (…)”. Non è contestato che tale cessione si riferisca
alle pretese ora poste in esecuzione. Comprende anche, quale accessorio (art.
170.
CO), l’attestato di carenza di beni invocato quale titolo di rigetto (doc.
3), emesso due giorni prima della cessione. L’art. 54 cpv. 3 della Legge
federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità
per insolvenza (LADI, RS 837.0) prevede del resto che l’assicurato messo a
beneficio d’indennità per insolvenza, se ha già ottenuto un certificato di
carenza di beni, deve cederlo alla cassa di disoccupazione.
5.2.2
L’istante
rileva a ragione che le casse di disoccupazione non hanno personalità
giuridica propria, ma trattano con l’esterno in nome proprio e hanno capacità
di stare in giudizio (art. 79 cpv. 2 LADI). Titolare del credito ceduto è
quindi nella fattispecie il titolare della Cassa cantonale di disoccupazione,
ovvero il Cantone (art. 77 cpv. 2 LADI). Sta però di fatto che le casse di
disoccupazione amministrano “a titolo fiduciario” i fondi che ricevono dalla
Confederazione (per il tramite dell’ufficio di compensazione) onde adempiere ai
loro compiti (art. 91 cpv. 1 LADI), in particolare versare le indennità di
disoccupazione e per insolvenza. La Confederazione rimane proprietaria di quei
fondi (Rubin, Commentaire de la
loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 6 ad art. 91) o perlomeno gode di un
diritto di distrazione degli stessi nel fallimento del titolare della cassa
(art. 79 cpv. 3 LADI), sulla falsariga di quanto dispone l’art. 401 cpv. 3 CO a
favore del mandante per i beni affidati da lui al mandatario in caso di
fallimento di quest’ultimo. Poiché il credito posto in esecuzione è stato
ceduto come contropartita delle indennità per insolvenza versate a PINT1 1
grazie ai fondi messi a disposizione dalla Confederazione, v’è da ritenere ch’esso
è entrato a far parte del patrimonio della Confederazione per legge (per
surrogazione), in applicazione per analogia dell’art. 401 cpv. 1 CO (v. DTF 130
III 316 consid. 5.2). La Confederazione Svizzera risulta quindi titolare del
credito posto in esecuzione (e per essa l’Amministrazione federale delle
finanze, art. 59 cpv. 2 della legge federale sulle finanze della Confederazione
[LFC, RS 611.0]), giacché non vi sono motivi per ritenere ch’essa non abbia assolto
le sue obbligazioni verso la cassa, in particolare rimborsando le sue spese
amministrative (art. 92 LADI). Il requisito dell’identità tra escutente e
creditore (surrogato) è quindi soddisfatto (v. anche il punto D8 della
Circolare della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), Prassi LADI II
(Indennità per insolvenza) e il rinvio ai punti D17 segg. della Prassi LADI
RCCI in merito alla gestione centralizzata degli attestati di carenza di beni).
6.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142
consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo
convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile
nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad
art. 82 LEF), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23
consid. 4.1.2).
6.1
Nel
caso specifico, RE 1 tenta di rimettere in discussione la sentenza pretorile
del 23 giugno 2005 e la decisione d’appello dell’8 maggio 2006 – a seguito
della quale è poi stato emesso l’attestato di carenza di beni in oggetto – puntando
il dito contro il comportamento avuto dal Pretore nei suoi confronti all’udienza
di primo grado, che avrebbe a suo dire compromesso lo svolgimento di un
dibattimento regolare e, di riflesso, la sua capacità di difesa.
Si
tratta però di censure che la reclamante avrebbe dovuto far valere impugnando
le decisioni in questione. Al giudice del rigetto – come a qualsiasi giudice –
non è infatti consentito riesaminare una decisione passata in giudicato, fatto
salvo il caso eccezionale della nullità, poiché le decisioni giudiziarie hanno
proprio lo scopo di chiudere definitivamente la lite. Non è possibile riaprire
la discussione in sede di esecuzione della decisione. Nell’esito, la sentenza
impugnata merita quindi conferma, ancorché per un altro motivo, ricordato che
il giudice del rigetto deve di principio esaminare le eccezioni, anche
di merito, sollevate dall’escusso, pur sotto il profilo della semplice
verosimiglianza (art. 82 cpv. 2 LEF e sentenza della CEF 14.2018.98 del 21 dicembre
2018, consid. 7.3/a), e ciò anche quando l’istante si avvale di un attestato di
carenza beni quale titolo di rigetto dell’opposizione (sentenze del Tribunale
federale 2C_555/2010 dell’11 marzo 2011, consid. 2.3; sentenza della CEF
14.2016.237
del 30 gennaio 2017 consid. 7.2).
6.2
RE
1.
afferma anche apoditticamente di avere già versato a suo tempo a PINT1 1 la
somma richiesta e di avergli pure rilasciato il certificato di salario, ma non
fornisce alcun indizio concreto a sostegno delle proprie affermazioni: né una
ricevuta né una dichiarazione dell’ex dipendente né un altro documento attestante
l’avvenuto pagamento. Il tempo trascorso (quindici anni) non la esonera dall’obbligo
di rendere verosimili le proprie allegazioni, né viene in suo aiuto il richiamo
– seppur indiretto – della documentazione relativa alla procedura sfociata
nella decisione d’appello dell’8 maggio 2006. Una simile richiesta cozza infatti contro l’esigenza di celerità della procedura di
rigetto (sentenza della CEF 14.2018.150 del 27 maggio 2019, consid. 3.2, con
rinvii). Per tacere del fatto, ad ogni modo, che la reclamante non ha chiesto
in prima sede il richiamo dei documenti e che nuovi mezzi di prova non sono
ammessi in sede di reclamo (sopra consid. 1.2). A ragione,
dunque, il Pretore ha respinto anche l’eccezione di pagamento per carente
documentazione. Il reclamo vede pertanto la sua sorte segnata.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la contro-parte, cui il reclamo non è stato intimato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 17'346.65,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).