Lexipedia

Decisione

14.2020.93

Fallimento. Ritiro dell’esecuzione all’origine del fallimento prima della pronuncia

22 luglio 2020Italiano5 min

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 luglio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.93

Lugano

22 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.974 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza presentata il 20 febbraio 2020 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 10 luglio 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 9 luglio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 20 febbraio 2020 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'692.05 più spese.

B. All’udienza

di discussione del 24 giugno 2020 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 9 luglio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 luglio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo

stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impu­­gnazione effetto

sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo

la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito al ritiro dell’esecuzione

all’origine del fallimento, avvenuto l’8 maggio 2020 prima della pronuncia.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato

in concreto allo sportello del Tribunale d’appello lo stesso giorno in cui la

sentenza impugnata è stata notificata alla RE 1, ossia il 10 luglio 2020, il

reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel caso in esame, a dimostrazione dell’estinzione

del credito van­tato dall’istante la reclamante ha prodotto un estratto

relativo al proprio conto corrente bancario relativo a un ordine di pagamento

di fr. 1'329.90 effettuato il 2 luglio 2020 a favore dell’Ufficio d’ese­cuzione

di Lugano. Sennonché l’Ufficio, fondandosi sull’ indicazio­ne imprecisa

figurante sull’ordine di pagamento (“RE 1) ha

imputato l’im-porto su un’altra esecuzione (n. __________) in cui la domanda di

proseguimento era stata formulata l’11 maggio 2020 (mentre quel­la dell’istante

era già pervenuta allo stadio della comminatoria di fallimento, notificata il 17

gennaio 2020). La Camera ha però appurato d’ufficio

che l’istante aveva già in precedenza, o meglio l’8 mag­gio 2020,

ritirato l’esecuzione all’origine del fallimento, facendo decadere in

particolare la comminatoria di fallimento. Se l’avesse saputo per tempo il

Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza, difettando una condizione per l’apertura

del fallimento (cfr. per analogia l’art. 172 n. 1 LEF). Il fallimento va di

conseguenza annullato senza necessità di verificare la solvibilità del

reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui tardivo pagamento ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria e la cui

mancata segnalazione al Pretore del­l’estinzione dell’esecuzione non ha

permesso di evitare la pronuncia del fallimento e quindi la conseguente

presentazione del reclamo (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 9 luglio 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).