14.2021.1
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di condanna al pagamento di un contributo di mantenimento a favore della figlia. Prescrizione. Rettifica della decisione impugnata
6 ottobre 2021Italiano18 min
protezione (ARP) 3, sede di Lugano Ovest, padre e figlia non sono riusciti a raggiungere
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.1
Lugano
6 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa SO.2019.3642 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 22 luglio 2019 da
PA 2CO 1
(patrocinata dallo studio legale PA 2,
Lugano)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 31 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 22 dicembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 24 novembre 2008, il Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 6, ha accertato la paternità di RE 1 su CO 1, nata il 28 marzo
1991, e ha condannato il padre a pagare, retroattivamente dal 18 agosto 2005, contributi di mantenimento mensili in favore
della figlia di fr. 1'191.– dal 18 agosto al 31 dicembre 2005, di fr. 1'298.–
dal 1° gennaio al 31 maggio 2006, fr. 1'262.– dal 1° giugno al 31 dicembre
2006, fr. 1'182.– dal 1° gennaio al 30 giugno 2007, fr. 1'242.– dal
1° lu-glio al 31 dicembre 2007 e fr. 1'299.– dal 1° gennaio 2008 fino al
termine della formazione della figlia.
Fatti
B. In
occasione di un incontro del 12 giugno 2013 presso l’Autorità regionale di
protezione (ARP) 3, sede di Lugano Ovest, padre e figlia non sono riusciti a raggiungere
un accordo in particolare su un piano di pagamento della pretesa di fr. 102'717.–
vantata dalla figlia per gli alimenti arretrati maturati fino alla fine della
sua formazione, il 30 novembre 2012.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 luglio 2018 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 111'810.90 oltre agli
interessi del 5% dal 5 agosto 2005, indicando quale causa del credito: “Pagamento contributi di mantenimento come da
sentenza (cresciuta in giudicato) emanata dalla Pretura di Lugano il 24
novembre 2008”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 luglio
2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto
definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 97'961.–
(anziché fr. 111'810.90) “oltre interessi, tasse e spese”. All’udienza
di discussione tenutasi il 21 ottobre 2019, il convenuto si è opposto all’istanza
con una memoria di risposta scritta integrata nel verbale, alla quale sono
seguitate la replica e la duplica orali delle parti, in cui hanno ribadito le
rispettive conclusioni.
E. Statuendo con decisione del 22 dicembre 2020, il Pretore ha accolto parzialmente
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto limitatamente a fr. 28'053.– (anziché fr. 111'810.90), oltre
agli interessi del 5% dal 15 giugno 2018, ponendo le spese processuali di fr. 300.–
per ⅔ a carico dell’istante e
per ⅓ a carico del convenuto,
cui l’istante è stata obbligata a versare fr. 750.– per ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 dicembre 2020, per ottenerne
la riforma, nel senso della reiezione dell’istanza, protestate in ambedue le
sedi spese processuali e ripetibili (quantificate in fr. 2'250.– in prima
sede).
G. Il
18 gennaio 2021 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo presentata con l’impugnazione e ha intimato alla curatrice di CO 1
di produrre l’autorizzazione dell’Autorità regionale di protezione (ARP)
n. 6 a stare in causa e, se successiva all’inoltro dell’azione di rigetto del-l’opposizione,
la ratifica degli atti processuali compiuti dal patrocinatore della pupilla. L’autorizzazione,
completa di ratifica, è stata prodotta il 29 gennaio 2021.
H. Entro
il termine impartitole, con osservazioni del 16 luglio 2021 CO 1 ha concluso
per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 23 dicembre 2020, il termine d’impugnazione,
iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie natalizie (DTF 121 III
285.
consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia il 2 gennaio 2021, è scaduto
martedì 12 gennaio 2021. Presentato il 2 gennaio 2021 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva
o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione
della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato
prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una
procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –
e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una
delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha limitato il rigetto dell’opposizione a fr. 28'053.–
(a fronte dei fr. 111'810.90 richiesti) ritenendo il credito alimentare posto in esecuzione, da un lato, esigibile
per quanto concerne le mensilità del periodo dal 18 agosto 2005 al 24 novembre
2008, valendo per esse il termine di prescrizione
decennale (dell’art. 137 cpv. 2 CO) validamente interrotto una prima volta dall’“udienza” del 12 giugno 2013
presso l’ARP n. 3 e una seconda dall’inoltro del precetto esecutivo, il 15
giugno 2018, e dall’altro prescritto per quanto attiene alle mensilità del
(successivo) periodo dal 25 novembre 2008 al 28 marzo 2009, in quanto
assoggettato a un termine di prescrizione quinquennale, che non è più stato
interrotto dopo l’incontro presso l’ARP n. 3, davanti alla quale la procedura
non risulta più essere pendente, sicché era da considerare decorso al momento
dell’invio del precetto esecutivo. Circa le mensilità successive al 28 marzo
2009.
(giorno in cui CO 1 è divenuta maggiorenne), il Pretore ha considerato il credito
inesistente, perché nulla permetteva di concludere quando fosse terminata la
formazione. Il primo giudice ha infine esteso il rigetto agli interessi di mora
del 5% dal 15 giugno 2018, data del precetto esecutivo (e non dal 5 agosto 2005
menzionato in quell’atto) poiché l’istante non ha specificato alcunché al
riguardo.
4.
Nel reclamo RE 1 chiede dapprima l’annullamento
della decisione impugnata facendo valere che la figlia non è stata
validamente rappresentata in prima istanza dal suo patrocinatore, siccome è sottoposta
a curatela con limitazione dell’esercizio dei diritti civili, segnatamente per
quanto attiene alla stipulazione di contratti, e il mandato da lei concluso con
il suo legale non è stato approvato dall’ARP. Il reclamante invoca poi l’inapplicabilità
dell’art. 137 cpv. 2 CO alle mensilità maturate dal 18 agosto 2005 al 24
novembre 2008, sostenendo che il termine di prescrizione applicabile è invece
quello quinquennale previsto all’art. 128 n. 1 CO. Egli rimprovera quindi al
Pretore di aver considerato a torto l’incontro presso l’ARP n. 3 quale atto interruttivo
Dispositivo
della prescrizione giusta l’art. 135 n. 2 CO. Per questi motivi, egli conclude,
l’intero credito alimentare è prescritto e l’istanza di rigetto dev’essere
respinta integralmente.
5. Il 29 gennaio 2021 CO 1 ha prodotto entro il termine assegnatole la
decisione 22 gennaio 2021 dell’Autorità regionale di protezione (ARP)
n. 6 che l’autorizza la curatrice a stare in causa nei procedimenti d’incasso
delle pretese alimentari della pupilla avverso RE 1 e ratifica gli atti
processuali compiuti dall’avv. PA 2 in tale ambito. Il reclamante non ha
presentato osservazioni al riguardo. La sua contestazione (iniziale) deve
quindi ritenersi infondata. Nulla osta perciò a entrare senza indugio nel
merito del reclamo.
6. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie non è contestato, ed è del resto
evidente, che la decisione 24 novembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 (doc. 2), costituisce un valido titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione, trattandosi di decisione
giudiziaria esecutiva (oltre che passata in giudicato) secondo l’art. 80 cpv. 1
LEF.
7. In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi
con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per
il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e
dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della
CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di
quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente
rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1
LEF) può essere rovesciata
soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione
in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF
(sentenza del Tribunale federale 5A_529/ 2016 del 14 novembre 2017 consid. 2).
Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate
o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad
esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della
buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito
(DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio).
7.1 Nel
caso concreto, il reclamante contesta anzitutto che le mensilità dal 18 agosto
2005 al 24 novembre 2008 siano sottoposte al termine di prescrizione decennale
dell’art. 137 cpv. 2 CO applicato dal Pretore, sostenendo che la norma riguarda
solo crediti già esigibili al momento dell’emissione
della sentenza, ciò che non sarebbe il caso delle pretese in questione,
in quanto è proprio la sentenza del 24 novembre 2008 che ne ha accertato per la
prima volta l’esistenza. La decisione impugnata giunge invece al risultato
paradossale che le pretese successive al 24 novembre 2008 sono prescritte
mentre quelle anteriori, sebbene più vecchie, non lo sarebbero. Il reclamante
conclude pertanto per la prescrizione anche delle mensilità maturate tra il 18
agosto 2005 e il 24 novembre 2008 siccome il termine di prescrizione quinquennale
stabilito dall’art. 128 n. 1 CO era trascorso al momento della presentazione
della domanda d’esecuzione.
7.2 Al
contrario di quel che potrebbe far pensare il tenore letterale dell’art. 137
cpv. 2 CO (“Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio
di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo termine di
prescrizione è sempre di dieci anni”), solo i crediti che erano già
esigibili prima del riconoscimento o dell’accertamento vedono il loro termine
di prescrizione prorogato di dieci anni (sentenza del Tribunale federale 5C.171/2000
del 6 ottobre 2000, consid. 6/a e ad es. Pichonnaz in:
Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 8 ad
art. 137 CO; Däppen,
in:
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020 n. 5 ad art. 137
CO; Wildhaber/ Dede
in: Berner Kommentar, Die Verjährung – Art. 127-142 OR, 2021, n. 32 ad art. 137
CO; Berti in: Zürcher Kommentar,
Vol. V/1h, 2002, n. 27 ad art. 137 CO). Il termine di prescrizione non inizia
infatti a decorrere prima che il credito sia esigibile (art. 130 cpv. 1 CO). Per
quanto riguarda in particolare i contributi di mantenimento, l’art. 137 cpv. 2
CO non si applica a quelli che non erano già esigibili al momento in cui sono
stati accertati con decisione giudiziaria,
ovvero ai crediti per il mantenimento futuro; al loro riguardo vale il termine
di prescrizione quinquennale dell’art. 128 n. 1 CO (v. gli autori
appena citati, in particolare Pichonnaz,
op. cit., n. 4a ad art. 137).
7.3 Nel
caso specifico, il reclamante ha quindi ragione sull’interpretazione dell’art.
137 cpv. 2 CO, ma non sulla sua applicazione al caso concreto. Egli pare
considerare che i crediti di mantenimento della figlia sono sorti e sono
diventati esigibili solo al momento dell’emanazione della sentenza del 24 novembre 2008. Confonde però esigibilità e accertamento giudiziario
delle pretese – che contrariamente a quanto egli pare reputare può aver luogo
solo una volta, stante la regiudicata delle decisioni di merito. L’obbligo dei
genitori di mantenimento del figlio esiste – ed è esigibile – sin dalla sua
nascita fino almeno alla sua maggior età (implicitamente art. 276 e 277 CC; Meier/Stettler, droit de la filiation, 5a
ed. 2014, n. 1055-1056). Si tratta infatti di un effetto legale del rapporto di
filiazione (Hegnauer
in: Berner Kommentar, vol. II/2/2/2, 1997, n. 45 ad art. 276 CC),
che dà luogo a debiti non quantificati né quantificabili in anticipo (Hegnauer, op. cit., n. 60 ad art. 276),
motivo per cui devono essere specificati mediante convenzione o giudizio. Certo,
secondo l’art. 279 cpv. 1 CC il figlio non può chiedere per via di azione
contro i genitori i contributi di mantenimento per il periodo anteriore all’anno
precedente l’avvio dell’azione, per motivi di praticità (in praeteritum non vivitur, DTF 115 II 204 consid. 4/a). Nondimeno le pretese sorgono man mano
che si verificano le necessità di sostentamento del figlio e sono esigibili a
prescindere dall’inoltro di un’azione giudiziaria (cfr. Hegnauer, op. cit., n. 48 ad art.
279/280, che parla di mantenimento ancora dovuto). Il genitore che versa
volontariamente alimenti al figlio non paga un indebito. L’incentivazione di
accordi stragiudiziali è del resto la ratio della retroattività di un anno
stabilita all’art. 278 cpv. 1 CC (DTF 115 II 204 già citata).
Il
diritto agli alimenti non nasce quindi con la decisione o la convenzione, ma
essa ne accerta l’esistenza e l’esigibilità,
se del caso con effetto retroattivo (Hegnauer,
op. cit., n. 112 e 118 ad art. 285). È quello che ha fatto il Pretore
nel dispositivo n. 2 della decisione del 24 novembre 2008 (doc. 2), precisando
che le pretese accertate – la prima per parte dell’agosto del 2005 – sono esigibili
entro il 5 di ogni mese.
7.4 Ne
segue che i crediti maturati dal 5 agosto 2005 al 5 novembre 2008 erano esigibili
al momento dell’emanazione della sentenza appena citata, di modo che, come
giustamente deciso dal Pretore, per essi un nuovo termine di prescrizione di dieci
anni è iniziato a decorrere a norma dell’art. 137 cpv. 2 CO, a dire il vero non
da quel momento, bensì da quando la figlia ha raggiunto la maggior età, ovvero
dal 28 marzo 2009 (art. 134 cpv. 1 n. 1 CO). Il termine è poi stato interrotto prima della sua scadenza del 28
marzo 2019 dall’invio della domanda d’esecuzione, dapprima al più tardi il 23 luglio
2018 quando il precetto esecutivo è stato emesso (doc. C) e poi dall’istanza di
rigetto (art. 135 n. 2 CO; Pichonnaz,
op. cit., n. 9 ad art. 138), ed è quindi destinato a decorrere ancora per
almeno altri dieci anni (art. 135 n. 2 e 137 cpv. 1 CO), fatte salve eventuali
future interruzioni determinate a atti esecutivi o giudiziari successivi alla
conclusione della procedura di rigetto (art. 138 cpv. 1 e 2 CO). Tale risultato
non ha nulla di paradossale perché ogni credito ha la propria prescrizione, la
quale ha pure un suo proprio decorso, di modo che è possibile che un credito
più recente si prescriva prima di uno più vecchio. La decisione impugnata resi-ste
pertanto alla critica, senza necessità di verificare se l’udienza presso l’ARP
3 del 12 giugno 2013 abbia a sua volta interrotto il termine di prescrizione.
8. Nelle
osservazioni al reclamo CO 1 si duole di un errore del Pretore
nel calcolo della somma per cui ha rigettato l’opposizione, sostenendo che sia
di fr. 49'199.– anziché di fr. 28'053 e chiede a questa Camera di
rettificarla d’ufficio, respingendo per il resto il reclamo.
8.1 La
domanda di rettifica del dispositivo di una decisione viziato da un errore di
calcolo va indirizzata in linea di massima al giudice che l’ha emanata (art.
334 cpv. 1 CPC), anche perché soltanto lui è in misura di fornire un’interpretazione
autentica della decisione (DTF 143 III 519 consid. 6.2; tra altri: Trezzini in: Trezzini et al. [curatori],
Commentario pratico al Codice di diritto processuale ci-vile svizzero, vol. I,
2a ed. 2017, n. 14 ad art. 334 CPC). In presenza di un evidente
errore di scrittura o di calcolo, per economia processuale è però anche
possibile per le giurisdizioni superiori intervenire d’ufficio (sentenze del
Tribunale federale 5A_111/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 5.2 e della CEF
14.2014.104 del 24 settembre 2014 consid. 1.4).
8.2 Nel
caso in esame, già nella motivazione (a pag. 3) il Pretore ha indicato in fr. 28'053.–
la somma degli alimenti maturati tra il 18 agosto 2005 e il 24 novembre 2008,
per poi rigettare l’opposizione in via provvisoria a concorrenza del medesimo
importo. Non ha indicato il calcolo da lui effettuato. È tuttavia chiara la sua
volontà di concedere il rigetto per le mensilità del periodo in questione
calcolate secondo le indicazioni della sentenza del 24 novembre
2008 (doc. 2). Il suo calcolo si rivela però errato poiché la somma
delle mensilità non ammonta a fr. 28'053.–, bensì a fr. 49'199.–
arrotondati, secondo il seguente computo:
§
dal 18 agosto al 31 dicembre
2005:
4 mesi e 14 g. a fr. 1'191.–/mese = (4 +
14/31) x 1'191
= fr. 5'301.85
§
dal 1° gennaio al 31 maggio
2006:
5 mesi a fr. 1'298.–/mese = 5 x 1'298
= fr. 6'490.—
§
dal 1° giugno al 31 dicembre
2006:
7 mesi a fr. 1'262.– /mese = 7 x 1'262
= fr. 8'834.—
§
dal 1° gennaio al 30 giugno
2007:
6 mesi a fr. 1'182.–/mese = 6 x 1'182
= fr. 7'092.—
§
dal 1° luglio al 31 dicembre
2007:
6 mesi a fr. 1'242.–/mese = 6 x 1'242
= fr. 7'452.—
§
dal 1° gennaio al 24 novembre
2008:
10 mesi e 24 g. a fr. 1'299.–/mese
= (10 + 24/30) x 1'299
= fr. 14'029.20
Totale (arrotondato):
= fr. 49'199.—
L’errore
essendo manifesto, tanto che il reclamante non ha contestato la domanda della
figlia, per economia di procedura occorre accogliere la domanda di rettifica
del dispositivo n. 1.
9. In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In
sede di reclamo, va tenuto conto della rettifica del valore litigioso (cfr. sopra
consid. 8).
10. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 49'199.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La
domanda di rettifica del dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è accolta e
di conseguenza esso è così rettificato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’ufficio d’esecuzione di
Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 49'199.– oltre agli interessi
del 5% dal 15 giugno 2018.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 1'500.–
per ripetibili.
4. Notificazione a:
– avv. PA
1, __________;
– studio
legale PA 2, __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di
ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).