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Decisione

14.2021.109

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Indennizzo per restituzione tardiva. Responsabilità per il pagamento dell’IVA dovuta per la restituzione dei beni locati alla sede della locatrice in Italia

17 febbraio 2022Italiano19 min

rifusione delle spese necessarie per il recupero diretto come sopra indicato […]”.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.109

Lugano

17 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa SO.2021.29 (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 17

febbraio 2021 dalla

RI 1 IT-__________

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

CO 1 __________

(patrocinata dall’__________ PA

2, __________)

giudicando sul reclamo del 16 agosto 2021 presentato dalla RI 1 contro

la decisione emessa il 3 agosto 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 13 gennaio 2020, mediante Contratto di locazione n° 015N (in seguito: “contratto”) la RI 1, quale locatrice, ha concesso allCO

1, quale conduttrice, l’uso di quattro generatori d’aria calda dal 20 gennaio

al 20 febbraio 2020, con l’obbligo di restituirli il 21 febbraio. Il canone di

locazione è stato fissato in € 4'000.– oltre all’IVA. Il 24 febbraio 2020 le

parti hanno sottoscritto una “1a

proroga completa contratto di locazione n°

080N (in seguito:

“accordo di proroga”), con cui è stato concesso alla conduttrice l’uso dei generatori dal 21 febbraio al 4 marzo 2020, con l’obbligo di

restituirli il 5 marzo 2020. L’accordo di proroga si riferisce esplicitamente

al contratto (“Riferimento

Contratto n°015N del 13/01/2020”), di cui riproduce l’intero

contenuto (fatte salve le date di noleggio e l’intestazione), ma non menziona

alcun prezzo di locazione.

Al

contratto e all’accordo di proroga sono state allegate le stesse condizioni

generali (in seguito: CG), la cui clausola n. 13, in particolare, recita: “Al termine del contratto di locazione la

Conduttrice – senza necessità di formale disdetta da parte della Locatrice –

dovrà restituire a sua cura e spese

Fatti

i beni locati […] presso il luogo indicato nella tabella a

pag. 1 del presente contratto (v. voce “RESA”) entro e non oltre il giorno

successivo H. 18.00= dalla naturale scadenza pattuita. […] In caso di ritardata

restituzione dei predetti beni, la Conduttrice sarà tenuta a versare alla

Locatrice il corrispettivo contrattualmente convenuto sino alla riconsegna o al

prelievo diretto da parte della Locatrice, salvo comunque il diritto della

Locatrice al risarcimento dell’eventuale maggior danno da ciò derivante ed alla

rifusione delle spese necessarie per il recupero diretto come sopra indicato […]”.

B. Per velocizzare l’importazione dei generatori, il 28 gennaio 2020 le

parti hanno convenuto proforma un contratto di compravendita dei medesimi per €

40'000.–. La ditta incaricata delle pratiche doganali, la PI 1, ha però

avvertito l’istante, con e-mail del 29 gennaio, che avrebbe dovuto pagare l’IVA

all’importazione quando la merce sarebbe rientrata in Italia. In seguito allo

scoppio della pandemia in Lombardia nel febbraio del 2020 le parti hanno

convenuto la proroga del noleggio fino al 5 marzo 2020 senza costo

supplementare. Secondo gli accordi la restituzione dei generatori sarebbe

dovuta avvenire sulla base del contratto fittizio di compravendita con l’indicazione

“merce non conforme”. Il 6 marzo 2020, la conduttrice ha chiesto alla locatrice

di trasmetterle un contratto in vista del pagamento dell’IVA italiana e il 10

marzo 2020 le ha spedito la fattura necessaria al pagamento di quell’im­posta,

dichiarandosi pronta alla riconsegna e attribuendole la responsabilità per eventuali

ritardi. Lo stesso giorno la locatrice ha chiesto l’invio di una nuova fattura

con la menzione del suo codice fiscale. Con e-mail del 13 marzo 2020, la

conduttrice ha sollecitato il pagamento dell’IVA italiana e lo stesso giorno la

locatrice ha risposto di attendere il

pagamento del costo della proroga del noleggio, di € 1'000.–, prima di

provvedere alla liquidazione dell’IVA; sempre il 13 marzo la conduttrice le ha comunicato

che il pagamento degli € 1'000.– era stato effettuato tre giorni prima. Il

17 marzo, la locatrice ha scritto di non aver ancora ricevuto gli € 1'000.–

e per quanto attiene all’IVA ha proposto di rendersi di-sponibile a

corrisponderne la metà (pari a € 4'500.–) anche se l’ar­tificio della

compravendita era stato adottato per venire incontro alle necessità della

cliente. Ha chiesto un riscontro entro il 20 marzo 2020. Il 28 maggio la

locatrice ha preteso il pagamento di € 36'000.– a saldo della “cessione dei macchinari” e il 19 novembre 2020 ha messo in mora la conduttrice per la

restituzione dei generatori d’aria calda entro il 4 dicembre, assumendosene quest’ul­tima

ogni onere e rischio, e per il pagamento di € 36'000.– oltre a interessi di

mora di € 825.85 quale indennità per la mancata restituzione dei generatori dal

4 marzo al 4 dicembre 2020.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 dicembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione

di Acquarossa, la RI 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 38'941.05

oltre agli interessi del 5% dal 4 aprile 2020, indicando quale causa del

credito il “contratto di

locazione N. 015N del 13 gennaio 2020 e [...] mancata restituzione dei

macchinari”.

D. Avendo l’CO 1 interposto opposizione al precetto

ese­cutivo, con istanza del 17 febbraio 2021 la RI 1 ne ha chiesto il

rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Blenio. Nel termine

impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del

26 aprile 2021. Con replica e duplica spontanee rispettivamente del 14 maggio e

del 14 giugno 2021, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni

antitetiche.

E. Statuendo con decisione del 3 agosto 2021, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 700.– e un’indennità

di fr. 500.– a favore della convenuta.

F. Contro

la sentenza appena citata la RI 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 16 agosto 2021 per ottener­ne la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza,

protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2021, l’ER

Noleggio Sagl ha concluso per la reiezione del reclamo, pro-testando anch’essa

spese e, per almeno fr. 2'000.–, ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RI 1 il 5 agosto 2021, il termine d’impugnazione

è scaduto domenica 15 agosto, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 16

agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello

stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,

fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC

con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326.

cpv. 1 CPC). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento

delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati,

ovvero arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1).

1.3

La

RI 1 censura l’accertamento a suo dire manifestamente inesatto dei fatti

(reclamo, n. 21, pag. 6), senza però indicare quali essi siano. Non motivata,

la doglianza è irricevibile. Vero è, tuttavia, che il primo giudice ha

tralasciato l’accertamento di buona parte dei fatti allegati dalle parti in

ragione dell’imposta­zione giuridica da lui adottata, che come si vedrà (sotto

consid. 4) è errata. In occasione dell’esame delle eccezioni sollevate dal­l’e­scussa

in prima sede – non valutate dal Pretore – la Camera deve accertare i fatti

rilevanti senza limiti di cognizione, come avrebbe fatto il Pretore se la causa

gli fosse stata retrocessa per nuovo giudizio.

2.

In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice

pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in

esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto

pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e

giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di

debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esi­stenza del credito posto in esecuzione, bensì

l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III

178.

consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti

in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del

Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2

LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili ecce-zioni liberatorie,

in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163

consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di

diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136

III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato dapprima che l’e­scussa non ha

contravvenuto agli obblighi derivanti dal contrat­to iniziale, siccome ha

pagato il canone di € 4'000.– pattuito e l’ob­bligo di restituire i

riscaldatori il 21 febbraio 2020 è stato superato dalla proroga convenuta fino

al 4 marzo 2020. Secondo il primo giudice, dal contratto iniziale la RI 1 non

può dunque far discendere alcuna pretesa, mentre per quanto attiene al­l’accordo

di proroga egli ha lasciato in sospeso la questione di sapere se esso, pur non

espressamente indicato nel precetto esecutivo, potesse essere preso in

considerazione per il rigetto, perché ha ritenuto di poter respingere l’istanza

per altri motivi. Infatti, pur ammettendo implicitamente che i riscaldatori non

sono stati riconsegnati entro il termine prorogato, il Pretore ha considerato

che l’accordo di proroga non vale come riconoscimento di debito per l’indennizzo

preteso dall’escutente, in quanto non indica l’im­porto del canone di locazione

e non permette perciò di determinare la

somma posta in esecuzione.

A una diversa conclusione non

si poteva giungere neppure sulla scorta del titolo dell’accordo di proroga (“1a proroga

completa contratto di locazione n° 080N”) né del

sottotitolo (“riferimento

contratto n° 015N del 13/01/2020”). A mente del

Pretore, “stante il carattere

completo del nuovo testo” tali titoli non consentivano

di applicare all’accordo di proroga il canone previsto dal contratto senza uno

sforzo interpretativo che andasse oltre a quello possibile in sede di rigetto.

In definitiva, constatata l’assenza di un titolo di rigetto, il Pretore ha

respinto l’istanza, esimendosi così dall’esaminare le altre allegazioni delle

parti.

4.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

4.1

Nella

fattispecie, la RI 1 ha chiesto il rigetto del­l’opposizione per la somma posta

in esecuzione, pari al nolo di € 4'000.– mensili dovuto per il periodo dal

5.

marzo al 5 dicembre 2020, pari a complessivi € 36'000.–, ovvero fr. 38'941.05

al tasso di cambio alla data dell’inoltro della domanda d’esecuzione (istan­za,

n. 30), fondandosi sul contratto di locazione del 13 gennaio 2020, o meglio

sulla cifra 13 delle condizioni generali accluse, secondo cui in caso di ritardata restituzione dei beni

locati la conduttrice era tenuta a versare alla locatrice il corrispettivo

contrattualmen­te convenuto sino alla riconsegna o al prelievo diretto da parte

della locatrice

(doc. C e istanza ad n. 28 e 31).

Ha fatto valere che la convenuta non aveva restituito i riscaldatori nemmeno entro

la scadenza proroga del 5 marzo 2020.

4.2

Il

contratto iniziale costituisce all’evidenza un valido riconoscimen­to di debito

per la somma posta in esecuzione, non essendo contestato che la convenuta non

ha (tuttora) restituito i riscaldatori. Il Pretore ha invero considerato che l’accordo

di proroga si era “sostituito” al contratto iniziale, ma – come da lui del resto osservato – l’istante

non ha invocato tale accordo quale titolo di rigetto. Non spettava al primo

giudice rilevare d’ufficio la modifica del contratto iniziale, la quale era

semmai un’eccezione suscettibile d’infirmare il titolo fatto valere dall’istante

(giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF), che incombeva all’escussa sollevare e rendere

verosimile (sotto consid. 5), per tacere del fatto che in prima sede la

convenuta non ha sostenuto che l’accordo di proroga aveva rimpiazzato il

contratto iniziale, ma solo che l’aveva

prorogato a titolo gratuito fino al 5 mar­zo 2020 (v. sotto consid. 5.1

e osservazioni all’istanza).

4.3

Nelle

osservazioni al reclamo, l’CO 1 ribadisce che il mancato pagamento dell’IVA

italiana per la reimportazione dei generatori in Italia costituirebbe un

inadempimento contrattuale da parte della reclamante e sostiene, per la prima

volta, che siffatto obbligo di pagamento s’inserisce in un rapporto di scambio

reciproco giusta l’art. 82 CO, di modo che, secondo la giurisprudenza in

materia di contratti bilaterali (DTF 145 III 20 segg.; sentenza della CEF 14.2017.73 del 22 dicembre 2017, RtiD 2018

II 823 segg. n. 42c), il contratto di locazione non sarebbe un titolo di

rigetto provvisorio nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, non avendo l’istante

dimostrato di aver eseguito le proprie prestazioni.

Orbene,

l’allegazione della reciprocità è nuova e pertanto inammissibile (sopra consid. 1.2). A fronte della contestazione dell’istan­­te

in merito alla propria responsabilità quanto al pagamento del­l’IVA, sarebbe

del resto spettato alla convenuta

rendere verosimile che le prestazioni delle parti si trovano in un rapporto di

reciprocità (citata 14.2017.73 consid. 5.6/b) e quindi che a monte il preteso

obbligo dell’istante esiste ed è esigibile. Solo una volta accertato tale

obbligo potrebbe entrare in considerazione l’eccezione dilatoria dell’art. 82 CO,

la cui applicabilità è del resto discutibile nel caso concreto, poiché al

contratto di locazione pare applicabile il diritto italiano (art. 117 cpv. 3

lett. b LDIP, con la precisazione per cui in assenza di una regolamentazione

internazionale il giudice svizzero applica il proprio diritto dei conflitti di

legge: art. 1 cpv. 1 lett. b LDIP). La questione si confonde quindi con quella

di sapere se l’escussa poteva

validamente rifiutare la restituzione finché l’istante non aves­se anticipato l’IVA italiana. Trattandosi di un’eccezione

a norma del­l’art. 82 cpv. 2 LEF, l’escussa la doveva rendere verosimile (Weber in: Berner Kommentar, vol. VI/1/4,

2a ed. 2005, n. 133 ad art. 82 CO; Schraner

in: Zürcher Kommentar, vol. V/1/e, 3a ed. 1991, n. 100 ad art.

82.

CO; sotto consid. 5).

4.4

La

decisione impugnata è pertanto giuridicamente errata laddove nega l’esistenza

di un titolo di rigetto. Andrebbe annullata e la causa rinviata al Pretore per

nuovo giudizio (anche) sulle eccezioni sollevate dall’escussa (e ribadite nelle

osservazioni al reclamo), ma siccome la causa è matura per il giudizio e la

reclamante postula (solo) la riforma della sentenza impugnata, motivi di

economia processuale richiedono che la Camera statuisca essa stes­sa anche su

tali eccezioni (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

5.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142

consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo

convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile

nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehe­lin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad

art. 82 LEF), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23

consid. 4.1.2).

5.1

Nel

caso in esame, la convenuta ha eccepito in prima sede di non aver ancora

restituito i generatori di aria calda perché l’istante non aveva adempiuto al

proprio obbligo di pagare l’IVA italiana per la loro reimportazione in Italia, secondo

quanto stabilito con l’e-mail 29 gennaio della PI 1. Ha precisato di aver

pagato il saldo del prezzo di locazione iniziale, di € 1'000.–, che copriva anche il periodo successivo fino alla scadenza

prorogata del 5 mar­zo 2020.

5.2

Le

parti convengono effettivamente che in seguito al dichiararsi della pandemia il

contratto di locazione è stato prorogato gratuita-mente fino al 5 marzo 2020 (osservazioni

ad n. 8/9 e replica ad n. 23). Del resto, l’istante chiede un indennizzo

solo per il periodo successivo fino al 5 dicembre 2020. La censura della

convenuta relativa alla tardiva consegna dei generatori, il 29 gennaio anziché

il 20, è quindi senza oggetto. Non ne trae d’altronde alcuna conseguenza.

5.3

Dall’e-mail del 29 gennaio 2020, con cui la PI 1 informa l’istante che

al rientro della merce in Italia “dovrete

pagare l’iva all’importazione” (doc. 5 a tergo), non

si può reputare verosimile che l’obbligo di assolvere tale onere fosse a carico

della re-clamante. A parte il fatto che l’uso della seconda persona plurale (“dovrete”) potrebbe

anche riferirsi a entrambe le parti contrattuali, la PI 1 non era parte del

contratto di locazione, al quale del resto non si riferisce a sostegno della

sua informazione. Appare invece più attendibile la tesi della reclamante,

secondo cui l’obbligo di pagare l’IVA italiana gravava contrattualmente sulla convenuta

in base al punto n. 13 delle condizioni generali del contratto di locazione (e

dell’accordo di proroga), in virtù del quale i beni locati le andavano

restituiti dalla conduttrice “a

sua cura e spese” […] presso

il luogo indicato nella tabella a pag. 1” del presente

contratto, ovvero “franco

nostro magazzino” in via __________ a __________ (BS)

(doc. C e D, pag. 1 alla voce “Resa”).

5.4

Tuttavia,

nelle osservazioni all’istanza (ad n. 38/39) la convenuta ha rilevato a ragione

che l’istante aveva ammesso di dover pagare l’IVA italiana alla riconsegna nell’e-mail

del 13 marzo 2020, in cui il suo legale aveva invitato la convenuta a pagare

immantinente il saldo del prezzo di locazione, di € 1'000.–, “di modo da consentire a RI 1 di poter

provvedere alla liquidazione dell’IVA a favore dell’Agenzia delle Dogane” (doc. 8 a tergo in alto e osservazioni ad n. 10 pag. 7; v. anche

osservazioni al reclamo, ad 38/39). Nella sua replica spontanea l’istante non

si è determinato al riguardo (v. in particolare il n. 29) né ha contestato l’avvenuto

pagamento del saldo di € 1'000.– (del resto non fa più valere alcuna pretesa

per il periodo antecedente il 5 marzo 2020). Ne segue che, a prima vista, l’istante

avrebbe dovuto saldare l’IVA italiana come promes­so. Ed è innegabile che ciò

era una delle condizioni perché la mer­ce potesse essere reimportata in Italia

e consegnata all’istante.

Si

potrebbe certo discutere se l’inadempimento dell’istante sia sufficiente a

giustificare la mancata restituzione dei beni locati, non trattandosi di un

ostacolo insormontabile (la conduttrice avrebbe potuto pagare l’IVA e farsela

rimborsare dalla locatrice). La questione andrà però semmai analizzata

approfonditamente e risolta nella causa di merito che dovesse promuovere l’istante

(v. sopra consid. 2). A un esame sommario di semplice verosimiglianza, pare comunque

dubbio che l’istante possa esigere il pagamento di un’indennità per una pretesa

violazione contrattuale di cui sembra

(perlomeno in parte) responsabile. Contrariamente a quanto allegato

dalla reclamante (ad n. 39, terzo paragrafo), l’CO 1 non

doveva infatti provare di non dover alcun indennizzo, bensì

solo renderlo verosimile (art. 82 cpv. 2 LEF; Veuillet,

op. cit., n. 103 ad art. 82). Ancorché per un altro motivo, la decisione

impugnata merita conferma.

6.

La

RI 1 rimprovera invece a ragione al Pretore di aver fissato le spese

processuali sopra il massimo legale. In effetti, l’art. 48

cpv. 1 dell’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

(OTLEF, RS 281.35) prescrive una tassa massima di fr. 500.–

per le cause a procedura sommaria previste dalla LEF (com’è quella di rigetto

dell’opposizione) il cui valore litigioso sia compreso tra fr. 10'000.– e fr. 100'000.–

come nella fattispecie (sotto consid. 7). Tranne nei casi definiti

esaustivamente dall’OTLEF, la tassa è stabilita esclusivamente secondo il

criterio del valore litigioso (cfr. Eugster

in: Gebührenverordnung, Kurzkommentar, 2008, n. 3

ad art. 48 OT­LEF); l’impegno lavorativo e

la difficoltà della causa entrano in con­siderazione solo per

contemperare la tassa all’interno del quadro legale di riferimento.

Del

resto, il Pretore non ha motivato la sua decisione di fissare la tassa sopra il

massimo di legge – come sarebbe stato il suo obbligo (cfr. Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2018, n. 4 ad art. 104 CPC e i riferimenti)

– la quale pare piuttosto il frutto di un’inavvertenza. Tenuto conto della

relativa complessità della causa e del dispendio di tempo importante che

comporta già solo la lettura dei numerosi e corposi allegati delle parti, un’indennità

di fr. 400.– appare adeguata.

7.

Le spese processuali

del presente giudizio, stabilite in applicazio­ne degli art. 48 e 61 cpv. 1

OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in

virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 2 CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 38'941.05,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.–

sono poste a carico dell’istante. Essa rifonderà alla convenuta fr. 500.– per

ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà all’CO

1 fr. 1'800.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________ __________, __________;

– avv. PA

2, __________ __________, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).