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Decisione

14.2020.91

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di sfratto. Pretese per pigioni scoperte, tassa di giustizia e ripetibili. Eccezione di nullità fondata su una pretesa contrarietà alla LAFE

7 gennaio 2021Italiano14 min

sempre dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso

Source ti.ch

Incarti n.

14.2020.91

14.2020.92

Lugano

7 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause SO.2019.6257 e SO.2019.6258 (rigetto definitivo dell’opposizione)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanza 17

dicembre 2019 da

CO 1 IT-

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

giudicando sui reclami presentati il 9 luglio 2020 dalla RE 1 contro le

decisioni emesse il 2 luglio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con un primo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 27

novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per

l’incasso di dieci pretese di fr. 8'900.– oltre agli interessi del 5% dal

2 novembre 2018 la prima, di fr. 2'800.– oltre agli interessi del 5% dal

1° febbraio 2019 la seconda, e di fr. 1'400.– ciascuna le altre otto, oltre

agli interessi del 5% dalle singole scadenze mensili dal 1° febbraio al 1°

settembre 2019. Quale unica causa del credito la procedente ha indicato la “sentenza 14.03.2019 della Pretura di Lugano,

sezione 4, inc. __________”, con l’aggiunta, per le

ultime otto pretese, della dicitura “corrispondenza e verbale di riconsegna”.

Fatti

B. Con

un ulteriore precetto esecutivo (n. __________) emesso il 4 dicembre 2019

sempre dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso

di altre cinque pretese di fr. 1'400.– oltre agli interessi del 5% dal 1°

ottobre 2019 e di fr. 980.– oltre agli interessi del 5% dal 1° novembre

2019 le prime due (indicando quali cause del credito ancora la sentenza del 14 marzo 2019), di fr. 700.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2019 (per tassa

di giustizia e ripetibili relative alla suddetta

decisione), di fr. 2'000.– oltre agli interessi del 5% dal 22 novembre

2019 (“Risarcimento danni [asporto mobili, ecc.]”) e di fr. 800.– oltre agli interessi del 5% dal 5 settembre 2019

(“Sentenza 5.9.19 II Camera

civile – Tribunale d’appello – inc. __________, Ripetibili”).

C. Avendo

la RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con un’unica

istanza del 17 dicembre 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5, salvo per quanto attiene alla pretesa per “risarcimento danni”

di fr. 2'000.–. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 9 aprile 2020. Con replica spontanea del 20 aprile

2020 l’istante si è riconfermata nella sua posizione, mentre la convenuta, con

scritto del 22 maggio 2020, vi si è nuovamente opposta chiedendo che venisse

indetta un’udienza, poi tenutasi il 16 giugno 2020. In tale occasione, il

Pretore ha precisato di aver disgiunto l’istanza in due procedure distinte (__________

per la prima esecuzione e __________ per la seconda). Da parte sua la convenuta

ha ribadito la propria opposizione sollevando – sulla scorta di una decisione

della I istanza LAFE del 13 giugno 2005 – l’eccezione di nullità del contratto

di locazione e di riflesso della decisione di sfratto. CO 1 ha invece

confermato la sua domanda.

D. Statuendo con due decisioni distinte del 2 luglio 2020, il Pretore ha accolto

l’istanza per quanto riguarda la prima causa e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

convenuta alla prima esecuzione, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–

e un’indennità di fr. 2'000.– a favore dell’istante, mentre l’ha accolta nella

seconda causa e rigettato in via definitiva la seconda opposizione

limitatamente a fr. 1'400.– oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre

2019, a fr. 980.– oltre agli interessi del 5% dal 1° novembre 2019, a fr. 700.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2019 e a fr. 800.– oltre agli

interessi del 5% dal 5 settembre 2019, ponendo a carico della RE 1 le spese

processuali di fr. 80.– e un’indennità di fr. 500.– a favore dell’istante.

E. Contro

le sentenze appena citate la RE 1 è insorta a questa

Camera con due reclami distinti del 9 luglio 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate

spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 7 settembre 2020, CO 1 ha concluso

per la reiezione dei reclami.

F. Il Presidente della Camera ha congiunto le due cause con disposizione

ordinatoria del 26 agosto 2020.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la

notifica di entrambe le decisioni è avvenuta in concreto al patrocinatore della

RE 1 il 3 luglio 2020, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 13 luglio.

Presentati il 9 luglio 2020 (data dei timbri postali), i reclami sono dunque

senz’altro tempestivi.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nelle

sentenze impugnate, il Pretore ha considerato che la decisione di sfratto del

14.

marzo 2019 del Pretore del Distretto di Lugano costituisce un valido titolo

di rigetto definitivo dell’opposi­­zione per gli importi pretesi con l’istanza.

Egli ha d’altronde respinto l’eccezione di nullità della sentenza pretorile sollevata

dalla convenuta, ritenendo che anche qualora la decisione LAFE del 13 giugno

2005.

prodotta da quest’ultima fosse decisiva, la sua successiva scoperta – senza

del resto aver dimostrato che fosse avvenuta dopo la sentenza di sfratto –

comporterebbe al massimo la possibilità di chiederne la revisione. Per quanto

concerne la compensazione eccepita dalla RE 1 con pretesi crediti “per lavori di miglioria, compensi all’amministrazione

e gestione dell’immobile, e richieste di affitti già corrisposti”, il primo giudice ha osservato come oltre a non essere stati

dimostrati con documenti chiari e univoci come previsto dall’art. 81 LEF, tali

motivi di estinzione andavano addotti nella procedura che ha portato alla

sentenza prodotta quale titolo. Onde l’accoglimento dell’istanza.

4.

Nei

reclami la RE 1 ribadisce che la sentenza prodotta da CO 1 quale titolo di

rigetto è da considerarsi nulla poiché è fondata su un contratto di locazione concluso

in contrasto con le condizioni della LAFE – di cui l’istante era a conoscenza –

che prevedevano in particolare il divieto di affittare il fondo in oggetto per

più di dieci mesi all’anno e l’obbligo di occuparlo per almeno due settimane all’anno,

ciò che a suo dire non è avvenuto. Nell’accogliere l’istanza nonostante essa

abbia censurato tale aspetto in occasione dell’udienza, per la reclamante il

primo giudice ha di fatto legittimato un contratto viziato da nullità, da cui

non possono sgorgare diritti. Chiede pertanto a questa Camera di “sanare la situazione” perlomeno confermando l’opposi­zione da essa interposta ai due

precetti esecutivi.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Nella

fattispecie l’istante fonda la propria domanda sulla decisione di sfratto emessa

il 14 marzo 2019 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (doc. B),

mediante la quale la RE 1 è stata condannata a versare a CO 1 fr. 11'700.–

oltre agli interessi del 5% su fr. 8'900.– dal 2 novembre 2018 e su fr. 2'800.– dal 1° febbraio 2019 (doc. B , dispositivo

n. 5), fr. 1'400.– mensili oltre agli interessi del 5% dal primo di

ogni mese a partire da febbraio del 2019 fino alla completa liberazione dei

locali (dispositivo n. 6), avvenuta il 21 novembre 2019 (doc. C), fr. 400.–

per spese processuali e fr. 300.– per ripetibili (dispositivo n. 7). Essa

chiede inoltre la rifusione delle spese ripetibili di fr. 800.–

riconosciute a suo favore dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello

nella decisione del 5 settembre 2019 (doc. D). Orbene, è pacifico che entrambe

le decisioni sono esecutive e sono addirittura passate in giudicato (v. doc. B1

e D), sicché ambedue costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF per gli importi posti in esecuzione, di complessivi

fr. 26'780.–.

5.2

Il

rigetto si estende inoltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO)

dalle scadenze specificamente indicate nella sentenza pretorile, così come, in

assenza di contestazione delle date di notifica delle decisioni di merito, agli

interessi di mora dal 1° aprile 2019 per le spese processuali di prima sede e

dal 5 settembre 2019 per le ripetibili di fr. 800.– di seconda sede (v. sentenza

14.2017.138

del 15 gennaio 2018, RtiD 2018 II 817 n. 40c, consid. 5.2/d e i

rinvii).

6.

Accertato il carattere esecutivo delle due decisioni prodotte dall’i­­stante,

l’unica questione ancora da risolvere in questa sede è quella di sapere se la

decisione del Pretore di respingere l’ecce­­zione di nullità sollevata dall’escussa

– e riproposta col reclamo – resiste alla critica.

6.1

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate

con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della

CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi).

6.2

Nel

caso specifico, come visto la reclamante sostiene che la decisione di sfratto

prodotta dall’istante sia nulla poiché “poggia su di un contratto di locazione che non poteva

e non doveva essere posto in essere dacché in contrasto alle condizioni LAFE

imposte dalla signora CO 1: come la stessa era ben a conoscenza (…)”. In particolare l’escussa rileva come l’autorità di prima istanza LAFE

abbia imposto l’obbligo di occupare il fondo annualmente per almeno due

settimane e vietato in modo permanente di affittare il medesimo per una lunga

durata (al massimo dieci mesi all’anno), condizioni che a suo dire non sono

state adempiute.

6.3

Orbene,

come visto la cognizione del giudice del rigetto è limitata all’esame

dell’esistenza di un titolo di rigetto (sopra consid. 2), ovvero, quando l’istanza tende al rigetto definitivo dell’opposizione,

alla verifica dell’esecutività della decisione invocata dall’istante

quale titolo. Il suo esame non si estende invece al fondamento materiale del

credito posto in esecuzione né al controllo della validità della decisione.

Spetta in effetti all’escusso far valere i suoi motivi di contestazione nella

procedura di accertamento del credito. Il passaggio in giudicato della decisione

preclude poi la possibilità di contestazioni di merito in fase esecutiva (sopra

consid. 6.1). Detto altrimenti, la RE 1 non può rimettere in discussione la

sentenza di sfratto del 14 marzo 2019 nell’ambito di una procedura esecutiva

come quella in oggetto.

6.4

Non si disconosce invero che la nullità di una decisione, a

prescindere dalla sua natura, dev’essere rilevata d’ufficio da ogni autorità

competente per l’applicazione del diritto, anche in sede di ricorso o di esecuzione (DTF 129 I 363 consid. 2,

136.

III 571, 138 II 501; sentenza

della CEF 14.2014.78 del 12 giugno 2014, consid. 2.4). I casi di nullità sono però rari (Staehelin, op. cit., n. 128

ad art. 80).

6.4.1

In

effetti, secondo la giurisprudenza le decisioni errate sono nulle quando

sono affette da un vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno

agevolmente riconoscibile, ove poi l’ammissione della nullità non minacci

seriamente la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano in

considerazione soprattutto l’incompe­­tenza funzionale o materiale dell’autorità

giudicante così come errori di procedura manifesti che ledono in modo

particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, in particolare quando

ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF 137 I 275 consid. 3.1,

con numerosi riferimenti, sentenza della CEF 14.2014.194 del 22 ottobre 2014,

consid. 6.2).

6.4.2

Nella

fattispecie i requisiti appena elencati non sono adempiuti: anzitutto, la

ricorrente ha avuto modo di far valere i propri argo-menti fino alla seconda

Camera civile del Tribunale d’appello. E per quanto riguarda l’asserita

successiva scoperta della decisione del 13 giugno 2005 dell’Autorità di I

istanza LAFE (doc. 4 prodotto solo in occasione dell’udienza del 16 giugno

2020), come già spiegato dal Pretore nel giudizio impugnato l’escussa avrebbe

dovuto, semmai, far valere tale documento con un’istanza di revisione della

sentenza di sfratto (art. 328 cpv. 1 lett. a CPC) davanti al giudice che l’ha

emessa. Nel reclamo essa non si confronta minimamente con la motivazione

pretorile. Non sufficientemente motivata, la censura è quindi inammissibile

(sopra, consid. 1.2).

Ad

ogni modo non sarebbe spettato a questa Camera, dato il suo limitato potere d’esame,

sostituirsi alla competente autorità di revisione (sopra, consid. 6.3).

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art.

106.

cpv. 2 CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 22'900.–

nella prima causa e di fr. 3'880.– nella seconda, non raggiungono la

soglia di fr. 30'000.– ai fini del­l’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo nella causa SO.2019. 6257 (inc. n. 14.2020.91) è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a CO 1

fr. 600.– per ripetibili.

2. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo

nella causa SO.2019. 6258 (inc. n. 14.2020.92) è respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a CO 1 fr. 300.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).