14.2020.96
Opposizione al sequestro. Reclamo irricevibile per carente motivazione
22 marzo 2021Italiano9 min
Camera arbitrale europea di Bruxelles e di decretare il sequestro “di tutti i beni, in contanti o sotto forma di
Source ti.ch
Incarti n.
14.2020.96
14.2020.97
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2019.4937 e SO.2019.4938
(opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promosse con istanze 11 ottobre 2019 da
CO 1
CO 2, __________
(patrocinate dall’__________ PA
2 __________)
contro
RE 1 SY- (Repubblica delle Seychelles)
(patrocinata dalla PA 1 __________)
giudicando sui reclami del 10 luglio 2020 presentati dall’RE 1 contro
le decisioni emesse il 30 giugno 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza 11 giugno 2019 diretta contro
PI 1, l’RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di
dichiarare “in via
incidentale” l’esecutorietà del lodo arbitrale emesso
il 24 aprile 2019 dal Tribunale arbitrale internazionale di commercio presso la
Camera arbitrale europea di Bruxelles e di decretare il sequestro “di tutti i beni, in contanti o sotto forma di
titoli, monete, metalli preziosi, interessi, diritti, crediti, garanzie o
qualsiasi altro valore, proprietà o diritto di qualsiasi tipo o in qualsiasi
valuta, in conti, depositi, casseforti o detenuti in qualsiasi altra qualità e
di proprietà o relativi al sig. PI 1 come titolare, proprietario, creditore,
avente economicamente diritto, ultimo beneficiario o committente” presso diversi istituti finanziari e società, tra cui la CO 1 di Lugano.
B. In
seguito alla reiezione dell’istanza di sequestro con una prima decisione del 14
giugno 2019, poi annullata dalla scrivente Camera il 16 agosto 2019 con rinvio
della causa alla prima sede (sentenza 14.2019.132), il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato il sequestro
con decreto del 23 settembre 2019, poi sostituito da quello del 24 settembre
2019, eseguito il medesimo giorno dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano (verbale n. __________) segnatamente sui beni presso:
“d. CO 1, Via __________,
__________, 100 azioni nominative della società CO 1, CHE-__________ con sede
a __________, formalmente detenute da Sig.ra CO 2, via __________, __________, ma di cui Sig. PI 1, via
__________, __________ è l’avente economicamente diritto.
e. CO
1, Via __________, __________, dal Negozio CO 1, incluso in
particolare i gioielli, gli orologi, le gemme preziose e metalli che
fanno parte dell’inventario, di cui Sig. PI 1, via __________, __________, è l’avente
economicamente diritto. […]
g. PI 3, __________, relativi in particolare, ma non
esclusivamente le relazioni bancarie n. IBAN CH__________, formalmente detenuto
da Sig.a CO 2, __________, ma di cui Sig. PI 1, via __________ è l’avente
economicamente diritto”.
C. Con
istanze del 10 ottobre 2019 il debitore PI 1, e dell’11 ottobre 2019 la moglie CO
2 e la CO 1, di cui la moglie è azionista
e amministratrice unica, hanno presentato opposizioni al decreto di sequestro
al medesimo giudice, chiedendo di revocarlo, limitatamente, per quanto riguarda CO 2,
alle novanta azioni della PI 2 e alla relazione bancaria presso la PI 3 da lei
rivendicate, e per quanto attiene alla CO 1 limitatamente all’intero inventario di sua
proprietà.
D. Statuendo sull’opposizione formulata dal
debitore sequestrato PI 1, il Pretore ha annullato il sequestro
con decisione del 26 giugno 2020 (inc. SO. 2019.4936), contro cui la sequestrante
ha presentato reclamo a questa Camera il 10 luglio 2020 (inc. 14.2020.95
tuttora pendente).
E. Ciò
nonostante, ritenendo che le procedure d’opposizione promosse dalla moglie e
dalla CO 1 non fossero divenute senza oggetto finché sussisteva la possibilità
di un annulla-mento della sua decisione del 26 giugno, il
Pretore ha statuito sulle opposizioni da esse interposte e le ha accolte,
annullando il sequestro limitatamente ai
beni rivendicati dalle opponenti e ponendo, in ognuna delle
procedure, le spese processuali di fr. 1'000.– a carico della
sequestrante, tenuta a rifondere a ciascuna delle opponenti fr. 10'000.– a
titolo di ripetibili.
F. Contro
le sentenze appena citate la RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami
separati del 10 luglio 2020 per ottenerne in via principale l’annullamento – previa
concessione dell’effetto sospensivo e congiunzione delle cause con quella
relative al reclamo di PI 1 –, la reiezione delle opposizioni al sequestro e la
conferma dello stesso, in via subordinata la sospensione della procedura di
riconoscimento e di exequatur e di rigetto delle opposizioni al sequestro
fino alla decisione finale e definitiva nella procedura di annullamento del
lodo arbitrale in Belgio e in via ancor più subordinata l’annullamento delle
decisioni pretorili con conseguente rinvio delle cause al primo giudice per
nuovi giudizi, in tutti i casi con protesta di spese e ripetibili.
G. Il
15 luglio 2020 il presidente della Camera ha respinto le istanze di
congiunzione delle cause e ha dichiarato inammissibili le domande volte alla
concessione dell’effetto sospensivo.
H. Stante
il prevedibile esito dell’odierno giudizio, i reclami non sono stati notificati
alle controparti per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in
diritto:
1.
Le
sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro – sono
decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 6 CPC),
contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e
278.
cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello
senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
Interposti
entro dieci giorni dalla notifica delle decisioni impugnate avvenuta alla patrocinatrice
della RE 1 il 1° luglio 2020, i re-clami sono tempestivi (art. 142 cpv. 3, 251
lett. a e 321 cpv. 2 CPC).
1.2
I
reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni
simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione
delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura,
di congiungere le due procedure allo stadio della statuizione e di emanare una
sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso
che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente. La terza causa (inc. 14.2020.95) verrà invece trattata
separatamente dopo che il Tribunale federale si sarà determinato sul ricorso in
materia civile interposto da PI 1 contro la
sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello del 7 gennaio
2021.
(inc. 12.2020.85), con cui ha parzialmente accolto il reclamo della RE 1
contro la reiezione della sua domanda di exequatur del lodo arbitrale del 24 aprile 2019 (tranne per quanto attiene alla
domanda di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso), dal
momento che se la decisione finale dovesse ribaltare l’esito della decisione
cantonale il reclamo pendente presso la CEF potrebbe rivelarsi senza oggetto.
1.3
I
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera
verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni
la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure
motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).
1.3.1
Nei
reclami in esame la RE 1 non accenna minimamente a confrontarsi con la
motivazione delle decisioni impugnate, secondo cui alla luce del contraddittorio
la verosimiglianza che i beni sequestrati rivendicati dalle opponenti
appartengano al debitore è venuta meno (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), ma si limita
sorprendentemente a disquisire sui presupposti relativi alla verosimiglianza
del credito e della causa di sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 1 e 2 LEF) non
evocati dal primo giudice nelle sentenze avversate (bensì solo in quella
relativa all’opposizione di PI 1). I reclami vanno pertanto dichiarati
irricevibili per insufficiente motivazione. Ad ogni modo sono corrette le
decisioni di accogliere le opposizioni nella misura in cui uno dei tre
presupposti cumulativi stabiliti all’art. 272 LEF non risulta verosimile.
1.3.2
Ciò
posto, si avverano senza pertinenza gli scritti del 20 gennaio 2021 con cui la
reclamante ha chiesto alla scrivente Camera di considerare ai fini del giudizio
la citata sentenza della seconda Camera civile del 7 gennaio 2021, la quale non
si determina sulla questione dell’appartenenza dei beni sequestrati – di
esclusiva competenza della CEF –, per tacere del fatto che non è ammessa da
parte del reclamante l’adduzione di allegazioni di fatto e documenti nuovi dopo
la scadenza del termine di reclamo (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010
del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999,
consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5).
2.
Le
tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.
1.
OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le
controparti, cui i reclami non sono stati intimati per osservazioni, non
essendo incorse in spese in questa sede.
3.
Circa
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 2'500'000.– (valore dei beni sequestrati), raggiunge
senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo nella causa SO.2019.4937 avviata dalla CO 1 (inc. 14.2020.96) è irricevibile.
Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
2. Il reclamo nella causa SO.2019.4938 avviata da CO 2 (inc. 14.2020.97) è irricevibile.
Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).