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Decisione

14.2020.90

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni per indennità per insolvenza della cassa di disoccupazione. Cessione legale alla Confederazione Svizzera

27 gennaio 2021Italiano13 min

indicando quale causa del credito: “Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di fr. 17'346.65

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.90

Lugano

27 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.299 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 16 marzo 2020 dalla

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dall’Amministrazione federale

delle finanze, Berna)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 5 luglio 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 24 giugno 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 16 luglio 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, la

Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 17'346.65,

indicando quale causa del credito: “Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di fr. 17'346.65

del 19.06.2007 – ACB con esecuzione archiviata in __________”.

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 marzo

2020 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura

del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta

all’istanza con osservazioni scritte del 2 giugno 2020.

C. Statuendo con decisione del 24 giugno 2020, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di complessivi fr. 120.– e un’indennità

di fr. 80.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 luglio 2020 per ottenerne –

implicitamente – l’annullamento e la reiezione dell’istanza, nonché l’ac­­coglimento

“dell’opposizione della

sentenza del 23 giugno 2005 e della decisione della seconda Camera civile del

Tribunale d’appello dell’8 maggio 2006”. Stante il

prevedibile esito dell’o­­dierno giudizio, il reclamo non è stato notificato

alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 26 giugno 2020, il termine d’impugnazione è

scaduto lunedì 6 luglio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha anzitutto constatato che l’attestato di

carenza beni emesso il 19 giugno 2007 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti

di Bellinzona per fr. 17'346.65 prodotto dall’istante costituisce un

valido titolo di rigetto provvisorio dell’op­­posizione. Ha d’altronde ritenuto

che le eccezioni sollevate dalla convenuta, oltre ad essere prive di

qualsivoglia supporto documentale, sono ad ogni modo irrilevanti ai fini del

giudizio, poiché il titolo sul quale si fonda l’istante è l’attestato di

carenza di beni e non il contratto di lavoro concluso tra PINT1 1 e il G__________. Il primo giudice ha quindi accolto l’istan­­za

e rigettato l’opposizione in via provvisoria.

4.

Nel

reclamo RE 1 rimette nuovamente in discussione le decisioni – quella pretorile

del 23 giugno 2005 e quella d’appello dell’8 maggio 2006 – emanate nell’ambito

della procedura per pretese salariali avviata nei suoi confronti da PINT1 1 e

sfociata in un attestato di carenza di beni a favore di quest’ultimo. In

particolare la convenuta ribadisce l’irregolarità nello svolgimento dell’udienza

davanti al Pretore nella prima procedura, ravvisando nel comportamento del giudice

un “abuso di potere” per averla zittita – con minaccia di espulsione – senza ch’essa

potesse dimostrare l’infondatezza delle pretese di controparte e danneggiando “gravemente

l’emotività della propria difesa” come anche, probabilmente, quella del suo avvocato. Sostiene di non

aver impugnato la decisione d’appello poiché rassicurata dal fratello di PINT1

1.

che questi avrebbe “ritirato

tutto”. Allega infine di aver già corrisposto l’importo

preteso e di aver rilasciato all’allora dipendente il certificato di salario

valevole fiscalmente, sottolineando la difficoltà – dopo quindici anni – nel

recuperare tutta la documen-tazione a sostegno delle proprie allegazioni, che a

suo parere è però conservata negli archivi della Pretura.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escu­­tente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Nella

fattispecie l’attestato di carenza di beni n. __________ emesso nei confronti

di RE 1 e rilasciato all’allora creditore PINT1 1 il 19 giugno 2007 dall’Ufficio

di esecuzione di Bellinzona per fr. 17'346.65 (doc. 3 accluso all’istanza

di rigetto) costituisce in sé, e come rettamente accertato dal Pretore, un

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione in virtù dell’art. 149

cpv. 2 LEF per l’importo in esso indicato.

5.2

Pare

invero difettare il presupposto dell’identità tra l’escutente indicato sia sul

precetto esecutivo, sia nell’istanza (la Confederazione Svizzera), e il

creditore designato nel titolo (PINT1 1).

Va però ricordato che se ha

ottenuto la cessione del credito posto in esecuzione il nuovo creditore può

chiedere il rigetto dell’oppo­­sizione sempre che dimostri l’avvenuta cessione

con documenti, ciò che il giudice verifica d’ufficio (DTF 132 III 140 consid.

4.1.1; sentenze della CEF 14.2018.132 del 12 febbraio 2019, consid. 6.2).

5.2.1

Nel

caso specifico, la Confederazione Svizzera ha accluso all’i­­stanza la

dichiarazione di cessione del 21 giugno 2007 (doc. 2), mediante la quale PINT1

1.

ha ceduto alla Cassa cantonale di disoccupazione “le spettanze salariali dovute[gli] dalla ditta G__________ di RE 1, C__________ (…) e rivendicate al

commissario del concordato o all’Ufficio d’esecuzione e fallimenti, sino a

concorrenza dell’importo che la suddetta Cassa [gli] anticiperà quale indennità

per insolvenza (…)”. Non è contestato che tale cessione si riferisca

alle pretese ora poste in esecuzione. Comprende anche, quale accessorio (art.

170.

CO), l’attestato di carenza di beni invocato quale titolo di rigetto (doc.

3), emesso due giorni prima della cessione. L’art. 54 cpv. 3 della Legge

federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità

per insolvenza (LADI, RS 837.0) prevede del resto che l’assicurato messo a

beneficio d’indennità per insolvenza, se ha già ottenuto un certificato di

carenza di beni, deve cederlo alla cassa di disoccupazione.

5.2.2

L’istante

rileva a ragione che le casse di disoccupazione non han­no personalità

giuridica propria, ma trattano con l’esterno in nome proprio e hanno capacità

di stare in giudizio (art. 79 cpv. 2 LADI). Titolare del credito ceduto è

quindi nella fattispecie il titolare della Cassa cantonale di disoccupazione,

ovvero il Cantone (art. 77 cpv. 2 LADI). Sta però di fatto che le casse di

disoccupazione amministrano “a titolo fiduciario” i fondi che ricevono dalla

Confederazione (per il tramite dell’ufficio di compensazione) onde adempiere ai

loro compiti (art. 91 cpv. 1 LADI), in particolare versare le indennità di

disoccupazione e per insolvenza. La Confederazione rimane proprietaria di quei

fondi (Rubin, Commentaire de la

loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 6 ad art. 91) o perlomeno gode di un

diritto di distrazione degli stessi nel fallimento del titolare della cassa

(art. 79 cpv. 3 LADI), sulla falsariga di quanto dispone l’art. 401 cpv. 3 CO a

favore del mandante per i beni affidati da lui al mandatario in caso di

fallimento di quest’ultimo. Poiché il credito posto in esecuzione è stato

ceduto come contropartita delle indennità per insolvenza versate a PINT1 1

grazie ai fondi messi a disposizione dalla Confederazione, v’è da ritenere ch’es­­so

è entrato a far parte del patrimonio della Confederazione per legge (per

surrogazione), in applicazione per analogia dell’art. 401 cpv. 1 CO (v. DTF 130

III 316 consid. 5.2). La Confederazione Svizzera risulta quindi titolare del

credito posto in esecuzione (e per essa l’Amministrazione federale delle

finanze, art. 59 cpv. 2 della legge federale sulle finanze della Confederazione

[LFC, RS 611.0]), giacché non vi sono motivi per ritenere ch’essa non abbia assolto

le sue obbligazioni verso la cassa, in particolare rimborsando le sue spese

amministrative (art. 92 LADI). Il requisito del­l’identità tra escutente e

creditore (surrogato) è quindi soddisfatto (v. anche il punto D8 della

Circolare della Segreteria di Stato del­l’economia (SECO), Prassi LADI II

(Indennità per insolvenza) e il rinvio ai punti D17 segg. della Prassi LADI

RCCI in merito alla gestione centralizzata degli attestati di carenza di beni).

6.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142

consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo

convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile

nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehe­lin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad

art. 82 LEF), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23

consid. 4.1.2).

6.1

Nel

caso specifico, RE 1 tenta di rimettere in discussione la sentenza pretorile

del 23 giugno 2005 e la decisione d’appello dell’8 maggio 2006 – a seguito

della quale è poi stato emesso l’at­­testato di carenza di beni in oggetto – puntando

il dito contro il comportamento avuto dal Pretore nei suoi confronti all’udienza

di primo grado, che avrebbe a suo dire compromesso lo svolgimento di un

dibattimento regolare e, di riflesso, la sua capacità di difesa.

Si

tratta però di censure che la reclamante avrebbe dovuto far valere impugnando

le decisioni in questione. Al giudice del rigetto – come a qualsiasi giudice –

non è infatti consentito riesaminare una decisione passata in giudicato, fatto

salvo il caso eccezionale del­la nullità, poiché le decisioni giudiziarie hanno

proprio lo scopo di chiudere definitivamente la lite. Non è possibile riaprire

la discussione in sede di esecuzione della decisione. Nell’esito, la senten­za

impugnata merita quindi conferma, ancorché per un altro motivo, ricordato che

il giudice del rigetto deve di principio esaminare le eccezioni, anche

di merito, sollevate dall’escusso, pur sotto il profilo della semplice

verosimiglianza (art. 82 cpv. 2 LEF e sentenza della CEF 14.2018.98 del 21 dicembre

2018, consid. 7.3/a), e ciò anche quando l’istante si avvale di un attestato di

carenza beni quale titolo di rigetto dell’opposizione (sentenze del Tribunale

federale 2C_555/2010 dell’11 marzo 2011, consid. 2.3; sentenza della CEF

14.2016.237

del 30 gennaio 2017 consid. 7.2).

6.2

RE

1.

afferma anche apoditticamente di avere già versato a suo tempo a PINT1 1 la

somma richiesta e di avergli pure rilasciato il certificato di salario, ma non

fornisce alcun indizio concreto a sostegno delle proprie affermazioni: né una

ricevuta né una dichiarazione dell’ex dipendente né un altro documento attestante

l’avvenuto pagamento. Il tempo trascorso (quindici anni) non la esonera dall’obbligo

di rendere verosimili le proprie allegazioni, né viene in suo aiuto il richiamo

– seppur indiretto – della documentazione relativa alla procedura sfociata

nella decisione d’appello dell’8 maggio 2006. Una simile richiesta cozza infatti contro l’esigenza di celerità della procedura di

rigetto (sentenza della CEF 14.2018.150 del 27 maggio 2019, consid. 3.2, con

rinvii). Per tacere del fatto, ad ogni modo, che la reclamante non ha chiesto

in prima sede il richiamo dei documenti e che nuovi mezzi di prova non sono

ammessi in sede di reclamo (sopra consid. 1.2). A ragione,

dunque, il Pretore ha respinto anche l’eccezione di pagamento per carente

documentazione. Il reclamo vede pertanto la sua sorte segnata.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la contro-parte, cui il reclamo non è stato intimato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 17'346.65,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).