14.2021.100
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile per carente motivazione. Limiti di cognizione del giudice del rigetto
6 dicembre 2021Italiano8 min
B. Avendo
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.100
Lugano
6 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.1670 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° aprile 2021
dalla
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 15 luglio 2021 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 13 luglio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 febbraio 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 71'066.20
oltre agli interessi del 5% dal 9 dicembre 2013 e fr. 68'968.60 oltre agli interessi del 5% dal 12 febbraio 2014 (indicando
quale causa dei crediti la “Decisione 10 agosto 2020 della Pretura di Lugano
(incarto n. OR.2014.217) Credito riconosciuto in sentenza Fr. 140'034.80 oltre
interessi del 5%”), fr. 11'202.– oltre agli interessi
del 5% dall’8 febbraio 2021 (per “rimborso tasse e spese di giustizia”), fr. 10'700.–
oltre agli interessi del 5% dall’8 febbraio 2021 (per “ripetibili procedura di cui all’incarto OR.2014.217”) e fr. 31'000.– oltre agli interessi del 5% dall’8 febbraio 2021 (per
“ripetibili procedura di cui
all’incarto OR.2014.225”).
Fatti
B. Avendo
l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° aprile
2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 15 aprile 2021. Con replica spontanea del 23
aprile 2021 e duplica spontanea del 30 aprile 2021 le parti hanno ribadito le
loro posizioni contrastanti.
C. Statuendo con decisione del 13 luglio 2021, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo
a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 1'250.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 15 luglio 2021 per
ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante il
prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto all’RE 1 SA il 14 luglio 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto sabato 24 luglio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 26
luglio 2021 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) durante le
ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per
legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il
rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 4 agosto.
Presentato il 19 luglio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque
senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014
del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi
valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).
Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1
Nella
decisione impugnata il Pretore ha stabilito che le decisioni pretorili del 10 e
dell’11 agosto 2020 prodotte dall’istante (doc. B e C), unitamente al
preventivo d’onorario del perito per le spese peritali (doc. I), costituiscono un
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per gli importi posti in
esecuzione. Ha d’altronde respinto l’eccezione di compensazione sollevata dalla
convenuta e dichiarato irricevibile l’argomento con cui essa sembrava dirsi
disposta a pagare solo previa prestazione di una garanzia da parte dell’istante,
rilevando che ad ogni modo le decisioni pretorili non prevedevano una tale
condizione.
1.3.2
Nel
reclamo l’RE 1 afferma d’interporre ricorso, pur
ritenendolo “oggettivamente inutile, patetico e privo di senso” alla luce delle “precedenti sentenze”,
nella convinzione che possa “esser
fatta giustizia la quale si palesa con chiara evidenza nella voluminosa documentazione
prodotta in questi anni con particolare riferimento agli ultimi tempi”. “Ad ulteriore
supporto di quanto precede” la reclamante si riferisce
alla petizione del 17 novembre 2014, la quale riporterebbe “dettagliatamente tutti gli avvenimenti
incorsi nella più totale buonafede
[ed] è supportata da una voluminosa documentazione”. Petizione che a suo dire è stata contestata “subdolamente” dalla
controparte mediante l’adduzione di documenti da lei stessa redatti e false
affermazioni mai comprovate o documentate.
1.3.3
Sennonché
in tal modo l’RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione
impugnata, secondo cui l’istanza è fondata su validi titoli di rigetto dell’opposizione,
al riguardo dei quali essa non ha dimostrato l’esistenza di eccezioni liberatorie nel senso dell’art. 81. La reclamante non indica
precisamente il motivo per cui reputa errata la sentenza
impugnata e nemmeno dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del
primo giudice. Essa si limita a sostenerne l’erroneità mediante un vago e
generico riferimento alla non
meglio precisata “voluminosa
documentazione prodotta in questi anni con particolare riferimento agli ultimi
tempi”, ciò che è inammissibile. Lo stesso dicasi a
proposito del rinvio indeterminato alla descrizione degli avvenimenti incorsi nella
petizione del 17 novembre 2014, così come alla “voluminosa documentazione” addotta
a supporto della stessa.
1.3.4
Ad
ogni modo, né il giudice del rigetto né la scrivente Camera sono competenti per esaminare la
fondatezza della petizione citata, già trattata nell’ambito della procedura che
ha portato alla sentenza di merito, la cui regiudicata vieta loro un riesame (cfr. art.
59.
cpv. 2 lett. e CPC). Il compito del
giudice del rigetto si limita all’esame della forza probatoria del
titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art.
81.
LEF, quali l’estinzione, la sospensione o la prescrizione del credito
posto in esecuzione verificatasi dopo l’emanazione della decisione
invocata quale titolo di rigetto (art. 81 cpv. 1 LEF), ovvero dopo l’ultimo
stadio della procedura di merito in cui si potevano addurre fatti nuovi
(sentenza della CEF 14.2020.152 del 16 luglio 2021 consid. 7.2). Invece, motivi
di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già
nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti
valere in sede di rigetto (tra tante: DTF 138 III 586
consid. 6.1.2; sentenza della CEF 14.2021.57 del 6 ottobre
2021, consid. 7).
2.
La tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)
segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
alla controparte per osservazioni.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 192'936.80,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).