14.2020.94
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia
12 agosto 2020Italiano7 min
questa Camera con un reclamo del 13 luglio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
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Incarto n.
14.2020.94
Lugano
12 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.496 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud promossa con istanza 5 giugno 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 luglio 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 1° luglio 2020 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 5 giugno 2020 la CO
1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 169.45 più interessi e
spese.
B. All’udienza
di discussione del 1° luglio 2020 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 1° luglio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1
dallo stesso giorno alle ore 11:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.– per le
spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 13 luglio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani
il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo
la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 4 luglio 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto martedì 14 luglio. Presentato il giorno prima (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione
di Mendrisio il 2 luglio 2020 relativa al versamento di fr. 441.– a saldo
dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dalla documentazione prodotta dalla
reclamante si evince che la stessa ha pagato tutte le esecuzioni non colpite da
opposizione o non estinte da pagamento, annullamento o perenzione, tranne una,
l’esecuzione n. __________ della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,
per cui è pendente una domanda di proseguimento del 7 maggio 2020 per poco più
di fr. 1'500.–, che la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a
CPC) essere poi stata pagata il 31 luglio 2020.
Ciò
porta a ritenere che la sopravvivenza economica dell’impresa individuale
gestita dalla reclamante non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo
giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla
verosimiglianza della solvibi-lità, nel caso che ci occupa si può affermare che
la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua
incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione
finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 1° luglio 2020 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 300.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 300.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).