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Decisione

14.2021.108

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia accertata d’ufficio

8 settembre 2021Italiano5 min

questa Camera con un reclamo del 12 agosto 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.108

Lugano

8 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.2684 (fallimento)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° giu­gno

2021 dall’

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 12 agosto 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 4 agosto 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di

Lugano, il 1° giugno 2021 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 1'629.35.

B. All’udienza

di discussione del 4 agosto 2021 nessuno è compar­so.

C. Statuendo

con decisione del 4 agosto 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1

dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le

spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 12 agosto 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani

il presidente della Camera ha concesso all’impugna­­zione effetto sospensivo.

Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la

stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo

credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è da reputare avvenuta in concreto ad RE 1 il 12 agosto 2021 sette

giorni dopo la comunicazione dell’avviso di ritiro (art. 138 cpv. 3 lett. a

CPC), il termine d’impugnazione è scaduto domenica 22 agosto, per cui la scadenza

è stata riportata a lunedì 23 agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF). Presentato il 12 agosto 2021 (data del timbro postale), il reclamo è

dunque sen­z’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) già in

sede di decisione sulla domanda di effetto sospensivo che la reclamante ha

pagato il credito posto in esecuzione dall’istante già il 1° giugno 2021. Di

conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultava adempiuto già

al momento in cui è stato decretato il fallimento, il 5 agosto 2021. La

decisione impugnata va così annullata senza necessità di verificare la

solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza dell’ultimo

termine di pagamento di 20 giorni indicato nella comminatoria di fallimento

notificatale il 30 aprile 2021, ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 4 agosto 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata al­l’CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).