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Decisione

14.2021.10

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Organizzazione di concerti. Quantificazione della rimunerazione per i concerti non organizzati

4 agosto 2021Italiano11 min

17 settembre 2018 l’RE 1 ha emesso all’indirizzo della CO 1 una fattura di € 60'000.– per “Prestazione spettacolo RE 1, come accordo del

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Incarto n.

14.2021.10

Lugano

4 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.937 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 febbraio 2020

dall’

RE 1

(rappresentata da RA 1 __________)

contro

CO 1 IT-

(patrocinata dall’__________ PA

1 __________)

giudicando sull’“appello” (recte: reclamo) del 30 gennaio 2021 presentato dall’RE 1 contro la decisione

emessa il 25 gennaio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con “scrittura

privata” sottoscritta il 5 febbraio 2018, la CO 1 quale “organizzatore” e RE 1 quale “impresa” hanno convenuto la prestazione di dodici concerti all’aperto (più uno di prove e gratuito) dell’artista __________ nel

periodo dal 1° lu­glio al 20 settembre 2018. L’art. 2 del contratto, intitolato

“Obbligazioni dell’organizzatore

(CO 1)”, prevede che:

“L’organizzatore svolgerà a favore dell’Impresa

la seguente attività: Garantisce all’impresa 12 date all’aperto grandi città capoluoghi

di provincia e/o approvate dall’artista nel periodo estivo del contratto

(escluso Campania/Calabria/isole). […]

a) In

caso di date inferiori la società CO 1, riconosce il debito delle date mancanti

nei confronti della Società RE 1 che verrà stimato dal numero delle date

mancanti alle 12 date pattuite, per 11000 (undicimila) euro al netto di

eventuali trattenute territoriali. Anticipo 12.000,00 (dodicimila euro) al netto

di eventuali trattenute territoriali, per efficacia del contratto

b)-g)

[tutta una serie di obblighi dell’organizzatore]

i) In

caso contrario RE 1 farà valere questo contratto e stabilirà una penale

quantificando tutto il lavoro svolto e i guadagni persi, oltre ai danni di

immagine”.

L’art.

6, intitolato “Corrispettivi”, dispone che:

“A fronte di tutte le obbligazioni assunte

dalla società RE 1 in forza del Contratto e dell’esclusiva pattuita, L’organizzazione

si impegna a dare adempimento alle obbligazioni a suo carico previste nel

Contratto e corrisponderà alla società RE 1 un anticipo di 12000,00 euro

(dodicimila euro) al netto di eventuali trattenute territoriali, alla firma del

contratto (conferma per efficacia), detraendo 1000,00 euro (mille euro) per

ogni serata dall’importo fisso di 11000 euro (undicimila), al netto di

eventuali ritenute territoriali. Quindi pagherà per ogni spettacolo euro 10.000,00

(diecimila) al netto di eventuali trattenute territoriali, per le 12 date estive

all’aperto […]”.

Fatti

B. Il

17 settembre 2018 l’RE 1 ha emesso all’indirizzo della CO 1 una fattura di € 60'000.– per “Prestazione spettacolo RE 1, come accordo del

5.02.2018 importi al netto di trattenute territoriali”.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, l’RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 64'202.36 oltre

agli interessi del 5% dal 20 settembre 2018, indicando quale causa del credito

il “Riconoscimento di debito

del 05.02.2018. Fattura n° 20 con scadenza del 20.09.2018 più interessi e oneri

di legge. Totale euro 60'000 = CHF 64'202.36 cambio odierno 1.07”.

D. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16

febbraio 2020 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è

opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 17 marzo 2020. Con allegati spontanei

del 24 marzo (replica), 31 marzo (duplica), 4 aprile (tri-plica), 10 aprile (quadruplica),

17 aprile (quintuplica) e 22 aprile 2020 (sestuplica) le parti hanno ribadito

il proprio punto di vista.

E. Nel

frattempo il 19 febbraio 2020 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha dichiarato

nullo il precetto esecutivo n. __________. Con decisione del 29 aprile 2020 questa

Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, ha annullato la decisione dell’Ufficio

e ha ripristinato l’esecuzione n. __________ unitamente all’opposizione

interposta dall’escussa il 10 febbraio 2020 (sentenza della CEF 15.2020.23 del

29 aprile 2020).

F. Statuendo con decisione del 25 gennaio 2021, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità

di fr. 2'000.– a favore della convenuta.

G. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un “appello” (recte: reclamo) del 30 gennaio 2021 per ottenerne l’annullamento

e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile

esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte

per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 il 26 gennaio 2021, il termine d’impugnazione è

scaduto venerdì 5 febbraio. Presentato il 1° febbraio 2021 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il tenore della lettera a) dell’art.

2.

della scrittura privata non è

chiaro

poiché viene

indicata la cifra di € 11'000.– ma non che la stessa sia da moltiplicare per ogni data

mancante dei concerti rispetto alle dodici previste. A sua mente, neppure è

chiara la dicitura “al netto

di eventuali trattenute territoriali”, siccome un

mancato evento è privo di connessione territoriale. La lettera a) dell’art. 2

sarebbe poi “apparentemente

disallineato” rispetto alla lettera i), secondo cui “in caso contrario” –

senza riferimento a una lettera precedente – “RE 1 farà valere questo contratto e stabilirà una

penale quantificando tutto il lavoro svolto e i guadagni persi, oltre ai danni

di immagine”. D’altronde, ha continuato il primo

giudice, l’istante non ha mai spiegato in che modo è giunta alla pretesa di € 60'000.–, pari al

corrispettivo di fr. 64'202.36 posto in esecuzione, e in particolare non ha

mai indicato quante sarebbero, secondo lei, le date mancanti rispetto alle

dodici previste. In effetti, qualora l’istante avesse considerato che secondo l’art.

2.

lett. a) la somma di € 11'000.– fosse da moltiplicare per ogni unità di evento inferiore alle

dodici pattuite, allora gli eventi mancanti da essa considerati sarebbero 5.45

(5.45 x 11'000 = 59'950.–). Potrebbe però anche darsi che la parte istante

abbia quantificato la propria pretesa sulla base dell’art. 2 lett. i) in

relazione all’art. 6, che prevede un compenso netto di € 10'000.– per

ogni concerto. Secondo il primo giudice, tuttavia, la clausola dell’art. 2 lett.

i) non può essere considerata come un riconoscimento di debito poiché la

determinazione della penale è lasciata alla sola RE 1 (“… RE 1 farà valere questo contratto e stabilirà una

penale…”). In definitiva il Pretore ha concluso che la

scrittura privata del 5 febbraio 2018 risulta troppo poco chiara e troppo

interpretabile per costituire un riconoscimento di debito, onde la reiezione

dell’istanza.

4.

Nel

reclamo l’RE 1 sostiene che i concerti mancanti sono sei, sicché moltiplicando

tale cifra per € 10'000.– si ottiene l’importo di fr. 64'202.36 (pari a € 60'000.–) posto in esecuzione. Non ritiene infatti corretto

considerare l’importo di € 11'000.– per ognu­no dei dodici concerti, visto l’anticipo iniziale di € 12'000.– già versato, che

occorre detrarre conformemente all’art. 6 della scrittura privata. La

reclamante reputa quindi errato il giudizio pretorile siccome la somma posta in

esecuzione è facilmente deducibile dal­l’art. 6, a torto ignorato dal primo

giudice.

5.

Sennonché,

in tal modo, la reclamante non si confronta con la motivazione pretorile, secondo

cui essa non ha mai spiegato in che modo è giunta alla pretesa di fr. 64'202.36,

né ha indicato quante sarebbero, secondo lei, le date dei concerti mancanti rispetto

alle dodici previste. Solo con il reclamo l’RE 1 ha fornito queste informazioni

(numero dei concerti mancanti e retribuzione unitaria), ma sono allegazioni

fattuali nuove e quindi irricevibili (v. sopra consid. 1.2).

5.1

Invero

l’RE 1 afferma sì che l’importo posto in esecuzione era “facilmente deducibile” dall’art. 6 della scrittura privata, ma omette di considerare di non

aver citato tale disposizione nell’i­stanza (ma solo l’art. 2 testualmente

senza particolari spiegazio­ni). Ora, non spetta al

giudice ricercare d’ufficio tra i documenti acclusi all’istanza e all’interno

degli stessi quelli che potrebbero giustificare il rigetto dell’opposizione. Stante

il principio dispositivo che caratterizza la procedura di rigetto dell’opposizione

(art. 55 cpv. 1 CPC), incombe invece all’istante l’onere di allegare i fatti

pertinenti (sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020 consid. 6.2 con i rinvii). Nel caso in esame, la reclamante

avrebbe quindi dovuto citare l’art. 6 del

contratto e spiegare il calcolo del­l’importo posto in esecuzione già in prima

sede. Avrebbe inoltre dovuto quantificare le trattenute territoriali così da

permettere il calcolo preciso della somma netta che le spetta.

5.2

Nella limitata

misura in cui è motivato – e quindi ricevibile – il reclamo va pertanto

respinto, fermo restando che

alla reclamante rimane la facoltà di ripresentare una nuova istanza di rigetto del­l’opposizione,

persino nella stessa esecuzione (DTF 143 III

567.

consid. 4.1 e 140 III 461

consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015. 245 del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II

651.

n. 42c consid. 7.3/b), contenente

le necessarie allegazioni di fatto e i relativi documenti giustificativi oppure

di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 64'202.36,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).