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Decisione

14.2021.104

Rigetto definitivo dell’opposizione. Fatture per fornitura di elettricità e spese di diffida emesse da un’impresa privata al beneficio di una concessione

7 febbraio 2022Italiano22 min

i concessionari e non altri soggetti autonomi esterni cui il comune affida l’esecuzione dei propri compiti tramite

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.104

Lugano

7 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa 10-2021 (rigetto definitivo dell’opposizione)

della Giudicatura di pace del Circolo della Rovana promossa con istanza 7

maggio 2021 dalla

CO 1,

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

RE 1,

giudicando sul reclamo del 31 luglio 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 15 luglio 2021 dal Giudice di pace supplente;

ritenuto

in fatto: A. Il 17 ottobre 2018 la CO 1 (in seguito: CO 1), che secondo il

Registro di commercio è una società di diritto privato, fornitrice di

elettricità, ha inviato a RE 1, una prima fattura,

di fr. 40.–, rubricata n. __________0, re­lativa al secondo acconto

per le prestazioni da essa fornite o da fornire nel 2018. Il 21 novembre 2018

la CO 1 gli ha spedito una seconda fattura di fr. 42.80 (n. __________6)

riferita al periodo compreso tra il 15 marzo e il 20 novembre 2018, il 23 gennaio 2019 una terza di fr. 227.60

(n. __________1) per le prestazioni fornite tra il 15 marzo e il 31

dicembre 2018 e il 22 gennaio 2020 una quarta di fr. 42.50 (n. __________8)

relativa al 2019.

B. Con

precetto esecutivo n. __________63 emesso il 22 ottobre 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione

di Cevio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso

di fr. 161.30 complessivi oltre agli interessi del 5% dal 24 settembre

2020 (indicando quale causa del credito la “Fattura __________1 23/01/2019 (Contratto: __________3

[...]) CHF 227,60, Fattura __________8

22/01/2020 (Contratto: __________3 [...]) CHF 42,50, Fattura __________0

17/10/2018 (Contratto: __________8 [...]) CHF 40,00, Fattura __________6 21/11/2018

(Contratto: __________8 [...]) CHF 42,80”), fr. 11.31

(per “interessi conteggiati

sino al 23.09.2020”) e fr. 60.– (per “tassa di diffida”).

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 maggio

2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo della Rovana. Il convenuto vi si è opposto con osservazioni scritte dell’11

giugno 2021 (inviate in copia per conoscenza al Giudice) e del 15 giugno 2021. Entro

il termine prorogato assegnatole, l’istante ha ribadito le proprie ragioni con

replica del 5 luglio 2021.

D. Statuendo con decisione del 15 luglio 2021, il Giudice di pace

supplente ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–.

La replica è stata notificata all’escusso insieme alla decisione.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 luglio 2021 per ottenerne la

riforma, nel senso della reiezione dell’istanza con addebito della tassa di

giustizia all’istante, chiedendo inoltre di non dover anticipare le spese della

procedura di reclamo, protestate spese e ripetibili.

Nelle sue osservazioni del 17 settembre 2021, la CO 1 ha con­cluso per

la reiezione del reclamo. Mediante replica spontanea del 30 settembre 2021 il

reclamante ha confermato le proprie conclusioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 22 luglio 2021 durante le ferie esecutive estive

(art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’im­pugnazione,

iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid.

2/b e 49 III 76), ossia il 2 agosto 2021, è scaduto giovedì 12 agosto.

Presentato il 2 agosto 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC),

salvo – limitatamente a fatti nuovi –, se la stessa sentenza impugnata

dia motivo alla loro adduzione (art. 99 cpv. 1 LTF per analogia; DTF 139 III 471 consid. 3.4; sentenza

della CEF 14.2020.178 del 9 giugno 2021, consid. 1.2).

1.3

Sono pertanto inammissibili le tre diffide

allegate dalla CO 1 alle osservazioni al reclamo e le relative allegazioni. Ci

si potrebbe chiedere se la stessa sanzione vale per la diffida e la ricevuta di

versamento allegate al reclamo, quand’anche successive alla decisione

impugnata, dal momento che il reclamante avrebbe forse potuto produrle con la

duplica se il Giudice di pace supplente gli avesse fissato un termine per

duplicare con una scadenza dopo il 27 luglio 2021. Dato che i documenti in

questione sono senza rilievo per l’esito del giudizio odierno, la questione può

rimanere aperta.

2. Prima

di entrare nel merito del reclamo, occorre anzitutto esaminare le censure

formali sollevate da RE 1, che contesta in vario modo la replica della CO 1 in

prima sede e la motivazione della decisione impugnata. Secondo lui la replica è

contraria alla procedura di rigetto. Egli lamenta poi di non essere stato

informato della proroga del termine per replicare, concessa all’istan­­te per

email, che dice di non aver potuto leggere non avendo un cellulare, sicché

esprime dubbi sulla tempestività della replica, sulla quale si duole di non

aver potuto esprimersi, avendola rice-vuta insieme alla decisione. Il reclamante

obietta infine che nella motivazione della decisione il primo giudice non si è

espresso sulle sue contestazioni.

2.1 In

procedura sommaria (com’è quella di rigetto dell’opposizione: art. 251 lett. a

CPC) non sono previsti di regola né un secondo scambio di allegati scritti né

una replica o una duplica orali. Eccezionalmente

al giudice è tuttavia riconosciuta la facoltà d’impartire un termine all’istante

per presentare una replica alle osservazioni del convenuto a condizione di

assegnare poi al convenuto un termine per inoltrare un’eventuale duplica (tra

tante: sentenza della CEF 14.2021.7 del 19 luglio 2021 pag. 2).

2.2 La decisione di fissare alla CO 1 un

termine per presentare la replica non presta quindi il fianco alla critica. D’altronde,

la replica è sicuramente giunta al Giudice di pace supplente entro il termine

(prorogato) per presentarla, scaduto il 17 luglio 2020, ossia due giorni dopo l’emanazione

della decisione impugnata. Vero è tuttavia che il primo giudice ha violato il

diritto di essere sentito di RE 1 omettendo di fissargli un termine per

presentare un’eventuale duplica.

2.3 Inoltre,

la motivazione della decisione impugnata è all’evidenza insufficiente, perché

il primo giudice non spende una parola sulle osservazioni del convenuto,

ma pare fondarsi solo sulla replica del­l’istante, su cui il convenuto non ha potuto esprimersi, ciò che costituisce un’altra

violazione del suo diritto di essere sentito (senten­za della CEF 14.2020.14 del 30 giugno 2020, consid. 5).

2.4 Tuttavia,

stante l’esito del giudizio odierno, che corrisponde a quan­to richiesto dal

reclamante, motivi di economia processuale e di celerità inducono la

Camera a statuire essa stessa senza indugio anziché rinviare la causa al primo

giudice per emettere una nuova decisione debitamente motivata al termine di un

regolare contraddittorio (art. 327 cpv. 3

lett. b CPC; in tal senso: sentenza della CEF 14.2021.57 del 6 ottobre 2021

consid. 5).

3. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate al­l’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).

4. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace supplente ha accolto l’istanza e

rigettato l’opposizione interposta al precetto esecutivo, esponendo che l’istante,

nella sua replica, aveva “spiega[to] e rispo[sto] in modo molto

chiaro ed evidente alle osservazioni sollevate dalla parte convenuta”.

5. Nel ricorso, RE 1 lamenta, in particolare, che in prima sede la CO 1

non ha prodotto né la diffida in base alla quale è stata emessa la tassa di fr. 60.–,

né, più in generale, alcun titolo di rigetto definitivo. Egli sostiene, anzi,

di non aver neppure ricevuto le fatture e la diffida indicate dall’istante

quali titoli di rigetto. A tal proposito, il reclamante le rimprovera di aver

continuato a spedire le fatture al suo indirizzo precedente di __________,

salvo l’ultima (di cui allega al reclamo la diffida di pagamento e la ricevuta

di versamento), quando nei documenti prodotti dall’istante in prima se­de ve n’è

uno – del 2019 – su cui figura (già) il suo indirizzo attuale di __________. Il

reclamante censura peraltro la scorretta indicazione dei rimedi giuridici sulle

fatture e l’assenza di tale menzione sulle diffide, deducendone che le stesse

non sono né passate in giudicato né diventate esecutive. A suo avviso, il

Giudice di pace supplente ha quindi errato nel sorvolare sulla mancanza di un

titolo di rigetto definitivo. Chiede pertanto che il reclamo ven­ga accolto e l’istanza

respinta.

6. Nelle

osservazioni, la CO 1 rileva, segnatamente, che il rapporto giuridico tra un

utente e un ente pubblico prestatore di un servizio di pubblica utilità è retto

dal diritto pubblico, anche se il servizio è gestito in concessione da un’impresa

privata, come nel suo caso. Siccome RE 1 ha cambiato indirizzo e contestato

alcune delle fatture della resistente, a dire dell’istante è provato che egli

ha continuato a ricevere fatture. Poiché fatture e diffide indicano correttamente i rimedi diritto e l’avvertenza

che, in difetto d’im­­pugnazione, esse diventano esecutive giusta l’art.

82 [recte: 80] LEF, in assenza di ricorsi pendenti al Consiglio di Stato

la CO 1 ritiene dimostrato che il reclamante non ha impugnato le fatture (e le

diffide) ricevute, sicché esse sono passate in giudicato e devo­no essere

equiparate a sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 LEF. La resistente lascia

poi intendere che, per il rigetto degli importi indicati quali “tassa di diffida”

nel precetto esecutivo, non sia in realtà necessaria la produzione delle diffide

– che comunque ha allegato alle osservazioni – perché i costi per l’invio di un

se-condo sollecito di pagamento e per ogni diffida sono espressamente previsti

dalle condizioni generali del contratto di fornitura di elettricità stipulato

dal reclamante, di modo che le spese per le tre diffide, di complessivi fr. 60.–,

sono a suo parere giustificate.

7. In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a

prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid.

3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle

carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

7.1 Nella

sentenza impugnata il Giudice di pace supplente non ha indicato quali tra i

documenti prodotti dall’istante ha considerato rivestire la qualità di titoli

di rigetto definitivo dell’opposizione. Dal­l’istanza si evince implicitamente

che per la CO 1 le fatture sono da considerare quali decisioni giusta l’art. 80

LEF in virtù dell’art. 193i LOC (cpv. 1), secondo il quale le

contestazioni tra concessionari della gestione di un servizio pubblico e utenti

sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione

è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

7.2 Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Una decisione è un atto

individuale e concreto di un’autorità, che disciplina in modo unilaterale e

vincolante diritti o obblighi (art. 5 della legge federale sulla procedura

amministrativa, RS 172.021). L’autore della decisione è un’autorità detentrice

del potere pubblico che fonda la propria competenza su una norma e che agisce

in tale veste (DTF 118 Ia 122 consid. 1/b) oppure una società o un’organizzazione indipendente dall’amministrazione

cui sono sta­ti delegati

compiti di diritto pubblico, qualora con la delega

le sia stata conferita una competenza decisionale (DTF 137 II 412 consid. 6.1 e 138 II 159 consid. 5.1; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 127 ad art. 80 LEF). Non sono quindi titoli di

rigetto definitivo ad esempio le “decisioni” emesse da

enti privati, come le commissioni paritetiche professionali sulla ba­se di una

convenzione collettiva di lavoro, sebbene siano state dichiarate di obbligatorietà generale (sentenza della CEF 14.2017. 223

del 29 maggio 2018, RtiD 2019 I 632 n. 59c consid. 6.2/a e i rinvii, in

particolare a Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 117 ad art. 80 LEF; Abbet, op. cit. loc. cit.) né i rapporti di controllo che accertano contravvenzioni all’art. 57 della

legge federale sul trasporto pubblico (LTV; RS 745.1) per l’utilizzo di un

veicolo senza un titolo di trasporto valido (sentenza della CEF 14.2014.251

del 5 marzo 2014 consid. 5.2, massimato in RtiD 2015 II 896 n. 54c).

7.3 La

questione di sapere se la CO 1 sia abilitata per legge a emettere decisioni in

merito alle proprie prestazioni è stata recentemente lasciata indecisa da

questa Camera (sentenza della CEF 14.2020. 198 del 24 giugno 2021,

consid. 6.1.2), pur rilevando a futura memoria segnatamente l’abrogazione, il

1° luglio 2019, della legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi

pubblici (LMSP, RL 181.200), il cui art. 40 prescriveva che le contestazioni

tra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria erano decise in via di

reclamo dal Consiglio di Stato, contro la cui decisione era dato ricorso al

Tribunale amministrativo.

7.4 Contemporaneamente all’abrogazione della LMSP, il

1° luglio 2019 è entrato in vigore il nuovo capitolo III del titolo VII

della legge organica comunale (LOC, RL 181.100), intitolato “Svolgimento di compiti tramite soggetti autonomi esterni al

comune” (art. 193 segg.), i cui articoli 193f a 193i

riguardano le concessioni e il cui art. 193i cpv. 1 dispone che “riservate

norme di leggi speciali e l’art. 92 let. a della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013, le contestazioni tra comune e concessionario

e quelle tra concessionario e utenti sono decise in via di ricorso dal

Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione è dato ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo. È per il resto applicabile la legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013”. Riprende in parte il testo dell’art. 40

LMSP (v. RDAT 1996 II 21 consid. 3/b, citata dalla

sentenza della CEF 14.2011.86 del 29 luglio 2011 consid. 5).

7.4.1 Giusta

l’art. 193i cpv. 1 LOC, ai concessionari di servizi comunali d’interesse

pubblico (v. art. 193f cpv. 1) è implicitamente riconosciuta la facoltà

di emettere decisioni per disciplinare le loro relazioni giuridiche con gli

utenti, in particolare per quanto riguarda l’esazione della remunerazione delle

proprie prestazioni (tariffate, cfr. art. 193f cpv. 2 lett. e) dal

momento che in caso di controversia è istituita una via di “ricorso” al

Consiglio di Stato, che presuppone a monte una decisione da impugnare. Dalla

sistematica della legge si evince però che l’art. 193i LOC concerne solo

Fatti

i concessionari e non altri soggetti autonomi esterni cui il comune affida l’esecuzione dei propri compiti tramite

convenzioni (art. 193a), man­dati di prestazioni (art. 193b)

o costituzione di un ente autonomo di diritto comunale (art. 193c e 193d).

7.4.2 Nel

caso in esame, la CO 1 non ha prodotto la concessione in base alla quale fonda

il suo diritto di emettere decisioni sulla remunerazione delle proprie

prestazioni. Tuttavia, secondo l’allegato al Regolamento della legge cantonale

di applicazione della legge fede-rale sull’approvvigionamento elettrico

(RLA-LAEl, RL 742.110) al­la CO 1 è stata attribuita la gestione della rete

elettrica nel comprensorio che annovera in particolare il Comune di __________,

in cui sono situati gl’impianti relativamente ai quali sono state emesse le

fatture indicate nel precetto esecutivo (doc. E-H). Del resto, il Servizio dei

ricorsi del Consiglio di Stato, che è l’autorità preposta ad approvare le

concessioni (art. 193g cpv. 2 LOC), ha attestato che contro le fatture in

questione non era pervenuto alcun reclamo o ricorso (doc. I accluso all’istanza).

Ricordato che il potere d’esa­­me d’ufficio di questa Camera è

limitato alle carenze

manifeste (sopra consid. 7), se ne può dedurre che l’istante è

effettivamente titolare di una concessione per gestire il servizio di

distribuzione di energia elettrica nel Comune di Cevio, anche perché l’escusso

non l’ha contestato. Nella misura in cui rivestono le caratteristiche di una

decisione amministrativa (v. sotto consid. 7.6), le fatture emesse dalla CO 1

sono titoli di rigetto definitivo a norma dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF.

7.5 Sia l’esecutività che il passaggio in giudicato di una decisione presuppongono, ad ogni

modo, la regolare intimazione della

stessa al destinatario (sentenza

della CEF 14.2014.212 del 30 gennaio 2015, consid. 7; STAEHELIN, op. cit., n. 124 ad art. 80), la cui prova – in caso di contestazione – incombe

all’autorità notificatrice (DTF 141 I 102 consid. 7.1). Qualora l’invio postale

avvenga per lettera semplice, esso non permette di dimostrare l’avvenuta

notifica, ma la prova può essere fornita anche da altri indizi o dall’insieme

delle circostanze del caso concreto, per esempio dallo scambio di

corrispondenza con l’autorità o dal comportamento del destinatario (DTF 141 I

103 consid. 7.1 e 136 V 309 consid. 5.9; sentenza

della CEF 14.2017.166 dell’11 gennaio 2018, consid. 5.3/a e i rinvii).

7.5.1 Poiché

RE 1 ha obiettato di non aver ricevuto le fatture, incombeva alla

CO 1 provare di averle notificate. Essa non ha prodotto alcuna prova diretta.

7.5.2 Nella

replica, tuttavia, la CO 1 ha sostenuto che il convenuto aveva

sempre ricevuto tutta la documentazione inoltratagli, come dimostrerebbero “le” sue lettere di

riscontro, di cui ne ha però prodotta una sola, ossia la missiva del 21

maggio 2019 (doc. N accluso alla replica), con cui RE 1 le ha ritornato una

polizza di versamento di fr. 423.59. Nelle osservazioni al reclamo, la CO

1 ha poi precisato che si può dedurre da tale scritto che l’escusso ha ricevuto

almeno una delle fatture inviategli, dal momento che l’ammontare di fr. 423.59

da lui indicato corrisponde al saldo della diffida dell’11 marzo 2019. Ora,

tale deduzione si basa su un documento – la citata diffida – e su allegazioni

che non possono es-sere prese in considerazione, in quanto addotte soltanto in

secon­da sede (sopra consid. 1.3). Pertanto, da ciò non risulta provato che il

reclamante abbia ricevuto una (imprecisata) delle quattro fatture invocate dall’istante

quali titoli di rigetto.

7.5.3 La

CO 1 afferma invero che RE 1 ha indubbiamente ricevuto la fattura n. __________1

(doc. F), perché ha citato nel suo scritto del 21 maggio 2019 (doc. N) la spesa

“speciale” di fr. 36.–, che a

suo dire sarebbe un tipo di spesa indicato esclusivamente in quella fattura. A

parte il fatto che anche la fattura n. __________8 (doc. E) menziona una

spesa “speciale” (ancorché non di fr. 36.–),

l’allegazione della resistente è nuova. In prima sede l’istante si era infatti limitata

a dire, genericamente, sulla ba­se del noto scritto del convenuto, ch’egli aveva

sempre ricevuto la corrispondenza da essa inviatagli. Di tale nuova allegazione

specifica non si può quindi tener conto (sopra consid. 1.2). Sulla notifica

delle altre tre fatture (doc. D, G e H), la CO 1 non ha detto nulla. Ne segue

ch’essa non ha dimostrato – come le incombeva – la notificazione delle fatture,

che non possono perciò essere considerate esecutive né perciò giustificare il

rigetto definitivo del­l’esecuzione per le somme

ivi riportate.

7.6 Per

abbondanza giova inoltre rilevare che la qualificazione delle fatture e delle

diffide come decisioni amministrative potrebbe anche essere tema di

discussione. Questi documenti non vengono infatti designati esplicitamente come

“decisioni”. Vero è che la decisione che omette di qualificarsi come tale non è

nulla, purché sia riconoscibile come decisione in un altro modo (Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80), in

particolare per il suo contenuto (Staehelin

op. cit., n. 120 ad art. 80), specie se indica i rimedi giuridici (sentenza

della CEF 14.2020.205 del 17 settembre 2021 consid. 6.4 e i rinvii).

7.6.1 Ebbene,

tranne una (doc. G), le fatture menzionano le vie di ricor­so e specificano che

in caso di mancata impugnazione “vengono

equiparat[e] ad una decisione giudiziale definitiva”, ciò che

risulta sufficiente per capirne la natura di decisione amministrativa. È invece

escluso che le diffide possano fungere da decisione per le spese di sollecito e

di diffida, che non sono menzionate, per tacere del fatto ch’esse indicano in

modo fuorviante e impreciso i rimedi giuridici contro la fattura scoperta, che

già figurano nella fattura stessa, lasciando intendere di far decorrere un

(nuovo) termine di reclamo imprecisato (“prefissato”)

senza peraltro designare l’auto­rità cui inoltrarlo.

7.6.2 Anche

l’indicazione dei rimedi di diritto sulle fatture risulta poi carente. Due

fatture (doc. F e G) precisano di essere impugnabili mediante reclamo (interno)

alla stessa CO 1, la cui decisione è impugnabile mediante ricorso al Consiglio

di Stato, la terza (doc. E) prevede solo il reclamo alla CO 1 e la quarta (doc.

H) non contiene alcuna indicazione in merito. Ora, l’art. 193i cpv. 1

LOC, che non è citato in nessuna fattura, dispone chiaramente che la decisione del

concessionario può essere deferita al Consiglio di Stato e, in seguito, al

Tribunale amministrativo cantonale; non sono previste altre vie di ricorso,

segnatamente un reclamo alla CO 1 medesima. Visto l’esito del giudizio odierno,

si può prescindere dall’esamina­re le conseguenze giuridiche di siffatte

carenze.

7.6.3 A

futura memoria va ricordato che l’emissione (e la notifica) di una decisione

che indica chiaramente i rimedi giuridici (con la menzione della fonte di

legge) è la premessa indispensabile per riconoscere alle autorità

amministrative e alle delegatarie del potere pubblico la facoltà di statuire

esse stesse sulle contestazioni sollevate dagli amministrati contro le proprie

decisioni garantendo loro la possibilità effettiva di accedere alla via

giudiziaria (senten­za della CEF 14.2016.40 del 15 settembre 2016 consid.

5.4/c).

7.7 Contrariamente

a quanto pare reputare la CO 1, le condizioni generali del

contratto di fornitura di elettricità non possono giustificare il rigetto

definitivo dell’opposizione per le spese di sollecito e di diffida. Esse non

sono infatti una decisione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (v. sopra

consid. 7.2). Persino una norma di legge che prescrive l’obbligo posto

in esecuzione non è un titolo di rigetto (sentenza della CEF

14.2015.124 del 4 dicembre 2015, RtiD 2016 II 648 n. 34c, consid. 5.3 e il

riferimento a Staehelin,

op. cit., n. 6 ad art. 80; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG, Ergänzungsband zur 2. Auflage 2017, n. 134a

lett. b ad art. 80 LEF); e ciò vale a fortiori per semplici disposizioni contrattuali. Il rigetto definitivo può essere concesso solo se le tasse di

diffida e simili sono quantificate in una specifica decisione debitamente notificata all’e­­scusso (Staehelin, op. cit. [Ergänzungsband], n. 134a lett. a ad art. 80 LEF; contra: Abbet,

op. cit., n. 140 ad art. 80, che si fonda però su una decisione 6 ottobre 1999 del

Tribunale cantonale vallesano [RVJ 2000, 192 consid. 3/c], la quale estende

alle spese di diffida e di avvio dell’esecuzione la giurisprudenza relativa

agli interessi di mora in una fattispecie in cui l’importo di tali spese era menzionato

sulle decisioni di tassazione fiscale prodotte quali titolo di rigetto ed erano

indicate in un conteggio/conguaglio da considerare verosimilmente come una

decisione, cfr. sentenza della CEF 14.2021.50 del 6 ottobre 2021 consid.

5.2.3). Anche su questo punto il reclamo

merita accoglimento.

8. In

conclusione, poiché manca un titolo di rigetto definitivo per tutte le poste della

pretesa posta in esecuzione, il reclamo dev’essere accolto e la decisione

impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza.

9. In

entrambe le sedi le spese

processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.35), seguono la soccom-benza (art. 106 cpv. 1 CPC). La

richiesta del reclamante intesa all’assegnazione di ripetibili va invece respinta,

poiché egli non ha motivato di aver diritto a un’indennità d’inconvenienza nel

senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (v. sentenza

della CEF 14.2020.87 del 24 dicembre 2020 consid. 8.2).

10. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 232.61,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 100.– anticipata dall’istante è posta a suo

carico.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1. Non si assegnano

indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– avv. .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Rovana.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).