14.2021.11
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Notifica della citazione all’udienza di discussione dell’istanza. Firma della ricevuta di ricezione dal postino in ragione della pandemia da covid-19
4 agosto 2021Italiano5 min
contro la sentenza appena citata l’arch. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 febbraio 2021 per ottenerne l’annullamento, la concessione della possibilità di far valere le sue motivazioni sull’istanza e la tempestiva
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2021.11
Lugano
4 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.4592 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 ottobre
2019 da
CO 1
(rappresentato dalla RA 1, __________)
contro
arch. RE 1
giudicando sul reclamo del 4 febbraio 2021 presentato dall’arch. RE 1
contro la decisione emessa il 18 gennaio 2021 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha
escusso l’arch. RE 1 per l’incasso di fr. 29'667.40 oltre a
interessi e spese per pigioni arretrate e altri costi;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19
ottobre 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5;
che
all’udienza di discussione tenutasi il 18 gennaio 2021 si è presentato solo l’istante,
confermando la sua domanda;
che statuendo con decisione del 18 gennaio 2021, il Pretore ha accolto
l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità
Fatti
di fr. 300.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata l’arch. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 febbraio 2021 per ottenerne l’annullamento, la concessione della possibilità di far valere le sue motivazioni sull’istanza e la tempestiva
comunicazione delle udienze;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
ch’essendo
avvenuta la notifica della decisione impugnata ad RE 1 il 26 gennaio 2021, il termine
d’impugnazione di dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) è
scaduto venerdì 5 febbraio, sicché presentato quello stesso giorno (data del
timbro postale) il reclamo è tempestivo;
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che
nel caso in esame il reclamante allega di aver ritirato la citazione all’udienza
del 18 gennaio 2021 solo quello stesso giorno;
che
a suo dire la firma sulla conferma di ricezione della citazione, del 14 gennaio
2021, è della postina;
Considerandi
che
interpellata da questa Camera, la Posta svizzera ha confermato, con scritto del
24.
febbraio 2021, che la collaboratrice incaricata di consegnare la citazione
in questione ha chiesto al destinatario (“RE 1” secondo la conferma
di ricezione IPLAR), in adempimento della “regola della distribuzione per Covid”, se potesse firmare lei, ed effettivamente ha scritto sull’attestazione
digitale di ricezione dell’atto la parola “CORONA” e apposto la propria sigla (come si evince dalla scansione figurante sull’attestazione
IPLAR figurante agli atti);
che
il 9 aprile 2021 il presidente della Camera ha assegnato ad RE 1 un ultimo
termine fino al 26 aprile 2021 per versare l’anticipo delle spese processuali
presumibili, di fr. 400.–, e gli ha notificato la presa di posizione della
Posta del 24 febbraio impartendogli un termine di dieci giorni per presentare
eventuali osservazioni;
che
il reclamante ha versato l’anticipo richiesto il 26 aprile 2021 ma non ha
inoltrato osservazioni sulla presa di posizione della Posta;
che
la citazione all’udienza del 18 gennaio 2021 risulta quindi essere stata
notificata al convenuto già il 14 gennaio (alle ore 9:53), come risulta dall’attestazione
della Posta del 24 febbraio, ch’egli non ha contestato;
che
il reclamante ha così avuto l’occasione di far valere le proprie ragioni giusta
l’art. 253 CPC, motivo per cui il reclamo va respinto;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 29'667.40,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la
controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).