14.2021.10
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Organizzazione di concerti. Quantificazione della rimunerazione per i concerti non organizzati
4 agosto 2021Italiano11 min
17 settembre 2018 l’RE 1 ha emesso all’indirizzo della CO 1 una fattura di € 60'000.– per “Prestazione spettacolo RE 1, come accordo del
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Incarto n.
14.2021.10
Lugano
4 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.937 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 febbraio 2020
dall’
RE 1
(rappresentata da RA 1 __________)
contro
CO 1 IT-
(patrocinata dall’__________ PA
1 __________)
giudicando sull’“appello” (recte: reclamo) del 30 gennaio 2021 presentato dall’RE 1 contro la decisione
emessa il 25 gennaio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con “scrittura
privata” sottoscritta il 5 febbraio 2018, la CO 1 quale “organizzatore” e RE 1 quale “impresa” hanno convenuto la prestazione di dodici concerti all’aperto (più uno di prove e gratuito) dell’artista __________ nel
periodo dal 1° luglio al 20 settembre 2018. L’art. 2 del contratto, intitolato
“Obbligazioni dell’organizzatore
(CO 1)”, prevede che:
“L’organizzatore svolgerà a favore dell’Impresa
la seguente attività: Garantisce all’impresa 12 date all’aperto grandi città capoluoghi
di provincia e/o approvate dall’artista nel periodo estivo del contratto
(escluso Campania/Calabria/isole). […]
a) In
caso di date inferiori la società CO 1, riconosce il debito delle date mancanti
nei confronti della Società RE 1 che verrà stimato dal numero delle date
mancanti alle 12 date pattuite, per 11000 (undicimila) euro al netto di
eventuali trattenute territoriali. Anticipo 12.000,00 (dodicimila euro) al netto
di eventuali trattenute territoriali, per efficacia del contratto
b)-g)
[tutta una serie di obblighi dell’organizzatore]
i) In
caso contrario RE 1 farà valere questo contratto e stabilirà una penale
quantificando tutto il lavoro svolto e i guadagni persi, oltre ai danni di
immagine”.
L’art.
6, intitolato “Corrispettivi”, dispone che:
“A fronte di tutte le obbligazioni assunte
dalla società RE 1 in forza del Contratto e dell’esclusiva pattuita, L’organizzazione
si impegna a dare adempimento alle obbligazioni a suo carico previste nel
Contratto e corrisponderà alla società RE 1 un anticipo di 12000,00 euro
(dodicimila euro) al netto di eventuali trattenute territoriali, alla firma del
contratto (conferma per efficacia), detraendo 1000,00 euro (mille euro) per
ogni serata dall’importo fisso di 11000 euro (undicimila), al netto di
eventuali ritenute territoriali. Quindi pagherà per ogni spettacolo euro 10.000,00
(diecimila) al netto di eventuali trattenute territoriali, per le 12 date estive
all’aperto […]”.
Fatti
B. Il
17 settembre 2018 l’RE 1 ha emesso all’indirizzo della CO 1 una fattura di € 60'000.– per “Prestazione spettacolo RE 1, come accordo del
5.02.2018 importi al netto di trattenute territoriali”.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, l’RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 64'202.36 oltre
agli interessi del 5% dal 20 settembre 2018, indicando quale causa del credito
il “Riconoscimento di debito
del 05.02.2018. Fattura n° 20 con scadenza del 20.09.2018 più interessi e oneri
di legge. Totale euro 60'000 = CHF 64'202.36 cambio odierno 1.07”.
D. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16
febbraio 2020 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è
opposta all’istanza con osservazioni scritte del 17 marzo 2020. Con allegati spontanei
del 24 marzo (replica), 31 marzo (duplica), 4 aprile (tri-plica), 10 aprile (quadruplica),
17 aprile (quintuplica) e 22 aprile 2020 (sestuplica) le parti hanno ribadito
il proprio punto di vista.
E. Nel
frattempo il 19 febbraio 2020 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha dichiarato
nullo il precetto esecutivo n. __________. Con decisione del 29 aprile 2020 questa
Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, ha annullato la decisione dell’Ufficio
e ha ripristinato l’esecuzione n. __________ unitamente all’opposizione
interposta dall’escussa il 10 febbraio 2020 (sentenza della CEF 15.2020.23 del
29 aprile 2020).
F. Statuendo con decisione del 25 gennaio 2021, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 2'000.– a favore della convenuta.
G. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un “appello” (recte: reclamo) del 30 gennaio 2021 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile
esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte
per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 26 gennaio 2021, il termine d’impugnazione è
scaduto venerdì 5 febbraio. Presentato il 1° febbraio 2021 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il tenore della lettera a) dell’art.
2.
della scrittura privata non è
chiaro
poiché viene
indicata la cifra di € 11'000.– ma non che la stessa sia da moltiplicare per ogni data
mancante dei concerti rispetto alle dodici previste. A sua mente, neppure è
chiara la dicitura “al netto
di eventuali trattenute territoriali”, siccome un
mancato evento è privo di connessione territoriale. La lettera a) dell’art. 2
sarebbe poi “apparentemente
disallineato” rispetto alla lettera i), secondo cui “in caso contrario” –
senza riferimento a una lettera precedente – “RE 1 farà valere questo contratto e stabilirà una
penale quantificando tutto il lavoro svolto e i guadagni persi, oltre ai danni
di immagine”. D’altronde, ha continuato il primo
giudice, l’istante non ha mai spiegato in che modo è giunta alla pretesa di € 60'000.–, pari al
corrispettivo di fr. 64'202.36 posto in esecuzione, e in particolare non ha
mai indicato quante sarebbero, secondo lei, le date mancanti rispetto alle
dodici previste. In effetti, qualora l’istante avesse considerato che secondo l’art.
2.
lett. a) la somma di € 11'000.– fosse da moltiplicare per ogni unità di evento inferiore alle
dodici pattuite, allora gli eventi mancanti da essa considerati sarebbero 5.45
(5.45 x 11'000 = 59'950.–). Potrebbe però anche darsi che la parte istante
abbia quantificato la propria pretesa sulla base dell’art. 2 lett. i) in
relazione all’art. 6, che prevede un compenso netto di € 10'000.– per
ogni concerto. Secondo il primo giudice, tuttavia, la clausola dell’art. 2 lett.
i) non può essere considerata come un riconoscimento di debito poiché la
determinazione della penale è lasciata alla sola RE 1 (“… RE 1 farà valere questo contratto e stabilirà una
penale…”). In definitiva il Pretore ha concluso che la
scrittura privata del 5 febbraio 2018 risulta troppo poco chiara e troppo
interpretabile per costituire un riconoscimento di debito, onde la reiezione
dell’istanza.
4.
Nel
reclamo l’RE 1 sostiene che i concerti mancanti sono sei, sicché moltiplicando
tale cifra per € 10'000.– si ottiene l’importo di fr. 64'202.36 (pari a € 60'000.–) posto in esecuzione. Non ritiene infatti corretto
considerare l’importo di € 11'000.– per ognuno dei dodici concerti, visto l’anticipo iniziale di € 12'000.– già versato, che
occorre detrarre conformemente all’art. 6 della scrittura privata. La
reclamante reputa quindi errato il giudizio pretorile siccome la somma posta in
esecuzione è facilmente deducibile dall’art. 6, a torto ignorato dal primo
giudice.
5.
Sennonché,
in tal modo, la reclamante non si confronta con la motivazione pretorile, secondo
cui essa non ha mai spiegato in che modo è giunta alla pretesa di fr. 64'202.36,
né ha indicato quante sarebbero, secondo lei, le date dei concerti mancanti rispetto
alle dodici previste. Solo con il reclamo l’RE 1 ha fornito queste informazioni
(numero dei concerti mancanti e retribuzione unitaria), ma sono allegazioni
fattuali nuove e quindi irricevibili (v. sopra consid. 1.2).
5.1
Invero
l’RE 1 afferma sì che l’importo posto in esecuzione era “facilmente deducibile” dall’art. 6 della scrittura privata, ma omette di considerare di non
aver citato tale disposizione nell’istanza (ma solo l’art. 2 testualmente
senza particolari spiegazioni). Ora, non spetta al
giudice ricercare d’ufficio tra i documenti acclusi all’istanza e all’interno
degli stessi quelli che potrebbero giustificare il rigetto dell’opposizione. Stante
il principio dispositivo che caratterizza la procedura di rigetto dell’opposizione
(art. 55 cpv. 1 CPC), incombe invece all’istante l’onere di allegare i fatti
pertinenti (sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020 consid. 6.2 con i rinvii). Nel caso in esame, la reclamante
avrebbe quindi dovuto citare l’art. 6 del
contratto e spiegare il calcolo dell’importo posto in esecuzione già in prima
sede. Avrebbe inoltre dovuto quantificare le trattenute territoriali così da
permettere il calcolo preciso della somma netta che le spetta.
5.2
Nella limitata
misura in cui è motivato – e quindi ricevibile – il reclamo va pertanto
respinto, fermo restando che
alla reclamante rimane la facoltà di ripresentare una nuova istanza di rigetto dell’opposizione,
persino nella stessa esecuzione (DTF 143 III
567.
consid. 4.1 e 140 III 461
consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015. 245 del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II
651.
n. 42c consid. 7.3/b), contenente
le necessarie allegazioni di fatto e i relativi documenti giustificativi oppure
di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 64'202.36,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).