14.2020.93
Fallimento. Ritiro dell’esecuzione all’origine del fallimento prima della pronuncia
22 luglio 2020Italiano5 min
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 luglio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
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Incarto n.
14.2020.93
Lugano
22 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.974 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza presentata il 20 febbraio 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 10 luglio 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 9 luglio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 20 febbraio 2020 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'692.05 più spese.
B. All’udienza
di discussione del 24 giugno 2020 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 9 luglio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 luglio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo
stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto
sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo
la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito al ritiro dell’esecuzione
all’origine del fallimento, avvenuto l’8 maggio 2020 prima della pronuncia.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato
in concreto allo sportello del Tribunale d’appello lo stesso giorno in cui la
sentenza impugnata è stata notificata alla RE 1, ossia il 10 luglio 2020, il
reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel caso in esame, a dimostrazione dell’estinzione
del credito vantato dall’istante la reclamante ha prodotto un estratto
relativo al proprio conto corrente bancario relativo a un ordine di pagamento
di fr. 1'329.90 effettuato il 2 luglio 2020 a favore dell’Ufficio d’esecuzione
di Lugano. Sennonché l’Ufficio, fondandosi sull’ indicazione imprecisa
figurante sull’ordine di pagamento (“RE 1) ha
imputato l’im-porto su un’altra esecuzione (n. __________) in cui la domanda di
proseguimento era stata formulata l’11 maggio 2020 (mentre quella dell’istante
era già pervenuta allo stadio della comminatoria di fallimento, notificata il 17
gennaio 2020). La Camera ha però appurato d’ufficio
che l’istante aveva già in precedenza, o meglio l’8 maggio 2020,
ritirato l’esecuzione all’origine del fallimento, facendo decadere in
particolare la comminatoria di fallimento. Se l’avesse saputo per tempo il
Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza, difettando una condizione per l’apertura
del fallimento (cfr. per analogia l’art. 172 n. 1 LEF). Il fallimento va di
conseguenza annullato senza necessità di verificare la solvibilità del
reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui tardivo pagamento ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria e la cui
mancata segnalazione al Pretore dell’estinzione dell’esecuzione non ha
permesso di evitare la pronuncia del fallimento e quindi la conseguente
presentazione del reclamo (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 9 luglio 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).