14.2021.103
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Vaglia cambiario. Produzione tardiva dell’originale della carta valore
8 marzo 2022Italiano15 min
chiedendo il versamento del debito residuo “come da conteggio inviato separatamente” (non agli atti) entro e non oltre il 6 luglio 2020. Con scritto sempre del 24 giugno 2020 la Banca ha
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Incarto n.
14.2021.103
Lugano
8 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.4482 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 13 ottobre 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 26 luglio 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’8 luglio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di credito del 13 novembre 2018, che ne sostituiva uno
precedente del 27 giugno 2018, la CO 1 (in seguito “CO 1” o “Banca”) ha
concesso alla PI 1 un credito con limite globale di fr. 150'000.– garantito
in particolare con un vaglia cambiario di fr. 86'000.– all’ordine e
domicilio della Banca, firmato dalla mutuataria ed avallato da RE 1 e PI 2, in
merito al quale la PI 1 e gli avallanti avevano sottoscritto l’8 novembre 2018
una dichiarazione secondo cui il vaglia garantiva fino a revoca il credito
concesso dalla banca e autorizzava quest’ultima a disporne in ogni tempo senza
preventiva escussione della mutuataria, inserendo a tale scopo e senza bisogno
di preventiva messa in mora la scadenza e la data di emissione ch’essa, a suo
insindacabile giudizio, avrebbe ritenuto d’indicare.
Fatti
B. Il
5 giugno 2020 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città ha
decretato il fallimento della PI 1.
C. Con
scritto del 24 giugno 2020, la CO 1 ha insinuato nel fallimento della PI 1 il
proprio credito di fr. 153'811.– e con lettera di stessa data indirizzata
alla PI 1 in liquidazione ha disdetto la linea di credito di fr. 150'000.–,
chiedendo il versamento del debito residuo “come da conteggio inviato separatamente” (non agli atti) entro e non oltre il 6 luglio 2020. Con scritto sempre del 24 giugno 2020 la Banca ha
invitato RE 1, nella sua qualità di avallante solidale del vaglia cambiario, a
versarle fr. 67'477.64 entro e non oltre il 6 luglio 2020, avvertendolo
che, se non vi avesse proceduto, la somma da lui dovuta sarebbe stata, come
minimo, di fr. 86'000.–.
D. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 agosto 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 67'477.64 oltre
agli interessi del 5% dall’11 agosto 2020, indicando quale causa del credito il
“Vaglia cambiario sottoscritto
da PI 1, __________, __________ e avallato dal signor RE 1, __________, __________”.
E. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 ottobre 2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il
convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 1° dicembre
2020. Con replica spontanea dell’11 dicembre 2020 la Banca ha ribadito il suo
punto di vista e il 4 febbraio 2021 ha consegnato a mano il vaglia cambiario in
originale alla Pretura. Mediante scritto del 15 febbraio
2021 il convenuto ne ha chiesto l’estromissione dall’incarto.
F. Statuendo con decisione dell’8 luglio 2021, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo
a suo carico le spese processuali di fr. 300.– senz’assegnare indennità.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 luglio 2021 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili.
H. Nelle
sue osservazioni del 14 gennaio 2022, la CO 1 ha chiesto la reiezione del
reclamo e protestato tasse, spese e ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 16 luglio 2021 durante le
ferie esecutive estive (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il
termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le
ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 agosto 2021, è
scaduto giovedì 12 agosto. Presentato il 26 luglio 2021 (data del timbro postale),
il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probante del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 22 consid. 4.1.2). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
4.1
e 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ricordato che la semplice fotocopia di una
carta valore non basta per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione. Ciò
non tanto perché non permette il controllo dell’autenticità, presunta, del
titolo originale, quanto perché non consente di verificare se l’escutente ne è
il portatore. Orbene, ha continuato il primo giudice, nel caso in esame la
Banca non ha prodotto l’originale del vaglia cambiario né con l’istanza, alla
quale era acclusa solo una fotocopia, né con la replica spontanea, ma solo “in modo estemporaneo” con un successivo scritto del 4 febbraio 2021, di cui il convenuto ha
contestato la tempestività, chiedendone l’estromissione dagli atti. Il Pretore
ha tuttavia considerato che dare seguito a tale richiesta e respingere l’istanza costituirebbe un formalismo
eccessivo, incompatibile con lo scopo dell’esigenza di produzione dell’originale,
di natura “prevalentemente materiale”, ossia volta alla verifica che il creditore è l’attuale detentore del
titolo. In definitiva, il Pretore ha quindi accolto l’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene che l’estromissione dall’incarto dell’originale del
vaglia cambiario non avrebbe costituito un’applicazione “inutilmente rigida” della
formalità stabilita dalla legge, ma anzi la decisione del Pretore di
scostarsene è incompatibile con la certezza del diritto e il principio dell’uguaglianza
giuridica, in quanto lascia la questione alla discrezione dei giudici, ciò che
potrebbe dar luogo a pratiche giudiziarie differenti. Il reclamante rammenta d’altronde
che l’istante deve produrre tutta la documentazione già con l’istanza, non
essendo possibile per lui attendere un’eventuale replica, né quindi, a maggior
ragione, la fine dello scambio degli allegati.
Nelle
sue osservazioni, la banca obietta che il reclamante non ha mai posto in
dubbio, né in prima né in seconda sede, il fatto ch’essa sia portatrice della
carta valore in base alla quale è stata promossa l’esecuzione, pur avendone
avuto la possibilità, e non ha spiegato il pregiudizio concretamente subìto,
limitandosi a un generico richiamo al rispetto di formalismi procedurali. L’escutente
ritiene quindi che il Pretore abbia correttamente tenuto conto dell’originale
del titolo alla luce del fatto che era atto a comprovare un fatto mai
contestato e sostiene che, in assenza sia di un rigido meccanismo delle preclusioni
nella procedura sommaria, sia dell’assegnazione di un ultimo termine giusta l’art.
147.
CPC e di una chiusura formale della fase istruttoria, era sua facoltà
esercitare il proprio diritto di essere sentita fino all’emanazione della
sentenza.
4.1
Come
rettamente rilevato dal Pretore, la fotocopia di una carta valore non
costituisce valido titolo di rigetto provvisorio ai sensi dell’art. 82 LEF, in
quanto per esercitare il diritto incorporato nella carta valore è necessario
presentare l’originale del titolo o – per la cambiale unicamente (cfr. art.
1098.
CO) – un duplicato giusta l’art. 1063
CO (Rep. 1975
pag. 101; Staehelin
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 154 ad art.
82.
LEF). Tale presupposto non ha tanto per scopo il controllo dell’autenticità
– presunta (cfr. art. 180 cpv. 1 CPC) – del titolo (problema del resto comune a
tutti i titoli di rigetto e che viene esaminato solo se viene esplicitamente
sollevato dall’escusso, v. sentenza della
CEF 14.2017.102 del 4 maggio 2017 consid. 4.2/a), quanto la verifica della qualità di creditore – portatore – dell’escutente,
siccome l’obbligato in un titolo all’ordine è tenuto a pagare solo
dietro presentazione del titolo (art. 1028 e 1047 cpv. 1 CO, ai quali rinvia l’art.
1098.
CO; Meier-Hayoz/Von Der Crone, Wertpapierrecht,
2a ed. 2000,
n. 185, 187 e 191 ad § 2). Una fotocopia non garantisce che dopo la sua
produzione il titolo non sia stato girato a un terzo (sentenza della CEF
14.2018.38
del 12 settembre 2018, consid. 7.2).
4.2
La
questione litigiosa nel caso di specie concerne il momento in cui l’originale del
vaglia cambiario dev’essere prodotto.
4.2.1
A
tal proposito il reclamante ha rilevato a ragione che l’istante deve addurre
tutti i fatti rilevanti e produrre tutti i mezzi di prova già con l’istanza di
rigetto. In effetti, in procedura sommaria se l’istanza non
risulta inammissibile o infondata, il
giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto
le proprie osservazioni (art. 253 CPC) e, in linea di principio, dopo aver
sentito le parti una prima volta in via orale o scritta, il giudice non è
tenuto a ordinare un secondo scambio di allegati scritti né a convocare le
parti a un’(ulteriore) udienza, e nemmeno le parti lo possono esigere, e ciò per precisa volontà del
legislatore (DTF 144 III 116 consid.
2.2
e 146 III 241 consid. 3.1; sentenze della CEF 14.2021.84 del 22 novembre 2021 consid. 5 e 14.2017.106 del
27.
luglio 2017 consid. 4 con i rinvii). Non è prevista una chiusura formale
dell’istruttoria, anche perché, stante il carattere documentale della
procedura (sopra consid. 2), di regola non viene esperita alcuna istruttoria
(sentenza della CEF 14.2017.8 del 10 maggio 2017, consid. 6.5/b). Scaduto il
termine per presentare osservazioni all’istanza, la procedura continua il suo
corso a prescindere che il convenuto ne abbia o no fatto uso (art. 147 cpv. 2
CPC; sentenza della CEF 14.2017.157 del 14 settembre 2017 consid. 5), il
giudice dovendo statuire senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF). Contrariamente a
quanto allega la banca, l’art. 147 CPC non prevede la fissazione di un ultimo
termine, per tacere del fatto che, semmai, andrebbe assegnato al convenuto, non
all’istante, cui non è stato impartito alcun termine. Ad ogni modo, gli art. 84
cpv. 2 LEF e 256 cpv. 1 CPC escludono la fissazione, in applicazione analogica
dell’art. 223 cpv. 1 CPC, di un termine suppletorio per presentare la risposta
scritta all’istanza di rigetto.
4.2.2
D’altronde, se è vero che l’istante, avvalendosi del suo diritto di
essere sentito, ha la facoltà d’inoltrare una replica spontanea su eventuali osservazioni del convenuto, egli non lo può fare a
piacimento suo “fino all’emanazione
della sentenza”, ma di principio entro dieci giorni dalla ricezione delle
osservazioni all’istanza, e non può addurre
nuovi fatti o mezzi di prova,
se non alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC, cioè nel caso in cui, da un
canto, il fatto o il mezzo di prova nuovo venga immediatamente addotto e, dall’altro,
sia sorto dopo l’ultimo scambio di allegati oppure, qualora sia sorto prima,
non sia stato possibile addurlo nemmeno con la diligenza ragionevolmente
esigibile tenuto conto delle circostanze (DTF 146 III 243 consid. 3.1; già
citata sentenza 14.2021.84, consid. 5.1 con rinvii).
4.2.3
Nel
caso in esame la Banca ha inoltrato alla Pretura l’originale del vaglia
cambiario, di punto in bianco, più di un mese e mezzo dopo la sua replica
spontanea, senz’averne preannunciato la produzione nell’istanza né giustificato
il suo ritardo con riferimento all’art. 229 cpv. 1 CPC. Ne segue che il Pretore
non poteva prendere in considerazione l’originale del vaglia cambiario, prodotto
in modo manifestamente tardivo, sicché avrebbe dovuto respingere l’istanza. Una
tale soluzione potrà anche considerarsi formalista, ma non costituisce di
certo un formalismo eccessivo come ritenuto dal Pretore, perché risulta connaturato al carattere documentale
della procedura di rigetto (sopra consid. 2). Essa ha
infatti uno scopo esclusivamente processuale (ovvero formale) – stabilire se l’esecuzione
può o no continuare – e non determina per le parti alcun pregiudizio materiale,
se non per quanto attiene alle spese processuali. In particolare nel caso della
reiezione dell’istanza, la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 140 III
461.
consid. 2.5) riconosce all’istante la facoltà di presentarne una nuova, cui
an-nettere tutti i documenti necessari (già citata sentenza della CEF
14.2018.38, consid. 7.5).
4.2.4
Non essendo eccessivo il formalismo invocato dal
reclamante, egli era (è) legittimato a farlo valere in prima come in
seconda sede.
4.2.5
Lo
scopo di “natura
prevalentemente materiale”
dell’esigenza di produzione dell’originale del titolo cambiario non giustifica
una deroga al principio dell’art. 229 cpv. 1 CPC, pena la sistematica
disapplicazione di questa norma. Come già precisato, del resto, la procedura di
rigetto non è destinata alla risoluzione di questioni di diritto materiale.
4.2.6
Non risulta d’altronde dagli atti che la CO
1.
abbia chiesto, con l’istanza o con una richiesta specifica formulata immediatamente dopo aver
saputo che il Pretore non avrebbe indetto un’udienza (scegliendo invece d’impartire
un termine al convenuto per presentare osservazioni scritte all’istanza), la
facoltà di presentare l’originale del vaglia cambiario allo sportello della
Pretura per evitare i rischi connessi con un invio postale (già citata 14.2018.38,
consid. 7.4, cfr. pure sentenza
della CEF 14.2021.19 del 9 dicembre 2021, consid. 4.2.2). La consegna a mano dell’originale
del vaglia cambiario alla Pretura solo il 4 febbraio 2021 (act. VI) è quindi
tardiva. Trattandosi di una negligenza processuale, non entra in considerazione
una sanatoria, neppure sotto il profilo dell’art. 56 CPC (già citata 14.2018.38, consid. 7.5 e sentenza della CEF 14.2019.117 del 18 novembre
2019, consid. 6.1).
4.3
Infine, la circostanza secondo cui la mancanza dell’originale
non è stata sollevata da RE 1 già con le osservazioni all’istanza, ma solo
dopo che la Banca ha prodotto l’originale del vaglia cambiario, non è rilevante,
siccome il giudice del rigetto accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se
la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (DTF 103
Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti (DTF 139 III
447.
consid. 4.1.1, già citate sentenze della CEF 14.2018.38 consid. 7.3 e 14.2019.117 consid. 5.3).
5.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 67'477.64,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dell’istante, che
rifonderà al convenuto fr. 4'000.– per ripetibili”.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a RE
1 fr. 2'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).