14.2021.109
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Indennizzo per restituzione tardiva. Responsabilità per il pagamento dell’IVA dovuta per la restituzione dei beni locati alla sede della locatrice in Italia
17 febbraio 2022Italiano19 min
rifusione delle spese necessarie per il recupero diretto come sopra indicato […]”.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.109
Lugano
17 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa SO.2021.29 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 17
febbraio 2021 dalla
RI 1 IT-__________
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1 __________
(patrocinata dall’__________ PA
2, __________)
giudicando sul reclamo del 16 agosto 2021 presentato dalla RI 1 contro
la decisione emessa il 3 agosto 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 13 gennaio 2020, mediante Contratto di locazione n° 015N (in seguito: “contratto”) la RI 1, quale locatrice, ha concesso allCO
1, quale conduttrice, l’uso di quattro generatori d’aria calda dal 20 gennaio
al 20 febbraio 2020, con l’obbligo di restituirli il 21 febbraio. Il canone di
locazione è stato fissato in € 4'000.– oltre all’IVA. Il 24 febbraio 2020 le
parti hanno sottoscritto una “1a
proroga completa contratto di locazione n°
080N (in seguito:
“accordo di proroga”), con cui è stato concesso alla conduttrice l’uso dei generatori dal 21 febbraio al 4 marzo 2020, con l’obbligo di
restituirli il 5 marzo 2020. L’accordo di proroga si riferisce esplicitamente
al contratto (“Riferimento
Contratto n°015N del 13/01/2020”), di cui riproduce l’intero
contenuto (fatte salve le date di noleggio e l’intestazione), ma non menziona
alcun prezzo di locazione.
Al
contratto e all’accordo di proroga sono state allegate le stesse condizioni
generali (in seguito: CG), la cui clausola n. 13, in particolare, recita: “Al termine del contratto di locazione la
Conduttrice – senza necessità di formale disdetta da parte della Locatrice –
dovrà restituire a sua cura e spese
Fatti
i beni locati […] presso il luogo indicato nella tabella a
pag. 1 del presente contratto (v. voce “RESA”) entro e non oltre il giorno
successivo H. 18.00= dalla naturale scadenza pattuita. […] In caso di ritardata
restituzione dei predetti beni, la Conduttrice sarà tenuta a versare alla
Locatrice il corrispettivo contrattualmente convenuto sino alla riconsegna o al
prelievo diretto da parte della Locatrice, salvo comunque il diritto della
Locatrice al risarcimento dell’eventuale maggior danno da ciò derivante ed alla
rifusione delle spese necessarie per il recupero diretto come sopra indicato […]”.
B. Per velocizzare l’importazione dei generatori, il 28 gennaio 2020 le
parti hanno convenuto proforma un contratto di compravendita dei medesimi per €
40'000.–. La ditta incaricata delle pratiche doganali, la PI 1, ha però
avvertito l’istante, con e-mail del 29 gennaio, che avrebbe dovuto pagare l’IVA
all’importazione quando la merce sarebbe rientrata in Italia. In seguito allo
scoppio della pandemia in Lombardia nel febbraio del 2020 le parti hanno
convenuto la proroga del noleggio fino al 5 marzo 2020 senza costo
supplementare. Secondo gli accordi la restituzione dei generatori sarebbe
dovuta avvenire sulla base del contratto fittizio di compravendita con l’indicazione
“merce non conforme”. Il 6 marzo 2020, la conduttrice ha chiesto alla locatrice
di trasmetterle un contratto in vista del pagamento dell’IVA italiana e il 10
marzo 2020 le ha spedito la fattura necessaria al pagamento di quell’imposta,
dichiarandosi pronta alla riconsegna e attribuendole la responsabilità per eventuali
ritardi. Lo stesso giorno la locatrice ha chiesto l’invio di una nuova fattura
con la menzione del suo codice fiscale. Con e-mail del 13 marzo 2020, la
conduttrice ha sollecitato il pagamento dell’IVA italiana e lo stesso giorno la
locatrice ha risposto di attendere il
pagamento del costo della proroga del noleggio, di € 1'000.–, prima di
provvedere alla liquidazione dell’IVA; sempre il 13 marzo la conduttrice le ha comunicato
che il pagamento degli € 1'000.– era stato effettuato tre giorni prima. Il
17 marzo, la locatrice ha scritto di non aver ancora ricevuto gli € 1'000.–
e per quanto attiene all’IVA ha proposto di rendersi di-sponibile a
corrisponderne la metà (pari a € 4'500.–) anche se l’artificio della
compravendita era stato adottato per venire incontro alle necessità della
cliente. Ha chiesto un riscontro entro il 20 marzo 2020. Il 28 maggio la
locatrice ha preteso il pagamento di € 36'000.– a saldo della “cessione dei macchinari” e il 19 novembre 2020 ha messo in mora la conduttrice per la
restituzione dei generatori d’aria calda entro il 4 dicembre, assumendosene quest’ultima
ogni onere e rischio, e per il pagamento di € 36'000.– oltre a interessi di
mora di € 825.85 quale indennità per la mancata restituzione dei generatori dal
4 marzo al 4 dicembre 2020.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 dicembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
di Acquarossa, la RI 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 38'941.05
oltre agli interessi del 5% dal 4 aprile 2020, indicando quale causa del
credito il “contratto di
locazione N. 015N del 13 gennaio 2020 e [...] mancata restituzione dei
macchinari”.
D. Avendo l’CO 1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza del 17 febbraio 2021 la RI 1 ne ha chiesto il
rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Blenio. Nel termine
impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del
26 aprile 2021. Con replica e duplica spontanee rispettivamente del 14 maggio e
del 14 giugno 2021, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni
antitetiche.
E. Statuendo con decisione del 3 agosto 2021, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 700.– e un’indennità
di fr. 500.– a favore della convenuta.
F. Contro
la sentenza appena citata la RI 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 16 agosto 2021 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza,
protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2021, l’ER
Noleggio Sagl ha concluso per la reiezione del reclamo, pro-testando anch’essa
spese e, per almeno fr. 2'000.–, ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RI 1 il 5 agosto 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 15 agosto, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 16
agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello
stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,
fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326.
cpv. 1 CPC). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento
delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati,
ovvero arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1).
1.3
La
RI 1 censura l’accertamento a suo dire manifestamente inesatto dei fatti
(reclamo, n. 21, pag. 6), senza però indicare quali essi siano. Non motivata,
la doglianza è irricevibile. Vero è, tuttavia, che il primo giudice ha
tralasciato l’accertamento di buona parte dei fatti allegati dalle parti in
ragione dell’impostazione giuridica da lui adottata, che come si vedrà (sotto
consid. 4) è errata. In occasione dell’esame delle eccezioni sollevate dall’escussa
in prima sede – non valutate dal Pretore – la Camera deve accertare i fatti
rilevanti senza limiti di cognizione, come avrebbe fatto il Pretore se la causa
gli fosse stata retrocessa per nuovo giudizio.
2.
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice
pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in
esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e
giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di
debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III
178.
consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti
in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del
Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice
verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2
LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili ecce-zioni liberatorie,
in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163
consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di
diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136
III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato dapprima che l’escussa non ha
contravvenuto agli obblighi derivanti dal contratto iniziale, siccome ha
pagato il canone di € 4'000.– pattuito e l’obbligo di restituire i
riscaldatori il 21 febbraio 2020 è stato superato dalla proroga convenuta fino
al 4 marzo 2020. Secondo il primo giudice, dal contratto iniziale la RI 1 non
può dunque far discendere alcuna pretesa, mentre per quanto attiene all’accordo
di proroga egli ha lasciato in sospeso la questione di sapere se esso, pur non
espressamente indicato nel precetto esecutivo, potesse essere preso in
considerazione per il rigetto, perché ha ritenuto di poter respingere l’istanza
per altri motivi. Infatti, pur ammettendo implicitamente che i riscaldatori non
sono stati riconsegnati entro il termine prorogato, il Pretore ha considerato
che l’accordo di proroga non vale come riconoscimento di debito per l’indennizzo
preteso dall’escutente, in quanto non indica l’importo del canone di locazione
e non permette perciò di determinare la
somma posta in esecuzione.
A una diversa conclusione non
si poteva giungere neppure sulla scorta del titolo dell’accordo di proroga (“1a proroga
completa contratto di locazione n° 080N”) né del
sottotitolo (“riferimento
contratto n° 015N del 13/01/2020”). A mente del
Pretore, “stante il carattere
completo del nuovo testo” tali titoli non consentivano
di applicare all’accordo di proroga il canone previsto dal contratto senza uno
sforzo interpretativo che andasse oltre a quello possibile in sede di rigetto.
In definitiva, constatata l’assenza di un titolo di rigetto, il Pretore ha
respinto l’istanza, esimendosi così dall’esaminare le altre allegazioni delle
parti.
4.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
4.1
Nella
fattispecie, la RI 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione per la somma posta
in esecuzione, pari al nolo di € 4'000.– mensili dovuto per il periodo dal
5.
marzo al 5 dicembre 2020, pari a complessivi € 36'000.–, ovvero fr. 38'941.05
al tasso di cambio alla data dell’inoltro della domanda d’esecuzione (istanza,
n. 30), fondandosi sul contratto di locazione del 13 gennaio 2020, o meglio
sulla cifra 13 delle condizioni generali accluse, secondo cui in caso di ritardata restituzione dei beni
locati la conduttrice era tenuta a versare alla locatrice il corrispettivo
contrattualmente convenuto sino alla riconsegna o al prelievo diretto da parte
della locatrice
(doc. C e istanza ad n. 28 e 31).
Ha fatto valere che la convenuta non aveva restituito i riscaldatori nemmeno entro
la scadenza proroga del 5 marzo 2020.
4.2
Il
contratto iniziale costituisce all’evidenza un valido riconoscimento di debito
per la somma posta in esecuzione, non essendo contestato che la convenuta non
ha (tuttora) restituito i riscaldatori. Il Pretore ha invero considerato che l’accordo
di proroga si era “sostituito” al contratto iniziale, ma – come da lui del resto osservato – l’istante
non ha invocato tale accordo quale titolo di rigetto. Non spettava al primo
giudice rilevare d’ufficio la modifica del contratto iniziale, la quale era
semmai un’eccezione suscettibile d’infirmare il titolo fatto valere dall’istante
(giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF), che incombeva all’escussa sollevare e rendere
verosimile (sotto consid. 5), per tacere del fatto che in prima sede la
convenuta non ha sostenuto che l’accordo di proroga aveva rimpiazzato il
contratto iniziale, ma solo che l’aveva
prorogato a titolo gratuito fino al 5 marzo 2020 (v. sotto consid. 5.1
e osservazioni all’istanza).
4.3
Nelle
osservazioni al reclamo, l’CO 1 ribadisce che il mancato pagamento dell’IVA
italiana per la reimportazione dei generatori in Italia costituirebbe un
inadempimento contrattuale da parte della reclamante e sostiene, per la prima
volta, che siffatto obbligo di pagamento s’inserisce in un rapporto di scambio
reciproco giusta l’art. 82 CO, di modo che, secondo la giurisprudenza in
materia di contratti bilaterali (DTF 145 III 20 segg.; sentenza della CEF 14.2017.73 del 22 dicembre 2017, RtiD 2018
II 823 segg. n. 42c), il contratto di locazione non sarebbe un titolo di
rigetto provvisorio nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, non avendo l’istante
dimostrato di aver eseguito le proprie prestazioni.
Orbene,
l’allegazione della reciprocità è nuova e pertanto inammissibile (sopra consid. 1.2). A fronte della contestazione dell’istante
in merito alla propria responsabilità quanto al pagamento dell’IVA, sarebbe
del resto spettato alla convenuta
rendere verosimile che le prestazioni delle parti si trovano in un rapporto di
reciprocità (citata 14.2017.73 consid. 5.6/b) e quindi che a monte il preteso
obbligo dell’istante esiste ed è esigibile. Solo una volta accertato tale
obbligo potrebbe entrare in considerazione l’eccezione dilatoria dell’art. 82 CO,
la cui applicabilità è del resto discutibile nel caso concreto, poiché al
contratto di locazione pare applicabile il diritto italiano (art. 117 cpv. 3
lett. b LDIP, con la precisazione per cui in assenza di una regolamentazione
internazionale il giudice svizzero applica il proprio diritto dei conflitti di
legge: art. 1 cpv. 1 lett. b LDIP). La questione si confonde quindi con quella
di sapere se l’escussa poteva
validamente rifiutare la restituzione finché l’istante non avesse anticipato l’IVA italiana. Trattandosi di un’eccezione
a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, l’escussa la doveva rendere verosimile (Weber in: Berner Kommentar, vol. VI/1/4,
2a ed. 2005, n. 133 ad art. 82 CO; Schraner
in: Zürcher Kommentar, vol. V/1/e, 3a ed. 1991, n. 100 ad art.
82.
CO; sotto consid. 5).
4.4
La
decisione impugnata è pertanto giuridicamente errata laddove nega l’esistenza
di un titolo di rigetto. Andrebbe annullata e la causa rinviata al Pretore per
nuovo giudizio (anche) sulle eccezioni sollevate dall’escussa (e ribadite nelle
osservazioni al reclamo), ma siccome la causa è matura per il giudizio e la
reclamante postula (solo) la riforma della sentenza impugnata, motivi di
economia processuale richiedono che la Camera statuisca essa stessa anche su
tali eccezioni (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
5.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142
consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo
convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile
nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad
art. 82 LEF), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23
consid. 4.1.2).
5.1
Nel
caso in esame, la convenuta ha eccepito in prima sede di non aver ancora
restituito i generatori di aria calda perché l’istante non aveva adempiuto al
proprio obbligo di pagare l’IVA italiana per la loro reimportazione in Italia, secondo
quanto stabilito con l’e-mail 29 gennaio della PI 1. Ha precisato di aver
pagato il saldo del prezzo di locazione iniziale, di € 1'000.–, che copriva anche il periodo successivo fino alla scadenza
prorogata del 5 marzo 2020.
5.2
Le
parti convengono effettivamente che in seguito al dichiararsi della pandemia il
contratto di locazione è stato prorogato gratuita-mente fino al 5 marzo 2020 (osservazioni
ad n. 8/9 e replica ad n. 23). Del resto, l’istante chiede un indennizzo
solo per il periodo successivo fino al 5 dicembre 2020. La censura della
convenuta relativa alla tardiva consegna dei generatori, il 29 gennaio anziché
il 20, è quindi senza oggetto. Non ne trae d’altronde alcuna conseguenza.
5.3
Dall’e-mail del 29 gennaio 2020, con cui la PI 1 informa l’istante che
al rientro della merce in Italia “dovrete
pagare l’iva all’importazione” (doc. 5 a tergo), non
si può reputare verosimile che l’obbligo di assolvere tale onere fosse a carico
della re-clamante. A parte il fatto che l’uso della seconda persona plurale (“dovrete”) potrebbe
anche riferirsi a entrambe le parti contrattuali, la PI 1 non era parte del
contratto di locazione, al quale del resto non si riferisce a sostegno della
sua informazione. Appare invece più attendibile la tesi della reclamante,
secondo cui l’obbligo di pagare l’IVA italiana gravava contrattualmente sulla convenuta
in base al punto n. 13 delle condizioni generali del contratto di locazione (e
dell’accordo di proroga), in virtù del quale i beni locati le andavano
restituiti dalla conduttrice “a
sua cura e spese” […] presso
il luogo indicato nella tabella a pag. 1” del presente
contratto, ovvero “franco
nostro magazzino” in via __________ a __________ (BS)
(doc. C e D, pag. 1 alla voce “Resa”).
5.4
Tuttavia,
nelle osservazioni all’istanza (ad n. 38/39) la convenuta ha rilevato a ragione
che l’istante aveva ammesso di dover pagare l’IVA italiana alla riconsegna nell’e-mail
del 13 marzo 2020, in cui il suo legale aveva invitato la convenuta a pagare
immantinente il saldo del prezzo di locazione, di € 1'000.–, “di modo da consentire a RI 1 di poter
provvedere alla liquidazione dell’IVA a favore dell’Agenzia delle Dogane” (doc. 8 a tergo in alto e osservazioni ad n. 10 pag. 7; v. anche
osservazioni al reclamo, ad 38/39). Nella sua replica spontanea l’istante non
si è determinato al riguardo (v. in particolare il n. 29) né ha contestato l’avvenuto
pagamento del saldo di € 1'000.– (del resto non fa più valere alcuna pretesa
per il periodo antecedente il 5 marzo 2020). Ne segue che, a prima vista, l’istante
avrebbe dovuto saldare l’IVA italiana come promesso. Ed è innegabile che ciò
era una delle condizioni perché la merce potesse essere reimportata in Italia
e consegnata all’istante.
Si
potrebbe certo discutere se l’inadempimento dell’istante sia sufficiente a
giustificare la mancata restituzione dei beni locati, non trattandosi di un
ostacolo insormontabile (la conduttrice avrebbe potuto pagare l’IVA e farsela
rimborsare dalla locatrice). La questione andrà però semmai analizzata
approfonditamente e risolta nella causa di merito che dovesse promuovere l’istante
(v. sopra consid. 2). A un esame sommario di semplice verosimiglianza, pare comunque
dubbio che l’istante possa esigere il pagamento di un’indennità per una pretesa
violazione contrattuale di cui sembra
(perlomeno in parte) responsabile. Contrariamente a quanto allegato
dalla reclamante (ad n. 39, terzo paragrafo), l’CO 1 non
doveva infatti provare di non dover alcun indennizzo, bensì
solo renderlo verosimile (art. 82 cpv. 2 LEF; Veuillet,
op. cit., n. 103 ad art. 82). Ancorché per un altro motivo, la decisione
impugnata merita conferma.
6.
La
RI 1 rimprovera invece a ragione al Pretore di aver fissato le spese
processuali sopra il massimo legale. In effetti, l’art. 48
cpv. 1 dell’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
(OTLEF, RS 281.35) prescrive una tassa massima di fr. 500.–
per le cause a procedura sommaria previste dalla LEF (com’è quella di rigetto
dell’opposizione) il cui valore litigioso sia compreso tra fr. 10'000.– e fr. 100'000.–
come nella fattispecie (sotto consid. 7). Tranne nei casi definiti
esaustivamente dall’OTLEF, la tassa è stabilita esclusivamente secondo il
criterio del valore litigioso (cfr. Eugster
in: Gebührenverordnung, Kurzkommentar, 2008, n. 3
ad art. 48 OTLEF); l’impegno lavorativo e
la difficoltà della causa entrano in considerazione solo per
contemperare la tassa all’interno del quadro legale di riferimento.
Del
resto, il Pretore non ha motivato la sua decisione di fissare la tassa sopra il
massimo di legge – come sarebbe stato il suo obbligo (cfr. Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2018, n. 4 ad art. 104 CPC e i riferimenti)
– la quale pare piuttosto il frutto di un’inavvertenza. Tenuto conto della
relativa complessità della causa e del dispendio di tempo importante che
comporta già solo la lettura dei numerosi e corposi allegati delle parti, un’indennità
di fr. 400.– appare adeguata.
7.
Le spese processuali
del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1
OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in
virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 2 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 38'941.05,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.–
sono poste a carico dell’istante. Essa rifonderà alla convenuta fr. 500.– per
ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà all’CO
1 fr. 1'800.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. PA
1, __________ __________, __________;
– avv. PA
2, __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).