14.2021.106
Rigetto definitivo dell’opposizione. Pretese per contributi alimentari, spese giudiziarie e ripetibili. Interessi di mora. Eccezione di compensazione. Domanda di esenzione delle spese processuali
22 marzo 2022Italiano28 min
pretese per interessi di mora fatte valere nella causa __________, con osservazioni del 15 febbraio 2022 CO 1 ha chiesto
Source ti.ch
Incarti n.
14.2021.106
14.2021.107
Lugano
22 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nelle cause __________ e __________ (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia
promosse con istanze 23 aprile 2019 da
CO 1
(già patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 agosto 2021 presentato da RE 1 contro le
decisioni emesse rispettivamente il 27 luglio e il 9 agosto 2021 dal Giudice di
pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 aprile 2018 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha
escusso il marito RE 1 per l’incasso di complessivi fr. 5'856.40
oltre ad accessori, e più precisamente per fr. 958.80 oltre agli interessi
del 5% dal 6 febbraio 2018 (per “Alimenti
febbraio 2018 non pagati: decisione 28.02.2018 inc. __________ __________;
Pretore Lugano – Sezione 4; Decreto cautelare 15 aprile 2014, inc. n. __________;
Pretore del distretto di Lugano – sez. 4; Decisione 9 novembre 2016 inc. n. __________
prima Camera civile del Tribunale d’appello”), fr. 958.80
oltre agli interessi del 5% dal 6 marzo 2018 (per “alimenti marzo 2018 non pagati”), fr. 958.80 oltre agli interessi del 5% dal 6 aprile 2018 (per “alimenti aprile 2018 non pagati”), fr. 450.– oltre agli interessi del 5% dal 9 ottobre 2013 (“decisione 10.01.2018 inc. __________”), fr. 800.– oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2018 (per “ripetibili decisione 01.03.2018, inc. __________”), fr. 1'600.– oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2018 (per “ripetibili decisione 01.03.2018, inc. __________”), fr. 100.– oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2015 (per “spese e tasse di
giustizia decisione 01.12.2015”) e fr. 30.– oltre
agli interessi del 5% dal 17 aprile 2018 (per la “differenza di tassa fra l’emissione del PE __________
e sent. 01 marzo 2018”).
B. Con
un secondo precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 agosto 2018 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'871.20
oltre ad accessori, e più precisamente per fr. 958.80 oltre agli interessi
del 5% dal 6 maggio 2018 (per “Alimenti
maggio 2018 non pagati. Decisione 28.02.2018 inc. __________ __________;
Pretore Lugano – Sezione 4; Decreto cautelare 15 aprile 2014, inc. n. __________;
Pretore Lugano – sez. 4; Decisione 9 novembre 2016 inc. n. __________ prima
Camera civile del Tribunale d’appello”), fr. 958.80
oltre agli interessi del 5% dal 6 giugno 2018 (per “Alimenti giugno 2018 non pagati”), fr. 958.80 oltre agli interessi del 5% dal 6 luglio 2018 (per “Alimenti luglio 2018 non pagati”), fr. 958.80 oltre agli interessi del 5% dal 6 agosto 2018 (per “Alimenti agosto 2018 non pagati”), fr. 1'730.– oltre agli interessi del 5% dal 6 luglio 2012 (per “Alimenti luglio 2012 non pagati”) e di cinque volte fr. 61.20 oltre agli interessi del 5% rispettivamente
dal 6 maggio, 6 giugno, 6 luglio, 6 agosto e 6 settembre 2014 (per gli “Alimenti maggio-settembre 2014 non pagati”).
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con due istanze
distinte del 23 aprile 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo di Vezia.
Nella causa
(__________) relativa alla prima esecuzione, l’istante ha ridotto
la propria pretesa a fr. 580.– (anziché fr. 5'856.40), pari alle
spese giudiziarie di fr. 450.– stabilite nella decisione del 10 gennaio 2018
e di fr. 100.– in quella del 1° dicembre 2015, nonché al saldo di fr. 30.–
riferito alla tassa di emissione di un precedente precetto esecutivo, oltre
agli interessi del 5% su fr. 5'856.40.
Nella causa (__________) relativa alla seconda
esecuzione l’istante ha limitato la propria richiesta a fr. 4'197.60 (anziché
fr. 5'871.20) oltre agli interessi del 5% su fr. 5'871.20,
rinunciando a estendere il rigetto agli alimenti relativi a maggio 2018, di fr. 958.80,
e riducendo quelli di giugno 2018 da fr. 958.80 a fr. 244.–.
D. Dopo
aver ottenuto due proroghe del termine per presentare le proprie osservazioni
alle istanze, il 2 luglio 2019 l’escusso ha postulato la sospensione di
entrambe le procedure di rigetto a seguito dell’appello presentato da CO 1 contro
la decisione 13 giugno 2019 della Pretura del Distretto di Lugano (inc. __________),
che a suo dire era connessa alle medesime. Il 31 luglio 2019 il Giudice di pace
ha in un primo tempo respinto la suddetta richiesta formulata dal convenuto,
salvo poi ravvedersi emettendo, il 3 ottobre 2019, le decisioni di sospensione
delle cause fino al passaggio in giudicato della procedura pendente presso il
Tribunale d’appello. Nel frattempo, RE 1 si è opposto alle istanze con due distinti allegati di osservazioni scritte del 7 agosto
2019. Su richiesta del nuovo patrocinatore dell’istante, le cause sono poi state
riattivate il 1° luglio 2021.
E. Statuendo con decisione del 27 luglio 2021 (inc. __________), il Giudice
di pace ha accolto la prima istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto al secondo precetto esecutivo, ponendo a suo carico le
spese processuali di complessivi fr. 400.– e un’indennità di fr. 250.–
a favore dell’istante.
F. Con
decisione del 26 luglio 2021 (inc. __________), il Giudice di pace ha invece
accolto parzialmente la seconda istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto al primo precetto esecutivo limitatamente a fr. 550.–
oltre agli interessi del 5% su fr. 400.– dal 10 gennaio 2018, su fr. 100.–
dal 1° dicembre 2015, su fr. 800.– dal
1° marzo 2018 e su fr. 1'600.– dal 1° marzo 2018, ponendo a suo
carico le spese processuali di complessivi fr. 250.– e un’indennità di fr. 100.–
a favore dell’istante. Adito con un’istanza d’interpretazione e rettifica
presentata il 3 agosto 2021 da CO 1, il 9 agosto il Giudice di pace ha
annullato la sentenza e l’ha sostituita con una in cui, in conformità con i
considerandi immutati, ha aumentato la somma sulla quale decorrono gli interessi dal 10 gennaio 2018 da fr. 400.–
a fr. 450.–.
G. Contro
le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un unico reclamo del 12 agosto 2021 per ottenere
implicitamente l’annullamento della prima, fatta eccezione “eventualmente”
per fr. 306.–,
mentre non ha
formulato conclusioni esplicite in merito alla seconda, lasciando però
intendere di opporvisi integralmente.
H. Mediante
scritto del 14 settembre 2021 intitolato “Reclamo: Incarti, __________, __________, __________
del Giudice di Pace”, RE 1 ha presentato osservazioni
volte a “fare un punto della
situazione per ciascuna pratica”, compresa sulla
modifica della seconda decisione del 9 agosto 2021 e sulla terza causa.
Fatti
I. Con ordinanza del 28 settembre 2021 il presidente della Camera ha
respinto la domanda di rateazione degli anticipi formulata dal reclamante in
reazione all’ordinanza 17 settembre 2021, con cui gli era stato fissato un
ultimo termine fino al 4 ottobre per provvedere al loro versamento. Il 1°
ottobre 2021, RE 1 ha postulato una rivalutazione della
sua richiesta di rateazione e ha allegato il certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria, sottoscritto dall’autorità
comunale il 13 ottobre 2021 come pure due attestati di carenza di beni emessi
il 10 giugno 2021.
L. Entro
il termine impartitole per esprimersi limitatamente alle censure relative alle
pretese per interessi di mora fatte valere nella causa __________, con osservazioni del 15 febbraio 2022 CO 1 ha chiesto
di dichiarare il reclamo “nullo
e inammissibile” e in subordine di respingerlo. In una
replica spontanea del 22 febbraio 2022, RE 1 si è riconfermato nelle proprie
conclusioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Il
reclamo in esame è diretto contro due decisioni simili che oppongono le stesse
persone e vertono sull’applicazione delle medesime norme giuridiche, motivo per
cui si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due cause e di
emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia
nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere
impugnati anche singolarmente.
1.2
Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono
impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica della prima decisione (inc. __________ è avvenuta in concreto all’allora
patrocinatrice di RE 1 il 2 agosto 2021, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 12 agosto 2021. Presentato quello
stesso giorno “brevi manu”
allo sportello del Tribunale
d’appello, al riguardo il reclamo è tempestivo. Pacifica è dunque anche la sua
tempestività per quanto concerne la seconda
decisione rettificata del 9 agosto 2021 (inc. __________).
Il complemento al reclamo del 14 settembre 2021 è invece tardivo e
quindi inammissibile. Non può d’altronde essere considerato co-me un valido
reclamo contro la decisione 27 luglio 2021 del Giudice di pace nella causa __________
poiché non contiene una dichiarazione di reclamo inequivocabile, giacché
accenna a “un punto della
situazione” e a “osservazioni” sulle tre
pratiche, non riporta conclusioni chiare né una motivazione specifica, la
richiesta di emissione di una nuova decisione (nel penultimo paragrafo a pagina
2) apparendo rinviare alla causa __________, cui si riferisce lo scambio d’e-mail
del 2 e 3 agosto 2021.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nel reclamo RE 1 sostiene che le cause non erano mature per il giudizio, sicché il Giudice di pace
le avrebbe dovuto mantenere sospese, dato che gli importi pretesi dalla
moglie erano già stati da lei posti in compensazione in altre pratiche da lui avviate nei suoi confronti e tuttora in corso.
Sottolinea che il suo patrocinatore aveva chiesto
al Giudice di pace d’indire un’udienza “per esaminare i fatti tutti assieme (sia __________
che __________)” ma ch’egli ha preferito “considerare il tutto maturo per il giudizio, facendo
un po’ di casini”.
2.1
In realtà l’art. 84 cpv. 2
LEF prescrive al giudice del rigetto di statuire in linea di massima entro
cinque giorni dal momento in cui ha dato l’occasione alla controparte di
esprimersi sull’istanza. Una sospensione della causa giusta l’art. 126 CPC può
essere concessa solo restrittivamente, in casi eccezionali, stante
appunto il carattere sommario e celere della procedura di rigetto dell’opposizione. E ad ogni buon conto, per la sua stessa
natura – esclusivamente procedurale (v. sotto consid. 4) – la decisione di
rigetto dell’opposizione non può entrare in contraddizione con una decisione di
merito (sen-tenza della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016 consid. 4.1 e 4.2).
Ove l’escusso non riesca, seduta stante (cfr. art. 82 cpv. 2 LEF per analogia), a dimostrare la pretesa
opposta in compensazione, il giudice deve accogliere l’istanza senza indugio, fermo restando che al
convenuto rimane la possibilità di chiedere, se il credito ch’egli oppone in compensazione è diventato
esigibile dopo l’ultimo momento in cui egli avrebbe potuto eccepirla nella
procedura che ha por-tato alla decisione posta a fondamento dell’istanza di
rigetto (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF e sentenza della CEF 14.2017.27 del 3
luglio 2017 consid. 9.1), la sospensione dell’esecuzione (art. 85 o 85a
LEF) o la restituzione degli importi pagati in troppo (art. 86 LEF) (sentenza della CEF 14.2017.157 del 14
settembre 2017 consid. 6), oppure
di far valere la propria pretesa con una procedura giudiziaria o esecutiva
separata.
2.2
Va poi
ricordato che nelle procedure sommarie come quella in esame il giudice può
sempre rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti (art. 256 CPC).
Nella fattispecie, conformemente a quanto previsto dall’art. 84 cpv. 2 LEF il
Giudice di pace ha dato all’escusso la possibilità di esprimersi prima di emanare
la decisione, optando per una procedura interamente
scritta, com’era legittimato a fare (sentenza
della CEF 14.2015.158/159 dell’11 dicembre 2015, RtiD
2016.
II 646 n. 33c consid. 5). Le critiche del reclamante si rivelano così
infondate.
3.
Il reclamante si duole altresì
che il giudice non abbia tenuto conto delle osservazioni
presentate dal proprio patrocinatore, che “diminuivano
drasticamente gli importi delle pretese” dell’istante. Se non che il Giudice di pace ha
indicato nelle sentenze impugnate i motivi per cui ha ritenuto che le decisioni
citate dal convenuto non provassero la compensazione. Determinare se tali
motivi siano o no fondati è l’oggetto della presente decisione. Nulla osta pertanto
a entrare senza indugio nel merito del reclamo.
4.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri
immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139
III 446, consid. 4.1.1).
I. Sul
reclamo nella prima causa (__________ / 14.2021.106)
5.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto ritenuto che il decreto
cautelare del 15 aprile 2014 del Pretore del Distretto di Lugano (inc. __________
costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per i
contributi alimentari di giugno, luglio e agosto 2018 richiesti con l’istanza. Egli
ha d’altronde dichiarato inammissibile l’eccezione
di compensazione sollevata dal convenuto, poiché nella causa di rigetto
dell’opposizione da lui medesimo avviata nei confronti di CO 1, in cui la
compensazione sarebbe avvenuta, la sua istanza era stata respinta. Il primo
giudice ha altresì considerato un valido titolo esecutivo la sentenza emessa il
9.
novembre 2016 dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello (inc. __________)
sia per gli alimenti del mese di luglio 2012 (di fr. 1'730.–), sia per
quelli da maggio a settembre 2014 compresi (di complessivi fr. 306.–).
Anche in questo caso il Giudice di pace ha respinto l’eccezione di
compensazione opposta da RE 1 alla pretesa di fr. 1'730.– dal momento che
la decisione pretorile su cui egli fonda la propria argomentazione non contiene
alcunché in merito al contributo di luglio 2012, prendendo invece atto che i
contributi del 2014 ancora dovuti sono stati riconosciuti dall’escusso. Onde l’accoglimento
integrale dell’istanza.
6.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo
restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147.
III 178 consid. 4.2.1). Nella fattispecie è pacifico che la decisione cautelare emessa il 15
aprile 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano (doc. D), confermata dalla decisione 28 febbraio 2018 del Pretore aggiunto
del Distretto di Lugano (doc. C), e
la sentenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello
del 9 novembre 2016 (doc. E) costituiscono in sé validi titoli di rigetto definitivo
dell’opposizione al secondo precetto
esecutivo. Lo ammette implicitamente anche lo stesso reclamante nell’eccepire
la compensazione con propri crediti.
7.
Secondo l’art.
81.
cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva
di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione
è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo
l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il
pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.
7.1
Quale estinzione del debito la legge non prevede solo
il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare la
compensazione (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio ala DTF 124 III 501
consid. 3/b). Una tale eccezione può
tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante risulta esso
stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato riconosciuto
senza riserva dal creditore procedente (DTF 136 III 625 consid. 4.2.1 con
rinvio alla DTF 115 III 100 consid. 4; sentenza della CEF 14.2019.182 del 26
febbraio 2020 consid. 7). Per titolo
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF s’intende in linea di massima una decisione
che contenga una chiara condanna alla fornitura di una prestazione (“Leistungsurteil”),
ossia al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia
(tra altre, sentenza della CEF 14.2021.57 del 6 ottobre 2021 consid. 7.1-7.2 con
rinvii).
7.2
Nel reclamo RE 1 ribadisce che le quattro pretese relative ai
contributi alimentari da maggio ad agosto 2018 richieste con il secondo
precetto esecutivo, di fr. 958.80 ciascuna, sono già state oggetto di
compensazione – riconosciuta dal Pretore – nella procedura di rigetto __________,
sicché non possono più essere richieste nella causa in oggetto. Egli fa notare
che in quella procedura la sua istanza era stata respinta proprio perché il
Pretore aveva accolto l’eccezione di compensazione sollevata dalla moglie.
7.2.1
Vero
è che nella decisione del 21 febbraio 2019 invocata dal reclamante (doc. L) il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza di rigetto
definitivo dell’opposizione inoltrata da RE 1 contro la moglie dopo aver
constatato che le pretese opposte in compensazione da quest’ultima (per contributi
alimentari di fr. 958.80 mensili da febbraio a settembre 2018 e rifusione
di spese processuali), accertate in fr. 7'920.40 complessivi, erano
superiori a quelle vantate dall’istante, per fr. 5'950.–, che il Pretore
ha riconosciuto limitatamente a fr. 4'550.–. Ciò non esclude che la
pretesa residua della moglie, di fr. 3'370.40 (fr. 7'920.40 ./. 4'550.–),
possa corrispondere agli alimenti posti in esecuzione, specie perché ridotti
con l’istanza a una frazione di quello per giugno 2018 (pari a fr. 244.–)
e a quelli di luglio e agosto, per un totale di fr. 2'161.60 (fr. 244.–
+ 2 x fr. 958.80).
7.2.2
Ora, il reclamante, cui incombeva l’onere della prova dell’estinzione
per compensazione del credito fondato sulla decisione cautelare del 15 aprile
2014.
(sopra consid. 7), è rimasto silente sul cre-dito residuo della moglie. Seppur
per questo (altro) motivo, la sentenza impugnata va pertanto confermata su
questo punto.
7.2.3
Nelle
sue “osservazioni” all’istanza (doc. A), CO 1 ha del resto specificato, ai
punti da g) a k), di aver compensato il credito di fr. 4'550.–
riconosciuto dal Pretore nella causa __________ a favore di RE 1 con i tre
contributi (di fr. 958.80 ciascuno) di febbraio, marzo e aprile 2018 (per
un totale di fr. 2'876.40), inizialmente richiesti col primo precetto
esecutivo (sopra ad A e C), nonché con quello di maggio 2018 (di fr. 958.80)
e, per la rimanenza, con una parte di quello di giugno 2018 (pari fr. 714.80)
inizialmente compresi nella seconda esecuzione (sopra ad B e C). La somma di
tali rinunce ammonta effettivamente a fr. 4'550.– (fr. 2'876.40 + 958.80
+ 714.80), mentre la pretesa residua per cui l’istante chiede il rigetto
definitivo dell’opposizione alla seconda esecuzione assomma correttamente a fr. 2'161.60
(fr. 244.– + 2 x 958.80). Aggiunti alla pretesa di fr. 1'730.– (sotto
consid. 7.3) e agli alimenti da maggio a settembre 2014, di fr. 306.– (5 x fr. 61.20), danno infatti la somma di fr. 4'197.60 indicata nella prima istanza (sopra ad C).
7.3
Nel
reclamo RE 1 contesta inoltre nuovamente la pretesa di fr. 1'730.–
relativa al contributo alimentare di luglio 2012, ritenendo che la stessa
sarebbe già stata computata come estinta nella procedura da lui avviata il 3
luglio 2018 con un’azione di tutela giurisdizionale nei casi manifesti in
procedura sommaria (art. 257 CPC) allo scopo di ottenere il rimborso dei
contributi alimentari versati in eccesso alla moglie a seguito della sentenza emessa
il 9 novembre 2016 dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello. A suo
dire, nella decisione del 13 giugno 2019 relativa alla causa __________) il
Pretore aggiunto aveva tenuto conto del mancato pagamento del contributo
alimentare relativo al mese di luglio 2012, diminuendo di conseguenza la sua
pretesa creditoria. Aggiunge che la medesima è recentemente divenuta definitiva
dopo che il Tribunale federale ne ha confermato l’esito.
7.3.1
Contrariamente
a quanto stabilito dal Giudice di pace, nella decisione
del 13 giugno 2019 (doc. 3 accluso alle osservazioni all’istanza,
pag. 6) il Pretore aggiunto ha dedotto tutti i contributi che RE 1 avrebbe
dovuto corrispondere alla moglie da gennaio a dicembre 2012 (compreso quindi
quello per luglio) sulla base della decisione d’appello dagli importi superiori
da lui già versati per quel periodo sulla
base del precedente assetto alimentare, condannandola a restituire al
marito la differenza di fr. 72'084.65 (in luogo dei fr. 82'636.25
pretesi da quest’ultimo, v. doc. 3 pag. 10).
7.3.2
Il
problema è che RE 1 non ha provato in prima sede che la decisione del 13 giugno
2019.
fosse esecutiva e pertanto che potesse costituire un titolo
esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) suscettibile di provare la
compensazione (v. sopra consid. 7.1). Anzi, con le sue osservazioni del 7
agosto 2019, egli ha comunicato che il 21 giugno 2019 la moglie aveva inoltrato
un appello contro la sentenza del 13 giugno 2019 (v. sopra consid. D),
accludendovi l’avviso di ricevimento della seconda Camera civile del Tribunale
d’appello (doc. 4). Orbene, l’appello ha per legge effetto sospensivo
automatico (art. 315 cpv. 1 CPC) e il reclamante non ha prodotto la decisione
della seconda Camera civile né quella del
Tribunale federale da lui menzionate nel reclamo, secondo cui la
sentenza pretorile sarebbe stata
definitivamente confermata. In assenza della prova dell’estinzione del credito
vantato dall’istante (fatte salve le vie giuridiche indicate sopra al
consid. 2.1), anche su questo punto la decisione impugnata va confermata,
ancorché, un’altra volta, per un motivo diverso da quello addotto dal Giudice
di pace.
7.4
In
definitiva, il reclamo contro la sentenza emessa nella prima causa va
integralmente respinto.
II. Sul
reclamo nella seconda causa (__________ / 14.2021.107)
8.
Nella
seconda sentenza impugnata il Giudice di pace ha ritenuto che la decisione
cautelare 10 gennaio 2018 del Pretore del Distretto di Lugano (inc. __________)
costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per la pretesa di fr. 450.–,
ma ha fatto decorrere gli interessi di mora dalla data della decisione (10
gennaio 2018) anziché dal 9 ottobre 2013 come richiesto dall’istante. Egli ha
altresì considerato come titolo esecutivo la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione del 1° dicembre 2015
(inc. __________) con cui il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 5, ha posto a carico di RE 1 le spese
processuali di fr. 100.–. Il primo giudice ha inoltre stabilito che le due
decisioni del 1° marzo 2018 (inc. __________ e __________) dello stesso Pretore
valgono titoli esecutivi per gli interessi del 5% sulle ripetibili di fr. 800.–
e fr. 1'600.– assegnati a CO 1 a far tempo dal 1° marzo 2018 come richiesto
da quest’ultima. Non ha invece intravvisto
alcun valido titolo per la pretesa di fr. 30.–, giacché la creditrice non
ha spiegato a cosa la medesima sia riferita e come sia giunta a tale
importo. Onde l’accoglimento parziale dell’istanza.
9.
Col
reclamo RE 1 fa valere che anche “questi
importi” vantati dall’istante nella procedura in esame
erano da lei già stati posti in compensazione “in diverse occasioni”, in
particolare in un’azione creditoria da lui avviata nei confronti della moglie,
che a suo dire non sarebbe ancora passata in giudicato in quanto tuttora
sospesa davanti al Tribunale d’appello.
Il reclamante non spiega invero quali sarebbero i
crediti (da lui semplicemente
indicati come “questi importi”) già compensati dall’istante in un’altra procedura da lui avviata nei suoi confronti. Non sussiste
d’altronde il rischio che “si
st[i]a giudicando più volte sullo stesso oggetto” dal
momento che la procedura di rigetto ha natura puramente processuale (sopra
consid. 2.1 e 4). Quand’anche egli si dovesse riferire agli alimenti da
febbraio ad aprile 2018, è già stato appurato che CO 1 vi ha rinunciato con l’inoltro
dell’istanza (v. sopra consid. 7.2.3). Per quanto attiene infine alle pretese
di fr. 450.– e di fr. 100.–, il reclamante non si confronta
minimamente con la decisione impugnata. Insufficientemente motivata (art. 321
cpv. 1 CPC), la critica è irricevibile (v. sopra consid. 1.3).
10.
A
mente del reclamante gli interessi di mora richiesti sulle ripetibili iniziano
a decorrere al più presto dal 23 aprile 2019, ovvero dall’inizio dell’esecuzione,
in conformità all’art. 105 cpv. 1 CO.
10.1
È vero che gli interessi moratori sui
contributi di mantenimento del diritto di famiglia sono dovuti dal giorno dell’introduzione
dell’esecuzione, quest’ultimi rientrando – come sancito dal Tribunale
federale (DTF 145 III 345 segg.) – nella nozione di rendite ai sensi dell’art.
105.
cpv. 1 CO. Il reclamante perde però di vista che le pretese di fr. 800.–
e fr. 1'600.– per le quali l’istante chiede la rifusione degli interessi
di mora non sono riferite a contributi di mantenimento, bensì alle ripetibili
riconosciute dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, a favore di CO 1
in due decisioni di rigetto definitivo (doc. H e I), che costituiscono pacificamente
validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art.
80.
cpv. 1 LEF.
10.2
Salvo
indicazioni contrarie nella sentenza prodotta quale titolo di rigetto
definitivo o nella legge, la pretesa per ripetibili matura interessi moratori
dalla data di notifica della decisione alla parte soccombente senza necessità
di preventiva interpellazione. Se tale data (o il tasso dell’interesse di mora)
è contestata o non risulta dagli atti, incombe all’escutente recarne la prova (sentenza
della CEF 14.2017.138 del 15 gennaio 2018, RtiD 2018 II 818 n. 40c, consid.
5.2/d). Nella fattispecie, CO 1 ha chiesto la rifusione degli interessi
di mora dal 1° marzo 2018, ossia dal giorno in cui le sentenze sono state
emesse senza allegare né provare ch’esse sono state notificate al
marito in quella data (ciò che è improbabile giacché non sono state notificate
seduta stante). Si può però ritenere che la notifica è avvenuta al più
tardi il 10 aprile 2018, data in cui le decisioni sono state dichiarate
esecutive.
10.3
È
tuttavia manifesto – a va quindi rilevato d’ufficio (sopra consid. 6) – che gli
interessi di mora non possono essere calcolati sull’intero importo delle
pretese poste in esecuzione dopo la loro parziale estinzione, vuoi per
compensazione degli alimenti (v. sopra consid. 7.2.3), verificatasi in virtù
dell’art. 124 cpv. 2 CO non appena essi sono sorti, siccome sono diventati
esigibili dopo i crediti fatti valere dal
marito (v. sentenza 21 febbraio 2019 [doc. N pag. 6] citata dall’istanza
nel doc. A, ad g), vuoi per versamento delle ripetibili, avvenuto il 18 giugno
2018.
(osservazioni all’istanza, ad 5, e doc. 4). Gli interessi di mora
continuano infatti a decorrere solo sul capitale residuo, gli acconti essendo
presunti essere imputati anzitutto sugli
interessi di mora e sulle spese (art. 85 cpv. 1 CO; sentenza della CEF
14.2017
96 del 29 settembre 2017 consid. 5.3/a), ciò che vale a prescindere
dal fatto – ininfluente dal profilo dell’art. 85 CO – che gli acconti siano
stati versati direttamente all’escutente o all’Ufficio di esecuzione oppure che
l’estinzione sia dovuta a una compensazione (Leu
in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 2 ad art.
85.
CO). Gli interessi di mora non maturano interessi (divieto
dell’anatocismo: art. 105 cpv. 3 CO).
10.4
Ne segue che, nella
fattispecie, le spese e ripetibili di fr. 2'950.– poste in
esecuzione (fr. 450.– + 800.– +1'600.– + 100.–) hanno maturato interessi
di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 10 aprile 2018 (sopra consid. 10.2) al
18.
giugno 2018 (68 giorni secondo la secondo la convenzione “30E/360”), pari a fr. 27.85,
mentre in seguito al versamento di fr. 2'400.– il 18 giugno 2018, gli
interessi hanno continuato a decorrere solo sul saldo residuo di fr. 550.–.
Gli alimenti non hanno maturato interessi in ragione della loro immediata estinzione per compensazione mentre la
pretesa di fr. 30.– non è stata ammessa dal Giudice di pace.
11.
Tutto sommato, in
parziale riforma della (seconda) sentenza impugnata l’opposizione va rigettata
in via definitiva limitatamente a fr. 577.85 (fr. 550.– + 27.85)
oltre agli interessi moratori del 5% su fr. 550.– dal 19 giugno 2018. Sulle
spese esecutive deciderà invece l’ufficio d’esecuzione – e non il giudice del
rigetto – con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128;
sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del
28.
febbraio 2012).
III. Sulle spese, tasse e ripetibili
12.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, giacché la controparte non è
patrocinata in questa sede e non ha motivato la propria domanda di “ripetibili” (art. 95
cpv. 3 lett. c CPC). Considerata l’esiguità della modifica rispetto a quanto avrebbe dovuto
decidere il Giudice di pace (limitata alla questione dell’inizio
del decorso degli interessi), il dispositivo sulle spese processuali di prima
sede può rimanere invariato.
13.
Per
quanto attiene alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio formulata da RE 1 – limitata
all’esenzione delle spese processuali (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC) – va ricordato che ha diritto al medesimo
chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui
domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nella
fattispecie, anche qualora il reclamante si trovasse in gravi ristrettezze, il reclamo appariva fin dall’inizio senza probabilità di
successo (nel senso dell’art. 117 lett. b CPC). Nella limitata misura in cui è stato accolto, ciò è
dovuto a un intervento d’ufficio della Camera (v. sopra consid. 10.3). La
domanda volta all’esonero delle spese processuali è pertanto respinta.
IV. Sui
rimedi giuridici
14.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, nella prima causa (__________)
di complessivi fr. 4'197.60 e nella seconda di fr. 687.35 (ossia fr. 550.–
oltre agli interessi del 5% su fr. 2'400.– dal 1° marzo 2018 [come richiesto dall’istante e riconosciuto dal primo giudice] al 23 aprile 2019, data pretesa dal reclamante [di fr. 137.33]), non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo nella causa __________ è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono
poste a suo carico.
2. Il
reclamo nella causa __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo
n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza
è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via
definitiva limitatamente a fr. 577.85 oltre agli interessi di
mora del 5% su fr. 550.– dal 19 giugno 2018.
Le
spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono
poste a suo carico.
3. La
domanda di esonero delle spese processuali è respinta.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art.
113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46
cpv. 1 LTF).