Lexipedia

Decisione

14.2020.99

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di prestito postergato ("mezzanino"). Esigibilità. Spese e ripetibili. Valore litigioso

7 gennaio 2021Italiano19 min

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2020.99

Lugano

7 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.789 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 febbraio

2020 da

CO 1

(patrocinato dall’PA 2 __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 13 luglio 2020 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 1° luglio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto del 16 dicembre 2015 CO 1 ha concesso un prestito

remunerato postergato di fr. 1'500'000.– alla RE 1 per il suo

finanziamento. Il punto 3 prevedeva il rimborso del prestito in due rate di fr. 750'000.–

ognuna, il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2019. Nel caso in cui venisse prorogata

la data del rimborso, il debito poteva essere disdetto da entrambe le parti

alla scadenza semestrale del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno, con tre

mesi di preavviso dalla previa lettera raccomandata.

B. Con

contratto di novazione del 7 ottobre 2019 la RE 1 è subentrata alla M__________

SA nel contratto di prestito mezzanino postergato di fr. 1'215'000.– concesso a quest’ultima da CO 1 il 1° febbraio

2019.

C. Il

14 ottobre 2019 CO 1 e la ditta RE 1 hanno concluso un ulteriore “contratto di prestito mezzanino postergato” di fr. 2'415'000.– (risultante dalla somma dei due precedenti

prestiti), volto a “regolarizzare

tutte le loro posizioni debitorie e creditorie, nonché definire nuove

condizioni e termini”. Il punto 4 dell’ac­cordo prevede

quanto segue:

“L’importo di fr. 2'415'000.– sarà rimborsato da RE

1 con la rateazione seguente:

1° rata CHF

435'000 il 31.12.2019

2° rata CHF

660'000 il 31.12.2020

3° rata CHF

660'000 il 31.12.2021

4° rata CHF

660'000 il 31.12.2022

Nel

caso venisse prorogata l’ultima data di rimborso, il debito può venire disdetto

da ambo le parti alla scadenza semestrale del 30 giugno e del 31 dicembre di

ogni anno, con tre mesi di preavviso dalla scadenza previo lettera

raccomandata”.

D. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 gennaio 2020 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di 1) fr. 435'000.–

oltre agli interessi di mora del 5% dal 31 dicembre 2019 per “prestito non rimborsato, questa e la prima

scadenza di quattro, per un totale di 2.415.000 CHF”,

di 2) fr. 100'000.– oltre agli interessi di mora del 5% dal 31 luglio 2018

per “partecipazione all’utile

su prestito erogato, anno 2017” e di 3)

fr. 80'000.– oltre agli interessi di mora del 5% dal 31 luglio 2019 per “partecipazione all’utile su prestito erogato,

anno 2018”.

E. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4

febbraio 2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 25

giugno 2020, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la convenuta vi si

è nuovamente opposta, producendo un allegato di risposta scritta che è stato

integrato nel verbale d’udienza. Con replica, duplica, triplica,

quadruplica e quintuplica

orali le parti hanno ribadito le loro posizioni antitetiche.

F. Statuendo con decisione del 1° luglio 2020, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

convenuta limitatamente a fr. 435'000.– oltre agli interessi di mora del

5% dal 31 dicembre 2019 (ad esclusione della partecipazione all’utile di

fr. 180'000.– complessivi), ponen­do a suo carico le spese processuali di

fr. 350.– e un’indennità per ripetibili di fr. 3'200.– a favore

dell’istante.

G. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 13 luglio 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate

spese e ripetibili. Il 15 luglio 2020 il presidente della Camera ha dichiarato

irricevibile la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impu­­gnazione.

Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il recla­mo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 2 luglio 2020, il termine

d’impugnazione è scaduto domenica 12 luglio, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 13 luglio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è

dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1 Con

il reclamo la RE 1 si duole che il primo giudice ha esaminato d’ufficio la

documentazione prodotta superando “le palesi carenze” dell’istanza in cui non

viene precisamente indicato il titolo di rigetto invocato ma viene fatto

riferimento unicamente ai “documenti

presentati e le scritture private tra le parti” quale

riconoscimento di debito. Sennonché la regola secondo cui, stante la massima dispositiva

(art. 55 cpv. 1 CPC), il titolo di rigetto deve di principio essere prodotto e

precisamente indicato come tale dall’i­stante è un’esigenza formale che va apprezzata

alla luce del principio della buona fede, sicché l’istanza non può essere

dichiarata irricevibile o respinta qualora non sussista dubbio su quale sia tra

Fatti

i documenti prodotti quello o quelli che l’istante considera implicitamente

rappresentare il titolo di rigetto (vedi sentenza della CEF 14.2020.50 del 22

ottobre 2020, consid. 5.1.2 con rinvii). Nel caso concreto l’istante ha

indicato quale titolo di rigetto le scritture private delle parti, che sono

solo due (doc. B ed E), e solo il primo menziona la rata di fr. 435'000.–

figurante nel precetto esecutivo. È pertanto indubbio che il titolo di rigetto

è il contratto del 14 ottobre 2019 (doc. B). La reclamante non può in buona

fede rimproverare al primo giudice di averlo capito, mentre essa medesima ha

fondato in prima sede la sua difesa proprio sull’interpretazione di quel

contratto. Non occorre quindi perdere altro tempo su questa censura.

1.2.2 La

RE 1 osserva inoltre che CO 1 ha omesso di produrre il contratto da lui

sottoscritto il 1° febbraio 2019 con la M__________ SA, in cui la reclamante è

poi subentrata il 7 ottobre 2019. Essa non spiega però quale conseguenza possa

avere tale omissione. La censura – se di censura si può parlare – è così

irricevibile per carente motivazione. Ad ogni modo il contratto del 14 ottobre

2019 (doc. B), che costituisce in sé un valido titolo di rigetto, ha sostituito

il contratto del 1° febbraio 2019 (doc. B, premessa D e punto n. 2).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuo-vamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il “contratto di prestito mezzanino postergato” del 14 ottobre 2019, che risolve e sostituisce quelli del 16 dicembre

2015 e del 1° febbraio 2019, costituisce valido titolo di rigetto per il

rimborso della prima rata di fr. 435'000.–, per la quale il contratto è

chiaro e incondizionato. Quanto all’esigibilità della rata, il Pretore ha

rilevato che la stessa “scatta

automaticamente” alla scadenza del 31 dicembre 2019

indicata nel contratto. Per contro, a mente sua, il medesimo accordo non è un

valido titolo di rigetto per le partecipazioni all’u­tile di fr. 100'000.–

e di fr. 80'000.–, poiché non è al proposito sufficientemente chiaro e

univoco; non emerge infatti dallo stesso se tali

partecipazioni debbano effettivamente ricondursi agli anni 2017 e 2018

come sostenuto dall’istante.

4. Nel

reclamo la RE 1 sostiene che il Pretore si è a torto soffermato sulla dicitura “1° rata CHF 435'000 il 31.12.2019” contenuta al punto 4 dell’accordo senza considerare il contratto nel

suo insieme né gli altri elementi versati agli atti dall’istante, prestandosi

così a una lettura semplicistica, parziale, superficiale e di conseguenza

errata del titolo di rigetto. Per la reclamante l’errore più flagrante del

primo giudice è stato quello di non avvedersi che, malgrado la “maldestra”

formulazione della clausola, la modalità di pagamento a rate aveva come scopo

quello di scaglionare la possibilità di revocare la postergazione e non quello

di rendere esigibili i rimborsi, ciò che a suo dire emerge anche dalla lettura

di tale contratto in relazione al precedente accordo del 16 dicembre 2015. La RE

1 si appella poi alla natura stessa del contratto di “prestito mezzanino postergato” e afferma che un rimborso del debito parziale secondo lo scadenzario

pattuito cozzerebbe con il suo carattere subordinato (“mezzanino”) e con le sue

condizioni, quali la disdetta formale del debito e l’assenza d’ecce­denza di

debiti della società escussa, prove che non sono state apportate dall’istante.

Il

primo giudice – conclude la reclamante – avrebbe quindi dovuto respingere

l’istanza sia per mancanza di un titolo di rigetto, sia in ragione

dell’inesigibilità della pretesa, sia viste le “infelici formulazioni” nonché

gli “incompleti o

contraddittori accordi”, la cui interpretazione andava

demandata al giudice di merito.

5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art.

82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o

dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno

di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro

determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.

2.3.1 con rimandi).

5.1 Il riconoscimento deve

risultare indiscutibilmente dal documento o

dai documenti prodotti dall’escutente (Staehelin

in: Basler Kom­mentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82

LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013

già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi

all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di

rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi

nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una

procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020,

consid. 6.3, 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23

del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

5.2 Secondo la

giurisprudenza incombe all’escutente in particolare di dimostrare, con

documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro

dell’esecuzione, ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza

della CEF 14.2002. 40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin op. cit., n. 79 ad art. 82,

con rinvii).

5.3 Con

il reclamo la RE 1 rimprovera al Pretore di essersi soffermato

unicamente sulla dicitura contenuta al punto 4 del contratto (“1° rata CHF 435'000 il 31.12.2019”), qualificandola come uno scadenziario a sé stante atto a stabilire

l’entità e l’esigibilità del credito, senza avvedersi che

dall’ultima frase della clausola, secondo cui “nel caso in cui venisse prorogata l’ultima data di

rimborso, il debito può venire disdetto da ambo le parti (…)”, emerge in modo “palese” che le parti intendevano invece contenere la facoltà di revoca della

postergazione a porzioni dell’esposizione debitoria nel tempo sempre maggiori,

sino a rendere esigibile l’intero scoperto al 31 dicembre 2022 (foss’anche di

integrali fr. 2'415'000.–), ma al più presto dal 1° luglio 2023 e previa

formale e tempestiva notifica della disdetta.

5.3.1 L’interpretazione

proposta dalla reclamante non trova alcun appoggio nel testo del contratto,

Considerandi

secondo cui il prestito dev’essere “rimborsato” in rate

predefinite alle scadenze esplicitamente stabilite dalle parti (doc. B, ad 4).

Il termine “rimborso” è utilizzato anche nell’ultima frase della clausola relativa alla

disdetta del debito (“nel caso

venisse prorogata l’ultima data di rimborso”). Ma

anche volen­-do interpretare la nozione di rimborso quale revoca (scaglionata)

della postergazione, come suggerito dalla reclamante, l’esito non sarebbe

diverso. Le rate convenute sarebbero infatti da considerar esigibili alle

singole scadenze prestabilite (e non solo al 31 dicembre 2022, che vale solo

per l’“ultima” rata). L’esigenza di un preavviso di tre mesi non entrerebbe poi in

considerazione nel caso in esame, da una parte perché riguarda solo l’“ultima” rata (e non

la prima qui in discussione) e dall’altra poiché la reclamante non ha reso

verosimile la pattuizione di una proroga della rata conclusiva. La critica alla

decisione impugnata si avvera così sen­za fondamento.

5.3.2

A

riprova che l’interpretazione “semplicistica […], parziale e superficiale”

del Pretore non rifletterebbe la reale volontà delle parti, la reclamante fa valere di aver ridotto il debito

di soli fr. 300'000.– al 30 settembre 2019 benché il

precedente contratto del 16 dicembre 2015 prevedesse il

rimborso di una prima rata di fr. 750'000.– entro il 31 dicembre 2018, e

ciò nonostante l’importo della prima rata pattuita nel nuovo contratto non è di

fr. 450'000.– (750'000 – 300'000) bensì di fr. 435'000.–.

5.3.2.1

A

prescindere dal numero di punti d’interrogazione e d’esclamazione usati dalla reclamante, inversamente proporzionale alla

chia­rezza del suo ragionamento, il riferimento al contratto del 16 dicembre

2015.

(doc. E) cade nel vuoto dal momento che quello del 14 ottobre 2019 l’ha

risolto e sostituito (doc. B, ad n. 2).

5.3.2.2

Ad

ogni modo il rilievo della reclamante evidenzia, se ve ne fosse bisogno, che le

parti hanno convenuto sin dall’inizio che i prestiti, a dispetto della loro

postergazione, sarebbero stati rimborsabili. Che la mutuataria non abbia

rispettato i patti ovviamente non muta il contenuto dei medesimi.

5.4

La RE 1 sottolinea inoltre che il finanziamento accordatogli da CO 1 si

caratterizza con la sua subordinazione (o postergazione), nel senso che il

mutuante va soddisfatto in maniera residuale rispetto ai creditori ordinari. A

mente sua, il rimborso del debito parziale in base a uno

scadenziario “cozzerebbe” con il suo carattere subordinato (“mezzanino”), il qua­le non

permette al creditore di esigere il rimborso del prestito, e quindi di revocare

la postergazione, se la società mutuataria presenta un’eccedenza di debiti. D’altronde,

proprio perché non è possibile prevedere se alla scadenza pattuita la società

sarà in situazione d’eccedenza di debiti, lo scadenziario non può valere quale

revoca implicita della postergazione, senza contare che come atto formatore una

simile revoca necessita della forma scritta, la cui prova, indispensabile per

ottenere il rigetto dell’opposizione, non è stata apportata dall’istante, il

quale ha pure omesso di dimostrare che la società escussa fosse in grado di

rimborsare la rata posta in esecuzione.

5.4.1

L’esigibilità

del credito è definita anzitutto da quanto convenuto dalle parti, che sono

libere di convenire il momento in cui esso diventa esigibile sia nel contratto

stesso, sia tramite una convenzione ulteriore. Solo in mancanza di un tale

accordo entrano in considerazione le disposizioni legali in materia, dapprima

quelle specifiche, come per esempio l’art. 318 CO per il contratto di mutuo e,

a titolo ancora più sussidiario, se il momento dell’esigibilità non può essere

determinato neppure secondo la volontà ipotetica delle parti, dalla norma

generale d’immediatezza stabilita dall’art. 75 CO (sentenza della CEF

14.2020.189

del 27 febbraio 2020 consid. 5.1 con rinvii).

5.4.2

Come

rilevato dal Pretore, nel caso in esame l’esigibilità della rata

posta in esecuzione risulta chiaramente dal contratto, che indica la scadenza

del 31 dicembre 2019 (doc. B ad n. 4). L’impegno di rimborso risulta d’altronde

incondizionato: il contratto non lo subordina a una disdetta formale o

all’assenza di eccedenza di debiti della società come pretende la reclamante.

Non è in particolare il caso dell’ultima frase della clausola n. 4 (sopra

consid. 5.3.1).

5.4.3

Nella misura in cui ritiene che

il rimborso dei prestiti subordinati sia vincolato alla condizione che la

mutuataria non presenti un’ec­cedenza di debiti (nel senso dell’art. 725 CO per

le società anonime), la reclamante perde di vista che il contratto invocato

quale titolo di rigetto non contiene alcun riferimento a una simile condizione,

neppure nelle premesse, ma configura un tipo di mutuo subordinato (o

postergato) diverso da quello cui si riferisce l’art. 725 CO, ovvero quello

detto “mezzanino”. Si tratta di un mutuo la cui natura è intermedia (onde la qualifica

come “mezzanino”) tra quella dei fondi propri della società (risultanti dalla vendita

di titoli di partecipazione) e quella dei fondi da terzi (provenienti da mutui

non subordinati, detti anche “senior”), poiché sono anteposti ai fondi propri, ma posposti a quelli di terzi

(cfr. Alex de Werra, Eléments-clés

d’un Leveraged Management Buy-Out (LMBO), Un facteur de croissance et de

profitabilité?, ECS 11/03 pag. 986 ad 3.3.2.2).

5.4.3.1

Certo, siccome i contratti di

prestito “mezzanino” non sono regolati dalla legge (se non per le banche e società d’intermediazione

mobiliare, v. art. 18 segg. dell’Ordinanza sui fondi propri, RS 952.03), le parti possono, ma non devono,

subordinare il loro rimborso al­-l’assenza di un sovraindebitamento della

società mutuataria con una dichiarazione supplementare esplicita (Charles Jaques, Le “rang” des créances dans

l’exécution forcée, le cas des subordinations de créance (postpositions), tesi

Losanna 1999, n. 837-838). Nella fattispecie, comunque sia, nessun accordo del genere risulta

dal contratto del 14 ottobre 2019 (sopra consid. 5.3.1).

5.4.3.2

Non si disconosce, invero, che

persino in mancanza di una tale condizione, la subordinazione (o postergazione)

di un credito ne presuppone in linea di massima la sospensione

dell’esigibilità. Tuttavia, l’estensione e le modalità dell’inesigibilità sono

determinate in prima linea dalle stesse parti. Esse possono in particolare

prevedere, come nel caso di specie, di rateare il rimborso del mutuo

subordinato in modo che possa fungere da “quasi” fondi propri durante i periodi

prefissati (Jaques, op. cit., n.

941.

e 945; v. pure n. 838 e de Werra,

op. cit. loc. cit.: rimborso in due o tre rate). Poiché la questione del rimborso del

mutuo è stata in concreto chiaramente ed esplicitamente regolata dalle parti,

non entra in linea di conto un’interpretazione della loro volontà ipotetica né

un’applicazione suppletiva della legge (v. sopra consid. 5.4.1). La decisione

impugnata non può quindi ch’essere confermata.

6.

Nel

riassumere la sentenza avversata (ad 1), la reclamante rileva che, nonostante

il primo giudice abbia indicato nella motivazione della decisione impugnata che

le spese processuali siano da porre a suo carico solo in ragione dei 2⁄3 stante la parziale soccombenza dell’istante, nel

dispositivo essa è stata condannata a rifondere fr. 350.– per spese e

tasse di giustizia “senza migliori

indicazioni”. Per quanto concerne l’indennità per ripetibili, la

reclamante sostiene che il giudice di prime cure l’avrebbe a torto calcolata

sulla base di un valore litigioso di fr. 615'000.–, omettendo quindi di

prendere in considerazione la parziale soccombenza dell’istan­te per

fr. 180'000.–.

La

RE 1 non trae però alcuna conclusione da tali rilievi, anzi chiede la riforma

del dispositivo n. 2 della decisione impugnata relativo alle spese processuali

solo nella misura in cui, in accoglimento del reclamo, l’opposizione venisse

mantenuta anche per la posta di fr. 435'000.– (reclamo ad C). Non è pertanto

necessario determinarsi in merito. Va tuttavia ricordato che il valore

litigioso è determinato dalla domanda (art. 91 cpv. 1 CPC), pari in prima sede

alla somma di fr. 615'000.– per cui CO 1 ha chiesto il rigetto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in questa sede di fr. 435'000.–,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).