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Decisione

14.2021.11

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Notifica della citazione all’udienza di discussione dell’istanza. Firma della ricevuta di ricezione dal postino in ragione della pandemia da covid-19

4 agosto 2021Italiano5 min

contro la sentenza appena citata l’arch. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 febbraio 2021 per ottenerne l’an­­nullamento, la concessione della possibilità di far valere le sue motivazioni sull’istanza e la tempestiva

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2021.11

Lugano

4 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.4592 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 ottobre

2019 da

CO 1

(rappresentato dalla RA 1, __________)

contro

arch. RE 1

giudicando sul reclamo del 4 febbraio 2021 presentato dall’arch. RE 1

contro la decisione emessa il 18 gennaio 2021 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha

escus­so l’arch. RE 1 per l’incasso di fr. 29'667.40 oltre a

interessi e spese per pigioni arretrate e altri costi;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19

ottobre 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5;

che

all’udienza di discussione tenutasi il 18 gennaio 2021 si è presentato solo l’istante,

confermando la sua domanda;

che statuendo con decisione del 18 gennaio 2021, il Pretore ha accolto

l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità

Fatti

di fr. 300.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata l’arch. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 febbraio 2021 per ottenerne l’an­­nullamento, la concessione della possibilità di far valere le sue motivazioni sull’istanza e la tempestiva

comunicazione delle udien­ze;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­po­sizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

ch’essendo

avvenuta la notifica della decisione impugnata ad RE 1 il 26 gennaio 2021, il termine

d’impugnazione di dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) è

scaduto venerdì 5 febbraio, sicché presentato quello stesso giorno (data del

timbro postale) il reclamo è tempestivo;

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che

nel caso in esame il reclamante allega di aver ritirato la citazione all’udienza

del 18 gennaio 2021 solo quello stesso giorno;

che

a suo dire la firma sulla conferma di ricezione della citazione, del 14 gennaio

2021, è della postina;

Considerandi

che

interpellata da questa Camera, la Posta svizzera ha confermato, con scritto del

24.

febbraio 2021, che la collaboratrice incaricata di consegnare la citazione

in questione ha chiesto al destinatario (“RE 1” secondo la conferma

di ricezione IPLAR), in adempimento della “regola della distribuzione per Covid”, se potesse firmare lei, ed effettivamente ha scritto sull’attestazione

digitale di ricezione dell’atto la parola “CORONA” e apposto la propria sigla (come si evince dalla scansione figurante sull’attestazione

IPLAR figurante agli atti);

che

il 9 aprile 2021 il presidente della Camera ha assegnato ad RE 1 un ultimo

termine fino al 26 aprile 2021 per versare l’anticipo delle spese processuali

presumibili, di fr. 400.–, e gli ha notificato la presa di posizione della

Posta del 24 febbraio impartendogli un termine di dieci giorni per presentare

eventuali osservazioni;

che

il reclamante ha versato l’anticipo richiesto il 26 aprile 2021 ma non ha

inoltrato osservazioni sulla presa di posizione della Posta;

che

la citazione all’udienza del 18 gennaio 2021 risulta quindi essere stata

notificata al convenuto già il 14 gennaio (alle ore 9:53), come risulta dall’attestazione

della Posta del 24 febbraio, ch’egli non ha contestato;

che

il reclamante ha così avuto l’occasione di far valere le proprie ragioni giusta

l’art. 253 CPC, motivo per cui il reclamo va respinto;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 29'667.40,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la

controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).