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Decisione

14.2020.96

Opposizione al sequestro. Reclamo irricevibile per carente motivazione

22 marzo 2021Italiano9 min

Camera arbitrale europea di Bruxelles e di decretare il sequestro “di tutti i beni, in contanti o sotto forma di

Source ti.ch

Incarti n.

14.2020.96

14.2020.97

Lugano

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2019.4937 e SO.2019.4938

(opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promosse con istanze 11 ottobre 2019 da

CO 1

CO 2, __________

(patrocinate dall’__________ PA

2 __________)

contro

RE 1 SY- (Repubblica delle Seychelles)

(patrocinata dalla PA 1 __________)

giudicando sui reclami del 10 luglio 2020 presentati dall’RE 1 contro

le decisioni emesse il 30 giugno 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza 11 giugno 2019 diretta contro

PI 1, l’RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di

dichiarare “in via

incidentale” l’esecutorietà del lodo arbitrale emesso

il 24 aprile 2019 dal Tribunale arbitrale internazionale di commercio presso la

Camera arbitrale europea di Bruxelles e di decretare il sequestro “di tutti i beni, in contanti o sotto forma di

titoli, monete, metalli preziosi, interessi, diritti, crediti, garanzie o

qualsiasi altro valore, proprietà o diritto di qualsiasi tipo o in qualsiasi

valuta, in conti, depositi, casseforti o detenuti in qualsiasi altra qualità e

di proprietà o relativi al sig. PI 1 come titolare, proprietario, creditore,

avente economicamente diritto, ultimo beneficiario o committente” presso diversi istituti finanziari e società, tra cui la CO 1 di Lugano.

B. In

seguito alla reiezione dell’istanza di sequestro con una prima decisione del 14

giugno 2019, poi annullata dalla scrivente Camera il 16 agosto 2019 con rinvio

della causa alla prima sede (sentenza 14.2019.132), il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato il sequestro

con decreto del 23 settembre 2019, poi sostituito da quello del 24 settembre

2019, eseguito il medesimo giorno dall’Uf­ficio

d’esecuzione di Lugano (verbale n. __________) segnatamente sui beni presso:

“d. CO 1, Via __________,

__________, 100 azioni nominative della società CO 1, CHE-__________ con se­de

a __________, formalmente detenute da Sig.ra CO 2, via __________, __________, ma di cui Sig. PI 1, via

__________, __________ è l’avente economicamente diritto.

e. CO

1, Via __________, __________, dal Negozio CO 1, incluso in

particolare i gioielli, gli orologi, le gem­me preziose e metalli che

fanno parte dell’inventario, di cui Sig. PI 1, via __________, __________, è l’avente

economicamente diritto. […]

g. PI 3, __________, relativi in particolare, ma non

esclusivamente le relazioni bancarie n. IBAN CH__________, formalmente detenuto

da Sig.a CO 2, __________, ma di cui Sig. PI 1, via __________ è l’avente

economicamente diritto”.

C. Con

istanze del 10 ottobre 2019 il debitore PI 1, e dell’11 ottobre 2019 la moglie CO

2 e la CO 1, di cui la moglie è azionista

e amministratrice unica, hanno presentato opposizioni al decreto di sequestro

al medesimo giudice, chiedendo di revocarlo, limitatamente, per quanto riguarda CO 2,

alle novanta azioni della PI 2 e alla relazione bancaria presso la PI 3 da lei

rivendicate, e per quanto attiene alla CO 1 limitatamente all’intero inventario di sua

proprietà.

D. Statuendo sull’opposizione formulata dal

debitore sequestrato PI 1, il Pretore ha annullato il sequestro

con decisione del 26 giugno 2020 (inc. SO. 2019.4936), contro cui la sequestran­te

ha presentato reclamo a questa Camera il 10 luglio 2020 (inc. 14.2020.95

tuttora pendente).

E. Ciò

nonostante, ritenendo che le procedure d’opposizione promosse dalla moglie e

dalla CO 1 non fossero divenute senza oggetto finché sussisteva la possibilità

di un annulla-mento della sua decisione del 26 giugno, il

Pretore ha statuito sul­le opposizioni da esse interposte e le ha accolte,

annullando il sequestro limitatamente ai

beni rivendicati dalle opponenti e ponendo, in ognuna delle

procedure, le spese processuali di fr. 1'000.– a carico della

sequestrante, tenuta a rifondere a ciascuna delle opponenti fr. 10'000.– a

titolo di ripetibili.

F. Contro

le sentenze appena citate la RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami

separati del 10 luglio 2020 per ottenerne in via principale l’annullamento – previa

concessione dell’effetto sospensivo e congiunzione delle cause con quella

relative al reclamo di PI 1 –, la reiezione delle opposizioni al sequestro e la

conferma dello stesso, in via subordinata la sospensione della procedura di

riconoscimento e di exequatur e di rigetto delle opposizioni al sequestro

fino alla decisione finale e definitiva nella procedura di annullamento del

lodo arbitrale in Belgio e in via ancor più subordinata l’annullamento delle

decisioni pretorili con conseguente rinvio delle cause al primo giudice per

nuovi giudizi, in tutti i casi con protesta di spese e ripetibili.

G. Il

15 luglio 2020 il presidente della Camera ha respinto le istanze di

congiunzione delle cause e ha dichiarato inammissibili le domande volte alla

concessione dell’effetto sospensivo.

H. Stante

il prevedibile esito dell’odierno giudizio, i reclami non sono stati notificati

alle controparti per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in

diritto:

1.

Le

sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro – sono

decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 6 CPC),

contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e

278.

cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello

senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1

Interposti

entro dieci giorni dalla notifica delle decisioni impugnate avvenuta alla patrocinatrice

della RE 1 il 1° luglio 2020, i re-clami sono tempestivi (art. 142 cpv. 3, 251

lett. a e 321 cpv. 2 CPC).

1.2

I

reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni

simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione

delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura,

di congiungere le due procedure allo stadio della statuizione e di emanare una

sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso

che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente. La terza causa (inc. 14.2020.95) verrà invece trattata

separatamente dopo che il Tribunale federale si sarà determinato sul ricorso in

materia civile interposto da PI 1 contro la

sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’ap­­pello del 7 gennaio

2021.

(inc. 12.2020.85), con cui ha parzialmen­te accolto il reclamo della RE 1

contro la reiezione della sua domanda di exequatur del lodo arbitrale del 24 aprile 2019 (tranne per quanto attiene alla

domanda di rigetto definitivo dell’opposi­zione interposta dall’escusso), dal

momento che se la decisione finale dovesse ribaltare l’esito della decisione

cantonale il reclamo pendente presso la CEF potrebbe rivelarsi senza oggetto.

1.3

I

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera

verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni

la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure

motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).

1.3.1

Nei

reclami in esame la RE 1 non accenna minimamente a confrontarsi con la

motivazione delle decisioni impugnate, secon­do cui alla luce del contraddittorio

la verosimiglianza che i beni sequestrati rivendicati dalle opponenti

appartengano al debitore è venuta meno (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), ma si limita

sorprendentemente a disquisire sui presupposti relativi alla verosimiglianza

del credito e della causa di sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 1 e 2 LEF) non

evocati dal primo giudice nelle sentenze avversate (bensì solo in quella

relativa all’opposizione di PI 1). I reclami vanno pertanto dichiarati

irricevibili per insufficiente motivazione. Ad ogni modo sono corrette le

decisioni di accogliere le opposizioni nella misura in cui uno dei tre

presupposti cumulativi stabiliti all’art. 272 LEF non risulta verosimile.

1.3.2

Ciò

posto, si avverano senza pertinenza gli scritti del 20 gennaio 2021 con cui la

reclamante ha chiesto alla scrivente Camera di considerare ai fini del giudizio

la citata sentenza della seconda Camera civile del 7 gennaio 2021, la quale non

si determina sulla questione dell’appartenenza dei beni sequestrati – di

esclusiva competenza della CEF –, per tacere del fatto che non è ammessa da

parte del reclamante l’adduzione di allegazioni di fatto e documenti nuovi dopo

la scadenza del termine di reclamo (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010

del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999,

consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5).

2.

Le

tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.

1.

OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le

controparti, cui i reclami non sono stati intimati per osservazioni, non

essendo incorse in spese in questa sede.

3.

Circa

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 2'500'000.– (valore dei beni sequestrati), raggiunge

senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo nella causa SO.2019.4937 avviata dalla CO 1 (inc. 14.2020.96) è irricevibile.

Le

spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

2. Il reclamo nella causa SO.2019.4938 avviata da CO 2 (inc. 14.2020.97) è irricevibile.

Le

spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).