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Decisione

14.2021.106

Rigetto definitivo dell’opposizione. Pretese per contributi alimentari, spese giudiziarie e ripetibili. Interessi di mora. Eccezione di compensazione. Domanda di esenzione delle spese processuali

22 marzo 2022Italiano28 min

pretese per interessi di mora fatte valere nella causa __________, con osservazioni del 15 febbraio 2022 CO 1 ha chiesto

Source ti.ch

Incarti n.

14.2021.106

14.2021.107

Lugano

22 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nelle cause __________ e __________ (rigetto

definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia

promosse con istanze 23 aprile 2019 da

CO 1

(già patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 12 agosto 2021 presentato da RE 1 contro le

decisioni emesse rispettivamente il 27 luglio e il 9 agosto 2021 dal Giudice di

pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 aprile 2018 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha

escus­so il marito RE 1 per l’incasso di complessivi fr. 5'856.40

oltre ad accessori, e più precisamente per fr. 958.80 oltre agli interessi

del 5% dal 6 febbraio 2018 (per “Alimenti

febbraio 2018 non pagati: decisione 28.02.2018 inc. __________ __________;

Pretore Lugano – Sezione 4; Decreto cautelare 15 aprile 2014, inc. n. __________;

Pretore del distretto di Lugano – sez. 4; Decisione 9 novembre 2016 inc. n. __________

prima Camera civile del Tribunale d’appello”), fr. 958.80

oltre agli interessi del 5% dal 6 marzo 2018 (per “alimenti marzo 2018 non pagati”), fr. 958.80 oltre agli interessi del 5% dal 6 aprile 2018 (per “alimenti aprile 2018 non pagati”), fr. 450.– oltre agli interessi del 5% dal 9 ottobre 2013 (“decisione 10.01.2018 inc. __________”), fr. 800.– oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2018 (per “ripetibili decisione 01.03.2018, inc. __________”), fr. 1'600.– oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2018 (per “ripetibili decisione 01.03.2018, inc. __________”), fr. 100.– oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2015 (per “spese e tasse di

giustizia decisione 01.12.2015”) e fr. 30.– oltre

agli interessi del 5% dal 17 aprile 2018 (per la “differenza di tassa fra l’emissione del PE __________

e sent. 01 marzo 2018”).

B. Con

un secondo precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 agosto 2018 dall’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'871.20

oltre ad accessori, e più precisamente per fr. 958.80 oltre agli interessi

del 5% dal 6 maggio 2018 (per “Alimenti

maggio 2018 non pagati. Decisione 28.02.2018 inc. __________ __________;

Pretore Lugano – Sezione 4; Decreto cautelare 15 aprile 2014, inc. n. __________;

Pretore Lugano – sez. 4; Decisione 9 novembre 2016 inc. n. __________ prima

Camera civile del Tribunale d’appello”), fr. 958.80

oltre agli interessi del 5% dal 6 giugno 2018 (per “Alimenti giugno 2018 non pagati”), fr. 958.80 oltre agli interessi del 5% dal 6 luglio 2018 (per “Alimenti luglio 2018 non pagati”), fr. 958.80 oltre agli interessi del 5% dal 6 agosto 2018 (per “Alimenti agosto 2018 non pagati”), fr. 1'730.– oltre agli interessi del 5% dal 6 luglio 2012 (per “Alimenti luglio 2012 non pagati”) e di cinque volte fr. 61.20 oltre agli interessi del 5% rispettivamente

dal 6 maggio, 6 giugno, 6 luglio, 6 agosto e 6 settembre 2014 (per gli “Alimenti maggio-settembre 2014 non pagati”).

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con due istanze

distinte del 23 aprile 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo di Vezia.

Nella causa

(__________) relativa alla prima esecuzione, l’istante ha ridotto

la propria pretesa a fr. 580.– (anziché fr. 5'856.40), pari alle

spese giudiziarie di fr. 450.– stabilite nella decisione del 10 gennaio 2018

e di fr. 100.– in quella del 1° dicembre 2015, nonché al saldo di fr. 30.–

riferito alla tassa di emissione di un precedente precetto esecutivo, oltre

agli interessi del 5% su fr. 5'856.40.

Nella causa (__________) relativa alla seconda

esecuzione l’istan­­te ha limitato la propria richiesta a fr. 4'197.60 (anziché

fr. 5'871.20) oltre agli interessi del 5% su fr. 5'871.20,

rinunciando a estendere il rigetto agli alimenti relativi a maggio 2018, di fr. 958.80,

e riducendo quelli di giugno 2018 da fr. 958.80 a fr. 244.–.

D. Dopo

aver ottenuto due proroghe del termine per presentare le proprie osservazioni

alle istanze, il 2 luglio 2019 l’escusso ha postulato la sospensione di

entrambe le procedure di rigetto a seguito dell’appello presentato da CO 1 contro

la decisione 13 giugno 2019 della Pretura del Distretto di Lugano (inc. __________),

che a suo dire era connessa alle medesime. Il 31 luglio 2019 il Giudice di pace

ha in un primo tempo respinto la suddetta richiesta formulata dal convenuto,

salvo poi ravvedersi emettendo, il 3 ottobre 2019, le decisioni di sospensione

delle cau­se fino al passaggio in giudicato della procedura pendente presso il

Tribunale d’appello. Nel frattempo, RE 1 si è opposto alle istanze con due distinti allegati di osservazioni scritte del 7 ago­sto

2019. Su richiesta del nuovo patrocinatore dell’istante, le cau­se sono poi state

riattivate il 1° luglio 2021.

E. Statuendo con decisione del 27 luglio 2021 (inc. __________), il Giudice

di pace ha accolto la prima istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto al secondo precetto esecutivo, ponendo a suo carico le

spese processuali di complessivi fr. 400.– e un’indennità di fr. 250.–

a favore dell’istante.

F. Con

decisione del 26 luglio 2021 (inc. __________), il Giudice di pace ha invece

accolto parzialmente la seconda istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto al pri­mo precetto esecutivo limitatamente a fr. 550.–

oltre agli interessi del 5% su fr. 400.– dal 10 gennaio 2018, su fr. 100.–

dal 1° dicembre 2015, su fr. 800.– dal

1° marzo 2018 e su fr. 1'600.– dal 1° mar­zo 2018, ponendo a suo

carico le spese processuali di complessivi fr. 250.– e un’indennità di fr. 100.–

a favore dell’istante. Adito con un’istanza d’interpretazione e rettifica

presentata il 3 agosto 2021 da CO 1, il 9 agosto il Giudice di pace ha

annullato la sentenza e l’ha sostituita con una in cui, in conformità con i

considerandi immutati, ha aumentato la somma sulla quale decorrono gli interessi dal 10 gennaio 2018 da fr. 400.–

a fr. 450.–.

G. Contro

le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un unico reclamo del 12 agosto 2021 per ottenere

implicitamente l’annullamento della prima, fatta eccezione “eventualmente”

per fr. 306.–,

mentre non ha

formulato conclusioni esplicite in merito alla seconda, lasciando però

intendere di opporvisi integralmente.

H. Mediante

scritto del 14 settembre 2021 intitolato “Reclamo: Incarti, __________, __________, __________

del Giudice di Pace”, RE 1 ha presentato osservazioni

volte a “fare un punto della

situazione per ciascuna pratica”, compresa sulla

modifica del­la seconda decisione del 9 agosto 2021 e sulla terza causa.

Fatti

I. Con ordinanza del 28 settembre 2021 il presidente della Camera ha

respinto la domanda di rateazione degli anticipi formulata dal reclamante in

reazione all’ordinanza 17 settembre 2021, con cui gli era stato fissato un

ultimo termine fino al 4 ottobre per provvedere al loro versamento. Il 1°

ottobre 2021, RE 1 ha postulato una rivalutazione della

sua richiesta di rateazione e ha allegato il certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria, sottoscritto dall’autorità

comunale il 13 ottobre 2021 come pure due attestati di carenza di beni emessi

il 10 giugno 2021.

L. Entro

il termine impartitole per esprimersi limitatamente alle censure relative alle

pretese per interessi di mora fatte valere nella causa __________, con osservazioni del 15 febbraio 2022 CO 1 ha chiesto

di dichiarare il reclamo “nullo

e inammissibile” e in subordine di respingerlo. In una

replica spontanea del 22 febbraio 2022, RE 1 si è riconfermato nelle proprie

conclusioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Il

reclamo in esame è diretto contro due decisioni simili che oppongono le stesse

persone e vertono sull’applicazione delle medesime norme giuridiche, motivo per

cui si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due cause e di

emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia

nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere

impugnati anche singolarmente.

1.2

Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono

impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica della prima decisione (inc. __________ è avvenuta in concreto all’allora

patrocinatrice di RE 1 il 2 agosto 2021, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 12 agosto 2021. Presentato quello

stesso giorno “bre­vi manu”

allo sportello del Tribunale

d’appello, al riguardo il recla­mo è tempestivo. Pacifica è dunque anche la sua

tempestività per quanto concerne la seconda

decisione rettificata del 9 agosto 2021 (inc. __________).

Il complemento al reclamo del 14 settembre 2021 è invece tardivo e

quindi inammissibile. Non può d’altronde essere considerato co-me un valido

reclamo contro la decisione 27 luglio 2021 del Giudice di pace nella causa __________

poiché non contiene una dichiarazione di reclamo inequivocabile, giacché

accenna a “un punto della

situazione” e a “osservazioni” sulle tre

pratiche, non riporta conclusioni chiare né una motivazione specifica, la

richiesta di emissione di una nuova decisione (nel penultimo paragrafo a pagina

2) apparendo rinviare alla causa __________, cui si riferisce lo scambio d’e-mail

del 2 e 3 agosto 2021.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nel reclamo RE 1 sostiene che le cause non erano mature per il giudizio, sicché il Giudice di pace

le avrebbe dovuto man­tenere sospese, dato che gli importi pretesi dalla

moglie erano già stati da lei posti in compensazione in altre pratiche da lui avviate nei suoi confronti e tuttora in corso.

Sottolinea che il suo patrocinatore aveva chiesto

al Giudice di pace d’indire un’udienza “per esaminare i fatti tutti assieme (sia __________

che __________)” ma ch’egli ha preferito “considerare il tutto maturo per il giudizio, facendo

un po’ di casini”.

2.1

In realtà l’art. 84 cpv. 2

LEF prescrive al giudice del rigetto di statuire in linea di massima entro

cinque giorni dal momento in cui ha dato l’occasione alla controparte di

esprimersi sull’istanza. Una sospensione della causa giusta l’art. 126 CPC può

essere concessa solo restrittivamente, in casi eccezionali, stante

appunto il carattere sommario e celere della procedura di rigetto dell’opposizione. E ad ogni buon conto, per la sua stessa

natura – esclusivamente procedurale (v. sotto consid. 4) – la decisione di

rigetto dell’opposizione non può entrare in contraddizione con una decisione di

merito (sen-tenza della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016 consid. 4.1 e 4.2).

Ove l’escusso non riesca, seduta stante (cfr. art. 82 cpv. 2 LEF per analogia), a dimostrare la pretesa

opposta in compensazione, il giu­dice deve accogliere l’istanza senza indugio, fermo restando che al

convenuto rimane la possibilità di chiedere, se il credito ch’egli oppone in compensazione è diventato

esigibile dopo l’ultimo momen­to in cui egli avrebbe potuto eccepirla nella

procedura che ha por-tato alla decisione posta a fondamento dell’istanza di

rigetto (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF e sentenza della CEF 14.2017.27 del 3

luglio 2017 consid. 9.1), la sospensione dell’esecuzione (art. 85 o 85a

LEF) o la restituzione degli importi pagati in troppo (art. 86 LEF) (sentenza della CEF 14.2017.157 del 14

settembre 2017 consid. 6), oppure

di far valere la propria pretesa con una procedura giudiziaria o esecutiva

separata.

2.2

Va poi

ricordato che nelle procedure sommarie come quella in esame il giudice può

sempre rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti (art. 256 CPC).

Nella fattispecie, conformemente a quanto previsto dall’art. 84 cpv. 2 LEF il

Giudice di pace ha dato all’escusso la possibilità di esprimersi prima di emanare

la decisione, optando per una procedura interamente

scritta, co­m’era legittimato a fare (sentenza

della CEF 14.2015.158/159 del­l’11 dicembre 2015, RtiD

2016.

II 646 n. 33c consid. 5). Le critiche del reclamante si rivelano così

infondate.

3.

Il reclamante si duole altresì

che il giudice non abbia tenuto conto delle osservazioni

presentate dal proprio patrocinatore, che “diminuivano

drasticamente gli importi delle pretese” dell’istante. Se non che il Giudice di pace ha

indicato nelle sentenze impugnate i motivi per cui ha ritenuto che le decisioni

citate dal convenuto non provassero la compensazione. Determinare se tali

motivi siano o no fondati è l’oggetto della presente decisione. Nulla osta pertanto

a entrare senza indugio nel merito del reclamo.

4.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione del­la decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri

immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139

III 446, consid. 4.1.1).

I. Sul

reclamo nella prima causa (__________ / 14.2021.106)

5.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto ritenuto che il decreto

cautelare del 15 aprile 2014 del Pretore del Distretto di Lugano (inc. __________

costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per i

contributi alimentari di giugno, luglio e agosto 2018 richiesti con l’istanza. Egli

ha d’altronde dichiarato inammissibile l’eccezione

di compensazione sollevata dal con­venuto, poiché nella causa di rigetto

dell’opposizione da lui medesimo avviata nei confronti di CO 1, in cui la

compensazione sarebbe avvenuta, la sua istanza era stata respinta. Il primo

giudice ha altresì considerato un valido titolo esecutivo la sentenza emessa il

9.

novembre 2016 dalla prima Came­ra civile del Tribunale d’appello (inc. __________)

sia per gli alimenti del mese di luglio 2012 (di fr. 1'730.–), sia per

quelli da maggio a settembre 2014 compresi (di complessivi fr. 306.–).

Anche in questo caso il Giudice di pace ha respinto l’eccezione di

compensazione opposta da RE 1 alla pretesa di fr. 1'730.– dal momento che

la decisione pretorile su cui egli fonda la propria argomentazione non contiene

alcunché in merito al contributo di luglio 2012, prendendo invece atto che i

contributi del 2014 ancora dovuti sono stati riconosciuti dall’escusso. Onde l’accoglimento

integrale dell’istanza.

6.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147.

III 178 consid. 4.2.1). Nella fattispecie è pacifico che la decisione cautelare emessa il 15

aprile 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano (doc. D), confermata dalla decisione 28 febbraio 2018 del Pretore aggiunto

del Distretto di Lugano (doc. C), e

la sentenza della pri­ma Camera civile del Tribunale d’appello

del 9 novembre 2016 (doc. E) costituiscono in sé validi titoli di rigetto definitivo

dell’op­­posizione al secondo precetto

esecutivo. Lo ammette implicitamen­te anche lo stesso reclamante nell’eccepire

la compensazione con propri crediti.

7.

Secondo l’art.

81.

cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva

di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione

è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo

l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il

pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.

7.1

Quale estinzione del debito la legge non prevede solo

il pagamen­to, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare la

compensazione (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio ala DTF 124 III 501

consid. 3/b). Una tale eccezione può

tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante risulta esso

stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato riconosciuto

sen­za riserva dal creditore procedente (DTF 136 III 625 consid. 4.2.1 con

rinvio alla DTF 115 III 100 consid. 4; sentenza della CEF 14.2019.182 del 26

febbraio 2020 consid. 7). Per titolo

esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF s’intende in linea di massima una decisio­ne

che contenga una chiara condanna alla fornitura di una prestazione (“Leistungsurteil”),

ossia al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia

(tra altre, sentenza della CEF 14.2021.57 del 6 ottobre 2021 consid. 7.1-7.2 con

rinvii).

7.2

Nel reclamo RE 1 ribadisce che le quattro pretese relative ai

contributi alimentari da maggio ad agosto 2018 richieste con il secondo

precetto esecutivo, di fr. 958.80 ciascuna, sono già state oggetto di

compensazione – riconosciuta dal Pretore – nella procedura di rigetto __________,

sicché non possono più essere richieste nella causa in oggetto. Egli fa notare

che in quella procedura la sua istanza era stata respinta proprio perché il

Pretore aveva accolto l’eccezione di compensazione sollevata dalla moglie.

7.2.1

Vero

è che nella decisione del 21 febbraio 2019 invocata dal reclamante (doc. L) il

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza di rigetto

definitivo dell’opposizione inoltrata da RE 1 contro la moglie dopo aver

constatato che le pretese opposte in compensazione da quest’ultima (per contributi

alimentari di fr. 958.80 mensili da febbraio a settembre 2018 e rifusione

di spese processuali), accertate in fr. 7'920.40 complessivi, erano

superiori a quelle vantate dall’istante, per fr. 5'950.–, che il Pretore

ha riconosciuto limitatamente a fr. 4'550.–. Ciò non esclu­de che la

pretesa residua della moglie, di fr. 3'370.40 (fr. 7'920.40 ./. 4'550.–),

possa corrispondere agli alimenti posti in esecuzione, specie perché ridotti

con l’istanza a una frazione di quello per giugno 2018 (pari a fr. 244.–)

e a quelli di luglio e agosto, per un totale di fr. 2'161.60 (fr. 244.–

+ 2 x fr. 958.80).

7.2.2

Ora, il reclamante, cui incombeva l’onere della prova dell’estinzio­­ne

per compensazione del credito fondato sulla decisione cautelare del 15 aprile

2014.

(sopra consid. 7), è rimasto silente sul cre-dito residuo della moglie. Seppur

per questo (altro) motivo, la sentenza impugnata va pertanto confermata su

questo punto.

7.2.3

Nelle

sue “osservazioni” all’istanza (doc. A), CO 1 ha del resto specificato, ai

punti da g) a k), di aver compensato il credito di fr. 4'550.–

riconosciuto dal Pretore nella causa __________ a favore di RE 1 con i tre

contributi (di fr. 958.80 ciascuno) di febbraio, marzo e aprile 2018 (per

un totale di fr. 2'876.40), inizialmente richiesti col primo precetto

esecutivo (sopra ad A e C), nonché con quello di maggio 2018 (di fr. 958.80)

e, per la rimanenza, con una parte di quello di giugno 2018 (pari fr. 714.80)

inizialmente compresi nella seconda esecuzione (sopra ad B e C). La somma di

tali rinunce ammonta effettivamente a fr. 4'550.– (fr. 2'876.40 + 958.80

+ 714.80), mentre la pretesa residua per cui l’istante chiede il rigetto

definitivo dell’opposizione alla seconda esecuzione assomma correttamente a fr. 2'161.60

(fr. 244.– + 2 x 958.80). Aggiunti alla pretesa di fr. 1'730.– (sotto

consid. 7.3) e agli alimenti da maggio a settembre 2014, di fr. 306.– (5 x fr. 61.20), danno infatti la somma di fr. 4'197.60 indicata nella prima istanza (sopra ad C).

7.3

Nel

reclamo RE 1 contesta inoltre nuovamente la pretesa di fr. 1'730.–

relativa al contributo alimentare di luglio 2012, ritenendo che la stessa

sarebbe già stata computata come estinta nella procedura da lui avviata il 3

luglio 2018 con un’azione di tutela giurisdizionale nei casi manifesti in

procedura sommaria (art. 257 CPC) allo scopo di ottenere il rimborso dei

contributi alimentari versati in eccesso alla moglie a seguito della sentenza emessa

il 9 novembre 2016 dalla prima Camera civile del Tribunale d’ap­­pello. A suo

dire, nella decisione del 13 giugno 2019 relativa alla causa __________) il

Pretore aggiunto aveva tenuto conto del mancato pagamento del contributo

alimentare relativo al mese di luglio 2012, diminuendo di conseguenza la sua

pretesa creditoria. Aggiunge che la medesima è recentemente divenuta definitiva

do­po che il Tribunale federale ne ha confermato l’esito.

7.3.1

Contrariamente

a quanto stabilito dal Giudice di pace, nella decisione

del 13 giugno 2019 (doc. 3 accluso alle osservazioni all’i­­stan­za,

pag. 6) il Pretore aggiunto ha dedotto tutti i contributi che RE 1 avrebbe

dovuto corrispondere alla moglie da gennaio a dicembre 2012 (compreso quindi

quello per luglio) sulla base della decisione d’appello dagli importi superiori

da lui già versati per quel periodo sulla

base del precedente assetto alimentare, condannandola a restituire al

marito la differenza di fr. 72'084.65 (in luogo dei fr. 82'636.25

pretesi da quest’ultimo, v. doc. 3 pag. 10).

7.3.2

Il

problema è che RE 1 non ha provato in prima sede che la decisione del 13 giugno

2019.

fosse esecutiva e pertanto che potesse costituire un titolo

esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) suscettibile di provare la

compensazione (v. sopra consid. 7.1). Anzi, con le sue osservazioni del 7

agosto 2019, egli ha comunicato che il 21 giugno 2019 la moglie aveva inoltrato

un appello contro la sentenza del 13 giugno 2019 (v. sopra consid. D),

accludendovi l’avviso di ricevimento della seconda Camera civile del Tribunale

d’appello (doc. 4). Orbene, l’appello ha per legge effetto sospensivo

automatico (art. 315 cpv. 1 CPC) e il reclamante non ha prodotto la decisione

della seconda Camera civile né quella del

Tribunale federale da lui menzionate nel reclamo, secondo cui la

sentenza pretorile sarebbe stata

definitivamente confermata. In assenza della prova dell’estinzione del credito

vantato dall’istante (fatte salve le vie giuridiche indicate sopra al

consid. 2.1), anche su questo punto la decisione impugnata va confermata,

ancorché, un’altra volta, per un motivo diverso da quello addotto dal Giudice

di pace.

7.4

In

definitiva, il reclamo contro la sentenza emessa nella prima cau­sa va

integralmente respinto.

II. Sul

reclamo nella seconda causa (__________ / 14.2021.107)

8.

Nella

seconda sentenza impugnata il Giudice di pace ha ritenuto che la decisione

cautelare 10 gennaio 2018 del Pretore del Distretto di Lugano (inc. __________)

costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per la pretesa di fr. 450.–,

ma ha fatto decorrere gli interessi di mora dalla data della decisione (10

gennaio 2018) anziché dal 9 ottobre 2013 come richiesto dall’istante. Egli ha

altresì considerato come titolo esecutivo la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione del 1° dicembre 2015

(inc. __________) con cui il Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 5, ha posto a ca­rico di RE 1 le spese

processuali di fr. 100.–. Il primo giudice ha inoltre stabilito che le due

decisioni del 1° marzo 2018 (inc. __________ e __________) dello stesso Pretore

valgo­no titoli esecutivi per gli interessi del 5% sulle ripetibili di fr. 800.–

e fr. 1'600.– assegnati a CO 1 a far tempo dal 1° marzo 2018 come richiesto

da quest’ultima. Non ha invece intravvisto

alcun valido titolo per la pretesa di fr. 30.–, giacché la creditrice non

ha spiegato a cosa la medesima sia riferita e come sia giunta a tale

importo. Onde l’accoglimento parziale dell’istanza.

9.

Col

reclamo RE 1 fa valere che anche “questi

importi” vantati dall’istante nella procedura in esame

erano da lei già stati posti in compensazione “in diverse occasioni”, in

particolare in un’azione creditoria da lui avviata nei confronti della moglie,

che a suo dire non sarebbe ancora passata in giudicato in quanto tuttora

sospesa davanti al Tribunale d’appello.

Il reclamante non spiega invero quali sarebbero i

crediti (da lui sem­plicemente

indicati come “questi importi”) già compensati dall’istan­­te in un’altra procedura da lui avviata nei suoi confronti. Non sussiste

d’altronde il rischio che “si

st[i]a giudicando più volte sullo stes­so oggetto” dal

momento che la procedura di rigetto ha natura puramente processuale (sopra

consid. 2.1 e 4). Quand’anche egli si dovesse riferire agli alimenti da

febbraio ad aprile 2018, è già stato appurato che CO 1 vi ha rinunciato con l’inol­­tro

dell’istanza (v. sopra consid. 7.2.3). Per quanto attiene infine alle pretese

di fr. 450.– e di fr. 100.–, il reclamante non si confron­ta

minimamente con la decisione impugnata. Insufficientemente motivata (art. 321

cpv. 1 CPC), la critica è irricevibile (v. sopra consid. 1.3).

10.

A

mente del reclamante gli interessi di mora richiesti sulle ripetibili iniziano

a decorrere al più presto dal 23 aprile 2019, ovvero dal­l’i­­nizio dell’esecuzione,

in conformità all’art. 105 cpv. 1 CO.

10.1

È vero che gli interessi moratori sui

contributi di mantenimento del diritto di famiglia sono dovuti dal giorno dell’introduzione

dell’ese­­cuzione, quest’ultimi rientrando – come sancito dal Tribunale

federale (DTF 145 III 345 segg.) – nella nozione di rendite ai sensi dell’art.

105.

cpv. 1 CO. Il reclamante perde però di vista che le pretese di fr. 800.–

e fr. 1'600.– per le quali l’istante chiede la rifusione degli interessi

di mora non sono riferite a contributi di mantenimento, bensì alle ripetibili

riconosciute dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, a favore di CO 1

in due decisioni di rigetto definitivo (doc. H e I), che costituiscono pacificamente

validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art.

80.

cpv. 1 LEF.

10.2

Salvo

indicazioni contrarie nella sentenza prodotta quale titolo di rigetto

definitivo o nella legge, la pretesa per ripetibili matura interessi moratori

dalla data di notifica della decisione alla parte soccombente senza necessità

di preventiva interpellazione. Se tale data (o il tasso dell’interesse di mora)

è contestata o non risulta dagli atti, incombe all’escutente recarne la prova (sentenza

della CEF 14.2017.138 del 15 gennaio 2018, RtiD 2018 II 818 n. 40c, consid.

5.2/d). Nella fattispecie, CO 1 ha chiesto la rifusione degli interessi

di mora dal 1° marzo 2018, ossia dal giorno in cui le sentenze sono state

emesse senza allegare né provare ch’esse sono state notificate al

marito in quella data (ciò che è improbabile giacché non sono state notificate

seduta stan­te). Si può però ritenere che la notifica è avvenuta al più

tardi il 10 aprile 2018, data in cui le decisioni sono state dichiarate

esecutive.

10.3

È

tuttavia manifesto – a va quindi rilevato d’ufficio (sopra consid. 6) – che gli

interessi di mora non possono essere calcolati sull’in­­tero importo delle

pretese poste in esecuzione dopo la loro parziale estinzione, vuoi per

compensazione degli alimenti (v. sopra consid. 7.2.3), verificatasi in virtù

dell’art. 124 cpv. 2 CO non appena essi sono sorti, siccome sono diventati

esigibili dopo i crediti fatti valere dal

marito (v. sentenza 21 febbraio 2019 [doc. N pag. 6] citata dall’istanza

nel doc. A, ad g), vuoi per versamento delle ripetibili, avvenuto il 18 giugno

2018.

(osservazioni all’istanza, ad 5, e doc. 4). Gli interessi di mora

continuano infatti a decorrere solo sul capitale residuo, gli acconti essendo

presunti essere imputati anzitutto sugli

interessi di mora e sulle spese (art. 85 cpv. 1 CO; sentenza della CEF

14.2017

96 del 29 settembre 2017 consid. 5.3/a), ciò che vale a prescindere

dal fatto – ininfluente dal profilo dell’art. 85 CO – che gli acconti siano

stati versati direttamente all’escutente o all’Ufficio di esecuzione oppure che

l’estinzione sia dovuta a una compensazione (Leu

in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 2 ad art.

85.

CO). Gli interessi di mora non maturano interessi (divieto

dell’anatocismo: art. 105 cpv. 3 CO).

10.4

Ne segue che, nella

fattispecie, le spese e ripetibili di fr. 2'950.– poste in

esecuzione (fr. 450.– + 800.– +1'600.– + 100.–) hanno maturato interessi

di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 10 aprile 2018 (sopra consid. 10.2) al

18.

giugno 2018 (68 giorni secondo la secondo la convenzione “30E/360”), pari a fr. 27.85,

mentre in seguito al versamento di fr. 2'400.– il 18 giugno 2018, gli

interessi hanno continuato a decorrere solo sul saldo residuo di fr. 550.–.

Gli alimenti non hanno maturato interessi in ragione della loro immediata estinzione per compensazione mentre la

pretesa di fr. 30.– non è stata ammessa dal Giudice di pace.

11.

Tutto sommato, in

parziale riforma della (seconda) sentenza impugnata l’opposizione va rigettata

in via definitiva limitatamente a fr. 577.85 (fr. 550.– + 27.85)

oltre agli interessi moratori del 5% su fr. 550.– dal 19 giugno 2018. Sulle

spese esecutive deciderà invece l’ufficio d’esecuzione – e non il giudice del

rigetto – con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128;

sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del

28.

febbraio 2012).

III. Sulle spese, tasse e ripetibili

12.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, giacché la controparte non è

patrocinata in questa sede e non ha motivato la propria domanda di “ripetibili” (art. 95

cpv. 3 lett. c CPC). Considerata l’esiguità della modifica rispetto a quanto avrebbe dovuto

decidere il Giudice di pace (limitata alla questione dell’inizio

del decorso degli interessi), il dispositivo sulle spese processuali di prima

sede può rimanere invaria­to.

13.

Per

quanto attiene alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio formulata da RE 1 – limitata

all’esenzione delle spe­se processuali (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC) – va ricordato che ha diritto al medesimo

chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui

domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nella

fattispecie, anche qualora il reclamante si trovasse in gravi ristrettezze, il reclamo appariva fin dall’i­­nizio senza probabilità di

successo (nel senso dell’art. 117 lett. b CPC). Nella limitata misura in cui è stato accolto, ciò è

dovuto a un intervento d’ufficio della Camera (v. sopra consid. 10.3). La

domanda volta all’esonero delle spese processuali è pertanto respinta.

IV. Sui

rimedi giuridici

14.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, nella prima causa (__________)

di complessivi fr. 4'197.60 e nella seconda di fr. 687.35 (ossia fr. 550.–

oltre agli interessi del 5% su fr. 2'400.– dal 1° marzo 2018 [come richiesto dall’istante e riconosciuto dal primo giudice] al 23 aprile 2019, data pretesa dal reclamante [di fr. 137.33]), non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo nella causa __________ è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono

poste a suo carico.

2. Il

reclamo nella causa __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo

n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

1. L’istanza

è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via

definitiva limitatamente a fr. 577.85 oltre agli interessi di

mora del 5% su fr. 550.– dal 19 giugno 2018.

Le

spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono

poste a suo carico.

3. La

domanda di esonero delle spese processuali è respinta.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art.

113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46

cpv. 1 LTF).