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Decisione

14.2021.100

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile per carente motivazione. Limiti di cognizione del giudice del rigetto

6 dicembre 2021Italiano8 min

B. Avendo

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.100

Lugano

6 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.1670 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° aprile 2021

dalla

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 15 luglio 2021 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 13 luglio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 febbraio 2021 dall’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 71'066.20

oltre agli interessi del 5% dal 9 dicembre 2013 e fr. 68'968.60 oltre agli interessi del 5% dal 12 febbraio 2014 (indicando

quale causa dei crediti la “Decisione 10 agosto 2020 della Pretura di Lugano

(incarto n. OR.2014.217) Credito riconosciuto in sentenza Fr. 140'034.80 oltre

interessi del 5%”), fr. 11'202.– oltre agli interessi

del 5% dall’8 febbraio 2021 (per “rimborso tasse e spese di giustizia”), fr. 10'700.–

oltre agli interessi del 5% dall’8 febbraio 2021 (per “ripetibili procedura di cui all’incarto OR.2014.217”) e fr. 31'000.– oltre agli interessi del 5% dall’8 febbraio 2021 (per

“ripetibili procedura di cui

al­l’incarto OR.2014.225”).

Fatti

B. Avendo

l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° aprile

2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 15 aprile 2021. Con replica spontanea del 23

aprile 2021 e duplica spontanea del 30 aprile 2021 le parti hanno ribadito le

loro posizioni contrastanti.

C. Statuendo con decisione del 13 luglio 2021, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo

a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 1'250.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 15 luglio 2021 per

ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante il

prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto all’RE 1 SA il 14 luglio 2021, il termine d’impugna­­zione

è scaduto sabato 24 luglio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 26

luglio 2021 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) durante le

ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per

legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il

rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 4 agosto.

Presentato il 19 luglio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque

senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014

del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi

valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).

Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1

Nella

decisione impugnata il Pretore ha stabilito che le decisioni pretorili del 10 e

dell’11 agosto 2020 prodotte dall’istante (doc. B e C), unitamente al

preventivo d’onorario del perito per le spese peritali (doc. I), costituiscono un

valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per gli importi posti in

esecuzione. Ha d’altronde respinto l’eccezione di compensazione sollevata dalla

convenuta e dichiarato irricevibile l’argomento con cui essa sembrava dirsi

disposta a pagare solo previa prestazione di una garanzia da parte dell’istante,

rilevando che ad ogni modo le decisioni pretorili non prevedevano una tale

condizione.

1.3.2

Nel

reclamo l’RE 1 afferma d’interporre ricorso, pur

ritenendolo “oggettivamente inutile, patetico e privo di senso” alla luce delle “precedenti sentenze”,

nella convinzione che possa “esser

fatta giustizia la quale si palesa con chiara evidenza nella voluminosa documentazione

prodotta in questi anni con particolare riferimento agli ultimi tempi”. “Ad ulteriore

supporto di quanto precede” la reclamante si riferisce

alla petizione del 17 novembre 2014, la quale riporterebbe “dettagliatamente tutti gli avvenimenti

incorsi nel­la più totale buonafede

[ed] è supportata da una voluminosa documentazione”. Petizione che a suo dire è stata contestata “subdolamente” dalla

controparte mediante l’adduzione di documenti da lei stessa redatti e false

affermazioni mai comprovate o documentate.

1.3.3

Sennonché

in tal modo l’RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione

impugnata, secondo cui l’istan­­za è fondata su validi titoli di rigetto dell’opposizione,

al riguardo dei quali essa non ha dimostrato l’esistenza di eccezioni liberatorie nel senso dell’art. 81. La reclamante non indica

precisamente il motivo per cui reputa errata la sentenza

impugnata e nemmeno dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del

primo giudice. Essa si limita a sostenerne l’erroneità mediante un vago e

generico riferimento alla non

meglio precisata “voluminosa

documentazione prodotta in questi anni con particolare riferimento agli ultimi

tempi”, ciò che è inammissibile. Lo stesso dicasi a

proposito del rinvio indeterminato alla descrizione degli avvenimenti incorsi nella

petizione del 17 novembre 2014, così come alla “voluminosa documentazione” addotta

a supporto della stessa.

1.3.4

Ad

ogni modo, né il giudice del rigetto né la scrivente Camera sono competenti per esaminare la

fondatezza della petizione citata, già trattata nell’ambito della procedura che

ha portato alla sentenza di merito, la cui regiudicata vieta loro un riesame (cfr. art.

59.

cpv. 2 lett. e CPC). Il compito del

giudice del rigetto si limita al­l’esame della forza probatoria del

titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art.

81.

LEF, quali l’e­­stinzione, la sospensione o la prescrizione del credito

posto in esecuzione verificatasi dopo l’emanazione della decisione

invocata quale titolo di rigetto (art. 81 cpv. 1 LEF), ovvero dopo l’ultimo

stadio della procedura di merito in cui si potevano addurre fatti nuovi

(sentenza della CEF 14.2020.152 del 16 luglio 2021 consid. 7.2). Invece, motivi

di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già

nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti

valere in sede di rigetto (tra tante: DTF 138 III 586

consid. 6.1.2; sentenza della CEF 14.2021.57 del 6 ottobre

2021, consid. 7).

2.

La tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato

alla controparte per osservazioni.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 192'936.80,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).