14.2020.98
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile per tardività, per insufficiente motivazione e per carenza d’interesse degno di protezione
4 novembre 2020Italiano9 min
un nuovo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 15 aprile 2019 sempre dall’UE
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Incarto n.
14.2020.98
Lugano
4 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause SO.2019.1863, SO 2019.5422 e
SO.2020.851 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, promossa con istanze 15 aprile 2019, 29 ottobre 2019 e 11
febbraio 2020 da
CO 1 DE-
(rappresentata dall’RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 giugno (recte: luglio) 2020
presentato da RE 1 contro le decisioni emesse il 24 settembre 2019 e il 2
luglio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 7 agosto 2017, a nome della proprietaria CO 1 la gerenza RA 1 ha
concluso con i conduttori RE 1 e PI 1 un contratto di locazione di durata
indeterminata di un appartamento di due locali a __________.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 24 settembre 2019 davanti alla Pretura di Lugano, sezione 5,
l’RA 1 ha ritirato la propria istanza di rigetto dell’opposizione promossa il
15 aprile 2019 sulla scorta del contratto di locazione del 7 agosto 2017 dopo
aver preso atto della mancata identità tra lei stessa e la locatrice, ossia CO
1. Il Pretore ha quindi stralciato la causa dai ruoli (inc. SO.2019.1863).
C. Con
precetto esecutivo (n. __________) emesso l’8 ottobre 2018 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 7’301.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2018, indicando quale causa del
credito il “saldo affitto
5.2018 Fr. 526.00, affitti 6-10.2018 Fr. 6'720.00, spese diffida Fr. 55.00”.
D. Con
un nuovo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 15 aprile 2019 sempre dall’UE
di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'720.– oltre agli
interessi del 5% dal 6 novembre 2018, indicando quale causa del credito i “canoni locazione da novembre 2018 ad aprile
2019 (6 mensilità)”.
E. Avendo
RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, CO 1 ne ha chiesto
il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, con
istanza del 29 ottobre 2019 nella seconda esecuzione e dell’11 febbraio 2020
nella prima. All’udienza unica di discussione tenutasi il 15 giugno 2020,
l’istante ha confermato ambedue le sue domande, tranne concludere al rigetto provvisorio delle opposizioni anziché definitivo,
mentre il convenuto si è opposto a tutte e due.
F. Statuendo con due decisioni separate del 2 luglio 2020, il Pretore ha
accolto parzialmente la prima istanza e rigettato in via provvisoria
l’opposizione al secondo precetto esecutivo limitatamente a fr. 6'720.– oltre
agli interessi del 5% su ogni singola pigione di fr. 1'120.– dalla
rispettiva scadenza, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di
fr. 150.– e un’indennità di fr. 400.– a favore dell’istante. Ha per
contro dichiarato irricevibile la seconda istanza, riferita al primo precetto
esecutivo, ponendo le spese processuali di fr. 50.– a carico dell’istante
senz’assegnare indennità.
G. Contro
le sentenze appena citate e contro la decisione di stralcio del 24 settembre
2019 (sopra ad B), RE 1 è insorto al Pretore con un
“reclamo” del 7 giugno (recte: luglio) 2020, che l’ha trasmesso a questa Camera per competenza.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la
notifica delle ultime due decisioni è avvenuta in concreto a RE 1 il 3 luglio
2020, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 13 luglio. Presentato il 7 luglio
2020, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. È per contro ampiamente
tardivo – e quindi inammissibile – per quanto attiene alla decisione di
stralcio notificatagli seduta stante il 24 settembre 2019 (sopra ad B), senza
contare che il reclamo è al riguardo anche privo d’interesse giuridico degno di
protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a), ciò che va rilevato d’ufficio (art. 60
CPC), dal momento che la decisione non gli reca alcun pregiudizio.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_
290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui
principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015
consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,
poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.4
Nel
caso in esame, nel suo reclamo invero di difficile lettura RE 1 contesta che le
firme sul documento intitolato “disdetta” (doc. 3 nell’inc. SO 2019.5422) siano
false, giacché sono “tutte
ugu[a]li”, e chiede un controllo da parte
di un esperto. Egli non si confronta però con la motivazione del Pretore,
secondo cui proprio per il fatto che le firme sulla pretesa disdetta siano
identiche a quelle apposte sul contratto di locazione (sul secondo foglio per
quanto attiene alla locatrice e sull’ultimo per quanto riguarda gli inquilini)
esse risultano con ogni verosimiglianza il frutto di una grossolana operazione di copia-incolla. Insufficientemente
motivato, il reclamo è pertanto irricevibile.
1.5
Ad
ogni modo, è conforme al corso ordinario degli eventi e all’esperienza generale
della vita che più firme manoscritte non possano essere rigorosamente identiche (sentenza della CEF 14.2018.179
del 1° aprile 2019 consid. 5.2/a). Per tacere del fatto che quella della
locatrice sulla “disdetta” (doc. 3) riproduce anche parte della tratteggiata
sulla quale era stata apposta la sua firma sul contratto di locazione (doc. B,
foglio 2), peraltro girata nel senso orario
di qualche grado rispetto all’orizzontale originaria; sono inoltre
visibili sotto la firma ricopiata la parte superiore della parentesi sinistra e
della parola “il” contenute nella dicitura “Il locatore (o il suo rap-presentante)”
stante sotto la firma originale. Quanto ai nuovi documenti acclusi al reclamo, oltre a essere inammissibili (sopra consid.
1.2) essi rafforzano, se ve ne fosse necessità, la tesi della
falsificazione, siccome uno di essi è la copia della “disdetta” del 13 marzo
2018.
con la differenza che le firme dei conduttori sono sovrapposte invece di
essere sulla stessa linea e che con ogni evidenza quella della coinquilina non
è la firma figurante sull’ultimo foglio del contratto di locazione bensì quella
apposta sul secondo foglio.
2.
Nella
misura in cui si riferisce alla terza causa (inc. SO.2020.851), il reclamo va
ugualmente dichiarato d’ufficio inammissibile per carenza d’interesse degno di
protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC), dal momento che l’istanza è stata
dichiarata irricevibile per perenzione dell’esecuzione giusta l’art. 88 cpv. 2
LEF e le spese processuali poste a carico dell’istante, sicché la decisione del
Pretore non ha recato alcun danno al reclamante.
3.
La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche
presumibilmente difficili in cui versa il reclamante (contro il quale sono
stati emessi 80 attestati di carenza di beni per oltre fr. 200'000.–) inducono
a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di
tradursi per altro in oneri d'incasso infruttuosi per l'ente pubblico. Non si
pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
4.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7’301.–
nella prima causa, di
fr. 6'720.– nella seconda e di fr. 7’301.– nella terza, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui concerne la causa SO.2019.1863 il reclamo è irricevibile.
2. Nella
misura in cui concerne la causa SO.2019.5422 il reclamo è irricevibile.
3. Nella
misura in cui concerne la causa SO.2020.851 il reclamo è irricevibile.
4. Non
si riscuotono spese processuali.
5. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).