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Decisione

14.2021.1

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di condanna al pagamento di un contributo di mantenimento a favore della figlia. Prescrizione. Rettifica della decisione impugnata

6 ottobre 2021Italiano18 min

protezione (ARP) 3, sede di Lugano Ovest, padre e figlia non sono riusciti a raggiungere

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.1

Lugano

6 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa SO.2019.3642 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 22 luglio 2019 da

PA 2CO 1

(patrocinata dallo studio legale PA 2,

Lugano)

contro

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 31 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 22 dicembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 24 novembre 2008, il Pretore del Distretto di

Lugano, Sezione 6, ha accertato la paternità di RE 1 su CO 1, nata il 28 marzo

1991, e ha condannato il padre a pagare, retroattivamente dal 18 agosto 2005, contributi di mantenimento mensili in favore

della figlia di fr. 1'191.– dal 18 agosto al 31 dicembre 2005, di fr. 1'298.–

dal 1° gennaio al 31 maggio 2006, fr. 1'262.– dal 1° giugno al 31 dicembre

2006, fr. 1'182.– dal 1° gennaio al 30 giugno 2007, fr. 1'242.– dal

1° lu-glio al 31 dicembre 2007 e fr. 1'299.– dal 1° gennaio 2008 fino al

termine della formazione della figlia.

Fatti

B. In

occasione di un incontro del 12 giugno 2013 presso l’Autorità regionale di

protezione (ARP) 3, sede di Lugano Ovest, padre e figlia non sono riusciti a raggiungere

un accordo in particolare su un piano di pagamento della pretesa di fr. 102'717.–

vantata dalla figlia per gli alimenti arretrati maturati fino alla fine della

sua formazione, il 30 novembre 2012.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 luglio 2018 dal­l’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 111'810.90 oltre agli

interessi del 5% dal 5 agosto 2005, indicando quale causa del credito: “Pagamento contributi di mantenimento come da

sentenza (cresciuta in giudicato) emanata dalla Pretura di Lugano il 24

novembre 2008”.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 luglio

2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto

definitivo alla Pretura del Distretto di Luga­no, sezione 5, limitatamente a fr. 97'961.–

(anziché fr. 111'810.90) “oltre interessi, tasse e spese”. All’udienza

di discussione tenutasi il 21 ottobre 2019, il convenuto si è opposto all’istanza

con una memoria di risposta scritta integrata nel verbale, alla quale sono

seguitate la replica e la duplica orali delle parti, in cui hanno ribadito le

rispettive conclusioni.

E. Statuendo con decisione del 22 dicembre 2020, il Pretore ha accolto parzialmente

l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposi­­zione interposta dal

convenuto limitatamente a fr. 28'053.– (anziché fr. 111'810.90), oltre

agli interessi del 5% dal 15 giugno 2018, ponendo le spese processuali di fr. 300.–

per ⅔ a carico dell’i­­stante e

per ⅓ a carico del convenuto,

cui l’istante è stata obbligata a versare fr. 750.– per ripetibili.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 dicembre 2020, per ottenerne

la riforma, nel senso della reiezione dell’istanza, protestate in ambedue le

sedi spese processuali e ripetibili (quantificate in fr. 2'250.– in prima

sede).

G. Il

18 gennaio 2021 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto

sospensivo presentata con l’impugnazione e ha intimato alla curatrice di CO 1

di produrre l’autorizzazione dell’Autorità regionale di protezione (ARP)

n. 6 a stare in causa e, se successiva all’inoltro dell’azione di rigetto del­-l’opposizione,

la ratifica degli atti processuali compiuti dal patrocinatore della pupilla. L’autorizzazione,

completa di ratifica, è stata prodotta il 29 gennaio 2021.

H. Entro

il termine impartitole, con osservazioni del 16 luglio 2021 CO 1 ha concluso

per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 23 dicembre 2020, il termine d’impugnazione,

iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie natalizie (DTF 121 III

285.

consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia il 2 gennaio 2021, è scaduto

martedì 12 gennaio 2021. Presentato il 2 gennaio 2021 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva

o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione

della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato

prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una

procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –

e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una

delle eccezioni liberatorie enumerate al­l’art. 81 LEF (DTF 132 III 142,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha limitato il rigetto dell’op­­posizione a fr. 28'053.–

(a fronte dei fr. 111'810.90 richiesti) ritenendo il credito alimentare posto in esecuzione, da un lato, esigibile

per quanto concerne le mensilità del periodo dal 18 agosto 2005 al 24 novembre

2008, valendo per esse il termine di prescrizione

decennale (dell’art. 137 cpv. 2 CO) validamente interrotto una prima volta dall’“udienza” del 12 giugno 2013

presso l’ARP n. 3 e una seconda dall’inoltro del precetto esecutivo, il 15

giugno 2018, e dall’altro prescritto per quanto attiene alle mensilità del

(successivo) periodo dal 25 novembre 2008 al 28 marzo 2009, in quanto

assoggettato a un termine di prescrizione quinquennale, che non è più stato

interrotto dopo l’incontro presso l’ARP n. 3, davanti alla quale la procedura

non risulta più essere pendente, sicché era da considerare decorso al momento

dell’invio del precetto esecutivo. Circa le mensilità successive al 28 marzo

2009.

(giorno in cui CO 1 è divenuta maggiorenne), il Pretore ha considerato il credito

inesistente, perché nulla permetteva di concludere quando fosse terminata la

formazione. Il primo giudice ha infine esteso il rigetto agli interessi di mora

del 5% dal 15 giugno 2018, data del precetto esecutivo (e non dal 5 agosto 2005

menzionato in quel­l’atto) poiché l’istante non ha specificato alcunché al

riguardo.

4.

Nel reclamo RE 1 chiede dapprima l’annullamento

del­la decisione impugnata facendo valere che la figlia non è stata

validamente rappresentata in prima istanza dal suo patrocinatore, siccome è sottoposta

a curatela con limitazione dell’esercizio dei diritti civili, segnatamente per

quanto attiene alla stipulazione di contratti, e il mandato da lei concluso con

il suo legale non è stato approvato dall’ARP. Il reclamante invoca poi l’inapplicabilità

del­l’art. 137 cpv. 2 CO alle mensilità maturate dal 18 agosto 2005 al 24

novembre 2008, sostenendo che il termine di prescrizione applicabile è invece

quello quinquennale previsto all’art. 128 n. 1 CO. Egli rimprovera quindi al

Pretore di aver considerato a torto l’in­­contro presso l’ARP n. 3 quale atto interruttivo

Dispositivo

della prescrizione giusta l’art. 135 n. 2 CO. Per questi motivi, egli conclude,

l’intero credito alimentare è prescritto e l’istanza di rigetto dev’essere

respinta integralmente.

5. Il 29 gennaio 2021 CO 1 ha prodotto entro il termine assegnatole la

decisione 22 gennaio 2021 dell’Auto­rità regionale di protezione (ARP)

n. 6 che l’autorizza la curatrice a stare in causa nei procedimenti d’incasso

delle pretese alimentari della pupilla avverso RE 1 e ratifica gli atti

processuali compiuti dall’avv. PA 2 in tale ambito. Il reclamante non ha

presentato osservazioni al riguardo. La sua contestazione (iniziale) deve

quindi ritenersi infondata. Nulla osta perciò a entrare senza indugio nel

merito del reclamo.

6. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie non è contestato, ed è del resto

evidente, che la decisione 24 novembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 (doc. 2), costituisce un valido titolo

di rigetto de­finitivo dell’opposizione, trattandosi di decisione

giudiziaria esecutiva (oltre che passata in giudicato) secondo l’art. 80 cpv. 1

LEF.

7. In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi

con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per

il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e

dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della

CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di

quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente

rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1

LEF) può essere rovesciata

soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione

in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF

(sentenza del Tribunale federale 5A_529/ 2016 del 14 novembre 2017 consid. 2).

Non spetta al giudice, d’al­­tronde, statuire su questioni giuridiche delicate

o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad

esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della

buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito

(DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio).

7.1 Nel

caso concreto, il reclamante contesta anzitutto che le mensilità dal 18 agosto

2005 al 24 novembre 2008 siano sottoposte al termine di prescrizione decennale

dell’art. 137 cpv. 2 CO applicato dal Pretore, sostenendo che la norma riguarda

solo crediti già esigibili al momento dell’emissione

della sentenza, ciò che non sareb­be il caso delle pretese in questione,

in quanto è proprio la sentenza del 24 novembre 2008 che ne ha accertato per la

prima volta l’esistenza. La decisione impugnata giunge invece al risulta­to

paradossale che le pretese successive al 24 novembre 2008 sono prescritte

mentre quelle anteriori, sebbene più vecchie, non lo sarebbero. Il reclamante

conclude pertanto per la prescrizione anche delle mensilità maturate tra il 18

agosto 2005 e il 24 novembre 2008 siccome il termine di prescrizione quinquennale

stabilito dall’art. 128 n. 1 CO era trascorso al momento della presentazione

della domanda d’esecuzione.

7.2 Al

contrario di quel che potrebbe far pensare il tenore letterale del­l’art. 137

cpv. 2 CO (“Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio

di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo termine di

prescrizione è sempre di dieci anni”), solo i crediti che erano già

esigibili prima del riconoscimento o dell’accertamento vedono il loro termine

di prescrizione prorogato di dieci anni (sentenza del Tribunale federale 5C.171/2000

del 6 ottobre 2000, consid. 6/a e ad es. Pichonnaz in:

Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 8 ad

art. 137 CO; Däppen,

in:

Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020 n. 5 ad art. 137

CO; Wildhaber/ Dede

in: Berner Kommentar, Die Verjährung – Art. 127-142 OR, 2021, n. 32 ad art. 137

CO; Berti in: Zürcher Kommentar,

Vol. V/1h, 2002, n. 27 ad art. 137 CO). Il termine di prescrizione non inizia

infatti a decorrere prima che il credito sia esigibile (art. 130 cpv. 1 CO). Per

quanto riguarda in particolare i contributi di mantenimento, l’art. 137 cpv. 2

CO non si applica a quelli che non era­no già esigibili al momento in cui sono

stati accertati con decisione giudiziaria,

ovvero ai crediti per il mantenimento futuro; al loro riguardo vale il termine

di prescrizione quinquennale dell’art. 128 n. 1 CO (v. gli autori

appena citati, in particolare Pichonnaz,

op. cit., n. 4a ad art. 137).

7.3 Nel

caso specifico, il reclamante ha quindi ragione sull’interpreta­­zione dell’art.

137 cpv. 2 CO, ma non sulla sua applicazione al caso concreto. Egli pare

considerare che i crediti di mantenimento della figlia sono sorti e sono

diventati esigibili solo al momento dell’emanazione della sentenza del 24 novembre 2008. Confonde però esigibilità e accertamento giudiziario

delle pretese – che contrariamente a quanto egli pare reputare può aver luogo

solo una volta, stante la regiudicata delle decisioni di merito. L’obbligo dei

genitori di mantenimento del figlio esiste – ed è esigibile – sin dalla sua

nascita fino almeno alla sua maggior età (implicitamente art. 276 e 277 CC; Meier/Stettler, droit de la filiation, 5a

ed. 2014, n. 1055-1056). Si tratta infatti di un effetto legale del rapporto di

filiazione (Hegnauer

in: Berner Kommentar, vol. II/2/2/2, 1997, n. 45 ad art. 276 CC),

che dà luogo a debiti non quantificati né quantificabili in anticipo (Hegnauer, op. cit., n. 60 ad art. 276),

motivo per cui devono essere specificati mediante convenzione o giudizio. Certo,

secondo l’art. 279 cpv. 1 CC il figlio non può chiedere per via di azione

contro i genitori i contributi di mantenimento per il periodo anteriore all’anno

precedente l’avvio dell’azione, per motivi di praticità (in praeteritum non vivitur, DTF 115 II 204 consid. 4/a). Nondimeno le pretese sorgono man mano

che si verificano le necessità di sostentamento del figlio e sono esigibili a

prescindere dall’inoltro di un’azione giudiziaria (cfr. Hegnauer, op. cit., n. 48 ad art.

279/280, che parla di mantenimento ancora dovuto). Il genitore che versa

volontariamente alimenti al figlio non paga un indebito. L’incentivazione di

accordi stragiudiziali è del resto la ratio della retroattività di un anno

stabilita all’art. 278 cpv. 1 CC (DTF 115 II 204 già citata).

Il

diritto agli alimenti non nasce quindi con la decisione o la convenzione, ma

essa ne accerta l’esistenza e l’esigibilità,

se del caso con effetto retroattivo (Hegnauer,

op. cit., n. 112 e 118 ad art. 285). È quello che ha fatto il Pretore

nel dispositivo n. 2 della decisione del 24 novembre 2008 (doc. 2), precisando

che le pretese accertate – la prima per parte dell’agosto del 2005 – sono esigibili

entro il 5 di ogni mese.

7.4 Ne

segue che i crediti maturati dal 5 agosto 2005 al 5 novembre 2008 erano esigibili

al momento dell’emanazione della sentenza appena citata, di modo che, come

giustamente deciso dal Pretore, per essi un nuovo termine di prescrizione di dieci

anni è iniziato a decorrere a norma dell’art. 137 cpv. 2 CO, a dire il vero non

da quel momento, bensì da quando la figlia ha raggiunto la maggior età, ovvero

dal 28 marzo 2009 (art. 134 cpv. 1 n. 1 CO). Il termine è poi stato interrotto prima della sua scadenza del 28

marzo 2019 dall’invio della domanda d’esecuzione, dapprima al più tardi il 23 luglio

2018 quando il precetto esecutivo è stato emesso (doc. C) e poi dall’istanza di

rigetto (art. 135 n. 2 CO; Pichonnaz,

op. cit., n. 9 ad art. 138), ed è quindi destinato a decorrere ancora per

almeno altri dieci anni (art. 135 n. 2 e 137 cpv. 1 CO), fatte salve eventuali

future interruzioni determinate a atti esecutivi o giudiziari successivi alla

conclusione della procedura di rigetto (art. 138 cpv. 1 e 2 CO). Tale risultato

non ha nulla di paradossale perché ogni credito ha la propria prescrizione, la

quale ha pure un suo proprio decorso, di modo che è possibile che un credito

più recente si prescriva prima di uno più vecchio. La decisione impugnata resi-ste

pertanto alla critica, senza necessità di verificare se l’udienza presso l’ARP

3 del 12 giugno 2013 abbia a sua volta interrotto il termine di prescrizione.

8. Nelle

osservazioni al reclamo CO 1 si duole di un errore del Pretore

nel calcolo della somma per cui ha rigettato l’opposizione, sostenendo che sia

di fr. 49'199.– anziché di fr. 28'053 e chiede a questa Camera di

rettificarla d’ufficio, respingendo per il resto il reclamo.

8.1 La

domanda di rettifica del dispositivo di una decisione viziato da un errore di

calcolo va indirizzata in linea di massima al giudice che l’ha emanata (art.

334 cpv. 1 CPC), anche perché soltanto lui è in misura di fornire un’interpretazione

autentica della decisione (DTF 143 III 519 consid. 6.2; tra altri: Trezzini in: Trezzini et al. [curatori],

Commentario pratico al Codice di diritto processuale ci-vile svizzero, vol. I,

2a ed. 2017, n. 14 ad art. 334 CPC). In presenza di un evidente

errore di scrittura o di calcolo, per economia processuale è però anche

possibile per le giurisdizioni superiori intervenire d’ufficio (sentenze del

Tribunale federale 5A_111/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 5.2 e della CEF

14.2014.104 del 24 settembre 2014 consid. 1.4).

8.2 Nel

caso in esame, già nella motivazione (a pag. 3) il Pretore ha indicato in fr. 28'053.–

la somma degli alimenti maturati tra il 18 agosto 2005 e il 24 novembre 2008,

per poi rigettare l’opposizione in via provvisoria a concorrenza del medesimo

importo. Non ha indicato il calcolo da lui effettuato. È tuttavia chiara la sua

volontà di concedere il rigetto per le mensilità del periodo in questione

calcolate secondo le indicazioni della sentenza del 24 novembre

2008 (doc. 2). Il suo calcolo si rivela però errato poiché la somma

delle mensilità non ammonta a fr. 28'053.–, bensì a fr. 49'199.–

arrotondati, secondo il seguente computo:

§

dal 18 agosto al 31 dicembre

2005:

4 mesi e 14 g. a fr. 1'191.–/mese = (4 +

14/31) x 1'191­

= fr. 5'301.85­

§

dal 1° gennaio al 31 maggio

2006:

5 mesi a fr. 1'298.–/mese = 5 x 1'298­

= fr. 6'490.—

§

dal 1° giugno al 31 dicembre

2006:

7 mesi a fr. 1'262.– /mese = 7 x 1'262­

= fr. 8'834.—­

§

dal 1° gennaio al 30 giugno

2007:

6 mesi a fr. 1'182.–/mese = 6 x 1'182­

= fr. 7'092.—­

§

dal 1° luglio al 31 dicembre

2007:

6 mesi a fr. 1'242.–/mese = 6 x 1'242­

= fr. 7'452.—­

§

dal 1° gennaio al 24 novembre

2008:

10 mesi e 24 g. a fr. 1'299.–/mese

= (10 + 24/30) x 1'299­

= fr. 14'029.20­

Totale (arrotondato):

= fr. 49'199.—

L’errore

essendo manifesto, tanto che il reclamante non ha contestato la domanda della

figlia, per economia di procedura occorre accogliere la domanda di rettifica

del dispositivo n. 1.

9. In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In

sede di reclamo, va tenuto conto della rettifica del valore litigioso (cfr. sopra

consid. 8).

10. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 49'199.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La

domanda di rettifica del dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è accolta e

di conseguenza esso è così rettificato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’ufficio d’esecuzione di

Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 49'199.– oltre agli interessi

del 5% dal 15 giugno 2018.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 1'500.–

per ripetibili.

4. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________;

– studio

legale PA 2, __________, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di

ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).